Appunti Privato Orale PDF (Colloquio orale professor Nanni) PDF

Title Appunti Privato Orale PDF (Colloquio orale professor Nanni)
Author Alice Badano
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi di Genova
Pages 38
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Summary

IL CONTRATTO IN GENERALEIl CONTRATTO IN GENERALE si riferisce a tutta quella serie di norme che riguardano in generale tutti i contratti, e che vanno oltre il singolo e specifico contratto. Esistono molti tipi diversi di contratto con regole differenti, ma il Codice Civile ha elaborato prima una ser...


Description

IL CONTRATTO IN GENERALE Il CONTRATTO IN GENERALE si riferisce a tutta quella serie di norme che riguardano in generale tutti i contratti, e che vanno oltre il singolo e specifico contratto. Esistono molti tipi diversi di contratto con regole differenti, ma il Codice Civile ha elaborato prima una serie di regole generali che valgono per tutti (tendenzialmente, possono esserci delle deroghe): NORME TOTALI PER UN CONTRATTO = NORME GENERALI + NORME DELLA TIPOLOGIA Il contratto è lo strumento fondamentale per lo svolgimento di tutte le attività economiche, non solo quelle svolte tramite la vendita o l’acquisto di beni, ma anche quelle per organizzare le attività necessarie dell’impresa per produrre i beni (contratto di acquisto macchinari, contratti di lavoro, contratto per l’impresa…). Il contratto riflette, come i principali istituti del diritto, anche quella che è una propensione dell’animo umano: ad esempio, parlando della proprietà, si intende il bisogno naturale degli individui di ottenere la proprietà dei beni, verso cui si ha un naturale interesse di possesso. Per i contratti invece si intende, ad esempio, che anche da bambini ci sentivamo in dovere di rispettare i patti, e vedevamo in cattivo modo coloro che non li rispettavano. La DEFINIZIONE DI CONTRATTO è presente nell’ARTICOLO 1321, con cui inizia il Titolo II del Libro Quarto del Codice Civile: “Nozione” Æ Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale Da questa definizione si possono analizzare i diversi aspetti che caratterizzano un contratto: 1) ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI C’è un contratto laddove c’è un “accordo”, cioè le parti assumono volontariamente un impegno e questo permette la stipulazione di un contratto. L’accordo è l’incontro delle volontà dei soggetti, fino a che non c’è l’accordo non c’è il contratto. Questo accordo deve riguardare “due o più parti”, anche perché è difficile immaginare un accordo con una sola persona. Si distinguono due grandi categorie di contratti: x CONTRATTI BILATERALI: con due parti. È un contratto in cui sono presenti interessi contrapposti che trovano nel contratto (cioè nell’accordo tra le due parti) il loro punto di incontro. Il contratto bilaterale rappresenta infatti la composizione di un conflitto di interessi. Ad esempio: chi vende cerca di ottenere il prezzo più alto possibile, mentre chi compra cerca di ottenere il prezzo più basso possibile. Possono nascere anche dei problemi successivamente: se il venditore ha venduto un bene ad un prezzo per lui basso potrà ritenersi nel giusto, anche se magari ha venduto un bene non perfetto, mentre dall’altra parte il compratore può lamentarsi di aver pagato tanto un bene che era appunto non perfetto. È sempre presente questa contrapposizione di interessi. x CONTRATTI PLURILATERALI: con più di due parti. Non c’è questa contrapposizione di interessi, ma è un contratto nel quale le parti, insieme, cercano di raggiungere un determinato obiettivo. Ad esempio: un contratto con cui si dà vita ad un’associazione. La caratteristica di essere formato da più persone che insieme perseguono uno scopo comprende la possibilità che qualcuno receda dal contratto o che qualcuno di nuovo vi aderisca, ma questo senza che queste azioni comportino delle conseguenze nel contratto stesso (nel contratto bilaterale se una parte ha la possibilità di sciogliere il contratto la conseguenza è molto importante perché il contratto non starà più in piedi).  Importante notare che si parla di “parti” e non di persone: si intende un concetto più ampio, un centro di interessi che può racchiudere anche più persone al suo interno (per esempio quando più persone si presentano alla stipulazione di un contratto come un'unica parte, cioè come un unico

