1- Diritto Privato Romano 1 PDF

Title 1- Diritto Privato Romano 1
Course Scienze Giuridiche 
Institution Università degli Studi di Brescia
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DIRITTO PRIVATO ROMANO Prof. Giovanni Turelli [email protected] Ricevimento: Giovedì 11:00/13:00 Palazzo Calini ai Fiumi stanza 118 M. Marrone, istituzioni di diritto romano, Palumbo, Palermo. M. Brutti, il diritto privato nell’antica Roma, Giappichelli, Torino.

21 Aprile 753 a.c. nascita di Roma – 565 d.c. morte di Giustiniano (Arco di tempo da tenere in considerazione nello studio del diritto romano) Giustiniano è stato imperatore bizantino (Impero romano d’Oriente) dal 527 al 565. Egli ha organizzato il Corpus iurius civilis: in italiano Corpus Giustinianeo, è la raccolta di materiale normativo e materiale giurisprudenziale di diritto romano, voluta dall' imperatore bizantino Giustiniano I per riordinare il sistema giuridico dell'impero bizantino. Ha rappresentato per secoli la base del diritto comune europeo, sino agli inizi del XIX secolo quando venne considerato superato dal codice napoleonico. È composto da: 

Institutiones - opera didattica in 4 libri destinata a coloro che studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni di Gaio.



Digesto (o Pandectae) - antologia in 50 libri di frammenti estrapolati (non senza modifiche) dalle opere giuridiche dei più eminenti giuristi della storia di Roma.

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Codex - raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano. Novellae Constitutiones - costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte.

I primi tre testi sono scritti in latino mentre l'ultimo, le Novellae Constitutiones, è scritto parte in latino e parte in greco. Ulpiano, giurista e funzionario imperiale, viene citato nel Digesto, nelle prime righe. Egli visse prima di Giustiniano, fra il II-III secolo. Per i romani il diritto si chiamava “ IUS”. (= giusto. Ciò che è conforme ad una procedura, ciò che indica uno stato di regolarità) Diritto deriva dal latino “DIRECTUM”. Deriva dall’innestarsi della cultura cristiana nell’Impero Romano. IUS si colloca su un piano di correttezza procedurale prima che di giustizia etica. Si pensi alla “Guerra Iusta”, condotta dai Romani. Essa venne combattuta tenendo conto di una procedura (imperialista) che venne rispettata a prescindere dalla giustizia etica. Un esempio eloquente è quello di Eichmann, che nel momento in cui mise in pratica la soluzione finale, stava “solamente” rispettando una legge, quanto gli era stato detto di fare. Non sempre, quindi, quando si parla di diritto, si parla di qualcosa che è giusto dal punto di vista etico. La componente di regolarità della procedura è molto forte e prevale sulla coincidenza fra regole giuridiche e la loro giustizia sostanziale. (pretore, equità) Regola e Norma. Il diritto attinge dalla realtà.

Roma, nasce in quel punto per ragioni geografiche: i colli possono essere abitati, il fiume Tevere può essere navigato. “Ubi societas, ibi ius” La massima ci insegna che l'elemento caratterizzante ed imprescindibile di qualsiasi organizzazione sociale è il suo ordinamento giuridico. Ogni aggregazione umana, infatti, per assicurare una civile convivenza tra i membri che la compongono, non può prescindere dalla necessità di creare un complesso di norme idonee a disciplinare l'infinita serie di relazioni o rapporti che mettono in contatto gli uomini viventi in società. Il diritto è sempre il prodotto di una società, ma al contempo non può esservi una società senza il diritto.

Gaio (in latino Gaius; ... – 180 d.C. circa) è stato un giurista romano. La sua eccezionale fama tra gli studiosi del diritto romano e del diritto in generale è dovuta al ritrovamento nel 1816 di un manoscritto contenente le Istituzioni, opera in quattro libri (o commentari) che il giurista aveva predisposto a fini didattici e che fotografa con impareggiabile nitidezza il quadro del diritto romano classico. Si tratta dell'unica opera del periodo classico ad esserci pervenuta direttamente, senza il tramite (e le interpolazioni) dei giuristi giustinianei.

