Società di persone: semplice, sas e snc PDF

Title Società di persone: semplice, sas e snc
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi Gabriele d'Annunzio - Chieti e Pescara
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Appunti utilissimi per comprendere queste società. Presi in classe seguendo il professore che tiene molto a ciò che lui dice...


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Appunti Diritto Commerciale Le Società 08/03/2021 Le società sono frutto della creazione normativa del legislatore che fa in modo che l’attività di impresa possa essere svolta da un “matrimonio” tra imprenditori. Perché magari vi è un imprenditore che sa bene di non poter raggiungere determinati risultati da solo, ma vi è bisogno di una associazione ad altri soggetti per poterli raggiungere.

La società è quel soggetto giuridico che nasce dall’accordo tra più soggetti i quali decidono di svolgere in comune un’attività di impresa. Il legislatore consente anche le società composte da una persona, UNIPERSONALI, che decide di destinare parte del proprio patrimonio o tutto all’attività societaria. Ma soprattutto grazie alla costituzione di una società il soggetto proteggerà i propri beni che non sono oggetto dell’attività societaria.

Le società sono quei soggetti giuridici che nascono da un atto di autonomia negoziale, cioè di volontà con il quale due o più persone o anche una singola persona decidono di destinare con dei conferimenti parte del proprio patrimonio che viene attribuito a questa società che in cambio gli da le partecipazioni. La posizione della società da sfogo sia alla volontà dei soggetti di associarsi all’attività di impresa ma anche alla volontà di un singolo avvalendosi dello strumento societario. QUINDI

La società è un soggetto giuridico che nasce da un atto di autonomia negoziale con il quale si prevedono: Conferimenti cioè l’attribuzione alla società di denaro o altri beni funzionali all’attività di impresa e la creazione di un eteroorganizzazione per lo svolgimento di un’attività economica di impresa imputabile alla società stessa, la quale realizza questa attività economica e produce utili che sono destinati e distribuiti ai soci. Il legislatore con la società permette che l’attività di impresa sia svolta in forma associata. 12/03/2021 Il legislatore mette a disposizione diversi modelli di società ed a ognuno di questi modelli vi è una disciplina particolare: Ovviamente i soggetti dovranno scegliere tra uno di questi modelli, ed ognuno ha delle proprie caratteristiche che sono ben chiare anche per chi contratta con la società senza che questo possa avere sorprese. Non esistono società atipiche. Il legislatore consente in termini di autonomia negoziale la scelta del modello societario, ma sempre secondo il principio di tipicità.

Società Semplice

La società semplice è un modello poco diffuso da un punto di vista statistico ma di grandissima importanza e rilevanza giuridica. Sotto il primo aspetto della scarsa diffusione è dovuto alla circostanza che la società semplice può svolgere solo attività agricola. Tutte le altre società invece possono essere utilizzate sia per attività agricola che commerciale. Le altre società sono più sofisticate rispetto alla società semplice ed è per questo che è un modello poco scelto. La società semplice ha una grandissima rilevanza giuridica perché il legislatore si impegnare a descrivere tutti gli aspetti anatomici della società in termini di fisonomia in maniera completa. Quando poi decide di disciplinare la SOCIETA IN NOME COLLETTIVO detta delle regole peculiari per la società in nome collettivo e realizza per il resto della determinazione anatomica un rinvio alle norme della società semplice. La società semplice nasce da un contratto tra due o più persone perché questa non può essere costituita da una persona. Nasce appunto da un atto costitutivo con il quale si prevede di conferire beni o servizi per lo svolgimento dell’attività economica in comune. Questo contratto è privo di forma quindi la società semplice può nascere per un accordo per una volontà che può essere manifestata per iscritto o verbalmente o per comportamenti concludenti. La società semplice è un modello societario dove la scelta dei soci si fonda sull’intuitu persona sulle caratteristiche personali che i soci hanno e si scelgono per l’empatia, per la fiducia e per il rapporto di sintonia che hanno tra di loro visto che dovranno convivere in maniera tendenzialmente stretta tutte le scelte societarie ed visto che il modello di governance qui è molto concentrato sulle figure dei soci. Art 2251: Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Ovviamente se decido di conferire dei beni che richiedono per il trasferimento o per il godimento la forma scritta questo atto dovrà essere stipulato per iscritto(ad esempio se decido di apportare degli immobili) Detto questo una forma però è strumentale ai fini della registrazione presso il registro delle imprese per rendere noto ai terzi l’esistenza della società e le sue vicende. Quindi la forma non è necessaria ne ai fini della validità ne della prova ma solo a FINI PUBBLICITARI. Infatti se non iscrivo la società presso il registro delle imprese allora io(amministratore) non patirò l’inesistenza della società ma delle sanzioni ed un ulteriore conseguenza dell’inopponibilità degli atti ai terzi(cioè i terzi possono dire di non conoscerlo) ma la società resterà sempre valida. Dalla libertà della forma traiamo un ulteriore conseguenza ovvero quella della società di fatto.

