Appunti Demolizioni-12 PDF

Title Appunti Demolizioni-12
Course Demolizioni E Riciclaggio Delle Costruzioni
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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Appunti del corso di demolizioni....


Description

4.2 Ponteggi metallici a telai prefabbricati

Trave per passo carraio.

Traversino di collegamento travi per passo carraio.

Spinotto.

Attacco per ponteggio multidirezionale.

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4.3 Sistemi di ancoraggio per ponteggi

Ancoraggio a cravatta.

Ancoraggio ad anello tradizionale.

Ancoraggio a vitone.

Ancoraggio ad anello con golfari ad espansione.

VITONE PER ANCORAGGIO

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4.3 Sistemi di ancoraggio per ponteggi

GOLFARE

Ancoraggio ad anello con golfare.

OCCHIOLO

TUBO PER ANCORAGGI AD ANELLO CON GOLFARI

TUBO PER ANCORAGGI AD ANELLO CON OCCHIOLI

Ancoraggio ad anello con occhiolo.

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4.3 Sistemi di ancoraggio per ponteggi

Ancoraggio a cravatta. 28

4.3 Sistemi di ancoraggio per ponteggi

Ancoraggio ad anello con golfare ad espansione. 29

4.3 Sistemi di ancoraggio per ponteggi

Ancoraggio ad anello con golfare.

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5. NORMATIVA Le disposizioni normative in materia di ponteggi sono state assorbite nel Testo Unico per la Sicurezza, D. Lgs. 9 APRILE 2008, N. 81. Restano comunque utilizzabili, laddove non in contrasto con il suddetto D. Lgs., i decreti e le circolari di seguito riportati. D. M. 2 SETTEMBRE 1968 Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 numero 164. CIRC. 1° AGOSTO 1974, N. 226 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Ponteggi metallici fissi a tubi e giunti e ad elementi prefabbricati. CIRC. 9 NOVEMBRE 1978, N. 85 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi metallici. CIRC. 15 MAGGIO 1980, N. 39 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Impalcature automatiche autosollevanti.

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5. Normativa CIRC. 24 FEBBRAIO 1982, N. 24 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili. D. M. 4 MARZO 1982 Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati. CIRC. 22 MAGGIO 1982, PROT. N. 22268/PR-7 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi metallici. CIRC. 25 MARZO 1985, N. 21527 Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati. Procedure di collaudo. CIRC. 22 NOVEMBRE 1985, N. 149 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Disciplina della costruzione e dell’impiego dei ponteggi metallici fissi. 32

5. Normativa D. M. 23 MARZO 1990, N. 115 Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80. CIRC. 15 MAGGIO 1990, N. 44 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Allegato 1: Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati. CIRC. 24 OTTOBRE 1991, N. 132 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Allegato 1: Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati. Allegato 2: Istruzioni di calcolo per ponteggi metallici ad elementi prefabbricati di altezza superiore a 20 metri e per altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità. CIRC. 11 LUGLIO 2000, N. 46 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. 33

6. ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA Dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Sezione IV) e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 1991, n. 132 (Allegato 1) si traggono le seguenti disposizioni relative ad aspetti della sicurezza in tema di ponteggi. 1. Ponteggi ed opere provvisionali (Art. 122) Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. 2. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (Art. 123) Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. 3. Deposito di materiali sulle impalcature (Art. 124) Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.

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6. ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA 6.4 Protezioni contro la caduta di materiali (punto 1.3.4. Circ. n. 132/91) Le protezioni contro la caduta di materiali costituite da parasassi (o mantovane) devono essere raccordate ad un normale impalcato, avere: -

non minore di 30 gradi rispetto all’orizzontale; minima di: a)1,20 m dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio, per altezza di caduta dei materiali non superiore a 12 m; b) 1,50 m dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali.

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6. ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA 6.5 Disposizione dei montanti (Art. 125) I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno 1 m; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 m di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore a 8 m, soltanto per gli ultimi 7 m, i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. L’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. Per i ponteggi fissi è ammessa deroga a quest’ultima disposizione a condizione che l’ dei montanti superi di almeno 1 m l’ultimo impalcato ( ). La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a 3,60 m; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 36

6.6 Parapetti (Art. 126) Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 m, devono essere provvisti, su tutti i lati verso il vuoto, di robusto parapetto in buono stato di conservazione. Per i ponteggi fissi è ammessa deroga a tale disposizione ( ) a condizione che: - l’ del sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; - l’ del sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio. 7. Ponti a sbalzo (Art. 127) Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. 8. Sottoponti (Art. 128) Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a non superiore a 2,50 m. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a 5 giorni.

