Tesina diritto civile 1: diritto all\'immagine PDF

Title Tesina diritto civile 1: diritto all\'immagine
Author Diego D'Oro
Course Diritto Civile I
Institution Università degli Studi del Molise
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Summary

Tesina di gruppo prof. L.Francario...


Description

Dipartimento giuridico, Tesina di diritto civile 1:

“Diritto all’immagine: Tra evoluzione e tutela” D’Oro Diego

159203

Fanelli Giorgia

158991

Groppi Ilaria

159777

Manfredi Selvaggi Leonardo

159389

Martone Ciro

158953

Mignogna Anna Pina

159197

Trivisonno Antonino

159251 Anno accademico 2019/2020 1

INDICE: INTRODUZIONE………………………………………………………………………………………..………….pag.3 I. I DIRITTI DELLA PERSO NALITA’…………………………………………….…………………………..pag. 3 II. NASCITA ED EVOLUZIONE……………………………………………………………………………….pag. 4 III. DISCIPLINA CODICISTICA………………………………………………………………………………..pag. 5 IV. IL CONSENSO………………………………………………………………………………………..……….pag. 7 V. I LIMITI DELLA TUTELA…………………………………………………………………………………….pag. 8 VI. PERSONA NOTA…………………………………………………………..……………………………….…pag.9 VII. IL RISARCMENTO DEL DANNO………………………………………………………………….....pag. 10 CONCLUSIONI…………………………………………………………………………………………………….pag. 12 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………..pag.13

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INTRODUZIONE: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Così apre l'articolo 2 della Costituzione, che tutela e garantisce i diritti della personalità, nel cui novero rientra il DIRITTO ALL’IMMAGINE, come sua più compiuta estrinsecazione. I: I DIRITTI DELLA PERSONALITA' I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che spettano all'essere persona in quanto tale, diretti ad affermare e garantire esigenze di carattere esistenziale. Tali diritti sono riconosciuti all'uomo sia in quanto singolo, sia in quanto partecipante alle formazioni sociali, dal microcosmo della famiglia al macrocosmo dello Stato, passando per tutti i corpi intermedi ove sia possibile sviluppare la propria identità. Le loro caratteristiche sono:  INALIENABILITA’ LEGALE: si tratta della condizione prevista per legge in cui si trovano determinati diritti, che- in ragione del soggetto a cui appartengono, della loro natura o destinazione- non sono suscettibili di alienazione a terzi.  INTRASMISSIBILITA’: è la condizione di non trasmissibilità del diritto a terzi, neppure mortis causa.  IRRINUNCIABILITA’: in quanto diritto indisponibile, non è ammessa la rinuncia dello stesso. La ratio legis della disciplina serve a garantire che il soggetto, che si trovi in condizioni di sussistenza o necessità, non acconsenta- privandosi dei mezzi essenziali all’affermazione della propria dignità- a limitare la sua sfera personale.  IMPRESCRITTIBILITA’: è la condizione di quel diritto che non si estingue neppure per inerzia da parte del titolare o per effetto del naturale trascorrere del tempo. 3

