Techniche e attività di polizia giudiziaria PDF

Title Techniche e attività di polizia giudiziaria
Author emanuele spina
Course Tecniche E Attivita' Di Polizia Giudiziaria
Institution Università degli Studi della Tuscia
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IL FANTASTICO MONDO DELLE INVESTIGAZIONI Investigare è un’arte che si apprende e perfeziona solo attraverso abnegazione ed una pratica costante. L’indagine è fantasia, tenacia, capacità di analisi, che cercano di ricostruire l’iter crimino-dinamico del delitto, prendendo in analisi la scena dal crimine. Investigare vuol dire tendere al raggiungimento di una verità. La verità è una sola, e deve essere convalidata e verificata, per poi essere prospettata ad un Magistrato inquirente si’ da accedere alla fase processuale (Cross Examination), dinanzi ad un Giudice terzo e imparziale che possa aderire ad una tra le tesi dell’accusa e quella della difesa. Investigare vuol dire quindi individuare delle tracce, selezionando e cestinando quelle improduttive o fallaci.

CONNOTATI DEL BUON INVESTIGATORE Come prima cosa l’investigatore deve essere paziente, inoltre deve essere in grado di:   

OSSERVARE ASCOLTARE LEGGERE il linguaggio del corpo

Attraverso l’investigazione egli può provare a rispondere ad una serie di domande al fine di coltivare anche solo una congettura, vagliare la fondatezza di un mero sospetto, trovare riscontri agli indizi e infine raggiungere la prova (diventa tale solo in fase di processo, prima è un elemento di prova) L’Art 192 C.2 C.p.p. disciplina gli indizi descrivendoli come necessariamente:   

GRAVI: in base al livello di convincimento PRECISI: quando sono provati CONCORDANTI: quando convergono tutti alla medesima condizione

Gli indizi sono fondamentali, segnano un avvenimento come probabilmente criminoso, ma non sono sufficienti per determinare la condanna. Un buon investigatore deve essere in grado di riflettere, approcciando al fatto senza pregiudizi personali ed apriorismi, frenando il proprio istinto che può portare al fallimento della pista investigativa. E’ il dubbio dunque e non l’istinto a dover guidare un buon Investigatore. L’Art. 533 c.p.p. ribadisce l’importanza del ragionevole dubbio, che in caso di giudizio deve essere rimosso (B.A.R.D. beyond any rasonable doubt, al di là di ogni ragionevole dubbio). Ugualmente anche l’intuizione, se non supportata da un processo logico-razionale di base può costituire un limite. Altra fonte di errore potrebbe essere il pregiudizio, esso opera su 2 piani: da un lato nasce dall’inclinazione a distinguersi e dissociarsi da gruppi sociali che, nella loro diversità, riteniamo in grado di minacciare la nostra identità; dall’altro si genera per un semplice bisogno di semplificare la visione delle cose delle nostre azioni quotidiane. Le investigazioni devono partire da punti fermi ben chiari e precisi. Alcune azioni sono vincolate ed incardinate in precisi termini definiti dalla Legge stessa (ATTI TIPICI), altre sono a schema libero, altre ancora, pur non essendo tra gli atti tipici della P.G. devono essere autorizzate dal Magistrato. Fondamentale è la scelta dei tempi entro cui compiere ogni attività, che deve considerare la necessità o meno di operare all’insaputa di un soggetto coinvolto nelle investigazioni e le condizioni ambientali in cui vengono svolte le indagini. L’analisi di ogni investigazione giudiziaria è costituita da informazioni aventi natura, provenienza e grado di attendibilità differenti. I dati posti alla base dell’informazione sono:  

NOTIZIA: che poi diventa informazione, ovvero astrazione che comporta valutazioni in termini di attendibilità, credibilità, probabilità ecc… FONTE: il canale informativo produttore di notizia, che può essere di natura umana, mediatica o tecnologica.

