Turismo Rurale E Agriturismo PDF

Title Turismo Rurale E Agriturismo
Author Lapo Nestucci
Course Politica agraria e agroalimentare
Institution Università degli Studi di Firenze
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Summary

riassunti integrati con appunti relativi alla parte di agriturismo e turismo rurale...


Description

TURISMO RURALE E AGRITURISMO: Due definizioni “comuni”: 1) AGRITURISMO: Ospitalità offerta da una impresa agricola, mediante cui è possibile scoprire i prodotti alimentari ed i piatti tipici del luogo e soggiornare in un ambiente familiare che sa abbinare i comfort moderni con le tradizioni ed una cultura particolare. Nell'agriturismo il turista può conoscere le tecniche di produzione e di lavorazione dei prodotti agricoli e l'ambiente naturale dell'azienda agricola e del territorio rurale e può fruire di particolari servizi quali ad esempio l'ippoturismo, la pesca, le passeggiate guidate per lo studio della fauna e della flora locale 2) TURISMO RURALE: Forma di fruizione turistica basata su specificità territoriali (naturali ed agricole) sintetizzabili nell’espressione “patrimonio locale”, la cui motivazione principale è il contatto con l’ambiente rurale nelle sue espressioni caratteristiche (agricoltura, folklore, arte, gastronomia, artigianato ecc.) e il cui soggiorno è praticato in strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere e agrituristiche coerenti con il contesto paesaggistico in cui sono inserite  Turismo Rurale: Ha un significato più generale, e indica tutte le attività di tipo ricreativo che vengono svolte in ambiente rurale inoltre il legame funzionale con l’azienda agricola e con l’esercizio dell’agricoltura può avere intensità molto variabili.  Agriturismo e (agri)turismo: In senso generale indica l’attività di prestazione di servizi alla persona svolta nell’ambito di una azienda agricola e nell’esercizio di una impresa agricola. L’operatore pubblico in Italia ha individuato l’agriturismo come attività da promuovere e sostenere: quadro normativo agevolativo per l’esercizio dell’agriturismo, che ha comportato l’esigenza di una specifica definizione normativa . La normativa italiana riserva l’uso del termine “agriturismo” a quelle attività svolte dalle aziende agricole in conformità con il dettato delle leggi regionali di riferimento e della Legge Quadro (L.96/2006)  Il legame tra agriturismo e turismo rurale: Turismo rurale e agriturismo sono solo in parte coincidenti: molte attività di turismo rurale non sono infatti agriturismo, e non tutte le “attività di servizi alla persona” svolte dalle imprese agricole sono “turismo rurale” (non comprende ad es. le diverse tipologie di agricoltura terapeutica o “sociale”)  Agricoltura e servizi turistici: Le Attività turistiche collegate all’esercizio dell’attività agricola (di cui l’agriturismo “codificato” normativamente è una manifestazione molto importante ma non esclusiva)sono caratterizzate dal fatto che: sono praticate nell’ambito dell’azienda (es. alloggio, ristorazione) impiegano una componente agricola dell’azienda (es. passeggiate a cavallo) Vi rientrano ad esempio: ospitalità in azienda (pernottamento e/o ristorazione) ; vendita di prodotti in azienda ; degustazione aziendale di prodotti ; erogazione di servizi didattici ed educativi ; Agricampeggio; azienda equestre; azienda faunistico-venatoria ecc

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(agri)turismo e multifunzionalità: Alle attività di natura più strettamente “turistica” le aziende agricole possono affiancare altre tipologie di attività: Attività di tipo agro-ambientale

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Attività di tipo agro-artigianale

Tra queste diverse attività possono essere instaurate delle relazioni di segno positivo, tali da arricchire la stessa offerta (agri)turistica:  Ricerca di economie di scopo nell’impiego dei fattori e di sinergie commerciali. 