Gaio (II secolo d.C.) scrive i quattro manuali seguendo una tripartizione: persone, cose, azioni. I due libri principali sulle cose includono trattazioni sui diritti reali (Il diritto reale è un diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato su una cosa), obbligazioni, diritti delle successioni. Sono le cose ciò a cui ruota intorno al diritto. Le perone sono il soggetto del diritto; il diritto ruota intorno all’individuo. Nel momento in cui una persona nasce ha una capacità giuridica, (La capacità giuridica, nell'ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive) ma non capacità di agire (È l'attitudine del soggetto a compiere atti che incidano nella propria sfera giuridica) che invece apprende con la maggiore età. Nel diritto romano, vi è la possibilità di godere di più o meno diritti ed essere soggetti a più o meno doveri (diversi stati giuridici). Per esempio il pater familias è la figura più importante. I figli sono a lui subordinati, così come la donna e gli schiavi (che i Romani considerano come cose). Azione azione processuale. Centralità del processo per la comprensione del diritto sostanziale. (diritto processuale/sostanziale) DIRITTO SOSTANZIALE: sistema di norme dirette a risolvere conflitti di interessi contrapposti, determinando gli interessi prevalenti attraverso la previsione di poteri , doveri e facoltà. DIRITTO PROCESSUALE: sistema di norme che disciplinano più o meno complessi meccanismi (processi) diretti a garantire che la norma sostanziale sia attuata anche nell’ipotesi di mancata cooperazione spontanea da parte di chi vi è tenuto. Diritto processuale strumentale rispetto al diritto sostanziale: il processo, attraverso l’attività delle parti e del giudice, mira a far ottenere ai titolari delle situazioni di vantaggio gli stessi risultati che avrebbero dovuto ottenere attraverso la cooperazione spontanea da parte dei consociati. Il diritto processuale non è un fenomeno unitario: non esiste un unico processo che offra un’unica forma di tutela per tutte le situazioni di vantaggio, ma esistono una pluralità di processi e una pluralità di forme di tutela giurisdizionale, in base alla diversità dei bisogni di tutela delle situazioni di vantaggio.

LE FORME DI PRODUZIONE DEL DIRITTO

Art. 1 codice civile, preleggi (1942) indicazione delle fonti (leggi, regolamenti, [norme corporative], usi) è un elenco tassativo, non esaustivo, gerarchico Norme corporative sono state abrogate fonti di produzione del diritto in vigore durante il periodo fascista. I codici portano infatti traccia della loro storia, salvo quando vengono del tutto riscritti come il codice di procedura penale.

Gli ordinamenti giuridici del popolo romano derivano da: (Gai. Inst. 1.2) Leggi Senatoconsulti

Plebisciti Costituzioni imperiali

Responsi dei giuristi (responsis prudentium)

Editti

Non vi è un ordine gerarchico nelle istituzioni di Gaio, (anzi ad esempio i plebisciti erano vincolanti solo per plebe e non per il patriziato). Gli editti sono lo strumento con cui magistrati e pretori producevano diritto (oggi il magistrato applica la legge ma non la produce). Nell'Antica Roma l'editto aveva originariamente forma di ordinanza emanata dai magistrati maggiori e avente efficacia limitatamente alla durata in carica dell'autorità che lo aveva emesso. Particolarmente importante risultava in questo senso nel diritto romano l'editto pretorio, emanato dal pretore nel momento del proprio insediamento per definire le modalità d'applicazione del diritto

Le opinioni formulate dai giuristi sono vincolanti se concordano tra loro, in caso contrario la decisione viene lasciata ad un giudice.

