Umberto La Torre PDF

Title Umberto La Torre
Course Diritto Dei Trasporti
Institution Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
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CONTRATTO DI TRASPORTO...


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ANNO CXVIII – TERZA SERIE FASCICOLO IV – OTTOBRE-DICEMBRE 2016

RIVISTA TRIMESTRALE DI DOTTRINA GIURISPRUDENZA LEGISLAZIONE ITALIANA E STRANIERA FONDATA NEL 1899 DA FRANCESCO BERLINGIERI

DIREZIONE - REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE GENOVA - VIA ROMA, 10

SOMMA RIO

DOTTRINA UMBERTO LA TORRE – Il trasporto come fatto e come contratto. Una ricognizione di problemi ................................................................................................. FRANCESCA SALERNO – L’inquinamento atmosferico da navi .............................

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NOTE A SENTENZA FRANCESCA BARISIONE – Le “operazioni accessorie” dello spedizioniere e la sosti» tuzione dello stesso nell’esecuzione delle obbligazioni assunte. Brevi note... FRANCESCO BERLINGIERI – Una proposta per superare il problema della forma » della clausola di proroga della giurisdizione nella polizza di carico............ FRANCESCO BERLINGIERI – Alcune note sulla possibilità di utilizzare le norme processuali italiane in tema di limitazione della responsabilità in relazione a nave di nazionalità straniera.................................................................... » CLAUDIO BICCHIERAI – Giudizio di cognizione ordinario nei confronti del vettore marittimo, effetti della contemporanea pendenza in altro ordinamento di procedimento di limitazione della responsabilità armatoriale (LLMC 1976/1996)................................................................................................. » » LAURA DE PAULIS – Il licenziamento per giusta causa del Comandante della nave MARCO FERRUGLIO – La tutela dei lavoratori marittimi nell’UE e l’ambito di applicazione della direttiva 80/987: le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza Stroumpoulis............................................................. » MARCELLO MARESCA – Nota in tema di spedizione e mandato con rappresentanza ...........................................................................................................» » MAURO NITTO – Alcune osservazioni sul contratto di spedizione ......................

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GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA* Corte di Giustizia dell’Unione Europea 25 febbraio 2016 ...............................

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GIURISPRUDENZA ITALIANA* Corte di Cassazione, S.U., 31 luglio 2014, n. 17443 ......................................... Corte di Cassazione, S.U., 7 settembre 2016, n. 17675..................................... Corte d’Appello di Trieste 3 giugno 2015 ......................................................... Tribunale di Napoli 27 gennaio 2015 ................................................................ Tribunale di Messina 27 marzo 2015................................................................. Tribunale di Genova 29 aprile 2015 .................................................................. Tribunale di Venezia 15 settembre 2015 ........................................................... Tribunale di Milano 22 dicembre 2015 ............................................................. Tribunale di Larino 16 febbraio 2016................................................................ Tribunale di Genova 22 marzo 2016 ................................................................. Tribunale di Brescia 30 aprile 2016 ................................................................... T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 16 febbraio 2015, n. 495 ....................................... T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 7 aprile 2015, n. 946.............................................. T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 7 aprile 2015, n. 947..............................................

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* I testi delle sentenze sono pubblicati sul sito web della Rivista www.dirmar.com

II

IL DIRITTO MARITTIMO 2016

SOMMARIO DELLA GIURISPRUDENZA* GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA LAVORO MARITTIMO – Direttiva CE 80/97. LAVORO MARITTIMO – Art. 1 Direttiva CE 80/97 - Interpretazione. Corte di Giustizia UE 25 febbraio 2016 (con nota di M. FERRUGLIO)...................

