Diritto 1 PDF

Title Diritto 1
Author Giulia Bordonaro
Course Diritto privato
Institution Libera Università Maria Santissima Assunta
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appunti diritto 1...


Description

Assistest 2017/2018 - Associazione Studentesca Vivere Giurisprudenza

Corso di Diritto: Lezione 1 A cura di Irene Monteleone e Morena Cardella Per “Ordinamento giuridico” s’intende quel complesso di regole di condotta che si applicano all’interno di un aggregato sociale, entro una determinata sfera territoriale, attraverso un’organizzazione dotata di un minimo di stabilità. Ogni società, in ogni momento storico, tende a produrre un proprio ordinamento che deve possedere caratteri tipici quali:  Plurisoggettività -> Esistenza di una pluralità di soggetti cui sono indirizzate le norme del sistema.  Normazione -> Esistenza di un complesso di regole giuridiche riconosciute dal tessuto sociale.  Organicità del sistema giuridico -> Esistenza di normazione in ogni campo della vita giuridica, economica, sociale dei consociati. Per “Stato” si intende, invece, l’ordinamento giuridico sovrano, che nasce con fini generali ed è a base territoriale, dotato di un apparato autoritario e posto in posizione di supremazia. Bisogna però comprendere la differenza che sussiste tra il concetto di:  Stato- Ordinamento -> Trattasi dello Stato inteso come un vero e proprio ordinamento giuridico, posto in una posizione di supremazia, cioè SOVRANO, costituito su BASE TERRITORIALE e riconosciuto dal POPOLO.  Stato- Persona o Stato-Apparato -> Trattasi dello stato inteso come insieme di norme giuridiche che ne determinano l’organizzazione, la struttura ed i modi concreti d’azione. Esso ha rilevanza giuridica ESTERNA nei rapporti con gli altri Stati e rilevanza giuridica INTERNA esercitando la propria capacità di agire attraverso i propri organi; tradizionalmente individuiamo tre poteri: Legislativo, Esecutivo e Giudiziario. Gli elementi costitutivi dello Stato: Popolo, Territorio e Sovranità. Popolo -> Art.1 Cost: “La sovranità appartiene al POPOLO (…)” Per popolo s’intende della collettività di consociati sottoposta, in un determinato ambito spazio-temporale, al potere dello Stato e rientranti nel più ampio concetto di “popolazione” (N.B. Nel concetto di popolazione rientrano i residenti stabili sul suolo nazionale ma privi di cittadinanza) La CITTADINANZA-> Art.22 Cost. “Nessuno può essere privato, per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. Essa è uno STATUS GIURIDICO e trova la sua disciplina nella Legge 5/2/1992 N.91. Nel nostro Paese, si acquista in tre modi:  Ius Sanguinis (Per nascita) -> Quando uno od entrambi i genitori sono di nazionalità italiana. O nel caso dell’adozione, qualora cittadini italiani adottino un soggetto non italiano, diverrà cittadino.  Ius Soli -> Nel caso in cui il nascituro orfano o le origini dei genitori fossero ignote, l’infante se ritrovato sul suolo italiano diviene tale.  Matrimonio -> Se un cittadino/a italiano/a sposa un cittadino/a non italiano/a, il secondo diviene automaticamente cittadino italiano. Ciò può avvenire presentando regolare richiesta e rispettando dei requisiti specifici. Territorio-> La Costituzione non contiene disposizioni direttamente rivolte al territorio, il quale è definito dai trattati internazionali. “Per territorio s’intende quella parte del globo terrestre circoscritta dai confini, i quali possono essere naturali od artificiali, all’interno dei quali ha sede uno Stato sovrano ed indipendente il quale stabilisce dentro gli stessi un sistema più o meno articolato di

norme”. Sono frazioni di territorio estero interni ai vari stati le Ambasciate e le Sedi Diplomatiche. Sovranità-> La nostra Costituzione fa riferimento alla sovranità fin dal principio, con l’Art. 1 della Costituzione. Dire che, in Italia “la sovranità appartiene al popolo”, non vuol dire privare lo Stato della stessa in quanto il popolo può esercitarla “nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione”, quindi sempre in modo circoscritto da un ambito legale. Ciò, dunque, va inteso, riprendendo anche la seconda disposizione costituzionale, l’Art 2 Cost. (“La Repubblica riconosce i diritti fondamentali dell’uomo (…) nel senso che il nostro ordinamento riconosce la supremazia della persona rispetto all’ordinamento giuridico, stabilendo e sancendo che mai lo Stato potrà violare i diritti umani. La Separazione dei Poteri: i tre poteri nell’ordinamento italiano. Nel nostro ordinamento è la Costituzione che si occupa della “separazione dei poteri”, seppur il principio in questione sia un principio molto più antico elaborato in tempi antecedenti, durante la rivoluzione francese da Montesquieu.45569+ Parliamo di tre poteri: Potere Legislativo-> Effettivamente è il potere di “creare ed approvare le Leggi”; nel nostro ordinamento è riservato al Parlamento seppur non manchi la possibilità di ingerenza da parte del Governo attraverso i c.d. “atti aventi forza di legge” (Questo perché nel nostro ordinamento non esiste una netta separazione dei poteri, ma tutti gli organi detentori “ufficialmente” di un potere hanno spesso la possibilità di esercitarne un altro in nome di un “controllo” continuo tra i vari organi). Le leggi approvate devono essere: Astratte (Devono potersi applicare tutte le volte in cui si verifichi ciò che nella legge stessa è descritto), Generali (Valide per tutti i consociati), Innovative (Introducono regole nuove nell’ordinamento). Potere Esecutivo-> Potere proprio di chi deve far si che la volontà del Legislatore sia eseguita. Nel nostro ordinamento tale potere è affidato al Governo. Potere Giudiziario.> Il potere giudiziario nel nostro ordinamento è affidato al Giudice, il quale dovrà risolvere le controversie tra consociati applicando la volontà del Legislatore e punendo i trasgressori. Il giudice ha “giudizio” e non “volontà” poiché lo stesso non dovrà disattendere la volontà del Legislatore. La finalità della Separazione dei poteri è quella di garantire la libertà dei cittadini, affinchè un solo uomo o un solo organo non assumano su di sé tutti i poteri e si dia vita ad una tirannia o ad una oligarchia. In realtà il moderno costituzionalismo, come visto, entra in un rapporto diretto col principio di separazione dei poteri, non potendo applicare lo stesso nel modo rigido descritto ed indicato da Montesquieu, esso si ispira alla teorizzazione originale ma prevedendo casi specifici in cui vi sia una mescolanza di competenza tra gli organi titolari dei diversi poteri.