II: NASCITA E EVOLUZIONE Si tratta di una categoria relativamente recente, le cui origini coincidono con l'evolversi, intorno al 1600, dell'ideologia giusnaturalista: esistono diritti innati, naturali, tra cui quelli che ineriscono alla personalità. Ma il momento di maggior sviluppo è avvenuto successivamente al secondo conflitto bellico, quando ci si è orientati verso l'affermazione di valori maggiormente ispirati alla centralità dell'individuo e adeguatamente garantiti, per eliminare tutti quegli ostacoli di fatto che impedivano la partecipazione, a parità di condizioni, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E’ in questi anni che, accanto alla sfera dell’”avere”, caratterizzata dai traffici economici e dagli interessi monetari, compiutamente prende forma anche la sfera dell’”essere” in tutta la sua autonomia. Le nuove esigenze di tutela hanno acceso un dibattito sull’attendibilità della teoria pluralista, prima in auge, la quale prevedeva i diritti della personalità in un numerus clausus, nel quale rientravano tassativamente i soli diritti disciplinati nella normativa vigente. Attualmente, si è propensi ad ammettere, invece, la teoria monista, chesuperando la frammentazione della tendenza precedente- fa rientrare nell'art 2 Cost. ogni diritto della persona, tutelando ciascuno come un unicum, senza la necessità di apposita disposizione, e rientrando, in tal modo, ogni fattispecie, anche atipica, nella definizione generale. Ecco perché l’articolo 2 Cost. è interpretato come una clausola aperta. In tal modo, sono elevati a rango di diritti assoluti tutti gli interessi riguardanti il bene della vita nelle sue innumerevoli declinazioni, sia quelli previsti espressamente per legge, sia quelli rispondenti alle mutevoli esigenze sociali. Il diritto all’immagine ha, dunque, come gli altri diritti della personalità, natura precettiva.

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III: DISCIPLINA CODICISTICA “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Il titolo I ' Delle persone fisiche ' contemplando il diritto all'immagine all'art 10 c.c., risponde alla precisa esigenza civilistica di tutelare anche interessi non patrimoniali, per proteggere il soggetto di diritto da violazioni che non dipendano dal suo patrimonio, ma dalla sua sfera strettamente personale. Essendo, tuttavia, l’ordinamento indifferente a qualsivoglia condizione psicologica o interiore, il diritto ha rilevanza quando si intenda quale proiezione esteriore dell’individuo all’interno della società: il diritto all’immagine fa riferimento alla globale rappresentazione dell’individuo agli occhi della collettività. In generale, il diritto alla riservatezza , in cui rientra il diritto all’immagine, non comporta soltanto la pretesa - passiva - di evitare che terzi si intromettano nella sfera personale dell’individuo, ma anche quella - attiva - di gestire in piena autonomia la propria personalità. Si declina in: 1- TUTELA DELLA REPUTAZIONE: che, a sua volta, può essere:  Personale: garanzia di non essere pregiudicati nella considerazione di sé;  Economica e commerciale: tutela della credibilità economica del soggetto; 2- TUTELA DELL’IDENTITA’ PERSONALE: consiste nella protezione dell’identità e del decoro del soggetto, così come riconosciuti nella realtà sociale.

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Si tenga presente che l'articolo non è volto a vietare la conoscenza dell'altrui immagine, attività assolutamente legittima. Il divieto riguarda la divulgazione delle sembianze altrui senza il consenso del soggetto direttamente interessato, come chiarito dall’art. 96 della ”Legge sul diritto d’autore” n.633/1941. Dunque, illegittimo è riprodurre, diffondere, pubblicizzare o, in qualunque altro modo, strumentalizzare l'altrui immagine oltre i limiti imposti dalla legge e/o dettati dalla volontà del singolo. Condizione perché si verifichi la lesione del diritto è che sussista il suo carattere personale. Un caso in cui la Corte ha ritenuto che non si integrassero gli estremi dell’abuso di diritto all’immagine è il seguente: Nota a Cass. 29 ottobre 2019, n. 27613. Il diritto alla riservatezza non può considerarsi leso se non vi è alcuna connessione tra le foto dell’immobile pubblicate e i suoi proprietari. I coniugi B.R e C.E. ricorrono per la Cassazione nei confronti della società SIALWOOD Srl, la quale pubblicava immagini relative all’abitazione dei suddetti durante il rinnovo degli infissi della loro villa, ledendo così il diritto alla riservatezza dei coniugi. La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado: non vi è lesione del diritto alla riservatezza. La violazione non sussiste per i seguenti motivi:  Il rapporto contrattuale per l’esecuzione di opere “non comporta il divieto di realizzare foto”, se non con specifica pattuizione;  Le foto sono “neutre”, nel senso che non c’è una connessione tra le foto e la persona dei coniugi. Questa connessione è un elemento fondamentale affinché si possa parlare di lesione del diritto alla riservatezza, specificazione del diritto all’intimità privata.  Non c’è stata indebita intrusione, poiché le fotografie venivano realizzate durante i lavori della società.