centro di interesse). Ad esempio: la comunione di un bene. Il fatto di avere una parte composta da più soggetti può creare delle divergenze se una persona prende delle iniziative che non vanno bene agli altri soggetti. Questa distinzione è molto importante date le diverse caratteristiche presenti nei due tipi di contratto (struttura e caratteristiche). 2) PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE Normalmente il contratto è fonte di obbligazione, ed è quindi lo strumento per far nascere un rapporto giuridico patrimoniale, quale l’obbligazione. Ad esempio: nel contratto di vendita l’obbligazione è quella di effettuare il pagamento (tramite denaro per esempio). Questo rapporto giuridico patrimoniale, essenzialmente l’obbligazione, può essere costituito, regolato o estinto per via del contratto. Attraverso il contratto, si può quindi: ¾ Costituire un rapporto giuridico patrimoniale: significa concludere un contratto, che darà inizio al rapporto tra le parti appunto. Di solito si fa nascere un’obbligazione. ¾ Regolare un rapporto giuridico: significa stabilire delle regole che riguardano un rapporto giuridico già esistente (per esempio se sono nate delle controversie). ¾ Estinguere un rapporto giuridico patrimoniale: si intende che, una volta concluso il contratto, si può porre termine al contratto con l’accordo tra le parti Æ questo accordo che estingue un precedente contratto è anch’esso un altro contratto. Quando si parla del contratto come strumento per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale si fa riferimento essenzialmente alla funzione del contratto come fonte di obbligazione. Ricordiamo però anche che il contratto è un modo di acquisto della proprietà e, in generale, un modo di acquisto dei diritti reali (creare un nuovo diritto reale, regolamentazione o estinzione di diritti reali). Questo aspetto del contratto non è molto ricavabile direttamente dalla definizione del Codice Civile, che infatti è stata spesso criticata perché sembra essere orientata esclusivamente verso il contratto solo come fonte di obbligazione  La capacità del contratto di creare una o più obbligazioni viene definita come effetto obbligatorio.  La capacità del contratto di creare diritti reali viene definita come effetto reale.  Tutti i contratti fanno nascere un effetto obbligatorio, ma non tutti i contratti fanno nascere un effetto reale. Ad esempio: nell’auto a noleggio non c’è alcun effetto reale. 3) TRA LORO si intende che il contratto riguarda solamente le parti relative al contratto. Non è ammissibile un contratto in cui A e B stabiliscono che C debba fare qualcosa senza aver dato il suo consenso: in generale, un contratto non può riguardare altre persone (terzi) senza il loro consenso. Questa regola va sempre tenuta presente, in quanto fondamentale per tutelare la libertà della persona: non è corretto che qualcuno si trovi vincolato in qualcosa senza aver dato il suo consenso Æ non si possono vincolare soggetti diversi dalle parti con un contratto.  Non dobbiamo pensare però che il contratto esista solo tra le parti che lo concludono. Questo può avere effetti che vanno oltre le parti, soprattutto quando produce effetti reali e quindi diritti assoluti (non ci si può estraniare dal riconoscere un dato di fatto e un diritto reale), però non può obbligare soggetti esterni senza il loro consenso (vedi sopra).  Ad esempio: se A compra da B un bene, la proprietà di A può essere fatta valere nei confronti di tutti dato che la proprietà è un diritto assoluto.  Ad esempio: chi vive in affitto non può rifiutarsi di pagare l’affitto al nuovo proprietario