Il fenomeno agrituristico:

L’agriturismo assume quindi rilievo sotto tre profili: per il territorio rurale: possibilità di valorizzare la propria realtà, attraverso il presidio di zone spesso sulla via dell’abbandono ma ricche di suggestioni e attraverso il recupero delle tradizioni eno-gastronomiche e culturali; 2) per la domanda turistica: risposta alle esigenze sempre più forti in materia di verde e di fruizione di un prodotto complesso, in grado di realizzare l’integrazione di diversi elementi; 3) per l’impresa agricola: possibilità di integrazione del reddito d’impresa ma anche una opportunità di crescita professionale verso un approccio più imprenditoriale dell’attività. 1)

Sostanzialmente questi sono i TRE DIVERSI PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL FENOMENO (AGRI)TURISTICO 

Perché l’agriturismo? Possiamo trattare il fenomeno dell’agriturismo analizzando diversi punti di vista: 1) Il punto di vista del consumatore: Il consumatore vede l’agriturismo come una possibilità per arricchire le proprie opportunità; ad esempio la sensibilità ambientale e il ritorno alla natura oppure la ricerca di sapori tipici di un tempo, la voglia di novità ecc. 2) Il punto di vista dell’agricoltore : l’agricoltore vede nell’agriturismo un sostegno all’agricoltura pluriattiva: attraverso l’agriturismo infatti è in grado di integrare il reddito agricolo, diversificare il reddito, migliorare il patrimonio aziendale, riuscire a valorizzare il capitale umano in tutte le sue componenti, valorizzare i prodotti aziendali e intensificare i suoi rapporti con il mercato. 3) Il punto di vista del legislatore: l’agriturismo potrebbe essere un sostegno all’agricoltura multifunzionale , poiché è capace di sostenere la diversificazione delle imprese agricole, ringiovanisce le imprese agricole in quanto attrae anche le nuove generazioni, riesce ad attivare l’economia rurale trasmettendo “saperi e sapori” e inoltre sostiene i prodotti tipici e tradizionali.

NB: POSSIBILE DOMANDA DI ESAME : Quali sono le possibili motivazioni che portano alla nascita dell’agriturismo?

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L’evoluzione legislativa: come abbiamo già detto l’agriturismo nasce come attività multifunzionale nell’attività agricola: tuttavia c’è uno specifico iter legislativo che porta all’agriturismo dei giorni nostri, ovvero: Nel 1965 nasce la prima associazione agrituristica Nel 1973 le prime leggi regionali (province di Trento e Bolzano) Nel 1985 la legge nazionale 730 recante Disciplina dell’agriturismo Nel 2001 la legge di orientamento e l’avvio di discussione della riforma della legge nazionale Nel 2006 la legge quadro nazionale 96 del 20.02.2006 recante Disciplina dell’agriturismo



L’imprenditore agricolo:



Precedente definizione: Art.2135 cod. civ. : “E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.” Tale definizione viene integrata nell’ottica della multifunzionalità nel 2001 e giungiamo cosi alla NUOVA DEFINIZIONE: Art.1 del D.Lg. 18-5-2001 n.228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” 1) L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". 2) Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Inoltre si disciplinano anche le ATTIVITA’ AGRITURISTICHE: Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. La legge n.96/2006 è una legge quadro che viene istituita in quanto ci sono una serie di regole che vengono delegate alle regioni in base alle leggi comunali. In tale legge viene spiegata la concezione dell’impresa agrituristica: non un’impresa turistica a fianco di quella agricola, ma una stretta integrazione tra le due attività finalizzata a valorizzare le risorse agricole ed a garantire all’ospite contenuti di soggiorno fortemente caratterizzati . Da questo legame discendono le particolari facilitazioni di carattere fiscale, amministrativo, contributivo. Nel momento in cui la legge viene varata allora il legislatore propone alcune FINALITA’ da perseguire; Tale finalità vengono ripartire nell’ART 1 della legge quadro.La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: a)

tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) c) d)

favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita; e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