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Plebisciti Senatoconsulti Costituzioni imperiali Responsi dei giuristi Editti Leges

Iura populi Romani

Non è un ordine gerarchico, non sappiamo ciò che prevale, è un elencazione sincronica, non diacronica: le diverse forme di produzione sono elencate insieme, senza dare risalto al momento storico in cui ciascuna si è affermata. Non vi è nemmeno un ordine cronologico (es: ai tempi di Gaio non c’è la plebe) I giuristi sono volti verso la sfera di influenza degli imperatori, che controllano le fonti di produzione del diritto (partendo da Ottaviano Augusto, che cercò di portare dalla propria parte i giuristi) Gaio nel suo manuale mette insieme presente e passato. L’ordinamento giuridico romano non nasce dall’alto, non è gerarchico, ma la sua formazione è stratificata e progressiva nel tempo. Ha origine “dal basso”/origine tradizionale.

Intorno all’isola tiberina iniziarono a raggrupparsi persone, in quanto essa era un punto di passaggio che permetteva di passare da nord a sud della penisola italica (vi erano già meccanismi di commerci via terra). Presso questa isola vi e un’ansa, che permette anche l’instaurarsi di un commercio di tipo fluviale. Diventa dunque necessaria una convivenza pacifica tra i vari individui, riuniti per il commercio (bisogno di regole, di diritto). Zone paludose, necessità di bonifiche nel momento in cui dai colli la popolazione si sposta verso la valle. Ora gli individui sono maggiormente in contatto e necessitano di regole di diritto. E’ nell’ interazione tra soggetti che si creano codici di comportamenti ritenuti validi (nascita del diritto dal basso). nasce una certa ritualità dei comportamenti, ovvero una ripetizione degli stessi (nascita del concetto di procedura e di norme giuridiche, ovvero una norma che si estrinseca nell’interazione con gli altri, tutelata da sanzioni). E’ nell’incontro di individui, anche antagonisti, che nascono comportamenti ritenuti giuridicamente doverosi. MORES: i mores maiorum erano i costumi giuridici dei maiores, dei più antichi romani, dei remoti antenati, tanto risalenti nel tempo da non conservarsi memoria della loro origine. L’applicazione del mores viene assicurata dai magistrati e da un collegio di pontefici. Un ordinamento giuridico che si regga sui mores ha tempi di produzione lunghi, il “prodotto” è tendenzialmente stabile, rigido e refrattario ai cambiamenti. Un prodotto giuridico adatto a una società statica, quale quella contadina della Roma arcaica. Intreccio tra il modo in cui si forma il diritto, la società e le sue esigenze. Le legge a Roma emerge come strumento rivoluzionario, poiché considerando il modo in cui era costituita la società, scegliere per delle leggi era qualcosa di rivoluzionario, che toglieva potere ai sacerdoti / alle autorità competenti. CONSUETUDINE: parola per tradurre mores. Il diritto nasce quindi a base consuetudinaria, in cui la regolarità rituale è un aspetto centrale, su cui si innestano poi le altre fonti di produzione del diritto. Mos, pl. Mores garantite dai pontefici (esperto di rituali), che tramandano e custodiscono la ritualità. Individuare e isolare condotte giudicate meritevoli di tutela, che si condensano in forme di pensiero (e quindi diventano parole e formule) che vengono prima rispettate, poi conservate e tramandate.

Oggi : 1. Stato 2. Costituzione 3. Legge e norme equiparate principio della gerarchia delle fonti 4. Leggi regionali 5. Regolamenti 6. usi

Connessione fra diritto e parole, connessione con una religione, ovvero un meccanismo di ritualità che assicurava l’ordine. La ritualità crea affidamento/fiducia. Le leggi delle 12 tavole rappresentano uno dei primi momenti in cui le regole vengono messe per iscritto, tant’è che venivano affisse al fine che tutti potessero apprenderle. 450-451 a.C.

Sotto l'aspetto della storia del diritto romano, le Tavole costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma. Le fonti antiche, per giustificare questa innovazione, parlano di contatti con Ermodoro di Efeso. Ermodoro di Efeso è stato un giurista greco antico, famoso per avere spiegato ai decemviri (dieci uomini, organo costituzionale romano) il diritto greco, dal quale avrebbero poi scritto le XII tavole nel 451 a.C.

