Attività a iniziativa della polizia giudiziaria PDF

Title Attività a iniziativa della polizia giudiziaria
Course Procedura Penale
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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L'attività investigativa della polizia giudiziaria 1.

L'informativa di reato

Art 347 Obbligo di riferire la notizia di reato Co.1 “Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, deve riferire al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, indicando le fonti di prova e le attività già compiuta e, delle quali deve trasmettere la relativa documentazione [357] Co.2 Quando è possibile, la polizia giudiziaria deve inoltre comunicare le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire circostanze utili per la ricostruzione dei fatti. Co.3 Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini es. perquisizione, la comunicazione della notizia di reato deve essere trasmessa entro 48 ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (articolo 347 co2 bis). Quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato deve essere data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria deve indicare il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia, al fine di consentire il controllo del rispetto dei tempi prescritti dalla legge per l'informativa al pubblico ministero. Il mancato rispetto dei termini è sanzionata penalmente. Sì è già ricordato che la polizia giudiziaria, in carenza di una condizione di procedibilità è legittimata dall'articolo 346 c.p.p. a compiere gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova. Una particolare disciplina è, poi, prevista dall'art 107 bis disp att. per le denunce a carico di ignoti, le quali devono essere trasmesse dagli organi di polizia all'ufficio di procura competente con elenchi mensili, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per l'identificazione degli autori del reato. 2.

Attività di iniziativa, attività guidata e attività delegata

Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, la polizia giudiziaria comunque continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 CPP, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del presunto autore del reato art 348 co1 Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificatamente delegati a norma dell'articolo 370cpp, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa tutte le altre attività di indagine per accertare i reati o richieste da elementi successivamente emersi, assicurando le nuove fonti di prova. La polizia giudiziaria è legittimata a svolgere attività di iniziativa, prima della comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero. La polizia giudiziaria , però, è tenuta a informare prontamente il pubblico ministero delle attività svolte, a partire da questo momento. Oltre a svolgere attività di propria iniziativa la polizia giudiziaria deve eseguire le direttive impartite dal pubblico ministero: al riguardo si può parlare di attività guidata, nel senso che la polizia giudiziaria è libera di utilizzare i metodi che ritiene più opportuni nell'ambito di obiettivi investigativi individuati dal pubblico ministero. La polizia giudiziaria è tenuta ad eseguire l'attività delegata del pubblico ministero: a norma dell'articolo 370 co1, il pubblico ministero può avvalersi della polizia giudiziaria non solo per lo svolgimento di attività di indagine, ma anche

per il compimento di atti specificatamente delegati, ivi compresi gli interrogatori e i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini chi si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore. 3.

Gli atti tipici: l'identificazione dell’ indagato e delle persone informate sui fatti

Negli articoli 349 e seguenti è disciplinata una serie di atti tipici di investigazione che la polizia giudiziaria è legittimata a svolgere. Tra gli atti tipici si inquadra l'identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, ivi inclusa la persona offesa dal reato, al fine di attribuire loro le esatte generalità. o

Quando procede all'identificazione, la polizia giudiziaria deve invitare la persona assoggettata alle indagini a dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni a norma dell'art 161 co1. Deve altresì invitarla a declinare le proprie generalità, ammonendola circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o dà false, secondo quanto disposto dall'art 66.

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Solo se si tratta di persona sottoposta alle indagini all'identificazione si può procedere anche eseguendo rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Se tali accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico per eseguire l'esame del DNA e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procedere al prelievo coattivo del campione, nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta del PM.

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Se la persona nei cui confronti sono svolte le indagini o la persona in grado di riferire sui fatti oggetto di accertamento rifiuta di farsi identificare o fornisce generalità o documenti di identificazione falsi , la polizia giudiziaria è legittimata ad accompagnarla nel proprio uffici e a trattenerla per il tempo strettamente necessario per l'identificazione (fermo di identificazione). Il fermo non può essere superiore a 12 ore, e non oltre 24ore nei casi di particolare complessità nella identificazione del soggetto.

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Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto deve essere data immediata notizia al PM, il quale, se ritiene che non ricorrano i presupposti previsti dalla legge, deve ordinare il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero deve altresì essere data notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Le sommarie informazioni Tra i principali compiti della polizia giudiziaria vie è quello di assumere informazioni dalla persona indagata, da persone informate sui fatti e da imputati o indagati in procedimenti connessi o collegati. Sommarie informazioni dell'Indagato art 350 La polizia giudiziaria può assumere informazioni dalla persona indagata secondo tre differenti modalità. a) Art 350 co.1 “Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, a condizione che non si trovi in stato di arresto ex art 382 , fermo ex art 384 o sottoposizione alla misura dell'allontanamento di urgenza dalla casa familiare ex art 384 bis.” o