La società di fatto è quella società dove i soci senza dichiarare nulla ne per iscritto ne verbalmente assumono un comportamento tale per cui chi li osserva intravede l’esistenza di conferimenti di un’attività economica comune e della divisione degli utili. Questa circostanza farà ritenere nata la società per la cui genesi non è richiesta la forma scritta.

I conferimenti nella società semplice I conferimenti sono necessari per dare inizio all’attività societaria. Sono oggetto di conferimento, art 2247-2253, nella società semplice qualsiasi entità, suscettibile di valutazione economica, cioè beni o servizi, o magari denaro o il proprio nome, che sia utile per lo svolgimento dell’attività di impresa. I conferimenti rappresentano un elemento essenziale del modello societario e costituiscono l’apporto che ciascun socio deve alla società per acquisire la qualifica di socio e quindi la partecipazione. Nella prospettiva della società il conferimento rappresenta la dotazione patrimoniale che le consente di costituire l’eteroorganizzazione e quindi lo svolgimento dell’attività di impresa. Nella prospettiva dei soci i conferimenti rappresentano l’ingresso in società, di avere voce in capitolo sulle decisioni e di avere delle aspettative sugli utili.

Siccome la società semplice svolge solo attività agricola non è soggetta a fallimento. 13/03/2021 Nell’ambito delle società di persone sono conferibili tanto beni quanto servizi si ha una visione ampia nell’oggetto di conferimenti (crediti, denaro, un terreno, un’azienda, servizi o prestazione d’opera) In generale possono conferire ogni elemento che sia utile a svolgere l’attività di impresa. L’insieme dei conferimenti costituisce il capitale sociale della società. Il capitale sociale non è altro che la sommatoria in termini di valore dei conferimenti. In quale misura si conferiscono beni o servizi? La misura è libera ed è rimessa all’autonomia delle parti, per due ragioni: sia perché il legislatore non richiede la determinazione di un minimo del capitale sociale. Il conferimento viene contrattato dai soci per decidere di cosa dotare l’azienda per l’inizio dell’attività e per i soci dopo il conferimento riceveranno la partecipazione, cioè quel co-acerbo di situazioni patrimoniali e amministrative che si misura alla percentuale che io ho rispetto al capitale. Il conferimento si misura nella sua entità perché a questo corrisponde la sua partecipazione agli utili.

Fermo restando che i soci sono i protagonisti delle entità conferibili, cioè di cosa si può conferire, di come si può conferire e quanto questi conferimenti incidono sulla partecipazione. Art2253: Se i soci nulla hanno detto o nulla hanno previsto riguardo i conferimenti allora l’articolo ci dice che: Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Quindi la società nascerà lo stesso, sarà il legislatore ad intervenire e si stabilisce una presunzione. Si può dare un attribuzione inferiore al conferimento rispetto al suo valore ma non si può dare un valore superiore al conferimento.