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO La FORMA DI STATO indica il rapporto esistente tra gli elementi costitutivi dello Stato (territorio, popolo e sovranità) e, in particolare, il rapporto che sussiste tra governanti e governati. Lo Stato viene definito come un ordinamento fini generali, ovvero pu ò assumere qualsiasi fine. Ci si è posti la domanda "nel corso degli anni che differenti finalità ha avuto lo Stato?". Per tale ragione sono stati identificati degli IDEALTIPI (modelli), sotto i quali possiamo riassumere tutte le forme di Stato fino ad oggi conosciute. Stato assoluto: per Stato assoluto s’intende una forma di stato caratterizzata dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano assoluto, il quale è dotato di poteri illimitati sul territorio e sul popolo. Non esiste alcun limite alla volontà del re. Lo Stato assoluto si afferma all'epoca delle grandi monarchie europee subito dopo l’era feudale. Stato di polizia: per Stato di polizia (dal significato di "cura della polis”) si intende una forma evoluta di Stato assoluto. Si afferma agli albori dell'illuminismo ed il sovrano si preoccupa di diffondere il benessere tra i cittadini. In definitiva lo stato di polizia realizza una forma di

assolutismo illuminato. (NB: i cittadini hanno il diritto di essere tutelati dalla pubblica autorità nei rapporti con gli altri privati, per il resto restano privi di ogni diritto nei confronti del sovrano). Stato liberale: per Stato liberale s’intende quello stato che si sostanzia nell'esigenza della” libertà dello Stato” funzionale agli interessi della classe borghese. Lo Stato assume solo le funzioni necessarie per garantire la libertà dei singoli, non intervenendo quasi completamente nella sfera economica (stato minimo). Dal punto di vista dell'organizzazione del potere, in questa forma di Stato si comincia a parlare di separazione del potere in: legislativa, giudiziaria, esecutiva. Stato democratico: per Stato democratico o “di democrazia” s’intende quello stato formatosi agli inizi del novecento risultante dall'evoluzione dello stato liberale. Gli Stati si dotano di una costituzione alla quale sono sottoposti i tre poteri statali. Quello che caratterizza lo Stato democratico è il suffragio universale (l'estensione del diritto di voto a tutti cittadini indipendentemente dal sesso e dalla classe sociale). Stato sociale: per Stato sociale, sviluppatosi nella seconda metà del 19º secolo, si intende un tipo di Stato in cui uno dei compiti fondamentali dello Stato consiste nella riduzione delle diseguaglianze sociali ed economiche. Lo Stato, eroga azioni a favore delle classi sociali più deboli. In più garantisce servizi quali la sanità, l'istruzione e di trasporti a tutti cittadini. Stato contemporaneo: per Stato contemporaneo s’intende uno Stato fondato su principi democratici nel quale è indispensabile il suffragio universale, ed è caratterizzato per la sottomissione dei poteri alla Costituzione. È inoltre possibile sottoporre l'azione degli organi statali al controllo della conformità rispetto alle norme giuridiche. Per FORMA DI GOVERNO si indica il modo attraverso il quale lo Stato si organizza per esercitare la sovranità. Indica dunque il rapporto che intercorre tra governanti ed organi dello Stato. Le principali forme di governo sono la monarchia costituzionale, la forma di governo parlamentare e presidenziale (o semi-presidenziale) Monarchia Costituzionale: È una forma ormai storica. Si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo stato liberale e si caratterizza per una netta separazione dei poteri tra Re e Parlamento (esecutivo – legislativo). Il Re era a capo dell’esercito, influiva sulla funzione legislativa, nominava i suoi collaboratori. Governo Parlamentare: nella forma di governo parlamentare, tutto ruota intorno al Parlamento, ovvero l'organo che riunisce i rappresentanti eletti dal popolo. I componenti del governo, l'organo che esercita il potere esecutivo, sono formalmente nominati dal capo dello Stato, ma la loro scelta è effettuata dal Parlamento. Il governo deve godere della fiducia del Parlamento per esercitare le proprie funzioni. Il capo dello Stato è eletto dal Parlamento, ulteriore conferma della centralità di quest'ultimo. Governo Presidenziale: nella forma di governo presidenziale l'organo principale del sistema è il capo dello Stato, il quale è direttamente eletto dal popolo. È a capo del governo e dunque titolare del potere esecutivo. Il Parlamento è titolare del potere legislativo ed è eletto dal popolo. Il sistema semipresidenziale costituisce una variante di quello presidenziale, la differenza è che il capo dello Stato nomina i ministri ed un primo ministro insieme al quale eserciterà il potere esecutivo (la forma semipresidenziale è quella adottata in Francia)....


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