Appunti Prof. Miele (Canonico) PDF

Title Appunti Prof. Miele (Canonico)
Author Edoardo Lanzarini
Course Diritto Canonico
Institution Università degli Studi di Padova
Pages 42
File Size 520.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 59
Total Views 179

Summary

Download Appunti Prof. Miele (Canonico) PDF


Description

DIRITTO CANONICO Prof. Manlio MIELE Definizione positivistica di diritto canonico di Vincenzo Del Giudice: insieme delle norme giuridiche poste e fatte valere dall’autorità della Chiesa Cattolica (ab eo qui curam autoritatis habet, come dice S. Tommaso). Ma una definizione positivistica non è sufficiente, è più corretto parlare di ordinamento canonico. L’oggetto materiale della lex canonica è costituito in relazione a norme che: 1. creano i rapporti giuridici canonici, creano cioè i legami che collocano i fedeli (= battezzati) in una situazione giuridica all’interno della Chiesa Cattolica (intesa come popolo, comunità e società) e in relazione alle sue finalità 2. regolano questi rapporti 3. esprimono la teoria dell’organizzazione (da “organo”, legato alla persona giuridica e per analogia al corpo umano: come l’uomo si esprime attraverso i suoi organi, così gli organi giuridici esprimono la volontà della persona giuridica). Nel diritto canonico l’organo è la persona fisica che esprime la volontà di quella giuridica 4. valutano e regolano i comportamenti dei fedeli , anche con sanzioni, intese come la prospettazione di un male a fronte di un comportamento ritenuto illecito dall’ordinamento. Le pene sono di natura spirituale (v. can. 1311 e 1401). La giurisdizione ecclesiastica riguarda tutti i casi di ratio peccati (accertamento della colpa), il can. 1401 è l’epifenomeno del diritto canonico nel mondo naturale: ius proprium (non concesso da altre autorità umane) et exclusivum (comporta uno ius excludendi omnes alios). L’ordinamento canonico non si occupa di questo regno, che compete al legislatore civile, ma di quello sovrannaturale (de internis non curat praetor) Dopo il 1965 si assiste a una guerra culturale fra scuole canoniche: da un lato, la Scuola di Navarra, legata alle correnti italiane, e la Scuola Teologica del Diritto, per la quale il diritto canonico va sottoposto alla teologia. La seconda scuola accusava la prima di contaminare l’esperienza canonica con quella temporale, in cui trionfa il dato positivistico.

La lex nel diritto canonico Ci si deve riferire al realismo giuridico. Di fronte ad esso ci sono due strade con cui è concepita la lex (intesa come disposizione normativa): 1. identificare la lex nella norma 2. identificare la lex nella facoltà del soggetto (diritto soggettivo)

1

Ne deriva che: -

Scuola del normativismo giuridico, risolve l’esperienza giuridica nella norma e non indaga la sua identità Scuola del soggettivismo giuridico, che indaga in funzione della dignità della persona

Rapporto tra diritto e norme nell’ordinamento canonico La giuridicità nel diritto canonico ha un rapporto essenziale con la norma ma non si esaurisce in essa (perché la norma può derivare dalla natura dell’essere, dalla consuetudine o da una sentenza) Vige il principio per cui la lex non circoscrive il diritto (cioè lex ≠ diritto): la legge è solo un aspetto del diritto (come dice S. Tommaso, “lex non est ipsum ius”) C’è una concezione soggettivistica: il diritto soggettivo è la potestà morale di esigere ciò che è proprio. Da essa sorgono le norme giuridiche, che sono imperativi da cui deve trasparire in modo evidente id quod iustum est (S. Tommaso). La norma giuridica è formata da: -

elemento materiale: ciò che è dovuto agli altri secondo il principio di eguaglianza elemento formale: l’imperativo della norma, con cui si impone la res iusta in base a un principio di giustizia.

Ne deriva che il diritto è l’oggetto della virtù di giustizia (il concetto di diritto è più ampio di quello di legge). Citando S. Tommaso, il diritto sta alla legge come l’effetto sta alla causa, perciò lex statuit ius, sed lex non est ipsum ius.