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Si tratta del quasi interrogatorio, atto che deve compiersi nel rispetto delle garanzie previste dall’ art 64(avvisi e divieto di metodi o tecniche lesivi dell’ autodeterminazione) Non essendo richiamato l’ art 65 cpp l’ ufficiale di polizia giudiziaria non è tenuto a contestare all’indagato il fatto addebitatogli, ne a rendergli noti gli elementi di prova a carico. Co.2 “Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria deve invitare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia, provvedendo, in difetto, a nominarne uno di ufficio a norma dell'art. 97 co3. Co.3 L’ assunzione delle sommarie informazioni deve avvenire a pena di nullità assoluta art 179 con la necessaria assistenza del difensore il quale ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto. Co.4 Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria deve richiedere al PM di provvedere a norma dell’ ar 97 co.4 per la nomina di un altro difensore immediatamente reperibile.

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Delle informazioni così assunte viene redatto verbale che potrà essere utilizzato nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare per tutti provvedimenti del giudice ( es. per i provvedimenti in tema di libertà personale) Non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento. Possono essere utilizzate in dibattimento esclusivamente  per le contestazioni ex art 503 al fine di valutare la credibilità delle dichiarazioni rilasciate in quel contesto  Se concernenti il fatto altrui potranno essere utilizzate per le contestazioni ex art 500  Di esse potrà essere data lettura ex art 512 nel caso di irrepetibilità sopravvenuta

b) Una seconda tipologia di assunzione di informazioni è quella prevista dall' art 350 co.5. “Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, pure senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza [380,381] o fermata a norma dell’ art 384 notizie e indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini.” Si tratta di informazioni utili esclusivamente per la prosecuzione delle indagini infatti il co.6 prevede che “Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo e nell'immediatezza del fatto è, vietata ogni documentazione e utilizzazione giudiziale.”

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Si ritiene che i due presupposti luogo e immediatezza del fatto devono ritenersi concorrenti non alternativi, altrimenti sarebbe possibile eludere le garanzie previste dalla legge riportando l’ indagato sul luogo di commissione del reato anche a distanza di tempo per acquisirne le dichiarazioni in assenza di garanzie Le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria non possono essere utilizzate in dibattimento, ne possono formare oggetto di testimonianza. La polizia giudiziaria ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili i risultati dell’ attività investigativa compiuta sulla base di quanto appreso

c)

L'ultima modalità di acquisizione di informazioni è prevista dall’ art 350 co.7 “La polizia giudiziaria (inclusi gli agenti) può ricevere dichiarazioni spontanee (vale a dire non sollecitate da domande) dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.”

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Il carattere spontaneo delle stesse riflette il diverso corredo di garanzie: il mancato richiamo all’ art 64, sembrerebbe escludere in questo caso che debbano essere dovuti al dichiarante i relativi avvisi. Visto il silenzio legislativo non è necessaria l’ assistenza difensiva.

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Quanto al valore probatorio i relativi verbali sono pienamente utilizzabili a tutti gli effetti nel corso di indagini preliminari e dell'udienza preliminare, es. per i provvedimenti in tema di libertà personale e nei procedimenti speciali privi di dibattimento Non ne è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art 503 co3 in ordine alle contestazioni nell’ ambito dell’ esame dibattimentale.



La polizia giudiziaria può assumere il contributo conoscitivo della persona sottoposta alle indagini anche essendo delegata dal PM a svolgere l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 370. E’ necessario che la persona si trovi in stato di libertà ed è necessaria la presenza del difensore L’atto, deve svolgersi con le forme degli artt. 64 e 65, ed osservando le disposizioni di cui agli artt. 364, 365, 373 art 370 co.2 Le garanzie previste per l’ interrogatorio delegato hanno un preciso riflesso sulla utilizzabilità dibattimentale dell’ atto: il relativo verbale, in quanto utilizzato in dibattimento per le contestazioni ex art 503 co.3 e 5 e per le letture art 513 potrà essere allegato al fascicolo dibattimentale, finendo per fornire elementi di natura pienamente probatoria.

Le sommarie informazioni da altre persone art 351 La polizia giudiziaria può assumere, anche di iniziativa, sommarie informazioni da tutte le persone che siano in grado di riferire circostanze utili per la ricostruzione del fatto o l’ individuazione del colpevole. Si tratta in sostanza di un’ attività di ricerca, individuazione e verbalizzazione di testi potenziali. Art 351 co.1 “La polizia giudiziaria, (agenti e ufficiali) possono assumere sommarie informazioni anche da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini cd. persone informate sui fatti, ivi compresa la persona offesa dal reato. Per l’ assunzione di dette informazioni si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del co.1 dell’ art 362 “ previste per assunzione di informazioni da parte del PM. “ 

