Appunti del corso di Proprieta Intellettuale - CoD Unipv PDF

Title Appunti del corso di Proprieta Intellettuale - CoD Unipv
Course Proprietà Intellettuale e Comunicazione Digitale
Institution Università degli Studi di Pavia
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Appunti delle lezioni del corso di Proprietà intellettuale della facoltà di CoD dell'Università degli studi di Pavia....


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PROPRIETA INTELLETTUALE Prof. Sanna

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Lezione 1 – 29 Settembre 2020 Introduzione Questo corso tratta delle regole di diritto della proprietà intellettuale (IP), e proprietà industriale declinati nel contesto della comunicazione digitale.

Ci sono varie parti: a) la prima riguarda i contenuti del messaggio di comunicazione, in particolare: contenuti grafici, testuali, audiovisivi, fotografici (incluse le persone che vengono ritratte nel contesto audiovisivo fotografico) e l’abbinamento di contenuti musicali ai messaggi di comunicazione. La comunicazione è un concetto molto ampio, noi ci occupiamo di comunicazione digitale e quindi vedremo i messaggi comunicati tramite i media (ormai quasi tutti) b) Poi parleremo dell’uso del brand nell’ambito digitale: -

Nozioni di diritto dei marchi e del loro utilizzo nel contesto digitale.

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L’uso dei marchi altrui

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L’uso dei marchi altrui nella comunicazione digitale

c) della correttezza del messaggio veicolato ed in che termini è considerato veritiero. - Vedremo le regole in termini di pratiche commerciali scorrette. - contenuto della comunicazione e correttezza

d) dei dati personali e del loro utilizzo -

Concetto di utilizzo dei dati personali per trasmettere un messaggio

e) Infine vedremo la responsabilità delle piattaforme che veicolano il messaggio senza esserne i produttori (Google, Amazon, Ebay…))

Adesso vediamo i principi generali del diritto d’autore Cos’è la proprietà intellettuale:

La proprietà intellettuale riguarda la tutela di alcuni valori che hanno rilievo nell’ambito della tecnologia della creatività, della distintività (che riguarda ad es. i marchi) e dell’estetica. Ciascuna di queste aree è presidiata da una tutela. 2

A tutte queste categorie sono associate le branche del diritto che si occupano di tutelarle: -

L’innovazione tecnologica viene tutelata dai brevetti, dei quali non ci occuperemo in questo corso, il brevetto è una tutela riconosciuta per chi inventa una soluzione nuova, non banale a un problema, e brevetto questa soluzione e avrò una tutela di 20 anni da quando ho chiesto la protezione, tutela molto intensa perché tutela la mia idea ;

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La creazione intellettuale viene tutelata dal diritto d’autore che sta alla base delle nozioni del nostro corso,

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La valorizzazione estetica viene tutelata dalle privative dei disegni e modelli;

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Origine e distintività vengono tutelate dalle privative sui marchi. I marchi sono una privativa che protegge il marchio, un segno, per evitare confusione

Principi del diritto d’autore

Cosa tutela il diritto d’autore? Il diritto d’autore è quella privativa che tutela la forma che si da all’espressione di un’idea che deve risultare da: 1. dalla scelta e dall’organizzazione del soggetto: come organizzo la cosa che voglio esporre a prescindere dal linguaggio (che può essere un linguaggio letterario, la parola scritta un’espressione musicale, espressione di una tecnica pittorica) 2. dalle modalità scelte per la rappresentazione.

Il diritto d’autore non tutela l’idea che sta alla base, ma la forma di espressione che viene data a questa idea. Es. libro non tutela il concetto che vuole esprimere ma le modalità con cui organizza l’esposizione, quindi la successione degli argomenti… Tutela il pensiero e le modalità di rappresentazione di questo pensiero. Tutela non così invasiva, come quella del brevetto che tutela l’idea di per sé. Il diritto d’autore tutela contro la copia (copywrite in inglese) dell’opera.