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IV: IL CONSENSO Quanto al consenso, l’art 96 della legge 633/1941 chiarisce che, per accertarsi che non sussista un abuso dell’esercizio dell’immagine altrui, bisogna guardare sia alle circostanze di tempo, di luogo e di finalità per cui il consenso è stato prestato (c.d. limiti oggettivi), sia ai soggetti in favore dei quali il consenso è stato rilasciato (c.d. limiti soggettivi). Il soggetto titolare del diritto, dunque, disciplina le modalità e le condizioni entro cui questo possa essere esercitato da altri. Il carattere strettamente personale del diritto, inoltre, fa derivare precise conseguenze: - Il consenso può essere espresso con ogni forma, anche per fatti concludenti o implicitamente. Quanto alla questione dell’esistenza di un consenso tacito, invece, si riconosce la possibilità che sussista, purché sia inequivocabile, cioè che si capisca che il diretto interessato lo abbia dato, pur senza la presenza di un apposito atto scritto. - Quanto al problema della legittimità dell’utilizzo dell’altrui immagine senza il relativo consenso, la dazione di corrispettivo ha scarsa rilevanza. - Quanto alla revocabilità del consenso, in merito si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza 1748/16 che riguardava un soggetto che avrebbe continuato ad usare l’immagine altrui, pur essendogli stato revocato il consenso. Sul punto la Corte ha chiarito che la revoca è sempre ammessa quando prestata unilateralmente, trattandosi di un diritto inerente alla persona e come tale assoluto ed incondizionato. Acconsentire all’utilizzo della propria immagine non equivale a trasferire la titolarità del diritto a terzi, ma solo ad esercitare il diritto stesso. Ecco il motivo per il quale è ammessa la sua revoca, da cui non può derivare l’esecuzione forzata della prestazione della propria immagine al destinatario, ma 7

un mero- eventuale- risarcimento del danno a questi per l’affidamento che avesse fatto sul diritto stesso. Considerata la sua importanza, non è consentito al minore di usare l’altrui immagine né di prestare il consenso per la diffusione di immagini relative alla propria persona. Dispone del suo diritto il rappresentante dell’incapace, se da questo derivino conseguenze positive, trattandosi in caso contrario di responsabilità parentale oggettiva. In materia si è espresso anche il Tribunale di Sulmona, il quale, con una massima del 09/04/2018, a seguito della diffusione di fotografie di minorenni contenenti l’immagine nuda di una coetanea senza il consenso dell’interessata, ha stabilito che, qualora soggetti minorenni diffondano, utilizzando mezzi telematici (WhatsApp, Facebook, etc.), fotografie contenenti l’immagine nuda di una coetanea e, siffatta diffusione avvenga senza il consenso dell’interessata, devono ritenersi civilmente responsabili i genitori degli autori della predetta diffusione, in quanto è ad essi ascrivibile la culpa in vigilando ed in educando. La responsabilità parentale può essere esclusa, ai sensi del comma 3 dell’art. 2048 c.c., soltanto qualora i genitori dimostrino di non aver potuto impedire il fatto avendo integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento.

