Diritto Commerciale 1 PDF

Title Diritto Commerciale 1
Author Santina Abate
Course Giurisprudenza
Institution Università di Bologna
Pages 11
File Size 250.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 61
Total Views 141

Summary

Download Diritto Commerciale 1 PDF


Description

Diritto Commerciale Cap. 1 Imprenditore Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore, del quale il nostro codice ne da definizione all’art. 2082 c.c. Il codice però distingue diverse categorie di imprese ed imprenditori: A) Oggetto dell’impresa, che distingue tra imprenditore agricolo e commerciale. B) Dimensione dell’impresa che distingue tra piccolo imprenditore ed imprenditore medio-grande. C) Natura del soggetto che esercita l’impresa che distingue tra impresa individuale, costituita in società e pubblica. Possiamo vedere come dunque il codice detta delle disposizioni che appartengono all’imprenditore o all’impresa senza specificazioni, dunque, si fa riferimento allo statuto GENERALE. Poi è identificabile uno statuto che appartiene all’imprenditore commerciale anche se alcuni istituti possono rientrare anche in quello non commerciale. Ad ogni modo in questa statuto “specifico” rientrano l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili, fallimento ed altre procedure concorsuali. Poche sono invece le disposizioni che riguardano l’imprenditore agricolo e piccolo imprenditore che sono esonerati dalla tenuta di scritture contabili e procedure concorsuali mentre la registrazione nel registro dell’imprese oggi è estesa anche ad essi. Bisogna però partire da quella che è la nozione generale di imprenditore che ci da l’art. 2082 del c.c. dove “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.” Possiamo vedere però come anche gli economisti analizzano questa figura dove descrivono l’imprenditore come il soggetto che svolge una funzione intermediaria nel processo economico fra chi dispone di determinati fattori produttivi e chi ne domanda prodotti o servizi. Inoltre vanno però fissati quelli che sono i requisiti giuridici per adottare la qualità di imprenditore dove l’art. 2082 dispone che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo e da modalità di svolgimento. Si discute inoltre se siano indispensabili requisiti come l’intento dell’imprenditore di ottenere un ricavo (scopo di lucro) oppure la destinazione al mercato di beni o servizi prodotti e nient’altro viene espresso nella nozione civilistica di imprenditore. Come già detto dunque l’impresa è attività volta alla produzione di beni o servizi, mentre, non è impresa l’attività di mero godimento che non da luogo alla produzione o scambio di beni o servizi però non vi è incompatibilità fra attività di godimento ed impresa in quanto la stessa attività può essere nello stesso momento sia godimento di beni preesistenti ma anche produzione di nuovi beni o servizi. Così sono anche imprese commerciale le società di investimento che hanno per oggetto l’impiego del proprio patrimonio nella compravendita di titoli ed inoltre devono rientrare nelle società commerciali le cosiddette “Holdings” che hanno per oggetto l’acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società. Possiamo notare inoltre, come non sia possibile un’attività senza alcuna programmazione e coordinamento dei fattori produttivi, dunque, l’imprenditore predispone la creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e beni e dunque lo stesso legislatore definisce l’impresa come un’attività organizzata. Inoltre l’impresa è attività economica e si definisce nell’art. 2082 c.c. che sia sinonimo di attività produttiva e ciò che qualifica l’attività come economica non è solo il fine ma anche il metodo con la quale viene svolta e vediamo come per avere impresa, è necessario che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Un altro requisito richiesto dall’art.2082 c.c. è che vi sia professionalità dell’attività e questo termine vuol dire esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva però non implica che debba essere svolta in modo continuo, ad esempio per le attività stagionali come alberghi o rifugi è sufficiente il costante impiego secondo le cadenze tipo di quell’attività. Inoltre è in discussione se sia requisito fondamentale per la qualifica di imprenditore lo scopo di lucro. Si deve dare una risposta negativa qualora questo scopo sia soggettivo ossia un movente psicologico dell’imprenditore,