IUS CIVILE E IUS PRAETORIUM Il diritto pretorio è collegato all’attività del pretore (principale magistrato). Si può anche definire ius honorarium (sfere giuridiche sovrapponibili ma non perfettamente coincidenti), perché honos era il termine con cui i romani indicavano la magistrature. Questa tipologia di diritto è quindi onorario poiché collegato all’attività della magistratura in cui il pretore ha ruolo centrale. Tentativo di rappresentazione diacronica delle forme di produzione del diritto: Mores, a cui si devono affiancare Lex e Interpretatio, poi Responsa. La lex ha una ripartizione: 1. formazione di natura scritta (sc, plebiscita, constitutiones principum) 2. XII Tavole (a differenza dei mores le leggi hanno una procedura di formazione chiara, hanno una data di inizio, e vengono sottoposte alla votazione del popolo)

La Lex, i Mores e la Interpretatio poi responsa sono le forme di produzione più antiche e concorrono a produrre lo Ius civile. I mores iniziano a non essere più adatti nel momento in cui Roma inizia a progredire tra la fine del VI secolo e inizio del V secolo, non riescono più a rispondere alle esigenze di strumenti giuridici che controllino i commerci e non rispondono alle esigenze di una società in cambiamento. Da questo punto derivano le XII Tavole, che nascono come intermediazione fra plebe e patriziato, i quali vogliono vedere per iscritto alcuni principi fondamentali. (situazione di disordine sociale che dura circa 50 anni). Le XII Tavole mettono per iscritto alcuni elementi cardini come la condizione della schiavitù. Interpretatio (dei pontefici) . Essi custodiscono il diritto, indicando quali sono le soluzioni giuridiche a chi ne ha bisogno per ogni caso specifico e fanno un lavoro di integrazione delle lacune per rispondere a tutte le nuove esigenze. La interpretatIo funziona seguendo il principio dell’analogia (applico al caso B le regole del caso A ad esso similare), ma ha anche una funzione creativa, poiché di fatto si arriva a creare un nuovo sistema di regole. DALLE FORME DI PRODUZIONE AL “PRODOTTO” Mores XII Tavole Interpretatio Leges Rogatae (frutto di una interrogazione che il magistrato fa al popolo per la decisione di una determinata riforma. Rogatae fa riferimento a questa procedura) In questi 4 modi si produce diritto civile. Una serie di pretese e situazioni tutelate, ciascuna trasfusa in una determinata forma.

Esigenze in questo periodo, considerare il fatto che si tratta di una società contadina Tutela del rapporto con le cose, ed in particolare con la terra. (trasferimento di proprietà della terra, schiavi, bestiame); tutela del rapporto con l’altro. Si tratta di diritti reali e di diritti relativi/obbligazioni (terminologia attuale). I romani pero parlano di Ius Quiritium e di Oportere ( oportere indica la presenza di un’obbligazione = diritti relativi). Il punto di emersione delle pretese giuridiche è il processo. Quarto commentario, Gaio: 2. E’ personale l’azione con cui agiamo contro qualcuno che ci è obbligato per contratto o per delitto (fatto illecito) ossia quando pretendiamo “doversi dare fare prestare” (dare facere praestare oportere = dare, fare, prestare). E’ personale perché il mio rapporto è con un’altra persona / più persone. Ambito dei diritti relativi. La parola intendere fa parte della formula del processo romano, indica infatti l’avanzamento della mia pretesa. (obbligazioni). Oportere fotografa ciò che nel processo è l’oggetto della pretesa. 3. E’ reale l’azione quando pretendiamo che una cosa personale sia nostra, o che ci competa qualche diritto, come di uso o di usufrutto, di passare in proprio e con animali, o di condurre acqua, o di costruire edifici più alti, o di veduta; o quando l’azione dell’avversario contrapposto è la negatoria. (figure giuridiche che creano una relazione tra persone e cose, esempio: proprietà) Il diritto è assoluto, lo faccio valere nei confronti di chiunque (erga omnes). Si tratta di un diritto reale (reale deriva da res = cosa)

 Ius quiritium: “meum esse aio” ( = diritto dei Quiriti, ossia dei cittadini romani. Ne sono esclusi gli stranieri. E’antico e consuetudinario. Si “evolve” nello ius civile)  Oportere : “ si paret dare facere o.” non tutte le intese fra le parti venivano tutelate  Ius come “spettanza” diversa da ius quiritium (servitù e usufrutto) “ius est mihi..”