ARTICOLO 1322 – AUTONOMIA CONTRATTUALE Si parla di AUTONOMIA CONTRATTUALE all’inizio della trattazione dei contratti perché il contratto è lo strumento con il quale ciascun soggetto privato può crearsi delle regole in accordo con altri. A questo proposito, colleghiamoci un attimo con l’Articolo 1372 – Efficacia del contratto: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Questo significa che, se c’è la volontà delle parti, si può creare un contratto, che diventerà come legge per i soggetti che lo hanno stipulato, e dunque dovrà essere rispettato dalle parti così come si rispetta una legge: la differenza tra una legge e un contratto sta nel fatto che la legge proviene da decisioni esterne (dello Stato per esempio), mentre il contratto deriva proprio dall’autonomia privata che ha permesso l’accordo tra le parti. Chi ha stipulato il contratto non può quindi tirarsi indietro, in quanto deve rispettare l’accordo preso come se fosse una legge, solo in due cause il contratto può essere sciolto: 1. per mutuo consenso, cioè per consenso di entrambe le parti (attraverso un altro contratto) 2. per cause ammesse dalla legge  “Autonomia”, termine che deriva dal greco, significa proprio “darsi da solo delle regole”, ed il contratto è lo strumento che permette di esplicitare questa volontà dei privati  Il contratto è l’archetipo del liberismo economico, perché permette la libertà dei privati di intraprendere iniziative economiche per propria volontà: chi avrà i contratti migliori sarà chi avrà più successo economicamente  AUTONOMIA PRIVATA = si riconosce al soggetto privato la possibilità di darsi delle regole da solo, cioè di autoregolarsi (anche nella vita quotidiana, per esempio quando il giovane decide a che ora tornare a casa dopo cena oppure a che ora uscire di casa). AUTONOMIA CONTRATTUALE = è la capacità dei privati di darsi regole da soli tramite contratti, i quali si reggono sull’accordo tra le parti, che è espressione della loro autonomia Æ l’ordinamento, riconoscendo i contratti, riconosce anche l’autonomia privata, in quanto raggiungibile proprio grazie al contratto stesso. L’articolo 1322 spiega come si può manifestare l’autonomia contrattuale: x In POSITIVO, come capacità di concludere contratti, autoregolandosi. x In NEGATIVO, perché, vigendo la regola dell’autonomia privata, non si può essere coinvolti in iniziative altrui senza la propria volontà, quindi non si può essere obbligati a rispettare regole basate su accordi e volontà altrui.  L’articolo 1322 parte subito determinando che il contenuto del contratto è preceduto dalla manifestazione positiva dell’autonomia contrattuale, che si manifesta con il riconoscimento del contratto come accordo tra le parti, che sono appunto libere di scegliere: come da articolo 1321, infatti, “il contratto è l’accordo”. Ci sono, però, delle ECCEZIONI ALL’AUTONOMIA CONTRATTUALE, cioè viene levata questa libertà di autonomia, quindi non si può scegliere se concludere un contratto oppure no perché si è obbligati: in queste situazioni si ha quindi una deroga dell’autonomia contrattuale e alla libertà dell’accordo, cioè si è obbligati al rispetto delle regole di un contratto a prescindere dalla propria volontà. Questo accade per pochi casi:  MONOPOLISTA LEGALE: si manifesta quando la legge consente solo ad un’impresa lo svolgimento di una certa attività, ad esempio il trasporto pubblico locale (a volte si può partire con un monopolio e poi la situazione può cambiare, come è successo in ambito dei telefonini oppure delle ferrovie). Se questo unico soggetto potesse decidere liberamente con chi concludere o non concludere un contratto nascerebbero numerose ingiustizie perché, sostanzialmente, non tutti potrebbero usufruire del servizio, che invece solitamente è dedicato alla pubblica utilità. Æ VANTAGGIO: non avere concorrenza Æ SVANTAGGIO: non poter scegliere autonomamente quando e con chi concludere contratti