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6.9 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio (Art. 129) Nell’esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare l’innalzamento delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno 1,20 m. Le armature di sostegno del cassero, per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 cm per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sottoponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la . Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.

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6. ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA 6.10 Andatoie e passerelle (Art. 130) Le andatoie devono avere larghezza: - non minore di 0,60 m, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori; - di 1,20 m, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

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7. CARATTERISTICHE E DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI Sempre dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Allegato XVIII) si desumono le seguenti prescrizioni su caratteristiche e disposizione degli elementi di un ponteggio metallico. 7.1 Correnti (punto 2.1.2.) I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a 2 m. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti. 7.2 Traversi (punto 2.1.3.) I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 cm e l'altro deve essere assicurato al corrente. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a 1,20 m. È ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che: - la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a 1,80 m; - il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di 1,20 m e aventi spessore e larghezza rispettivamente di 4 cm e di 20 cm. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

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7. CARATTERISTICHE E DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI 7.3 Intavolati (punto 2.1.4.) Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere: - le fibre con andamento parallelo all'asse; - spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 cm; - larghezza non minore di 20 cm. Le tavole stesse non devono avere: - nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. - parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi. Le tavole devono essere: - assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l’esecuzione di lavori in finitura; - a contatto dei montanti, se esterne; - sovrapposte le loro estremità, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm.

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7. CARATTERISTICHE E DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI 7.4 Parapetti (punto 2.1.5.) Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 mi. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. È considerata equivalente al parapetto così definito qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

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7.5 Ponti a sbalzo (punto 2.1.6.) Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme: - l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti; - l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20; - i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti; - i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; - le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

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7. CARATTERISTICHE E DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI 7.6 Mensole metalliche (punto 2.1.7.) Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.

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8. SCHEMI STANDARD E SITUAZIONI PARTICOLARI Si segnalano i seguenti schemi in uso nella realizzazione dei ponteggi, sia per elementi standard che per situazioni particolari.

< 0.60 m

1.00 m

< 0.60 m

Disposizione del tavolato, dei correnti parapetto e della tavola fermapiede.

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8. SCHEMI STANDARD E SITUAZIONI PARTICOLARI

Esempi di partenza stretta con montante ravvicinato (dimensioni in centimetri). 46

8. SCHEMI STANDARD E SITUAZIONI PARTICOLARI

Schema parasassi (dimensioni in centimetri).

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8. SCHEMI STANDARD E SITUAZIONI PARTICOLARI

TRAVE ESTERNA

TRAVE INTERNA

TRAVE INTERNA_TRAVE ESTERNA Interruzione di una stilata (dimensioni in centimetri).

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9. PONTEGGI FISSI In merito ai ponteggi fissi, il , n. ( specifiche prescrizioni per la progettazione e la realizzazione.

,

) fornisce

9.1 Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego ( ) Per ciascun tipo di ponteggio, il PRODUTTORE chiede al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione tecnica. Il Ministero, in aggiunta all’autorizzazione di cui sopra, attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica. L’autorizzazione é soggetta a rinnovo ogni 10 anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione della normativa di settore. 49

1. Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego (

)

Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal PRODUTTORE copia della seguente documentazione: -

autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; relazione di calcolo del ponteggio espressamente indicante le condizioni di impiego; istruzioni per le prove di carico del ponteggio; istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo specifico.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

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9.2 Relazione tecnica (Art. 132) La relazione di cui all’

deve contenere:

- la descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, le loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e lo schema dell’insieme; - le caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati ed i coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; - le indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; - il calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; - le istruzioni per le prove di carico del ponteggio; - le istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio; - gli schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

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9.3 Progetto (Art. 133) I ponteggi di altezza superiore a 20 m e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali che si intende utilizzare con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: - il calcolo di resistenza e di stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; - il disegno esecutivo. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui sopra.

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4. Documentazione (Art. 134) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione rilasciata dal fabbricante di cui all’ e copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota. Le eventuali modific...


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