A tal proposito possiamo considerare L’agriturismo come fattore di sviluppo del settore agricolo e dell’impresa agricola. L’ART 2 invece, non meno importante, ci fornisce alcune definizioni di attività agrituristiche: 1)

2) 3)

4)

5)

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari (…) nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale (…) Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, (…) con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (…) c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini (…) d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

In conclusione : per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità … o esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 c.c. e successive modificazioni anche in forma di società … o attraverso l’utilizzazione della propria azienda… o in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali. L’agriturismo viene formato in funzione di due requisiti principali: da un lato abbiamo un requisito soggettivo nel quale rientrano l’imprenditore agricolo e i familiari che partecipano all’impresa. Dall’altro lato abbiamo invece un requisito oggettivo nel quale si fa riferimento ad un’azienda agricola in esercizio; dunque non è sufficiente la disponibilità del fondo bensì è necessaria anche la sua utilizzazione.

L’ART 4 della legge quadro tratta i criteri e i limiti dell’attività agrituristica: 1) 2)

Le regioni, dettano limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica. Affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività. 3) L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 4) Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. … … b) le quote di prodotti propri devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; c) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe; d) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; e) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti … deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività 5) Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.  Connessione e Complementarietà: La CONNESSIONE (Art.1 del D.Lg. 228/2001 à nuovo art.2135 c.c.) Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo … … dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Dunque: i servizi agrituristici devono avere una relazione diretta con l’attività agricola: dal punto di vista funzionale: sala ristoro che utilizza i prodotti aziendali dal punto di vista sostanziale: relazione diretta con il mondo rurale

Entrando più nel dettaglio analizziamo poi la normativa sull’attività agrituristica della Regione Toscana : •Legge Regionale 23 giugno 2003, n.30 Testo coordinato con le modifiche introdotte in ultimo con l.r. 23 febbraio 2016 •Regolamento di attuazione della l.r. 23 giugno 2003, n.30 - DPGR n.46/r del 3/8/2004 Testo coordinato con le modifiche introdotte in ultimo con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R. Per l'allegato A - per la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica (ore lavoro standard e produzione standard) fare riferimento alla Delibera 476 del 24-05-2016. Per l'allegato B - per la classificazione delle strutture agrituristiche è in corso di approvazione l'atto per il recepimento del DECRETO MIPAAF 13 febbraio 2013 "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche" (G.U. n. 54.del 5.3.2013). 

Adesso tratteremo LA DIMOSTRAZIONE DELLA PRINCIPALITA’ : si fa riferimento principalmente a 2 metodi e a 2 criteri. Partiamo dai criteri che l’imprenditore agricolo può scegliere ai fini della dimostrazione della principalità della attività agricola rispetto all'attività agrituristica; devo scegliere quale dei due criteri usare e poi devo dimostrare che le ore o il valore siano effettivamente superiori attraverso documenti scritti oppure attraverso la produttività vendibile lorda (PLV). I due criteri comunque si dividono in : 1) Criterio 1 -Ore lavoro : La principalità dell’attività agricola si realizza quando: a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile e succ. modif., tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione. Devo essere in grado di dimostrare che le ore della produzione agricola sono maggiori di quelle delle strutture ricettive. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITA’ AGRITURISTICHE: l’imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica la tabella dove sono indicate le ore di lavoro forfettarie per le attività agrituristiche. Esempio pratico: un’azienda solo per la coltivazione(ore/ha/anno)= 25 . se poi la mia azienda svolge anche l’attività di trasformazione che vale il 10% e utilizza anche la commercializzazione che vale il 20% allora il totale sarà 25+ 10% di 25 + 20%di 25 = 32,5 ( nb: per la coltivazione si usa la formula n° di ore x ettaro x anno ). Ad esempio io ho un ettaro di ulivo e 2 ettari di vite e la mia azienda oltre che al...


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