Quali opere accedono alla tutela? I requisiti per la tutela sono facili da raggiungere. Il requisito per la tutela, protezione è il carattere creativo (originalità). L’opera deve esprimere la personalità dell’autore e dunque: 3

1. Non deve essere copiata, quindi originale e frutto della personalità dell’autore 2. Non deve essere banale (anche se molto semplice) Requisiti facili da raggiungere.

Evoluzione diritto d’autore Il diritto d’autore si è evoluto secondo 2 linee: 1. Incremento continuo del novero delle opere e delle posizioni protette; prima veniva protetta solo l’opera stampa, perché esisteva solo quella, oggi si è molto espansa questa tutela, in quanto tutto ciò che ha creatività viene tutelato. 2. La progressiva “armonizzatazione” della tutela nei paesi del mondo (le regole sono uniformi per la comunità europea e più o meno in tutto il mondo).

Le prime forme di tutela hanno riguardato la nascente industria della stampa: 1. Primi privilegi concessi dalla repubblica di Venezia (1469): ai soggetti che stampavano libri per incentivare il fatto che ci fossero libri stampati a Venezia. Lo stampatore che aveva per primo stampato era tutelato e aveva l’esclusiva perché altri non potevano stampare lo stesso libro. 2. Patenti di Maria I di Inghilterra (1557)

Le prime leggi moderne che tutelano gli autori in relazione alle loro creazioni risalgono alla fine del ‘700, periodo nel quale si sono sviluppati due sistemi di tutela del diritto d’autore: 1. Originato dalla rivoluzione Francese in Francia, con la legge Le Chapelier: prima legge sul diritto d’autore a tutela della stampa. Quello che crea un autore è frutto della sua personalità e tutelandola si tutela anche l’autore; ( Agli autori viene conferito un diri o esclusivo perché la loro proprietà la loro opera è la pi sacra e la pi personale di ogni proprietà").

2. Regno Unito: lo Statuto della regina Anna da origine al copyright, con impostazione molto economicista: chi crea un’opera letteraria può sfruttarla in esclusiva e nessuno può copiarla.

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Queste norme vengono riprese e sopravvivono alla Restaurazione con i primi inserimenti di nuove opere come opere musicali e pittoriche. Il periodo della restaurazione ha visto poi il varo di leggi nazionali a tutela del diritto d’autore. Quello che rileva è però il profilo sovranazionale, in quanto una tutela solo nazionale non ha molto senso. Se in italia ho una tutela e in Francia no, li poi si dovrà copiare. Quindi, già alla fine dell’800, i pochi stati che esistevano si sono resi conto che servivano delle convenzioni internazionali che fissassero due principi: (convenzione Austro Sarda) 1. La tutela reciproca (se scrivo in Italia anche in Germania vengo tutelata e viceversa) gli autori di uno degli stati membri delle convenzioni potevano godere di tutela in tutti gli altri stati; 2. Regole di minima tutela valide per tutti.

Questa evoluzione è andata avanti molto, la tutela del diritto di autore è stata estesa anche ad altre opere ed interessi con il CUB (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886).

L’evoluzione della tutela Evoluzione andata molto avanti. Lo sviluppo dell’economia ha suggerito di estendere la tutela d’autore ad altre/nuove opere e interessi. Nel 1994 questo processo si è concluso, quando è stata fondata l’organizzazione mondiale del commercio e tutti gli stati del mondo hanno aderito c’è stato il TRIPs uesto sviluppo è stato via via recepito in sede internazionale attraverso: 1. Dal 1886 abbiamo avuto non solo sempre nuove revisioni della convenzione di Berna (CUB, prima convenzione nella tutela del diritto d’autore). 2. Nel 1994 questo processo si è concluso, quando è stata fondata l’organizzazione mondiale del commercio e tutti gli stati del mondo hanno aderito. TRIPs: The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – 1994 (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale). Ha recepito per tutti i paesi del mondo quello che prevede la convenzione dell’Unione di Berna, con regole più o meno simili in tutti i paesi. 5