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GIURISPRUDENZA ITALIANA AEROPORTI – Imbarco passeggero su aeromobile – Tragitto dal terminal all’aeromobile lungo percorso indicato – Scivolamento su invisibile lastra di ghiaccio – Responsabilità della SED. Trib. di Milano 22 dicembre 2015... LAVORO – Legge Fornero – Ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero – Regolamento di competenza – Ammissibilità. LAVORO – Legge Fornero – Regolamento di competenza – Ordinanza declaratoria di litispendenza – Censure concernenti la causa pendente dinanzi al giudice preventivamente adito – Non sono ammissibili. Cass., S.U., 31 luglio 2014, n. 17443 ................................................................................. LAVORO MARITTIMO – Licenziamento – Licenziamento del comandante della “Costa Concordia” – Sussistenza di giusta causa. Trib. di Genova 29 aprile 2015 (con nota di L. DE PAULIS)............................................................... LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ – Convenzione LLMC – Non è applicabile in Italia. Trib. di Napoli 27 gennaio 2015(con nota di C. BICCHIERAI) ....... LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ – Nave di nazionalità straniera – Limitazione ex art. 275. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ – Nave di nazionalità straniera – Procedimento di limitazione in Italia – Non è praticabile. Trib. di Larino 16 febbraio 2016 (con nota di F. BERLINGIERI)............................................... GIURISDIZIONE – Polizza di carico – Firma del solo vettore – Validità. GIURISDIZIONE – Polizza di carico – Accettazione del caricatore senza riserve – Clausola di proroga della giurisdizione – Consenso del caricatore. Cass., S.U., 7 settembre 2016, n. 17675 (con nota di F. BERLINGIERI) ............... NOLEGGIO IN GENERALE – Contratto su formulario di time charter contenente clausole tipiche del trasporto – Applicazione della disciplina legale del trasporto – Conseguente sussistenza del privilegio sulle cose caricate ex art. 561 n.4 cod. nav. e ammissibilità del loro sequestro ex art. 2769 cod. civ. Trib. di Genova 22 marzo 2016........................................................... PILOTAGGIO – Corporazione dei piloti – Pluralità di corporazioni nello stesso porto – È ammissibile. PILOTAGGIO – È servizio di interesse generale – Possibilità di svolgimento in proprio dai singoli armatori – Non è ammissibile. T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 16 febbraio 2015, n. 495.................................................................. PILOTAGGIO – Sottocapo pilota – Regime della prorogatio ex art. 3 d.l. 293/1994 – Non è applicabile. Trib. di Messina 27 marzo 2015.............. PORTI – Servizi portuali – Servizio di ormeggio – Autoproduzione – Non è consentita. T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 7 aprile 2015, n. 946................... * I testi delle sentenze sono pubblicati sul sito web della Rivista www.dirmar.com

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SOMMARIO

PORTI – Servizi portuali – Servizio di pilotaggio – È servizio economico di interesse generale con la funzione di garantire le esigenze di sicurezza della navigazione e dell’approdo. PORTI – Servizi portuali – Servizio di pilotaggio – Non costituisce ipotesi di “monopolio legale”, da riservare ad un’unica corporazione di piloti, né “monopolio naturale”. PORTI – Servizi portuali – Servizio di pilotaggio – Non può essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi. PORTI – Servizi portuali – Servizio di pilotaggio – Possibilità di gestione anche da una pluralità di corporazioni in regime di concorrenza. T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, 7 aprile 2015, n. 947............................................................. pag. SPEDIZIONE – Contratto di trasporto marittimo stipulato dal proprietario della merce – Legittimazione ad agire nei confronti del raccomandatario – Compete al proprietario della merce. App. Trieste 3 giugno 2015 (con nota di M. MARESCA) ................................................................................. » SPEDIZIONE – Distinzione dal trasporto – Obbligazioni dello spedizioniere – Si esauriscono con la stipulazione del contratto di trasporto. Trib. di Brescia 30 aprile 2016 (con nota di M. NITTO) .............................................. » SPEDIZIONE – Operazioni accessorie – Imballaggio delle merci in containers e stivaggio a bordo delle navi. SPEDIZIONE – Attività affidate a terzi – Azione diretta del committente contro di essi. SPEDIZIONE – Operazioni accessorie – Immissione delle merci in containers per il loro trasporto – Danni causati dalle deficienti caratteristiche dei containers – Responsabilità dello spedizioniere. Trib. di Venezia 15 settembre 2015 (con nota di F. BARISIONE)................................................... » TITOLI RELATIVI ALLA MERCE – Polizza di carico – Sua emissione per un trasporto intermodale – Firma da parte del solo vettore – Conformità al modello standard di trasporto. Cass., S.U., 7 settembre 2016, n. 17675 (con nota di F. BERLINGIERI).............................................................................. » TRASPORTO MARITTIMO-REGOLE DELL’AJA-V ISBY – Ambito di applicazione. TRASPORTO MARITTIMO-REGOLE DELL’AJA-V ISBY – Pericoli eccettuati – Colpa nell’amministrazione della nave – Nozione. Trib. di Napoli 27 gennaio 2015 (con nota di C. BICCHIERAI) ............................................................. » CRONACHE E NOTE FRANCESCO BERLINGIERI – A comparative law enquiry on the legal nature of the contract for supply of bunker to ships......................................................... FRANCESCO BERLINGIERI – Ancora sulla asserita introduzione nel diritto italiano delle norme della Convenzione LLMC ...................................................... FRANCESCO BERLINGIERI – Il raccomandatario e il codice della navigazione ..... MALCOM CLARKE – Fairness for fraudsters?....................................................... LORENZO GIASANTI – Contratto di arruolamento a termine, direttiva 99/70/CE e lavoro a tempo determinato: alcuni problemi applicativi ........................ BENT NIELSEN – York Antwerp Rules 2016 ....................................................... FILIPPO MARIA TORRESI – La disciplina giuridica dello sfruttamento ed estrazione degli idrocarburi in mare...................................................................