Dopo che la parte ha esercitato la scelta di concludere il contratto, si può liberamente determinare il contenuto del contratto, proprio in virtù dell’autonomia delle parti. Anche questa regola, però, può avere delle eccezioni, cioè delle LIMITAZIONI GIUSTIFICATE. La limitazione, in questo caso, può consistere nel fatto che la legge imponga un certo contenuto per un contratto. Questo lo si trova nell’ARTICOLO 1339 del Codice Civile – “INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLA”: esso stabilisce che le clausole, ovvero i prezzi di beni e di servizi imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, a prescindere dal fatto se siano esplicitamente scritte nel contenuto o meno, e anche a sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Questo indica che se, ad esempio, il prezzo del bene oggetto dal contratto è stabilito dalla legge allora non si può stabilire un prezzo di propria volontà.  la legge prevale sulla volontà delle parti e ciò che vuole la legge entra direttamente come contenuto del contratto spazzando via ciò che è stato stabilito dalle parti.  Ad esempio: anche se le parti stabiliscono un prezzo diverso da quello stabilito dalla legge nel contratto, al momento del pagamento si potrà pagare la somma stabilita dalla legge, proprio perché quest’ultima spazza via la volontà dei singoli.  L’intervento del legislatore sul contenuto dei contratti è stato sempre più limitato negli anni perché si vuole favorire la libera concorrenza, però ci sono ancora dei settori (come quello dei trasporti pubblici) nei quali interviene lo Stato, stabilendo delle tariffe ad un certo livello (non si può contrattare il costo di un biglietto dell’autobus). Il secondo comma dell’ARTICOLO 1339 riguarda un’ulteriore espressione dell’autonomia privata, cioè la possibilità delle parti di “concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. Abbiamo detto infatti che ci sono una serie di contratti che vengono esaminati dal Codice Civile tramite delle regole specifiche per quella determinata tipologia, e che andranno ad aggiungersi alle norme del contratto in generale. Questo non significa, però, che le parti possano concludere solo questi tipi di contratti, si possono concludere anche contratti non espressamente previsti dalla legge. Si definiscono quindi: 1) CONTRATTI TIPICI: disciplinati dalla legge. 2) CONTRATTI ATIPICI: non hanno un regolamento dato dalla legge, in quanto sono nuovi contratti inventati, che possono assumere solo alcune particolarità di certe tipologie di contratto o anche nessuna tra queste  Ad esempio: il contratto di leasing è un contratto atipico, ma è un misto tra il contratto di locazione (che disciplina l’utilizzazione del bene, ma ne prevede anche la restituzione) ed il contratto di vendita (che disciplina la compravendita del bene) Æ per questo il contratto di leasing è anche detto di locazione fiscale  Con il tempo i contratti atipici possono essere regolamentati dalla legge e quindi diventare tipici. Questa distinzione comporta una fondamentale differenza rispetto ai diritti reali: non c’è infatti la possibilità di creare diritti reali che la legge non prevede, e quindi si ha esclusivamente la tipicità dei diritti reali, cioè esistono e sono validi solo quelli previsti dalla legge.  tipicità dei diritti reali e possibile atipicità dei contratti Se i contratti appartengono a quelli che hanno una disciplina tipica, presente quindi nel Codice Civile, non può sorgere alcun dubbio riguardo al merito della tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Invece, come dice l’articolo 1339, se i contratti sono atipici viene stabilito che possono essere conclusi solo se sono diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, proprio perché può sorgere il dubbio che questi contratti non derivino da situazioni legittime o di bontà, proprio perché non previste dalla legge. Una volta concluso il contratto, si può comunque riscontrare un’ulteriore LIMITAZIONE ALL’AUTONOMIA PRIVATA. Come da ARTICOLO 1372, il contratto ha forza di legge tra le parti, ma questo può essere estinto sia per volontà delle parti (quindi con un contratto di estinzione, che è comunque espressione dell’autonomia privata dei soggetti), oppure questo viene ESTINTO “PER CAUSE AMMESSE DALLA LEGGE”.

