Ascolto del minore abusato PDF

Title Ascolto del minore abusato
Course Sociologia e Criminologia
Institution Università degli Studi Gabriele d'Annunzio - Chieti e Pescara
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L’ascolto del minore in sede giudiziaria

3.1 Tecniche operative impiegate nell’ascolto del minore Le dichiarazioni della presunta vittima rappresentano un elemento centrale della notizia di reato e della successiva investigazione. L’azione più importante in questo procedimento è sicuramente quello di garantire la finalità primaria del processo penale, la verità fattuale, bisogna tenere presente soprattutto la protezione del minore già provato dalla situazione in sé e vanno soprattutto evitati i rischi che possono portare alla “vittimizzazione secondaria”, portare molta attenzione alla situazione implica quindi l’individuazione e il possesso di alcune tecniche operative importanti. L’ascolto implica inevitabilmente una grande attenzione, quindi ascoltare introduce un grande coinvolgimento da parte dell’ascoltatore nei confronti dell’attore, vuol dire porsi in un atteggiamento che escluda qualsiasi forma di superficialità, assenza di empatia da parte dell’ascoltatore e soprattutto assenza di giudizio di quest’ultimo. L’ascoltatore deve inoltre fare un’analisi della tipologia del reato, dei luoghi e delle persone che interagiscono, con le quali potrebbe essersi verificato. Appare quindi evidente che si ha bisogno di introdurre alcune tecniche specifiche a chi conduce l’interrogatorio: 1)

Bisogna utilizzare una buona padronanza delle tecniche di intervista

2)

Una buona competenza della psicologia infantile e della psicologia della testimonianza

3)

La capacità di mediare tali competenze con le esigenze giuridiche

La nomina dell’esperto viene stabilita dal Pubblico Ministero per la testimonianza del minore, cosa che prima solo il Giudice Dibattimentale e quello dell’incidente probatorio potevano chiedere, ora invece con la legge 172/12 la tutela si estende alla fase delle indagini preliminari, allo stesso modo anche la Polizia Giudiziaria quando richiesto può assumere informazioni da parte dei minori con l’aiuto di un esperto infantile nominato dal PM.

3.2 L’audizione protetta La tutela psicologica della vittima resta sempre in primo piano e soprattutto il garantire il buon funzionamento del procedimento penale, occorre diminuire il più possibile un ulteriore trauma dell’azione penale e ridurre gli effetti negativi del ricordo dell’evento tenendo protetta la testimonianza, occorre inoltre massimizzare la raccolta di informazioni durante i colloqui minimizzando sia lo stress che il rischio di contaminazione nel parlare del ricordo. L’audizione protetta in questo caso è di fondamentale importanza in quanto è una prassi prevista da specifiche disposizioni di legge e che consente al PM o alla persona sottoposta alle indagini di chiedere che proceda con l’incidente probatorio all’assunzione della testimonianza del minore di anni 16 prevede anche il giudice abbia la facoltà di stabilire il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere quando le esigenze del minore lo rendano opportuno. L’incidente probatorio non può essere disposto d’ufficio ma solo su richiesta del PM o il GIP, e tale procedura consente l’assunzione delle prove prima del dibattimento per evitare che le vittime di abuso depongano in dibattimento e con l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista dell’imputato possa turbare il minore. Il PM deve nominare un ausiliario che vada a collaborare con le parole testimoniali della vittima, che di solito viene scelto all’interno di queste categorie professionali: psicologo dell’età evolutiva o neuropsichiatra infantile, ma

non è semplice far parlare un minore, riuscire a creare empatia, metterlo a proprio agio e raccontare situazioni intime ed imbarazzanti ad uno sconosciuto, per questo è fondamentale che l’esperto conosca il caso per cui si procede, non faccia domande suggestive né tanto meno induttive. La raccolta della testimonianza deve avvenire in un luogo adeguato per il minore e la fascia evolutiva in cui si trova, ovvero in una stanza che deve essere dotata di strumenti specifici quali impianti di audio- fono- registrazione, con auricolari, che deve utilizzare l’esperto quando il Magistrato pone le domande al minore e microfono a clips oppure uno specchio unidirezionale in cui le persone possono assistere senza che il minore le veda. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore. All’interno di questa stanza è fondamentale che vi siano dei giochi (puzzle), dei fogli con dei colori (meglio a matita) e dei fazzoletti nel caso di eventuale labilità emotiva della vittima. Una volta che il minore è stato ascoltato in condizioni protette, può essere convocato nuovamente dal giudice solo nel caso in cui questi lo consideri di assoluta necessità. L’aspetto principale è quello di procedere in tempi celeri all’audizione del minore, bisogna ascoltare il minore in un lasso di tempo non troppo distante dal presunto fatto e preferibilmente una sola volta per evitare condizionamenti, creare un ambiente accogliente dove può sentirsi a proprio agio e soprattutto instaurare un rapporto sereno e amichevole con il minore. Ogni esperto dovrà aver cura di raggiungere questo obiettivo con metodi diversi in base alle caratteristiche del bambino, come la sua età e rassicurandolo riguardo al fatto che verrà tutelato.

3.3 Strumenti di valutazione della credibilità del minore La credibilità del minore in questa fase va distinta da quella che è l’attendibilità, la cui valutazione spetta esclusivamente al Giudice. La valutazione della credibilità mira invece a stabilire il modo in cui il minore ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da evidenziarne la sincerità o un travisamento dei fatti. In questa fase è estremamente fondamentale prendere nota di quelle che sono le primissime dichiarazioni spontanee del minore perché secondo un riferimento giurisprudenziale essenziale sostiene che sono quelle maggiormente attendibili ai fini delle prove. Gli strumenti invece che permettono di fare una valutazione della credibilità sono basati su alcuni strumenti scientifici utili alla distinzione tra racconti falsi e racconti veri. Uno strumento principale è la “Statement Validity Analysis” la quale è composta da quattro fasi : 1)

Analisi di tutta la documentazione dei fatti

2)

Un’intervista strutturata, un’intervista cognitiva, intervista graduale

3) Analisi del contenuto mediante la “Criteria Based Content Analysis” per verificarne il contenuto delle informazioni 4)

Valutazione della (C.B.C.C.A)

L’analisi di tutta la documentazione è di estrema importanza altrimenti non si può stabilire da cosa partire ma soprattutto su cosa focalizzare l’attenzione. Nella seconda fase invece come già accennato prima esistono molti modi in sede di audizione di un minore e di condurre un’intervista. L’intervista può essere cognitiva solo sopra gli 8-9 anni può essere graduata usata

anche con i minori di 8 anni, tale intervista inizialmente era programmata per gli interrogatori di adulti testimoni o vittime di reato poi è stata impiegata anche sui minori. La terza fase ovvero l’analisi del contenuto mediante la CBCCA è una fase molto importante in quanto l’argomento di cui si parla non deve essere collegato all’indagine per cui il minore è chiamato a testimoniare, in questa fase si verificano le capacità linguistiche e mnemoniche del minore e il suo grado di sviluppo chiedendo di descrivere fatti o eventi neutri del passato e vengono poi confrontate le modalità di rievocazione di questi eventi con quelle dell’evento da ricordare ed inoltre viene appurata la conoscenza della differenza di verità e bugia specialmente se il bambino è molto piccolo. Ultima fase invece riguarda la valutazione delle CBCCA, in questa fase ci si rivolge al bambino in maniera delicata e appurata con frasi rassicuranti, dove si raccolgono informazioni, si inizia con le domande aperte poi si procede con le specifiche, fondamentale è evitare risposte multiple per non confondere il minore....


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