La norma giuridica nel diritto canonico Secondo S. Tommaso, “ordo rationis ad bonum commune”, promulgata “ab eo qui habet communitatis curam” Caratteristiche della norma: 1. dev’essere imperativa (dictamen), poiché è mensura (strumento di misura) che non ha sempre vim coactivam. Non ogni imperativo è giuridico, può avere infatti ad esempio carattere morale. 2. è regola e misura degli atti umani , ma è posta con la ragione, perciò è legata alla ragionevolezza. Le conseguenze sono che: a. se la norma è giusta obbliga l’uomo in coscienza b. come dice S. Agostino, “non si vede all’orizzonte una norma che non sia giusta” 3. deve essere posta dall’autorità pubblica 4. deve essere promulgata (“promulgatio est essentia legis”) 2

Fonti storiche di cognizione Ci sono fonti di diritto divino positivo e di diritto umano. Sono i documenti in cui sono raccolte le norme di diritto divino ed ecclesiastico. Sono molto importanti perché il codice del 1985 manifesta una tendenza positiva al principio di conservazione normativa (vedi can. 4 e can. 6 § 1-2). Summa divisio fra I e II millennio (lo spartiacque è il Decretum di Graziano del 1140). Il I millennio è così divisibile: -

dall’istituzione dell’ordinamento all’Editto di Milano (313 d.C.), quando la religione da illicita diventa licita. Era considerata illicita perché i Cristiani si rifiutavano di sacrificare all’imperatore, e da ciò conseguirono le persecuzioni. Secondo Francesco Ruffini, se avessero accettato di farlo, Dio sarebbe entrato nel Pantheon. Dal 313 la religione diventa licita, ma non religione di Stato, e da quel momento assume capacità patrimoniale;

-

dal 318 all’800 d.C. (incoronazione di Carlo Magno e nascita del Sacro Romano Impero)

-

dall’inizio del IX sec. al concordato di Worms (1122 d.C.), che conclude la lotta per le investiture.

Fonti normative: -

Nuovo Testamento Tradizione apostolica Consuetudini Decisioni dei Vescovi (successori degli Apostoli)

Da qui i termini tradizione (traditio = consegna del depositum fidei, la cui garanzia è data dalla successione apostolica) e successione (che può essere inter vivos e mortis causa). Fonti di cognizione: -

-

Nuovo Testamento  (dottrina dei 12 apostoli, I sec. d.C.) (III sec. d.C.) Costituzioni apostoliche (IV sec. d.C.) Fonti della Patristica (opere di scrittori fra II e VIII sec. d.C. richiamati anche da Graziano) Canoni dei Concili

Concetto dei  (12) (= gruppo compatto cui è affidata una missione, hanno personalità morale) - Dopo la vendita del Maestro da parte di Giuda, essendo un gruppo compatto, sarà reintegrato da Mattia. - 12 = idea di completezza- La successione è data dal collegio dei vescovi, rappresentato da Pietro

I primi testi legislativi cristiani hanno forma breve e tono imperativo, espressi con i canoni dei concili (es. Concilio di Nicea, 325 d.C.)

3

Esistono 2 tipi di fonti conciliari: -

concili generali (possono assumere varie forme, es. concili ecumenici, solo 8 nel I millennio) concili particolari (numerosi nel I millennio)

Nel I millennio si ha l’esplicitazione del primato romano tramite le Epistulae Decretales, cioè i documenti inviati dal Papa di Roma, con i quali esercita il suo potere supremo nei confronti di tutto l’ordinamento. A volte sono emesse dal Papa di propria iniziativa, altre volte dietro istantiam partis per avere un parere o risolvere una controversia. Intervengono sempre su un caso concreto, e sono molto importanti sia per lo studio del passato che come strumenti per ricorrere all’analogia. A causa del fenomeno del cesaropapismo, l’imperatore rivendica le funzioni papali, perciò abbiamo una normativa canonica di provenienza imperiale. Secondo Della Torre, questa non è interferenza, ma concorso delle potestà politiche secolari alla determinazione della produzione del diritto canonico nazionale (vedi can. 3, ad esempio in Italia si ha un diritto canonico di derivazione concordataria).