Il legislatore si pone una serie di problemi disciplinari riguardo all’oggetto dei conferimenti. ART 2254: GARANZIA E RISCHI DEI CONFERIMENTI: Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Il contratto di vendita è contratto consensuale e nel momento in cui l’acquirente da il consenso a questo contratto su di lui graveranno i rischi del bene trasferito. Colui che vende deve dare delle garanzie a colui che acquista, cioè garanzia di evizione che il venditore è realmente il titolare del bene. Il venditore deve garantire che il bene che vendo sia immune da vizi. In questo caso il venditore che trasferisce il bene alla società in cambio non avrà il prezzo ma il trasferimento della partecipazione alla società. Quindi il bene diventerà di proprietà della società e su di essa graveranno i rischi del caso fortuito. Nel momento in cui magari il bene trasferito dal socio presenta dei vizi toccherà ad egli risarcire il danno o magari può essere escluso dalla società. E’ possibile ovviamente trasferire alla società il godimento del bene senza perderne la proprietà. In questo caso il rapporto viene disciplinato dalle regole della locazione. In questo caso il rischio del caso fortuito ricadrà sul socio e quindi se il bene perisce il socio potrà essere escluso dalla società o dovrà risarcire il danno. Ma se il bene perisce non per caso fortuito ma per colpa di chi amministra la società, sul socio non graveranno conseguenze. Conferimento d’opera: Se mi sono impegnato a conferire una mia opera all’interno della società il rapporto è disciplinato che io devo porre in essere la mia opera per non essere escluso dalla società, ma anche in caso fortuito o si presenta inidoneità io posso essere escluso dalla società.

ART2255: CONFERIMENTO DEI CREDITI: Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia. Se il socio quindi decide di conferire un credito alla società, il socio non solo dovrà garantire che il credito esiste ma anche che il debitore lo paghi. Nel caso in cui il debitore non paghi il socio potrà essere escluso dalla società a meno che non paghi questo credito. Questa garanzia tra privati deve essere espressamente prevista ma in caso di società è NECESSARIA.

ART2256:USO ILLEGITTIMO DELLE COSE SOCIALI: Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Questa norma ci puntualizza che questi conferimenti sono patrimonio della società che deve essere usato per l’attività di impresa. I soci non possono utilizzare i beni per interessi personali.

Il legislatore si occupa di come è misurata la partecipazione del socio alla società. La partecipazione è normalmente proporzionale al conferimento.

ART2263:RIPARTIZIONE DEI GUADAGNI E DELLE PERDITE: Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto esse, si presumono in parti uguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite. Questa norma può essere derogata per facilitare anche l’ingresso in società. Si può anche decidere di distribuire la partecipazione in maniera non proporzionale al conferimento. Quando la forza contrattuale di un socio è tale da poter pretendere maggiori utili rispetto a quelli che gli spettano. (Esempio vi è un socio che ha una forza tale per cui essendo ad esempio l’inventore di un soggetto importante per l’attività societaria pretende di partecipare alla ripartizione in maniera superiore rispetto al conferimento) Ar2264: è possibile rimettere ad un terzo la determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite. Art2265: Patto leonino= E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Per derogare la regola che la partecipazione sia normalmente proporzionale al conferimento è necessario rispettare questo patto leonino. In caso venga stipulato questo patto sarà NULLO.

Si andrebbe contro la stessa essenza della società. 15/03/2021 Per quanto riguarda il modello di partecipazione dobbiamo precisare che questa è quel co-acerbo di posizioni amministrative e patrimoniali che si appuntano sul socio in maniera proporzionale o non al conferimento e che generano la sua partecipazione alla società. Se questo è vero esiste un nesso tra conferimenti e livello di responsabilità. Nel momento in cu partecipo in una società di persone la somma dei conferimenti costituisce il capitale sociale della società che restituisce al socio un’aspettativa. La società gode di una propria autonomia cioè questa ha un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli soci, è un soggetto diritto diverso dai soci. Se la società ha un credito verso un cliente quel credito sarà della società e non del socio. Al tempo stesso i debiti saranno della società tuttavia in quello modello societario dove il legislatore non pone attenzione alla redazione del capitale sociale questo dispone che è vero che i debiti sono della società, ma esiste comunque un’autonomia patrimoniale imperfetta. Nel senso che delle obbligazioni sociali fermo restando che queste sono della società risponderanno anche i soci illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio. I soci sono tenuti a pagare il debito della società e a porre in essere un azione di regresso nei confronti dei soci e della società per ottenere il rimborso. Se i soci non vogliono pagare il debito sono tenuti a indicare i beni della società facilmente aggredibili su cui il creditore si può soddisfare(il denaro sul conto corrente ad esempio) ART:2267,2268. Eccezionalmente è possibile una limitazione di responsabilità in capo ai singoli soci: ovvero si prevede che in questo modello societario della società semplice che svolge attività agricola uno dei soci non sia illimitatamente responsabile purchè questo socio non sia un soggetto che ha la rappresentanza della società, ovvero che non abbia il potere di gestione di essa. Questo patto è opponibile ai terzi se portato a loro conoscenza con mezzi idonei: CIOE’ E’ ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALTRIMENTI NON SARA’ OPPONIBILE.

