Thomasius - DE Origine Processius PDF

Title Thomasius - DE Origine Processius
Author Chiara Russo
Course Storia del processo penale
Institution Università degli Studi di Foggia
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Summary

appunti di storia del processo penale...


Description

VERSO LA POLEMICA ILLUMINISTA. La prima presa di posizione illuminista, rispetto al rapporto tra accusa e inquisizione, è rintracciabile in una dissertazione accademica composta da Christian Thomasius nel 1711 e intitolata “De Origine processus inquisitorii”. Essa si inserisce in una lunga serie di scritti polemici e didattici nei quali l’autore conduce una serrata revisione critica del sistema penale vigente nell’Europa del tardo diritto comune: tali operette hanno per oggetto la bigamia, l’eresia, la magia, la stregoneria e la tortura. La “Dissertatio de origine processus inquisitorii” sviluppa in 55 paragrafi la tesi secondo cui l’origine del procedimento inquisitorio deve essere ricercata nel diritto canonico e, precisamente, nei provvedimenti volti alla repressione dei movimenti ereticali emanati all’inizio del 13° secolo a opera di Innocenzo III. Con questo strumento giurisdizionale, i Pontefici avrebbero voluto perpetuare il loro potere sui laici sotto l’apparenza della giustizia. Ma, al di là di questo intento meramente polemico, lo scritto tocca tutte le tematiche che saranno poi riprese ed approfondite dalla critica riformista settecentesca. Thomasius parte da una definizione ricca, articolata e problematica del processo inquisitorio: “Il processo inquisitorio è un modello di giudizio secondo cui il giudice persegue ex officio, sulla base di determinati indizi, l’autore di un delitto e, in base alle differenti circostanze, lo costringe in carcere. Mancando la prova, lo sottopone a tortura per strappare la sua confessione e, dopo la tortura, assolve l’imputato o lo condanna a subire la pena che è costume infliggere ed esegue quella pena secondo un determinato ordine prescritto o normalmente seguito”. Nell’intenzione dell’autore, questa definizione è diretta a puntualizzare le più rilevanti differenze tra inquisitio ed accusatio ed è accompagnata da

una serie di note esplicative dalle quali traspare una prima scelta a favore del secondo modello. Thomasius segnala alcune antinomie: -

il processo inquisitorio è condotto essenzialmente ex officio, cioè senza un vero accusatore. Il magistrato sostiene sempre i due diversi ruoli di giudice ed attore;

-

nel processo inquisitorio non si può condannare in base ad indizi incerti. Si devono ricercare le prove legali più chiare della luce meridiana, tra le quali spiccano la deposizione di almeno due testimoni sul medesimo crimine e, al vertice, la confessione del reo. Gli indizi, anche se incerti, sono però considerati sufficienti per iniziare un’indagine nei confronti di una determinata persona, per la cattura dell’imputato e per la sua sottoposizione a tortura; ma, trattandosi di elementi vaghi, indeterminati ed abbandonati al mutevole arbitrio umano, risultano suscettibili di molti abusi;

-

il processo accusatorio presuppone la commissione del reato e la sua conoscenza da parte dell’accusatore che voglia evitare il rischio dell’incriminazione per calunnia. Nel procedimento inquisitorio, invece, l’esistenza del reato deve essere dimostrata nel corso dell’inquisizione generale;

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l’inquisitio si caratterizza per la carcerazione preventiva dell’imputato, che viene collocato in una condizione squallida e misera, fonte di tormenti fisici e morali;

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il sistema probatorio adottato nel processo ex officio raramente può condurre a conclusioni sicure. Nell’inquisitio è frequente il ricorso alla tortura per ottenere la confessione del reo, mentre lo stesso istituto sembra per lo più sconosciuto nell’accusatio;

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le nazioni che hanno sviluppato forme accusatorie non prevedono come reati molti comportamenti che, invece, sono considerati illeciti là dove si è affermato il modello inquisitorio. Inoltre, le pene per i

medesimi reati risultano più pesanti, e spesso crudeli, dove vige l’inquisitio; -

le stesse differenze si notano rispetto all’esecuzione delle sentenze.

Dopo aver fissato questi punti fermi, Thomasius si preoccupa di confutare le opinioni di coloro che individuano le origini del processo inquisitorio nel diritto naturale, nella Sacra scrittura o nel diritto romano. L’esame dedicato alla tradizione ebraica ed al diritto romano si risolve nell’esegesi testuale di numerosi passi tratti dalla Sacra Scrittura e dalla Compilazione Giustinianea. Maggiormente interessanti sono le pagine dedicate allo “ius naturae”. Thomasius fissa preliminarmente gli obiettivi della discussione, con la quale intende dimostrare la matrice giusnaturalistica dell’accusatio: -

l’ufficio punitivo del giudice non richiede il ricorso al modello inquisitorio; - l’inquisitio non deve essere accolta come rimedio ordinario;

-

il modello inquisitorio non è più utile alla “res publica” di quello accusatorio.