Fonti dell’età carolingia -

Falsificazioni o Falsa donazione di Costantino (fra 750 e 850), testo analogo ad un contratto di donazione con cui Costantino avrebbe donato al Papa il Laterano e i territori occidentali dell’impero, insieme alle insegne e alle prerogative papali (da qui la porpora imperiale) o Decretales pseudo-isidoriane, raccolta di decretali pontificie spurie attribuite ai primi pontefici; retrodatano decretali emanate alla loro stessa epoca, perché l’antiquitas conferisce autorevolezza ad un testo. Lo scopo di queste decretales era quello di tutelare la potestà dei Vescovi di fronte ai metropoliti (= super vescovi) e dallo strapotere imperiale; salvaguardano la potestà vescovile accentuando la possibilità di appellarsi alla sede centrale.

-

Libri penitenziali, nati in Irlanda, sono prontuari per l’amministrazione della penitenza.

-

Liber Diurnus Romanorum Pontificum, una raccolta di formule per gli affari della curia romana.

-

Regulae cancellariae, che disciplinano il conferimento degli uffici ecclesiastici. In alcuni Stati cattolici (es. Repubblica di Venezia) non vengono recepite.

-

Collezioni sistematiche private di queste fonti, dal IX al XII sec.

Lotta per le investiture 4

Momento saliente della lotta tra papato e impero: non soltanto una questione politica, ma intracanonica (durerà fino alla Rivoluzione Francese). Non è una lotta per la nomina dei vescovi, perché dopo il 1122 d.C. (Concordato di Worms) i vescovi continuano a non essere ancora nominati dal Papa. In realtà è una lotta per il conferimento dei poteri, che si svolge nelle sedi vescovili, che sono al tempo stesso feudi imperiali (vescovo = princeps). Papa e imperatore lottano perché l’imperatore pretende di investire chi è eletto o nominato vescovo sia dei poteri pubblici (investitura feudale) che spirituali (investitura canonica). Simbolicamente erano conferiti la spada, simbolo del potere feudale, e il baculo (bastone) e l’anello, simboli del potere religioso. Fino al 1450 il patriarcato più grande è quello di Aquileia.

Il Decretum di Graziano (1140) Era quindi importante avere un giurista al proprio servizio come strumento di difesa. Graziano, giurista bolognese, crea un’opera nuova, perché lo studio dei canoni rientrava nella teologia, e viene considerato magister di diritto canonico. Ci si misura con il diritto romano, perché proprio a Bologna era stato riscoperto il Digesto di Giustiniano: così anche il diritto canonico trova con il diritto romano attenzione nelle università medievali. Il titolo completo è Concordia Discordantium Canonum, che rispecchia il fine dell’opera: importante è infatti la sistematica. Il Decretum non è una semplice collezione di documenti normativi, sia perché mette per iscritto quelli che ritiene vigenti e quelli che ritiene abrogati, sia perché tenta di conciliare le fonti contrastanti. Essendo docente, si preoccupava che potesse essere usata nelle scuole (usa il metodo dialettico). Erano già state fatte collezioni di fonti, ad opera di Ivo di Chartres, Reginone di Prum (con il suo De synodalibus causis) e il Decreto di Borcardo di Worms. Fonti di Graziano: -

Decretali pontificie Disposizioni dei concili Libri Penitenziali Leggi secolari romane e barbariche Passi delle Sacre Scritture Passi dei Padri della Chiesa

Ci sono circa 4000 autorità testuali (citazioni)

5

Struttura Il Decretum è diviso in 3 parti. Proponeva problemi generali di diritto che articolava in quesiti più particolari, allegando commenti personali (Dicta Gratiani). Fu poi aggiornato dal discepolo Paucapalea, con sue aggiunte (paleae). Ciò si vede nella seconda parte, in cui sono affrontati 36 casi pratici ( causae), sono risolti problemi giuridici (quaestiones) tramite citazioni (canones). Es. Causa 28: “De infidelitate et bigamia” Caso dell’infedele sposato (il matrimonio è valido perché retto dal diritto naturale) che si converte alla fede cattolica, e viene abbandonato dalla moglie. Si risposa con una fedele che però muore. A questo punto si fa consacrare chierico. Si pongono 3 quaestiones: - An coniugium sit inter infideles? Si - An liceat huic aliam ducere priore vivente? Istituto del Privilegio Paolino - È bigamo chi ha avuto una moglie prima e una dopo il battesimo? Si tratta dell’opera di un privato. Graziano identifica diverse rationes (= motivi di scioglimento delle contraddizioni): -