mentre, è molto importante che l’attività sia svolta mediante modalità oggettivamente lucrative a prescindere che dopo sia conseguito o meno il lucro. E’ vero anche però che, lo scopo di lucro si caratterizza nel contratto di società (art.2247) dove le società sono tenute ad operare con metodo lucrativo e che l’attività di impresa deve essere rivolta al conseguimento di utili (lucro oggettivo) e che l’utile deve essere devoluto ai soci (lucro soggettivo). Un altro interrogativo è quello se possa essere considerato imprenditore chi produce beni o servizi per conto proprio, ma andando ad analizzare la definizione economica di imprenditore che svolge una funzione intermediaria e la nozione civilistica che appunto conferma questo scambio di produzione di beni o servizi si può ritenere che NON sia imprenditore chi produce beni e servizi per conto proprio. Le uniche che possiamo considerare sono ad esempio A) la coltivazione del fondo per il soddisfacimento dei bisogni del soggetto e della sua famiglia B) la costruzione di appartamenti che non sono destinati alla rivendita. Ulteriore punto controverso è se si possa definire imprenditore anche quando l’attività svolta è illecita cioè contro norme imperative. Esempio classico è il contrabbando di sigarette o smercio di droga ma anche l’attività bancaria senza autorizzazione della Banca d’Italia ed indubbiamente l’illecito va sanzionato però anche un’attività illecita può dar luogo ad una serie di atti validi e leciti e ciò dovuto al fatto che l’illiceità del risultato globalmente conseguito non comporta di per se l’illiceità della causa o dell’oggetto dove ad esempio è illecito e nullo il contratto con cui il fabbricante di droga acquista la materia prima ma è lecito il contratto che stipula con un terzo ignaro come l’acquisto di macchine o mezzi di trasporto. Esistono inoltre delle attività produttive dove la qualifica di imprenditore è esclusa in via di principio ed è il caso delle professioni intellettuali come avvocati,notai etc che non sono mai imprenditori. I liberi professionisti lo diventano solo se la professione intellettuale è utilizzata in un altro ambito che sia qualificabile come impresa ad esempio il medico che gestisce una clinica privata e dunque in questo caso avremo due attività: Intellettuale e di impresa.

Cap2 Categorie di Imprenditori A. Imprenditore Agricolo e Commerciale Imprenditore agricolo (art.2135) ed imprenditore commerciale (art.2195) sono le due categorie che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. Vediamo però come quello commerciale sia destinatario di un’ampia disciplina dove vi è l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili, fallimento e altre procedure concorsuali. La nozione di quello agricolo invece ha carattere negativo e la sua funzione è quella appunto di restringere l’ambito della disciplina dell’imprenditore commerciale. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina di imprenditore in generale ed è esonerato dalle scritture contabili, non fallisce e non deve tenere ulteriori procedure concorsuali. In passato, era anche esonerato dall’iscrizione nel registro delle imprese ma vediamo come dal 1993 in poi con effetti di pubblicità legale è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese. Il codice all’art. 2135 c.c. stabiliva che “E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse.” Il secondo comma specifica queste attività connesse dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio dell’agricoltura. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi campi: A. Attività agricole essenziali B. Attività agricole per

connessione. Vediamo però oggi come l’impresa agricola cede sempre di più il passo ad un tipo di agricoltura industrializzata, un’agricoltura che utilizza prodotti chimici ed accelera i cicli biologici e dunque dei metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali ad esempio). Dunque bisogna stabilire fino a che punto si possa parlare di impresa agricola o commerciale anche se oggi viene data una nuova definizione di imprenditore agricolo dove sono menzionate anche tutte queste nuove tecniche artificiali o che comunque non comportano lo sfruttamento della terra ed inoltre allo stesso imprenditore agricolo viene affiancata una nuova figura che è quella dell’imprenditore ittico ossia l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale. Per quanto riguarda le attività agricole per connessione si fa riferimento: A. Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, e valorizzazione di prodotti ottenuti da un’attività agricola essenziale. B. Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo di attrezzature o risorse del campo. Inoltre per far sì che un’attività commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione c’è bisogno di una connessione soggettiva ossia quando il soggetto sia già qualificabile come imprenditore agricolo ed inoltre svolga una delle tre attività gia menzionate nell’art.2135. Ma non basta, è necessaria anche una connessione oggettiva tra le attività. Ma possiamo vedere come oggi però queste due connessione siano sostituite dal criterio della prevalenza dove è necessario e sufficiente che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività essenziale. Per quanto riguarda l’imprenditore commerciale, rientra in questa categoria chi esercita le attività menzionate nell’art.2195: 1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi. 2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni ossia il commerciante che acquista i beni e li rivende ad altri intermediari. 3. Attività di trasporto per terra, acqua o per aria. 4. Attività bancaria o assicurativa. 5. Altre attività ausiliarie delle precedenti ossia delle imprese che possono qualificarsi come produttrici di servizi. Una categoria che invece non viene specificata in ambito codicistico è quella delle imprese civili. L’imprenditore civile è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore perciò non fallirebbe ma la disputa si concentra su espressioni come attività industriali e attività intermediarie. Sarebbero perciò imprese civili e non commerciali: A. Le imprese che producono beni senza trasformare materie prime B. Le imprese che producono servizi senza trasformare materie prime. Ma ad ogni modo dopo un’accesa discussione la tesi preferibile è quella di affermare che ci sono due categorie: imprese agricole e commerciali e che l’art.2195 c.c. ammette in maniera sintetica che è imprenditore commerciale ogni imprenditore NON agricolo e che dunque la disciplina delle imprese civili si adatterebbe alle attività commerciali.