Già l’antica diffusione delle forme accusatorie sarebbe sufficiente a dimostrarne la superiorità e lo stretto rapporto con il diritto di natura. Posta questa considerazione, Thomasius passa a contestare chi afferma che, poiché è compito dello Stato impedire che i reati restino impuniti, l’ufficio del giudice debba consistere nel condurre l’inquisizione sui delitti anche se non vi sono accusatori. Secondo Thomasius, tale considerazione prova solo l’utilità dell’inquisitio come rimedio straordinario, dal momento che il magistrato è chiamato ad amministrare la giustizia in modo imparziale e non può infrangere tale

principio assumendo iniziative di parte. Appartiene ai fondamenti naturali del giudizio il fatto che il processo debba richiedere, per la sua costituzione, la presenza di tre persone distinte (attore-accusatore, convenuto-accusato e giudice), senza commistione di ruoli e funzioni perché nessuno può convenire sé stesso o essere giudice nella propria causa. A coloro che sostengono la circostanza per cui nel processo inquisitorio possono essere gli indizi a svolgere idealmente il ruolo dell’accusatore, Thomasius fa notare che gli indizi sono circostanze di fatto, mentre l’accusatore è una persona fisica. Aderendo alla teoria dell’identità tra indizi ed accusatore, si confonderebbero grossolanamente elementi che in diritto hanno natura diversissima. L’argomento per cui, spesso, gli accusatori sono prezzolati e si trasformano in calunniatori è sbrigativamente liquidato con l’osservazione per cui, sotto questo aspetto, il processo inquisitorio espone ad inconvenienti maggiori, con la puntualizzazione che esistono comunque rimedi contro la calunnia. All’ulteriore obiezione per cui i reati occulti sono perseguibili solo mediante l’inquisizione, Thomasius ribatte osservando che a tal proposito si dà per scontato che risponda al pubblico interesse punire reati che non lasciano tracce né testimoni. Infine, a chi osserva che vi sono reati non occulti (reati di natura sessuale) perseguibili solo attraverso l’inquisizione perché non previsti dallo ius comune, l’autore replica che i vizi carnali non devono essere confusi con i crimini, dal momento che i primi non devono essere perseguiti né per accusa né per inquisizione perché appartenenti alla sfera della morale e non a quella del diritto. L’ultima parte della discussione di Thomasius è dedicata al rapporto tra poteri discrezionali del giudice e ruolo degli indizi. I fautori del processo inquisitorio sostengono che in esso al giudice non sia concesso di agire arbitrariamente e che, anzi, egli sia condizionato dalla presenza di determinati indizi ai fini della decisione.

Thomasius reagisce aspramente, sostenendo la verità del contrario. Nel processo inquisitorio, sia la determinazione che la valutazione degli indizi sono totalmente rimesse all’arbitrio del giudice e non sono soggette ad alcuna regola certa. I sostenitori del modello inquisitorio sottolineano che nel procedimento accusatorio gli imputati possono essere condannati anche in base a prove indiziarie, mentre nell’inquisizione la pena edittale viene irrogata solo quando si manifesta la piena prova legale o la confessione del reo. La risposta di Thomasius si articola su due punti: -

gli indizi possono presentarsi più chiari della luce meridiana e, in questo caso, non potrebbe impedirsi la condanna dell’imputato anche se non reo confesso;

-

l’argomentazione dei fautori dell’inquisitio potrebbe valere solo se la confessione fosse libera e spontanea ma, il fatto che essa risulti per lo più estorta con tormenti più crudeli della stessa pena, toglie all’obiezione ogni rilevanza.

Prima di concludere, Thomasius ritiene fondamentale chiarire altri due significativi aspetti: -

il primo riguarda la calunnia: laddove si è adottato il procedimento accusatorio, sono state stabilite pene severe nei confronti dell’accusatore falso o temerario. Lo stesso non si può dire nel caso di processo inquisitorio, nel quale non sono previsti rimedi efficaci per colpire i calunniatori.

-

il secondo aspetto riguarda la carcerazione preventiva e la tortura; il loro abnorme incremento è dovuto a coloro che hanno storicamente promosso il ricorso alle forme inquisitorie per combattere l’eresia (è chiara l’allusione alle gerarchie ecclesiastiche).

In sintesi, la posizione di Thomasius in merito al rapporto tra accusa ed inquisizione si incentra su un giudizio negativo nei confronti della seconda:

-

il processo inquisitorio risulta illogico ed arbitrario perché non fondato sul diritto naturale;

-

a causa della sua stessa struttura, esso appare crudele e disumano nello svolgimento, incerto e sommario nelle soluzioni, avverso all’imputato e incline a favorire abusi ed iniquità.

Nonostante queste osservazioni, l’autore si mostra molto cauto in ordine ad una eventuale totale abolizione dell’inquisitio e ad una conseguente piena reintroduzione dell’accusatio. Secondo Thomasius, il bene non sta sempre solo da una parte, dal momento che anche l’accusatio presenta aspetti criticabili. È necessario imboccare la strada di una paziente ed attenta riforma, individuando i difetti del sistema per eliminarli gradualmente, al fine di evitare sconvolgimenti repentini che potrebbero causare inconvenienti ancor più gravi di quelli causati dal modello inquisitorio...


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