V - Il Parlamento - riassunto PDF

Title V - Il Parlamento - riassunto
Course Diritto pubblico
Institution Università Telematica Pegaso
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riassunto...


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IL PARLAMENTO Il Parlamento può avere una struttura monocamerale o bicamerale. La struttura bicamerale del Parlamento è tipica degli Stati federali, in cui si sente la necessità di avere una camera che rappresenti gli Stati membri, mentre negli Stati non federali la struttura bicamerale è giustificata dal fatto che in questo modo si possono ponderare meglio le decisioni del Parlamento. Di regola negli Stati non federali vi è un bicameralismo imperfetto in cui cioè le due camere hanno consistenza numerica e poteri differenti, infatti in alcuni ordinamenti le seconda camera non può votare la sfiducia al Governo. Mentre per quanto riguarda la struttura monocamerale, essa è tipica di quegli Stati in cui si ha l’esigenza di rafforzare il Parlamento. In Italia l’art. 55 sancisce una struttura bicamerale perfetta del Parlamento, quindi vi sono due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, entrambe possono votare la sfiducia al Governo, ed esercitano collettivamente la funzione legislativa (art. 70). La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno consistenza numerica differente, infatti vi sono 630 deputati e 315 senatori, inoltre come afferma l’art. 59 solo per il Senato, il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita. Vi sono differenze anche per quanto riguarda l’età sia per eleggere che per essere eletti senatori o deputati; per eleggere i deputati e necessario avere almeno 18 anni mentre per essere eletti deputati 25 anni, per eleggere i senatori bisogna avere almeno 25 anni e per essere eletti senatori 40 anni. Per ciascuna camera viene eletto un Presidente, essi hanno ruoli differenti: entrambi rappresentano le Camere e hanno il compito di regolare l’attività dei propri organi, facendo rispettare il regolamento, ma il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento in seduta comune mentre il Presidente del Senato sostituisce il Capo dello Stato quando vi sono degli impedimenti temporanei. Anche l’elezione dei Presidenti si svolgono in maniera diversa, entrambi vengono eletti con scrutinio segreto ma è previsto un quorum diverso, infatti per eleggere il Presidente della Camera dei deputati è necessaria la maggioranza dei 2/3 mentre dalla terza votazione è richiesta la maggioranza assoluta; per eleggere il Presidente del Senato è richiesta la maggioranza assoluta già dalla prima votazione. Successivamente alla nomina dei Presidenti, le Camere eleggono il vicepresidente, i deputati/senatori questori che costituiscono l’Ufficio di presidenza, il quale ha il compito di aiutare il Presidente nel suo esercizio. Per quanto riguarda la validità della seduta parlamentare, la Costituzione richiede la maggioranza dei componenti, e quindi la presenza della metà più uno dei senatori/deputati, mentre per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza dei presenti. Le modalità di voto seguite possono essere due, o con voto palese o con voto segreto, a quest’ultimo si ricorre qualora la deliberazione riguardi un soggetto in particolare, i diritti umani, diritti della famiglia, principi e diritti di libertà. Il voto può essere espresso per alzata di mano, per appello nominale, per schede o tramite procedimento elettronico, inoltre vi possono essere gli astenuti ossia coloro che non esprimono né parere favorevole né contrario. Inoltre entrambe le camere rimangono in carica per una durata di 5 anni, questo periodo viene chiamato legislatura, ma la Costituzione prevede due istituiti grazie ai quali le Camere possono continuare la loro funzione anche oltre questo periodo:  La prorogatio (art. 61): in virtù di essa l’organo, scaduta la propria carica, resta nell’esercizio delle sue funzione fin quando esso non sia rinnovato  La proroga di legge (art.60): può essere utilizzata solo in caso di guerra La Costituzione prevede altri due istituti per salvaguardare il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari, infatti l’art 68 introduce l’istituto:  Insindacabilità: per le opinioni o i voti espressi dai parlamentari nell’esercizio delle proprie funzioni  Immunità penale: il parlamentare non può essere sottoposto a restrizioni di libertà personale o domiciliare senza la previa autorizzazione della camera di appartenenza. Ogni camera è dotata di:  Autonomia normativa, per ciò che riguarda la propria attività e organizzazione

 

Autonomia contabile, per ciò che riguarda la gestione del bilancio Autodichia, per ciò che riguarda i ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i dipendenti.

Inoltre nel Parlamento vi sono altri organi: 







I gruppi parlamentari: sono le unioni dei membri di ciascuna camera. Dopo la prima riunione i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo vogliono far parte, se non dichiarano di voler appartenere a nessun gruppo allora essi vanno a formare un altro gruppo chiamato gruppo misto. I gruppi parlamentari servono proprio per migliorare l’efficienza decisionale del Parlamento in quanto il funzionamento di esso potrebbe essere compromesso se dipendesse dalle decisioni del singolo parlamentare. Inoltre i Presidenti dei gruppi parlamentari danno vita alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari che ha poteri per ciò che riguarda l’organizzazione dei lavori dell’Assemblea. I Presidenti in Camera hanno poteri processuali, ossia presentare emendamenti e mozioni, mentre hanno un ruolo di rappresentanza al di fuori del Parlamento, infatti vengono sentiti dal Capo dello Stato per risolvere la crisi di Governo. Commissioni parlamentari: le commissioni sono degli organi collegiali e possono essere temporanee o permanenti, bicamerali o monocamerali. Le commissioni temporanee vengono formate per un determinato scopo, rimangono in carica per un tempo stabilito, mentre le commissioni permanenti sono organi stabili e hanno importanti poteri nell’ambito del procedimento legislativo, esercitano le funzioni di indirizzo, controllo e di informazione, inoltre si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri. Le Giunte: sono organi collegiali che hanno la funzione di controllo sul rispetto del regolamento e di elaborazione di proposte di modificazione del regolamento, inoltre verificano l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Parlamento in seduta comune: è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari, quindi sia senatori che deputati e presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, che si riunisce per svolgere determinate funzioni ossia:  Elezione del Presidente della Repubblica  Elezione di 5 giudici costituzionali  Elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della magistratura  Per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica...


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