Trattato internazionale promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio, meglio conosciuta come OMC, al fine di fissare lo standard per la tutela della proprietà intellettuale. 3. Trattati OMPI (Organizzazione mondiale proprietà intellettuale) sul diritto d’autore e connessi L’esito di questi processi è l’ampliamento della tutela a livello sovranazionale. Ad oggi quali sono le creazioni tutelate dal diritto d’autore? Oggetto della tutela 1. Opere letterarie; 2. Opere e composizioni musicali; (o solo musicali o composte da musica e testo) 3. Opere della scultura, pittura e disegno; 4. Opere coreografiche e pantomimiche; 5. Disegni e opere di architettura; 6. Opere cinematografiche (non di semplice documentazione); 7. Opere fotografiche; 8. Programmi per elaboratori; (anche qui, come le opere letterarie, viene tutelata l’organizzazione e non la struttura tecnica di base) 9. Banche dati; 10. Opere del disegno industriale. I diritti connessi Sono diritti che vengono riconosciuti non in quanto è stata creata un’opera, vanno a favorire non il creatore, ma chi favorisce lo sfruttamento dell’opera. (diritti degli esecutori…). Diritti molto simili al diritto d’autore Sono i diritti che derivano da: f) Rappresentazioni e/o esecuzioni; (esecutori, attori che eseguono l’opera, il cantante, chi interpreta…)

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g) Attività personale o organizzativa svolta in forma d’impresa (o di intermediazione tra autore e pubblico). Anche all’impresa è riconosciuto un diritto connesso che tessa l’esecuzione dell’opera da parte di questi artisti, interpreti ed esecutori. Per esempio se pensiamo ad un’opera musicale avremo diversi diritti: d’autore sullo spartito e sul testo di una canzone, l’interprete (che può coincidere con l’autore) Scopi della disciplina 1. Tutelare gli investimenti dell’industria culturale che sopporta i costi e/o il rischio economico dello sfruttamento industriale delle opere dell’ingegno. 2. Evitare l’indebito sfruttamento da parte di soggetti terzi. Principali diritti connessi 1. Produttore di fotogrammi (art. 72 l.a.): tutela della fissazione della riproduzione dell’opera dell’ingegno per 50 anni dalla prima fissazione. Il produttore di fonogrammi è un soggetto a cui la legge sul diritto d’autore riconosce un diritto “vicino” a quello dell’autore. Il soggetto indicato dalla legge è diverso da quello che, nel linguaggio del mondo musicale, viene inteso quale produttore. Infatti con quest’ultima accezione si indica solitamente l’individuo che porta l’artista in studio di registrazione, si accerta che siano presenti i musicisti di studio e i tecnici necessari, che decide come arrangiare o come rendere più piacevole il materiale disponibile, che è il responsabile del sound di un disco. Al contrario degli artisti interpreti ed esecutori, la legge sul diritto d’autore sin dalla sua emanazione dispose in favore del produttore un diritto esclusivo, fatti salvi ovviamente i diritti spettanti all’autore dell’opera, di riprodurre e di porre in commercio il disco fonografico, e un diritto di esigere un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro a mezzo della radiodiffusione, la cinematografia, della televisione o in pubbliche feste danzanti o nei pubblici esercizi. 2. Produttore di opere cinematografiche e audiovisive (art. 78ter l.a.): tutela della fissazione di immagini in movimento per 50 anni dalla prima fissazione. 3. Emissione radiofonica e televisiva (art. 79 l.a.). 4. Artisti-interpreti-esecutori (artt. 80-85 l.a.): tutela della esecuzione o rappresentazione di opere dell'ingegno per 50 anni dalla esecuzione o rappresentazione.

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5. Fotografie non creative (artt. 87-91 l.a.): tutela per 20 anni dalla produzione della fotografia. 6. Corrispondenza epistolare e ritratto (artt. 93-98 l.a.). 7. Banche dati: diritto sui generis (artt. 102bis-102quinquie l.a.): Il diritto d'autore riguarda la selezione e organizzazione del materiale della banca dati. Il diritto sui generis tutela la banca dati frutto di investimenti significativi se copiata parte sostanziale della stessa.