V: I LIMITI DELLA TUTELA Nonostante la sua portata di diritto personale assoluto, il diritto all'immagine non è senza limiti. L’art 97 della legge 633/1941 “Legge sul diritto d’autore” chiarisce: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona 8

ritrattata.” Sono enunciati, dunque, i casi in presenza dei quali non è necessario il consenso del soggetto interessato, in quanto la tutela del singolo è sacrificata: - in vista di un interesse generale; - per soli motivi di carattere scientifico e culturale; - per motivi di giustizia o di polizia; - quando si tratta dell’immagine di personaggi noti. A tutela del diritto, tuttavia, la giurisprudenza impone di valutare le circostanze eccezionali che giustifichino la limitazione della sua portata. Le condizioni, restrittivamente valutate, perché questa disciplina operi sono che le esigenze sopra menzionate siano obiettivamente valutate, che sussistano effettivamente e attualmente e che siano tali da giustificare ed appagare il bisogno della comunità.

VI: PERSONA NOTA: La notorietà va riferita a tutti i soggetti rilevanti nella collettività quali, ad esempio, scienziati, artisti, attori ecc. Quando la diffusione dell’immagine riguarda una persona nota, il consenso non è necessario, purché la divulgazione di immagine risponda a precise esigenze di PUBBLICA INFORMAZIONE, con la cui locuzione si intende: - far conoscere al pubblico le fattezze di una persona notoria, - documentare visivamente le notizie che della stessa vengono date al pubblico. Ad esempio si verifica pubblica informazione quando si ritrae il personaggio noto nell’atto di occuparsi di questioni attinenti all’ambito per il quale lo stesso ha acquistato notorietà tra il pubblico. Non si verifica, invece, quando si ritraggano caratteristiche strettamente fisiche o particolari personalissimi del soggetto. Anche per costoro, pur trattandosi di persone note, è necessario il consenso, poiché non si tratta di fattispecie 9

suscettibili di divulgazione automatica, quando questa leda il decoro e la reputazione del soggetto interessato. Si finirebbe, altrimenti, per legittimare una mera curiosità di terzi su cui fanno leva le testate giornalistiche per scopi lucrativi, a discapito della privacy del soggetto interessato. In materia si è espressa la Corte di Cassazione Civile di Torino, con la sentenza 940/2019, a seguito dell’atto di citazione ritualmente notificato. I signori Dotti Luca e Ferrer Sean Hepburn hanno citato in giudizio, presso il tribunale di Torino, la società MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.r.l. , appellandosi alle norme in materia di tutela del diritto d'autore (art. 96 L.633/41) , oltre che all’art 10 c.c. Il convenuto avrebbe, senza il consenso dei sig.ri Luca Dotti e Sean Hepburn Ferrer, utilizzato commercialmente l'immagine della sig.ra Audrey Hepburn. È stato deciso: 1.

di inibire alla S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.r.l. qualsiasi uso dell'immagine della sig.ra Audrey Hepburn con ordine di immediata interruzione del suo uso commerciale; 2. di condannare la S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei sig.ri Luca Dotti e Sean Hepburn Ferrer, della somma complessiva di euro 72.500,00, di cui euro 45.00,00 a titolo di prezzo del consenso (lucro cessante), euro 22.500,00 per l'annacquamento dell'immagine (danno emergente), nonché euro 5.000,00 a titolo di danno morale, nonché gli interessi legali di mora. 3. i signori Dotti Luca Ferrer Sean Hepburn sono i figli legittimi e gli unici eredi della nota attrice cinematografica sig.ra Audrey Hepburn. Come tali, i predetti sono gli unici soggetti legittimati a prestare il consenso all'uso del ritratto dell'attrice per finalità commerciali, secondo quanto previsto dagli artt. 93 e 96 Legge N. 633/1941 sul diritto d'autore, oltre che dall'art. 10 c.c.