Questa è un’importante limitazione, perché ci sono quindi dei casi in cui il soggetto non è obbligato a rispettare ciò che ha stabilito nel contratto. Questo viene stabilito per ragioni di tutela delle parti in certe situazioni. Solitamente, infatti, questo si verifica con la disciplina dei CONTRATTI DEI CONSUMATORI. Con la disciplina di questi sono state introdotte nel nostro ordinamento delle deroghe importanti ai principi che regolano l’autonomia privata. Ciò avviene perché spesso, in un contratto, una parte è più potente dell’altra, cioè una parte potrebbe essere stata costretta a concludere quel contratto: se quindi formalmente è sempre presente una certa autonomia privata che prevede una trattazione alla pari delle parti interessate, in realtà spesso si verifica una sostanziale diseguaglianza tra le parti, dove è il consumatore ad essere la parte più debole. Ad esempio: il consumatore che stipula un contratto con il gestore telefonico senza leggere per bene tutte le clausole implica una non totale autonomia privata da parte del consumatore: nessuno, di fatto, si metterebbe mai ad esaminare nel dettaglio una situazione del genere, ed in genere ci si fida di ciò che promette il venditore; il consumatore potrebbe però uscirne svantaggiato. Per queste ragioni, con l’iniziativa dall’Unione Europea si decide di tutelare maggiormente i consumatori, e in seguito i singoli stati hanno applicato queste norme. Il “tradimento” e la deroga dei principi di autonomia contrattuale è dunque legittimato dal fatto di rendere veramente alla pari una situazione che lo è solo formalmente ma non nella realtà Æ disuguaglianza sostanziale di partenza da eliminare, come d’altronde presuppone anche l’art. 3 della nostra Costituzione. Nel 2005 viene così adottato in Italia il CODICE DEL CONSUMO che racchiude le norme a tutela dei consumatori. Si presuppone l’esistenza di un contratto che viene concluso tra un professionista ed un consumatore: x Il professionista è colui che svolge di professione un’attività economica, e conclude il contratto come professionista (imprenditore, avvocato, medico, …) x Il consumatore è colui che conclude il contratto per soddisfare esigenze personali o per la propria famiglia  Un soggetto può essere sia professionista che consumatore, dipende dal al contratto che viene stipulato. Quando si verifica questa situazione di partenza ci sono certe norme di tutela del consumatore che sono in contrasto con i principi citati fino ad ora, ma che sono necessarie per creare un’uguaglianza sostanziale e non solamente formale. La tutela si ha principalmente in due casi: x CLAUSOLE VESSATORIE: sono delle clausole che stabiliscono uno squilibrio tra i diritti ed i doveri delle parti, cioè sono attribuiti diritti al professionista senza garantire gli stessi diritti al consumatore oppure che attribuiscono doveri al consumatore senza attribuire gli stessi doveri al professionista. Non si parla di squilibrio economico ma solo di squilibrio giuridico (non ci si può lamentare del fatto che il prezzo fosse troppo alto perché accettarlo o meno è solo una scelta del singolo, a seconda di cosa può permettersi). Se risulta questo squilibrio giuridico, la conseguenza è che le pattuizioni vengono eliminate dal contratto, si dice che sono nulle quindi è come se non ci fossero. Questo sarebbe in contrasto con l’autonomia privata che stabilisce che, dopo aver stipulato un contratto, bisogna rispettare ciò che ha stabilito. x VENDITE AVVENUTE DAL PROFESSIONISTA FUORI DAI SUOI LOCALI O VENDITE A DISTANZA: sono situazioni nelle quali il consumatore può sciogliersi da solo, cioè unilateralmente, da un contratto che ha stipulato. Ci sono situazioni in cui il consumatore acquista non recandosi nel luogo di vendita ma è il consumatore che viene raggiunto dal professionista, fisicamente o tramite gli strumenti di comunicazione. Si ha quindi una situazione in cui il consumatore può essere colto di sorpresa e ci potrebbe essere un approfittamento da parte del professionista. In questi casi viene dato il diritto di ripensamento: anche se il contratto è stato concluso, esso può essere sciolto per ripensamento del consumatore semplicemente con una telefonata fatta al venditore. Se il pagamento è già avvenuto si ha diritto a ricevere indietro la somma spesa. (Æ ENTRO 10 gg)

ARTICOLO 1323 CODICE CIVILE – NORME REGOLATRICI DEI CONTRATTI “Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo”. Ciascun contratto, tipico o atipico, è comunque sottoposto alle norme sui...


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