Ratio temporis (lex posterior derogat legi anteriori) Ratio dispensationis (lex specialis derogat legi generali, nel diritto canonico tipico caso è l’istituto del privilegio con quello della dispensa) Ratio loci (ambito territoriale) Ratio significationis (si cerca di conciliare i significati tramite una comparazione contenutistica)

Sono importanti le prime 20 distinctiones (dette Tractatus Decretalium ), introduzione allo studio delle fonti canoniche. Il Decretum non ebbe mai carattere ufficiale, anche dopo l’inclusione nell’edizione gregoriana del Corpus Iuris Canonici del 1582, infatti non fu mai promulgato da un pontefice. Il Decretum ebbe tale successo che ispirò: - Decretisti: lettori e illustratori del Decretum, che lo commentarono. I primi furono a Bologna. Furono detti “ cathedra magistralis in divina pagina ”. Tra i più importanti ricordiamo Rolando Bandinelli (poi Papa Alessandro III) e Uguccione di Pisa. -

Glossa ordinaria: talmente autorevole da essere inserita in tutte le edizioni del Decretum, è di Bartolomeo da Brescia.

Corpus Iuris Canonici 6

La grandezza della Chiesa favorisce una grande produzione normativa: -

-

Vi furono ben 14 collezioni, le più importanti delle quali furono le Quinquae Compilationes Antiquae (1187-1226). La 3° e la 5° ebbero carattere ufficiale: furono infatti inviate all’Università di Bologna, da parte di Innocenzo III e Onorio III. Non fecero però parte del Corpus Iuris Canonici perché soppiantate dalla raccolta preparata da Raimondo di Pennaforte per ordine di Gregorio IX, con la Bolla Rex Pacificus: il Liber Extra (1234), una poderosa raccolta della normativa canonica vigente. Sistematica nuova con suddivisione in 5 libri: iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen (liber terribilis)

-

Si ebbe poi il Liber Sextus (1298) da parte di Bonifacio VIII (ultimo grande Papa, canto del cigno dell’Impero, nominato da Dante, pubblica la Unam Sanctam, che afferma al mondo vi sono 2 spade, una spirituale e una temporale, consegnate da Dio alla Chiesa, la quale tollera che la spada temporale sia utilizzata dalla potestà imperiale sub ductum ecclesiae). È una collezione ufficiale, promulgata con la bolla Sacrosantae Romanae Ecclesiae, contiene decretali dal 1234 al 1298 d.C., canoni di 2 concili generali di Lione del 1245 e 1247. In appendice vi sono 88 regulae iuris redatte dal civilista Dino del Mugello. La sistematica è uguale a quella del liber Extra.

-

Nel 1314 Clemente V pubblica le Clementinae, una nuova collezione di decretali, che però non furono trasmesse, o per la morte del Papa o perché la raccolta era difettosa. Nel 1317 Giovanni XII ripubblica la raccolta rivedendola (Liber Septimus). Con esse il Concilio di Basilea considera chiuso il Corpus Iuris Canonici.

Si ebbero quindi: Corpus Iuris Civilis e Corpus Iuris Canonici (Decretum, Liber Extra, Liber Sextus, Clementinae). Le decretali successive sono dette Extravagantes: -

1° raccolta: 20 decretali Giovanni XXII 2° raccolta: 70 decretali di vari Papi

La Glossa è di Bernardo di Parma e Giovanni d’Andrea. Si hanno anche i Decretalisti (commentatori alle decretali), tra cui Goffredo da Trani, Sinisbaldo de Fieschi (poi Innocenzo IV), l’Ostiense, Guglielmo Durante.