VII: IL RISARCIMENTO DEL DANNO: Dall’uso dell’immagine altrui in assenza di consenso o fuori dei casi previsti dalla legge, o comunque in pregiudizio dell’onore e della reputazione, può derivare un danno sia di natura patrimoniale che morale. 10

Tale diritto ha infatti un contenuto sia patrimoniale che non patrimoniale: è patrimoniale, in quanto ne può derivare uno sfruttamento economico, non patrimoniale, in quanto rientrante nell’ambito della riservatezza. Lo sfruttamento economico consiste nella riduzione del valore commerciale dell’immagine, nonché nella lesione del diritto di sfruttare la propria notorietà. L’onere della prova, in giudizio, cade su chi ha subito il danno, il quale deve provare l’esistenza del danno e il suo ammontare. Con riferimento al quantum risarcibile, il criterio spesso utilizzato dai giudici è quello del “prezzo del consenso”, cioè, del compenso che il diretto interessato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione della propria immagine. Nel caso in cui si tratti dell’immagine di un personaggio noto, la quantificazione del danno risulta più semplice, poiché il valore del danno patrimoniale può essere commisurato ai vantaggi economici di cui l’autore dell’illecito si è indebitamente appropriato. In questi casi, quindi, la notorietà personale determina una valorizzazione economica delle qualità individuali. Quanto al danno non patrimoniale, la più restrittiva lettura del sistema della responsabilità da fatti illeciti, ritiene i danni non patrimoniali risarcibili solo quando l’illecito costituisca un reato. Altra parte della dottrina, che di recente ha trovato l’autorevole adesione della Corte Costituzionale, tende ad allargare l’ambito di applicazione dei danni non patrimoniali, per porli nell’ambito applicativo dell’art.2043 c.c., in combinato disposto con le norme costituzionali che riconoscono e garantiscono diritti fondamentali della persona (art 2 Cost.). Il diritto all’immagine, dunque, gode di una doppia tutela: 1. Tutela inibitoria destinata ad impedire il fatto prima che sia compiuto o far cessare i comportamenti lesivi che continuino nel tempo. Il giudice, accertato l’illecito, ordina l’immediata cessazione dell’abuso dell’immagine altrui. Il fine di tale azione sarà:  La cessazione del comportamento abusivo;  Il ripristino- ove possibile- dello status quo ante. 2. Tutela risarcitoria: l’interessato può chiedere, oltre che la cessazione della condotta, anche il risarcimento del danno patito, a seguito dell’indebito utilizzo della propria immagine. 11

CONCLUSIONI: Il breve excursus sul diritto all’immagine risponde alla precisa volontà di questo gruppo di trattare un argomento sempre più attuale, soprattutto in un’epoca di grande informatizzazione e globalizzazione. È in momenti come questi che si fa impellente l’esigenza di prendere coscienza dell’importanza della propria identità e di avere chiare le forme di tutela disposte dal nostro legislatore per proteggere da usi impropri un diritto di tale rilevanza. Le stesse tutele, d’altronde, sono abilmente messe in atto da ll’intensa e costante attività della giurisprudenza, volta a controbilanciare interessi opposti e configgenti, che possano ledere il preziosissimo diritto a veder rispettato il proprio onore, il proprio decoro, la propria reputazione e la propria privacy.

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BIBLIOGRAFIA: Tribunale di Sulmona, massima del 09/04/2018// DeJure.it; Corte di cassazione civile di Torino, sentenza 940/2019 del 27/02/2019// DeJure.it; Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 27613/2019 del 29/10/2019//DeJure.it; Abuso del diritto all’immagine- Altalex.com; Articolo 2 “Costituzione” – Brocardi.it; Articolo10 “Codice civile” - Brocardi.it; Articolo 96 “Legge sul diritto d’autore” - Brocardi.it; Articolo 97 “Legge sul diritto d’autore” - Brocardi.it; Condizioni per il risarcimento del danno all’immagine – Corte Costituzionale; Diritti- La legge per tutti.it; Diritti della personalità- Altalex.com; Diritto all’immagine Docsity.com; Diritto all’immagine relativo ad una persona famosa: consenso e tutela dell’immagineDandi.media; Diritti della personalità nella Costituzione- La legge per tutti.it; Il diritto all’immagine- Studio legale Vecchioni;...


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