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IV

IL DIRITTO MARITTIMO 2016

NOTIZIARIO Entrata in vigore della International Convention for the Control and Management of ship’s ballast water and sediments ........................................... pag. 880 ATTI NORMATIVI Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ......................................................................................................... » ITALIA Decreto 25 luglio 2016 Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, in G.U. 6 agosto 2016, n. 183........................................................................ » International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004....................................................................... » RASSEGNA BIBLIOGRAFICA IGNACIO ARROYO MARTINEZ – Curso de derecho marítimo...............................

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DOTTRINA

Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo - This writing has been submitted to double blind peer review

IL TRASPORTO COME FATTO E COME CONTRATTO. UNA RICOGNIZIONE DI PROBLEMI* UMBERTO LA TORRE**

ABSTRACT This paper examines the elements that qualify transport as simple material operation and as contract. Thereby, materials activities that do not incorporate the concept of transport in the technical senseare here excluded. Then, this writing analyzes the figure in an historical perspective and illustrates the essential characteristics of the contract: the obligations of the carrier in its various applications and the duties of the counterparty. In this frame, this work distinguishes transport from akin contracts, from atypical figures and from other cases in which transport is instrumental to other contracts. SOMMARIO: I. Il trasporto come semplice fatto. – 1. L’operazione materiale. – 2. Il trasporto come fatto che non trova fonte in un titolo giuridico. – 3. Il trasporto come fatto giuridicamente qualificato: molteplicità di profili. – 4. Il punto sulla nozione di trasporto: tre cerchi concentrici. – II. Il trasporto come contratto. – 5. Il ceppo della «locatio operis » nei codici dell’Ottocento. – 6. Dalla «locatio operis » al tipo contrattuale «trasporto». – 7. L’unità del tipo contrattuale. – 8. Gli elementi costitutivi del contratto di trasporto (art. 1678 cod. civ.). L’obbligo del vettore. – 9. Segue. Il corrispettivo. – 10. Segue. La prestazione. – 11. Il veicolo o mezzo di trasporto. – III. Il trasporto in rapporto ad altre tipologie contrattuali. – 12. Strumentalità del trasporto rispetto alla vendita. – 13. Strumentalità del trasporto rispetto al lavoro. – 14. Affinità e differenze del trasporto con l’appalto. – 15. Segue: Appalti di servizio. – 16. Segue: Inammissibilità di un appalto di «servizi di trasporto». – 17. Affinità e differenze del trasporto con la «somministrazione». – 18. Affinità e differenze del trasporto con la «spedizione». – 19. Affinità e differenze del trasporto col «rimorchio». – 20. Affinità e differenze del trasporto col «noleggio». – 21. Un confronto con altre fattispecie: a) «deposito»; b) «albergo»; c) «trasporto valori»; d) «trasloco».

* Il saggio, che riprende ed aggiorna tematiche già affrontate in precedenti lavori, si inserisce nel più ampio quadro di un progetto di ricerca internazionale, dal titolo «El transporte como motor del desarrollo socio-económico: soluciones legales », approvato dal Ministerio Español de Economía y Competitividad e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Ref. DER2015-65424-C4-1). Al progetto prende parte, in partenariato con l’Universidad del País Vasco, la cattedra di Diritto della navigazione dell’Università degli studi di Catanzaro insieme altre Università, italiane e straniere. ** Ordinario di Diritto della navigazione nell’Università «Magna Græcia» di Catanzaro.