Principali regole Il diritto d’autore tutela la forma, non l’idea, ed in particolare tutela le scelte organizzative ed espressive. Il diritto d’autore protegge l’espressione di un’idea che deve risultare (scelte organizzative ed espressive): h) Dalla scelta e organizzazione del soggetto; i) Dalle modalità scelte per la rappresentazione. Il diritto d’autore non protegge la realtà/cosa rappresentata in sé né la sua riproduzione pedissequa. Se si pensa ad esempio un romanzo, è tutelato nella successione degli eventi raccontati, le parole, il testo che il romanziere ha messo sulla carta per esprimere il suo pensiero, non l’idea che sta alla base del romanzo).

Il requisito di protezione è il carattere creativo, anche definito come originalità: l’opera deve esprimere la personalità dell’autore e dunque non deve essere copiata e non deve essere banale. Basta che l’opera risulti da uno sforzo creativo, anche minimo. Minore la creatività, minore la tutela però, viceversa se ha una creatività esuberante allora sarà tutelata anche da riprese successive vicine ma non perfettamente identiche rispetto all’opera pre-esistente.

Inoltre la tutela non richiede un merito artistico e nemmeno la necessità di soddisfare un interesse culturale (cfr. software, banche dati, design). Il requisito non è l’artisticità dell’opera ma la creatività.

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Il diritto d’autore viene acquisito solamente per effetto della creazione dell’opera. (non ho bisogno di registrazioni e formalità, già scatta il diritto d’autore). Il deposito e la pubblicazione non sono necessari come non lo è l’apposizione del simbolo del copyright (©). Esiste tuttavia il problema della prova certa della data di creazione, potrei avere il problema di dimostrare che a una certa data ho creato una data opera. Saper dimostrare la data di creazione può essere importante perché se l’opera non è ancora stata divulgata, prima di proporla a terzi, bisogna avere la prova di essere gli autori anteriori a tutti gli altri. La tutela del diritto d’autore è armonizzata e territorialmente ampia come abbiamo già detto, ed è una tutela lunga. Tutela che si estende a tutti gli altri paesi. La nostra legge n 63/1941 che ha subito tante modifiche e adattamenti, per portarla al passo con le convenzioni che sono state emanate dal 41 ad oggi e soprattutto con le direttive comunitarie che hanno creato delle regole comuni. Tutela armonizzata a livello regionale. Ampiezza temporale della tutela d’autore I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70esimo anno solare dopo la sua morte. Nelle opere in comunione, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo. Quando scade la tutela l’opera diventa di pubblico dominio, quindi chiunque potrà fare dell’opera quello che vuole. E’ una tutela che consente di monetizzare l’attività intellettuale. L’autore è sempre una persona fisica e il diritto d’autore spetta sempre originariamente all’autore, tuttavia terzi possono acquistare i diritti d’autore (ad es. Mondadori, Sky, Netflix, ecc..). l’autore può concedere i diritti economici. Trasferimento a favore dell’impresa culturale che si occupa di industrializzare il prodotto della creatività dell’autore.