In particolare nel rinviare all’ art 362 co.1 terzo periodo l’ art 351 rende applicabili a tale disciplina le disposizioni previste dagli art 197; 197bis;198;199;200;201;202;203. In forza del rinvio così operato, ferme restando le garanzie assicurate dall’ art 63 devono trovare luogo le garanzie previste per la testimonianza con la conseguenza che:

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non possono essere sentiti soggetti che si trovino nei casi di incompatibilità previsti dall’ art 197 i soggetti chiamati a rilasciare informazioni hanno l’ obbligo di presentarsi e di rispondere secondo verità ma non possono essere costretti a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale art 198 se si tratti di prossimi congiunti dell’ indagato devono essere avvertiti a pena di nullità della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni art 199 i soggetti dai quali si assumono informazioni possono astenersi dal rispondere nel rispetto delle norme sui segreti art 200,201,202 sono applicabili le garanzie previste per gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza art 202

La simmetria tra atti di polizia e atti compiuti dal PM realizzata attraverso il richiamo alla corrispondente disciplina della prova testimoniale si interrompe con riguardo alla responsabilità penale del dichiarante renitente o mendace. Il potenziale testimone pur tenuto a rispondere secondo verità non potrà essere penalmente sanzionato per la falsità delle dichiarazioni, salvo che esse siano tali da integrare gli estremi del reato di favoreggiamento personale o di calunnia: non è applicabile all’ atto assunto dalla polizia giudiziaria l’ art 371-bis che punisce chi rilasci false dichiarazioni al PM o al procuratore della Corte penale internazionale. 

Il rinvio al secondo periodo del co.1 dell’ art 362 esclude che le persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto possano essere richieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date: è un divieto che mira a evitare interferenze tra l’ attività investigativa pubblica e quella privata. Infatti in materia di indagini difensive l’ art 391 bis co4 prevede che “ alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal PM non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date Co.3 ter “Nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari, prostituzione minorile, pornografia minorile etc. la polizia giudiziaria quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, deve avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal PM. Garanzie analoghe a quelle riconosciute al minore sono previste per il maggiorenne in condizioni di particolari vulnerabilità. In ogni caso assicura alla persona particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni che non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’ assoluta necessità per le indagini.” È necessario ricordare che, a norma dell'art 63 c.p.p., se davanti alla polizia giudiziaria una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente deve interrompere l'assunzione di informazioni, avvertendola che, a seguito di tale dichiarazione, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e deve invitarla a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro la persona che le ha rese (inutilizzabilità relativa); se la persona doveva essere sentita sin dall’ inizio in qualità d’ indagato le sue dichiarazioni non potranno in alcun modo essere utilizzate (inutilizzabilità assoluta) Co.1 bis “All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso o da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art 371 co. 2lett b possono procedere soltanto gli ufficiali della polizia giudiziaria. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto, ma la sua presenza non è necessaria. In tal caso vanno rispettate le garanzie previste dall’ art 197 bis Le sommarie informazioni testimoniali possono essere utilizzate anche nel dibattimento ma soltanto ai fini delle contestazioni ex art 500 qualora il dichiarante nel corso dell’ esame incrociato renda dichiarazioni difformi a quelle rilasciate alla polizia giudiziaria o mediante letture ex art 512 in caso di irripetibilità sopravvenuta non prevedibile

Le perquisizioni e i sequestri

Tipici mezzi a disposizione della PG per la ricerca di fonti di prova sono le perquisizioni e i sequestri nonché l’ acquisizione di plichi A norma dell'articolo 352 co1 CPP, nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Quando si deve procedere all'esecuzione di una ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona imputata per una di delitti previsti dall'articolo 380 CPP, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale e locale se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 352 co1. Va sottolineato che in caso di particolare necessità e urgenza, anche i semplici agenti di polizia giudiziaria sono legittimati a eseguire la perquisizione. A norma dell'articolo 356 CPP, il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere alla perquisizione, senza diritto di essere preventivamente avvisato, trattandosi di "atto a sorpresa". La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale delle operazioni compiute senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale se ne ricorrono i presupposti, nelle 48 ore successive dispone la convalida della perquisizione. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza Art 353 Quando, nell'ambito dell'attività investigativa, vi sia necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve trasmetterli intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro: occorre salvaguardare la libertà e la segretezza della corrispondenza, articolo 15 cost. Se l'ufficiale di polizia giudiziaria ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengono notizie utili alla ricerca e all'assicurazione delle fonti di prova, deve informare con mezzo più rapido il pubblico ministero, il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto. A norma dell'articolo 356 CPP, il difensore dell'indagato ha diritto di assistere all'immediata apertura del plico autorizzato dal pubblico ministero.

Rilievi e accertamenti urgenti, il sequestro del corpo del reato

L'articolo 354 co1 stabilisce che devono aver cura che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato di luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e luoghi vengono alterati o si disperdano o modificano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di...


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