Il legislatore in termini di autonomia deve preoccuparsi di un ulteriore vicenda: questa responsabilità illimitata dei soci vive secondo il seguente modello. Nel momento in cui vi è un nuovo soggetto che vuole entrare in società l’articolo 2269 dispone che: CHI ENTRA A FAR PARTE DI UNA SOCIETA’ GIA’ COSTITUITA RISPONDE CON GLI ALTRI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALL’ACQUISTO DELLE QUALITA’ DI SOCIO. Questo perché si presume un onore di conoscenza da parte del nuovo ingresso, la quale nell’entrare in società avrà contratto un prezzo che tiene conto di attività e passività.

Nel momento in cui un socio esce dalla società, egli non sarà piu responsabile delle obbligazioni dal momento della sua dipartita purchè questa cessazione del rapporto sociale venga portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ovvero attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese. Il legislatore si preoccupa anche di disciplinare dei debiti del socio: nel caso in cui egli abbia un debito il patrimonio della società ha una sensibilità a questa vicenda? Il legislatore stabilisce una prima sentenza di insensibilità a questa vicenda, ma potrebbe accadere che la partecipazione in società è un valore del patrimonio del socio, al creditore del socio deve essere data la possibilità di avvalersi sulla partecipazione del socio quindi. Ovviamente bisogna tenere conto anche degli interessi degli altri soci e della società: siccome questa è una società intuitu personam dove ci si sceglie per le qualità personali, gli altri soci quindi non avranno voglia di trovarsi un creditore qualunque che può acquistare la partecipazione del socio debitore e entrare in società. Quindi il legislatore prevede che la quota non può essere espropriata ma la società dovrà liquidare la partecipazione del socio debitore al suo creditore per soddisfare entrambi gli interessi. Art 2270: IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO: “FINCHE’ dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri bene del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domande, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.”

Ora ci occupiamo dell’aspetto dell’attività economica della società: questa viene svolta tramite i soci. Si svolge sempre attraverso un modello di governo che deve associarsi di tre funzioni: Quella di Comando, di gestione e di controllo. In primo luogo, queste funzioni appartengono ai soci e qui si esprime un momento temporale attraverso il quale si esprime la presenza dei soci e quindi la partecipazione. Il primo momento di espressione della partecipazione del socio è rappresentato dalla costituzione della società. Il secondo momento è quello di magari voler modificare durante la vita della società di cambiarne la morfologia e il socio avrà un diritto di esprimere la sua volontà a prescindere dalla sua partecipazione al capitale sociale. Il legislatore dice che la partecipazione di un socio si esprime attraverso il modello di governance della società che prevede il comando in capo ai soci e quindi possono decidere di modificarla geneticamente.

art2252: il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Le decisioni saranno prese all’unanimità cioè se sono d’accordo tutti i soci. A MENO CHE NON STABILITO DIVERSAMENTE NELL’ATTO COSTITUITIVO.

Si può prevedere anche che le modificazioni siano accettate a maggioranza per teste o a maggioranza secondo la partecipazione agli utili. Un altro momento dove si dimostra la partecipazione del socio è quello della scelta degli amministratori, cioè di coloro che realizzano la gestione operativa della società.

Nella società semplice Tutti i soci hanno il diritto di amministrare la società in maniera disgiunta l’uno dall’altro. In questo modello societario è talmente la fiducia gli uni con gli altri da permettere di amministrare a tutti i soci ed ognuno di loro può da solo esprimere le decisioni gestionali che ritiene più opportune. Ogni socio può assumere decisioni sociali senza il permesso degli altri. Se questo è vero però, affinché questo modello di amministrazione non si trasformi in un’anarchia, gli altri soci potrebbero rispetto ad un’azione che si sta per compiere si possono opporre. Quindi vi è questo diritto di opposizione e in quel momento l’operazione economica si blocca e la decisione viene rimessa ai soci che decideranno secondo la maggioranza in base alla partecipazione agli utili. In caso di opposizione accolta il socio non potrà compiere l’operazione. Invece in caso di esito positivo il socio sarà sempre libero di decidere se compierla o meno. Art 2257:AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA L’amministrazione disgiuntiva è il primo modello che il legisla...


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