IUS CIVILE situazioni reali riconosciute come giuridicamente rilevanti e pertanto degne di protezione, e che sono:  Tutelate da strumenti processuali (“azioni”) che a loro volta rispondono a criteri formali (verbali e gestuali) : legis actiones (alla tutela sono ammessi soltanto i romani)  Individuate da “parole chiave” (es: mancipatio = modo valido di trasferimento della proprietà, sponsio = scambio di promesse fra le parti) Il pacchetto ius civile è dunque un contenitore chiuso, in cui entrano i “prodotti” dei mores, dell’interpretatio o i frutti della lex . (procedimento impegnativo, articolato, non agile). Lo ius civile romano opera secondo un principio di personalità del diritto (tutela SOLO il cittadino romano), ma non di territorialità (diritto che opera in luogo circoscritto). Il sistema è statico e povero di strumenti giuridici (poche situazioni tutelabili). Giunti ad un certo grado di stabilità, di maturità della civiltà romana, il diritto civile diviene un sistema chiuso rispetto a un territorio e alle persone, chiuso dal punto di vista cronologico. Esso non viene integrato delle nuove esigenze.

La goccia scava la roccia (gutta cavat lapidem) viene messa in luce l’inadeguatezza dello Ius Civile  

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Cosa accade, dunque, in presenza di nuove situazioni che si ritengano meritevoli di tutela? Situazioni che coinvolgono anche “non-Romani” ( e che dunque non possono entrare nello ius Quiritium)? personalità del diritto (non vieta determinate azioni, come ad esempio la vendita di un bene ad uno straniero, ma le stesse non vengono tutelate. Lo straniero non possiede legittimazione processuale attiva/passiva). A causa di questa situazione, lo straniero non si reca a Roma. Obbligazioni non considerate produttive di Oportere (nuove forme contrattuali non inserite nel codice) Situazioni alle quali la tradizione non riconosce forza di creare un vincolo di oportere? Situazioni per le quali non c’è tempo, voglia, interesse a procedere con lex? (uno strumento non molto amato dai Romani poiché era necessario la convocazione del popolo ecc) Il pretore, l’editto e la via del processo.

Editto: programma di “governo” sulla gestione della giurisdizione civile (amministrazione della giustizia civile, ovvero il diritto privato) a Roma nell’anno di carica (durata 1 anno). Contiene indicazioni per la tutela del diritto civile. (massimo momento di emersione del diritto processo) L’editto non contiene diritti, ma indica “mezzi processuali”: verificandosi la situazione x, allora io concederò l’azione y a tutela. Il pretore è dotato dell’Imperium facoltà che il pretore ha di prendere decisioni in ambito di sua competenza, anche oltre le facoltà specifiche che gli sono riconosciute. Il pretore non giudica il caso concreto, questo è affidato al Judex, un giudice privato. I pretori, in situazioni di assenza di punti di riferimento, possono procedere in maniera autonoma per trovare una soluzione produzione di diritto. Potestas e imperium principi fondamentali. Potestas = fascio di diritti e compiti che il tal magistrato deve svolgere. L’imperium affianca la potestas, inteso come capacità di risolvere situazioni di stallo. Il pretore indica le forme processuali, ovvero quali mezzi tutelano determinate situazioni. Cosa accade se descrive una situazione non descritta nei codici (affissa e pubblicata al Foro di Roma presso l’albo pretorio)? Essa diventa diritto. Ipotesi : un romano che vuole comprare da un cartaginese uno schiavo (mancipatio rituale non processuale, è diritto sostanziale). Cosa deve fare il pretore? Dice: verificandosi l’azione X (compravendita dello schiavo), che viene ritenuta meritevole di tutela, egli non può modificare lo Ius Civile, ma può elaborare diritto a tutela de...


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