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IL DIRITTO MARITTIMO 2016

Umberto La Torre

I. Il trasporto come semplice fatto 1.

L’operazione materiale

A differenza della maggior parte dei contratti, introdotti dal codice civile con l’incipit «il contratto»1 in quanto non esistente se non come «accordo di due o più parti» (art. 1321cod. civ.), la formula adottata dallo stesso codice civile per il trasporto non ne presuppone, necessariamente, la contrattualità. Prova ne è che nella parte iniziale dell’art. 1678 cod. civ. così si legge: «col contratto di trasporto […]». Come a dire: se il trasporto forma oggetto di un contratto, allora, continua l’art. 1678 del codice civile, «[…] il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro». La differenza lessicale che giustifica la scelta legislativa è facilmente spiegabile nel senso che le fattispecie concernenti attribuzioni patrimoniali o scambio di beni o servizi (come la donazione, la vendita, la locazione, l’appalto, il mandato, il mutuo, l’assicurazione ecc.) non sono neanche concepibili al di fuori del diritto e della loro configurazione contrattuale2; questa ne diventa un predicato inseparabile, mentre non altrettanto, per contro, può dirsi del trasporto che, come operazione materiale, esiste nella realtà fattuale prima e indipendentemente dal diritto. Il trasporto consiste sempre e comunque nel fatto di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, ed opera in rerum natura anche al di fuori della valutazione sub specie iuris, a prescindere, quindi, dalla vicenda, unisoggettiva (trasporto di cose proprie) o intersoggettiva (trasporto contrattuale), entro la quale si colloca l’azione del trasportare. Non si può allora affermare che l’essere «contratto» sia un suo predicato inseparabile, essendo tanto esatto l’enunciato «la vendita è il contratto [...]», – non altro potendo essere – quanto inesatto sarebbe «il trasporto è il contratto […]», potendo anche non essere un contratto. Pertanto il trasporto, prima di essere ogni altra cosa è, sempre e in ogni caso, una operazione materiale di tipo locomotorio, che richiede il concorso di vari elementi. E precisamente: a) l’impiego di una energia cinetica o forza motrice, che può essere di varia natura (naturale, animale, meccanica, elettrica, nucleare), ma deve essere diretta e comunque controllata dall’uomo (vettore). Altrimenti si avrebbe un mero 1 Per limitare gli esempi alle fattispecie contrattuali più note: «La donazione è il contratto […]» (art. 769 cod. civ.); «La vendita è il contratto […]» (art. 1470 cod. civ.). «La locazione è il contratto […]» (art. 1571 cod. civ.). «L’appalto è il contratto […]» (art. 1655 cod. civ.). «Il deposito è il contratto […]» (art. 1766 cod. civ.). «Il mutuo è il contratto[…]» (art. 1813 cod. civ.). «L’assicurazione è il contratto […]» (art. 1882 cod. civ.), ecc. Ognuna di tali fattispecie non è neppure immaginabile al di fuori della sua essenza contrattuale, per cui una vendita, una locazione, un mutuo, una assicurazione o viene a giuridica esistenza come contratto o non esiste neanche come fatto. Sul punto v. U. LA TORRE, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000, pag. 190 ss. 2 Né tali fattispecie si ricollegano ad operazioni materiali che siano dotate di una propria ed autonoma esistenza; esse infatti trovano unica fonte in un incontro di volontà, governato da regole giuridiche e che non hanno altra possibilità di vita se non quella loro impressa dal diritto. In ragione della loro struttura, necessariamente bilaterale, non avrebbe senso un donante senza un donatario, un venditore senza un compratore, un mandante senza un mandatario, e così via. È ben possibile invece, ed è anzi frequente, una operazione di trasporto per conto proprio: come colui il quale si trova alla guida del proprio automezzo per trasportare sé stesso e le sue cose.

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Il trasporto come fatto e come contratto. Una ricognizione di problemi

fatto e non una «operazione». Non rientra, pertanto, nella nozione tecnica di trasporto la c.d. fluitazione3, che si realizza lasciando trascinare dalla corrente di un fiume tronchi di legname da monte a valle. Non si ha trasporto b) senza un veicolo che, seppure di estrema semplicità, funga da mezzo per il trasporto. Questo non sarebbe tale se eseguito esclusivamente con la forza muscolare dell’uomo, non potendo egli essere al tempo stesso il vettore e il veicolo, per cui impropriamente si parla di trasporto «su spalla» o «a braccia»4. Contro 3 Richiama la fluitazione per escluderla dall’idea del trasporto, la cui effettuazione impone, per aria e per acqua, l’impiego, rispettivamente, di un aeromobile o di una nave S. BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger, XXVI, t. 1, Milano, 2007, pag...


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