Caratteri del diritto canonico classico

7

1. Autorità legislativa indiscussa: l’autorità e l’autorevolezza delle parti costitutive del Corpus Iuris Canonici derivano dalla profonda incisività politica e sociale del papato medievale. Il concordato di Worms segna un momento nella formazione della cristianità e della funzione esaltata del papato medievale come arbitro indiscusso a livello internazionale. Il concordato consolida la riforma gregoriana (in funzione della libertas ecclesiae). Le decretali sono disposizioni su casi concreti, la legge generale è demandata alla competenza dei concili ecumenici. 2. Notevole tecnica giuridica derivante dal diritto romano (molte regulae iuris derivano dal Digesto) 3. Commentatori (ebbero un grande impatto sociale, infatti essere giurista implicava vari privilegi, fra cui non pagare le tasse)

Concilio di Trento (1545-1563) Si ebbero molti documenti importanti (es. non si aveva una forma ad validitatem del matrimonio, che era un negozio meramente consensuale ma non formale. Si fece per evitare il fenomeno dei matrimoni clandestini, come nelle Nozze di Figaro). Si tenne in 25 sessioni, in 13 delle quali furono emanati decreti di riforme e nelle altre 12 si ebbero condanne di eresie e proclami di verità dogmaticheIn Europa non fu percepito ovunque, si divide quindi fra luoghi tridentini e non: presso i Borbone o non fu recepito o venne pubblicato sotto condizione. Fra le Raccolte post-tridentine ricordiamo: -

Bullaria, di iniziativa privata, che si ebbero fino al 1700 con Papa Lambertini

-

Raccolte di canoni dei concili

-

Decreta, responsa, decisiones degli uffici della curia romana

È esaltato l’istituto parrocchiale, che deve avere confini certi e registri (dei battesimi, dei matrimoni, ecc.). Si verifica il fenomeno della partecipazione dell’autorità statale alla creazione del diritto canonico nazionale, che durerà fino alla laicizzazione degli Stati con la Rivoluzione Francese (separazione fra Stato e Chiesa).

Concilio Vaticano I (1869-1870, anno della Breccia di Porta Pia) Formalmente non fu mai chiuso, in quanto interrotto dalla Breccia di Porta Pia. 8

Viene proclamato il dogma dell’infallibilità e del primato di giurisdizione papale ex iure divino. Vari vescovi napoletani chiesero una codificazione per identificare la fonte che regola il caso concreto. Serviva un codice non etero-integrabile (soprattutto per quanto riguarda la consuetudine), per contrastare il fenomeno del particolarismo giuridico.

Primo Codice di Diritto Canonico (1917) Tra il 1870 e il 1917 c’è grande discussione sulla tradizione canonista, basata su decisioni del caso concreto. Pio X la tempera con le decisioni del diritto civile. Benedetto XV promulga il Codice nel 1917 con la bolla Provvidentissima Mater, la ripartizione si rifà parzialmente alle Istituzioni di Gaio: 1. Norme generali 2. Persone 3. Cose 4. Processi 5. Delitti e pene Ma risultò artificiosa (ad es. i sacramenti vennero inseriti fra le res incorporales). Non ha tutte le caratteristiche di un codice moderno, perché ad esempio conserva il concetto di consuetudine contra legem (differenza rispetto al costituzionalismo odierno). Ricevette alcune critiche, fra cui un’eccessiva uniformità (vedi riguardo le associazioni) e una scarsa applicazione da parte della giurisprudenza e della dottrina, perché il Papa istituisce delle Commissioni per l’interpretazione. Il concetto di codificazione era espressione dell’Illuminismo giuridico. Ruffini contrappone la ricchezza del Corpus Iuris Canonici alla ristrettezza illuministica. Il Codice cerca di superae questa contrapposizione mantenendo istituti contrari a questa visione (es. consuetudine contra legem, dispensa, ecc.).

Concilio Vaticano II (1962-1965) I documenti del Concilio Vaticano II formalmente non hanno carattere unitario. 9

Abbiamo 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni. Ne deriva che è falso considerare pastorale la loro natura, piuttosto essi hanno vincolatività diversa. Costituzioni: 1. Lumen Gentium, che è quella che maggiormente influisce sul codice del 1983 2. Dei Verbum, sulla Rivelazione 3. Sulla liturgia 4. Gaudium et spes, di carattere pastorale, sul rapporto fra la Chiesa e il mondo contemporaneo Le prime due costituzioni sono dogmatiche. Decreti Solitamente hanno intento pratico, disciplinare. Il più importante è il Christus Dominus, sull’esercizio della...


Similar Free PDFs