B. Piccolo imprend. Ed Impresa Familiare La dimensione dell’impresa è il secondo punto della differenziazione della disciplina degli imprenditori. In questa caso il piccolo imprenditore si contrappone a quello medio grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale ed è esonerato (anche se esercita attività commerciale) dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali, mentre, l’iscrizione nel registro delle imprese ha effetto di pubblicità notizia. Nel codice civile viene definito piccolo imprenditore “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia” (art.2083). Per aversi piccola impresa dunque è necessario che: A.

l’imprenditore presti il suo lavoro nell’impresa. B. Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari prevalgano sia rispetto al lavoro altrui che al capitale. Dunque la prevalenza del lavoro proprio e familiare è il carattere distintivo del piccolo imprenditore. Per quanto riguarda invece l’impresa familiare è da considerarsi l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore ossia la cosiddetta FAMIGLIA NUCLEARE. L’istituto, non va confuso con la piccola impresa perché è frequente che la piccola impresa sia anche familiare ma non vi è coincidenza. La tutela di questo istituto è realizzata tramite il riconoscimento ai membri familiari di determinati diritti patrimoniali ed amministrativi. Sul piano patrimoniale sono riconosciuti: A. Diritto al mantenimento B. Diritto alla partecipazione degli utili dell’impresa in proporzione alla quantità del lavoro. C. Diritto sui beni acquistati con gli utili D. Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda stessa. Sul piano della gestione poi per quanto riguarda le decisione sul piano straordinario. Infine il trasferimento della partecipazione avviene solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei partecipanti. Sul piano di gestione per quanto riguarda invece gli atti di gestione ordinaria questi rientrano nella competenza esclusiva del solo imprenditore ed egli stesso agisce nei confronti dei terzi in proprio e solo egli sarà esposto al fallimento in caso di dissesto.

C. Impresa Collettiva e Pubblica Il terzo ed ultimo criterio di differenziazione della disciplina delle imprese è la natura del soggetto che le esercita. Tre sono le figure indicate: Impresa individuale, societaria e pubblica. Le società sono le forme associative tipiche e ne esistono diversi tipi come la società semplice che è utilizzabile solo per attività non commerciale mentre gli altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola e sia commerciale. Le società diverse da quella semplice si definiscono commerciali. Si distingue però con quelle di tipo commerciale con oggetto agricolo e quelle con oggetto commerciale. Per quanto riguarda le società commerciali si seguono alcune regole: 1. Parte della disciplina dell’imprenditore commerciale si applica in base a qualunque sia l’attività svolta come ad esempio l’iscrizione nel registro delle imprese. 2. Nella società in nome collettivo ed in accomandita semplice parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità limitata. Per quanto riguarda le imprese pubbliche alcune attività possono essere svolta dallo Stato o altro ente pubblico ma bisogna distinguere tra tre forme di intervento: 1. Lo Stato o altro ente pubblico territoriale può svolgere direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative ma dotate di ampia autonomia decisionale e contabile. Si parla in questo caso di imprese organo. 2. La Pubblica Amministrazione può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito esclusivo o principale è l’esercizio di attività d’impresa e sono i cosiddetti enti pubblici economici 3. Lo Stato e gli altri enti pubblici possono eseguire attività d’impresa avvalendosi di strumenti di diritto privato con la costituzione di società per azioni. Inoltre per quanto riguarda gli enti pubblici economici questi sono sottoposti allo statuto dell’imprenditore in generale e allo statuto dell’imprenditore commerciale con però l’eccezione del esonero dal fallimento mentre per le imprese organo si applicano le disposizioni del libro V del c.c. e sono esonerati dall’iscrizione nel registro delle imprese e dalle procedure concorsuali. Inoltre anche le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività di impresa ma è fondamentale che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico.