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I diritti d’autore vengono normalmente acquistati dalle società in uno di questi due casi: j) Ai sensi di legge: esiste un rapporto di lavoro subordinato. Sia nel sistema americano sia nel sistema europeo. Dipendente che crea a favore dell’impresa. Dottrina americana del c.d. “work made for hire” o opera creata in esecuzione di contratti di lavoro nei paesi europei. k) In virtù di un contratto di cessione di diritti: cessione che può essere totale o parziale dei diritti sull’utilizzazione dell’opera. Caso dei freelance, quici sono diversi contratti di cessione dei diritti: il soggetto che ha un’opera già creata si presenta dall’editore e stipula un contratto di cessione sui diritti di sfruttamento patrimoniale dell’opera. Questa cessione può essere totale o parziale dei diritti sull’opera. Il trasferimento dei diritti: la disciplina In linea di principio i diritti su un’opera sono trasferibili tramite contratti in due modi: 1. Per la totalità 2. Per una parte delle sue modalità di sfruttamento . Se parliamo di una cessione del diritto: il diritto viene trasferito completamente in capo all’acquirente, trasferisco totalmente le facoltà di sfruttamento (ad esempio se cedo i diritti su un film, l’acquirente può sfruttarlo totalmente. Invece la licenza: consento di sfruttare l’opera, per un determinato periodo, in un determinato ambito geografico, per uno scopo preciso. Però, finito questo periodo di sfruttamento i diritti tornano in capo al licenziante. Con la licenza io posso compiere delle attività il relazione all’opera Il trasferimento può riguardare, quindi: 1. La titolarità e le facoltà del diritto (trasferimento o cessione in senso stretto); 2. Soltanto la facoltà, ma non la titolarità del diritto (licenza). A sua volta la licenza può essere: 1. Esclusiva; 2. Non esclusiva. 10

essione o trasferimento in senso stre o è l a o con cui il tolare di un’opera trasferisce ad altri la tolarità (e perciò anche l esercizio) delle facoltà esclusive rientran nel diri o sul proprio prodotto. In caso di cessione, quindi, si ha un mutamento del soggetto titolare del diritto sull’opera. La cessione, come abbiamo visto, può inoltre essere integrale o parziale, e può quindi riguardare: l) La totalità dei diritti di sfruttamento dell’opera; m) Soltanto una parte di questi sfruttamenti. Ci può essere una cessione di tutti i diritti o solo di una parte, ad esempio posso cedere solo il diritto di rappresentazione teatrale, di adattamento del mio romanzo per creare opere teatrali e trattenere i diritti di pubblicazione della stampa e altri. Il contra o di licenza è un contra o a pico con cui un sogge o trasferisce ad altri l esercizio di una o di tu e le facoltà rientran nel diri o esclusivo conferito dal diri o d’autore su un’opera ma conserva la tolarità del diri o medesimo. In caso di licenza vi è dunque uno sdoppiamento tra tolarità ed esercizio del diri o, nel senso che: -

Il titolare dei diritti rimane il medesimo;

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Il soggetto autorizzato ad esercitare le facoltà esclusive conferite può cambiare.

Il diritto d’autore offre un ampio spettro di diritti: 1. Diritti di utilizzazione economica: che hanno contenuto economico e possono essere oggetto di cessione e licenza; sono diritti che sono oggetto di negoziazione. Bisogna distinguerli con i diritti morali. 2. Diritti morali (se riconosciuti): sono inalienabili e non possono essere trasferiti, tutelano la personalità dell’autore 3. Diritti patrimoniali: ci sono 4 tipi di diritti patrimoniali su un’opera che sono oggetto della cessione e della licenza: 1- riproduzione in copie (parziale o totale, temporanea o definitiva) il fatto che l’opera sia riprodotta in pi esemplari, il copywrite, il fatto che il titolare dei diritti possa stabilire il numero di copie dell’opera che sono disponibili in un 11

determinato territorio in un dato periodo di tempo, copie non solo fisiche ma anche digitali. e distribuzione, 2- diritto di rappresentazione che riguarda le opere che possono essere rappresentate ad un pubblico presente (rappresentazione opere teatrali, esecuzione di opere musicali; la comunicazione al pubblico, diritto di trasmettere l’opera in modo che i fruitori possono averne accesso a distanza, quindi ad esempio tramite tv satellite, internet ecc.; adattamento/modifica/traduzione, cioè il diritto di modificare l’opera anche adattandola o utilizzandola come base per un’opera successiva, ad esempio il diritto di tradurre l’opera; Diritti di utilizzazione economica Principio di indipendenza: i singoli diritti di utilizzazione economica sono indipendenti l’uno dall’altro e possono essere esercitati separatamente. Ad esempio: -

La cessazione del diritto di riprodurre un’opera musicale su un supporto meccanico NON implica la cessione/licenza del diritto di radiodiffusione o di comunicazione al pubblico;

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