Possono invece acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano un’attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale ed elemento caratterizzante è la mancanza dello scopo di lucro. In questo tipo di impresa può essere impiegato qualsiasi tipo societario sebbene non ci sia scopo lucrativo e più imprese sociali possono formare un gruppo di imprese. Altro privilegio è quello di limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti. Le imprese sociali: A. devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese. B. Redigere le scritture contabili. C. In caso di insolvenza sono assoggettate alla liquidazione coatta e non al fallimento. Devono inoltre costituirsi per atto pubblico che deve determinare l’oggetto sociale, enunciare la mancanza dello scopo lucrativo, indicare la denominazione dell’ente e disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci. Inoltre le imprese sociali sono assoggettate alla vigilanza del Ministero del Lavoro e può disporre la perdita della qualifica nel momento in cui c’è l’assenza del riconoscimento e se riscontra violazioni della disciplina e ne consegue la cancellazione dal registro e l’obbligo di devolvere il patrimonio ad enti non lucrativi determinati dallo statuto.

Cap.3 Acquisto qualità di imprenditore A. Imputazione attività d’impresa Si diventa imprenditori (art.2082) con l’esercizio dell’attività d’impresa. Però è necessario che l’esercizio dell’attività sia a lui giuridicamente riferibile ed imputabile. Principio generale è che per riconoscere il titolare dell’impresa vediamo come i singoli atti giuridici posti in essere siano a capo del soggetto cui viene speso il nome e solo esso è obbligato nei confronti dei terzi. In alcuni casi però si applica anche la cosiddetta spendita del nome dove il mandatario è soggetto che opera nell’interesse di altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome che quello del mandante che gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza). Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti si producono in capo di quest’ultimo. Per contro, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi degli atti contro i terzi anche se questi sono a conoscenza del mandato. Dunque diventa imprenditore colui che esercita personalmente l’attività d’impresa compiendo in nome proprio gli atti relativi e dunque quando a compiere gli atti è il rappresentante, imprenditore diventa il rappresentato. Questo esercizio di attività d’impresa può però dar luogo ad un fenomeno analogo: esercizio dell’impresa tramite interposta persona. Altro è il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti cioè l’imprenditore palese o prestanome ed ovviamente altro sarà il soggetto che somministra al primo i mezzi finanziari e dirige l’impresa e dunque il DOMINUS dell’impresa cioè il cosiddetto imprenditore indiretto o occulto. Questo modo di lavorare però suscita dei problemi nel momento in cui il dominus incarica una persona nullatenente ed in questo caso i creditori potranno provocare il fallimento del prestanome ma ben poco potranno ricavare da quest’ultimo. Per evitare determinati pericoli vediamo come oggi la dottrina afferma che, quando l’attività di impresa è esercitata tramite prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome che il dominus mentre un ulteriore passo avanti è fatto tramite la teoria dell’imprenditore occulto dove il dominus di un’impresa formalmente altrui non solo risponderà insieme a questi ma fallirà sempre e comunque fallisca il prestanome ed inoltre l’art.147 della l. fallimentare ammette che falliscono anche i soci la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società ossia i cosiddetti soci occulti.

B. Inizio e fine dell’Impresa E’ necessario al riguardo distinguere che il compimento di atti di attività d’impresa sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile. In mancanza di tale fase preparatoria, solo la ripetizione di atti omogenei e coordinati e non occasion...


Similar Free PDFs