Le funzioni fondamentali dello Stato sono: Esecutiva, Legislativa e Giudiziaria. Giudiziaria: prevede la potestà dello Stato volta a garantire l’applicazione di Norme al caso concreto, per mano di un Giudice terzo e imparziale. La Giurisdizione Penale si distingue per l’insorgere di una controversia tra due parti: un Soggetto e lo Stato, in conseguenza alla commissione di un reato lesivo dei diritti personali e collettivi. Il Giudice

giunge alla pronuncia di una sentenza solo dopo un processo (insieme di atti e attività tra loro coordinate). Per avere validità il processo ha 3 Soggetti Necessari: P.M., IMPUTATO/INAGATO e GIUDICE. P.M. ed Indagato, nella fase delle Inagini Preliminari le quali costituiscono il Procedimento Penale, possono avvalersi di organi investigativi. Il P.M. dispiegherà le forze di Polizia Giudiziaria, l’Indagato si avvarrà del proprio difensore. Gli organi giurisdizionali ordinari sono quelli che hanno una competenza generale del giudicare e sono composti da Magistrati ordinari. Essi fanno parte dell’apparato giudiziario ed è garantita la loro autonomia (art. 104 Cost.), i Giudici penali ordinari sono:   

Giudici di Primo Grado: Tribunale, Corte D’Assise, Giudice di Pace, Tribunale per Minori. Giudici ordinari d’appello: Corte D’Appello, Corte D’Assise di appello, Corte D’Appello per minori. Corte di Cassazione: dinanzi alla quale possono essere impugnate tutte le sentenze per motivi di sola Leggitimità.

Il Procedimento Penale, differente e precedente al Processo Penale, si articola in 3 fasi: 

INDAGINI PRELIMINARI: di natura non giurisdizionale, viene svolta dal P.M. e dalla P.G. ed è finalizzata all’accertamento della NOTIZIA CRIMINIS, annotata nel registro delle notizie di reato. Senza la notizia criminis si procede all’archiviazione del caso. Le indagini preliminari sono svolte in tandem da P.G. e P.M., ma la direzione di esse è affidata interamente al P.M. (art. 327 c.p.p.).

INDAGATO E IMPUTATO L’Indagato è il soggetto nei confronti del quale vengono svolte le indagini, assume tale qualità nel momento in cui viene iscritto del registro delle notizie di reato, è un soggetto processuale necessario. L’Imputato è invece il soggetto nei confronti del quale è stata esercitata l’azione penale, è una parte processuale necessaria, ed assume formalmente tale status solo dopo che il P.M. ha esercitato nei suoi confronti l’azione penale (art. 60 c.p.p.). La qualifica di Indagato viene meno quando interviene una sentenza di proscioglimento o un provvedimento di archiviazione. La qualifica di Imputato viene meno quando interviene una sentenza di condanna irreversibile e quindi si assume lo status di Condannato. L’INDAGATO (art. 61 c.p.p.):    

Gode degli stessi diritti e garanzie dell’imputato Gode della presunzione di non colpevolezza Ha diritto di non rispondere e di mentire Se sottoposto ad interrogatorio gode di particolari diritti e garanzie

LA POLIZIA GIUDIZIARIA L’ordinamento italiano prevede 4 corpi di polizia giudiziaria:    

Polizia di Stato Arma dei Carabinieri Guardia di Finanza Polizia Penitenziaria (agenti di custodia)

I corpi di polizia sono destinati a 2 funzioni: DI SICUREZZA: esercitata dalla Polizia Amministrativa, che si avvale di molteplici corpi, la funzione di polizia di sicurezza è descritta dall’art. 1 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e può essere definita come quella funzione volta a prevenire il comportamento criminale. GIUDIZIARIA: è invece volta a reprimere le violazioni di norme già commesse, la polizia giudiziaria non è una parte processuale necessaria ma una parte processuale eventuale.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 347-357 c.p.p.)

L’Autorità Giudiziaria dispone direttamente della P.G., gli artt. 55-59 c.p.p. definiscono le funzioni di P.G. e ne delineano i profili strutturali e organizzativi, regolati analiticamente nelle disposizioni di attuazione. Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. svolgono le loro attività alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, fermo restando la dipendenza organica dall’Amministrazione di appartenenza. Le funzioni della P.G. possono essere specificate e ripartite avendo riferimento alle diaposizioni degli artt. 55 e 326 c.p.p.. L’attività investigativa della P.G. e del P.M. è finalizzata all’acquisizione degli elementi che consentono al P.M. di stabilire la fondatezza della notizia di reato e di valutare se sussistono i presupposti per richiedere l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale. La P.G. deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati ecc.. TIPI DI ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: 



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Prendere notizia dei reati. Le notizie di reato possono essere acquisite anche informalmente (l’investigatore può disporre di fonti confidenziali, che possono essere retribuite dallo Stato per il servizio reso) e devono essere riferite senza ritardo al P.M., anche in forma orale quando sussistono ragioni di urgenza e quando si tratta di delitti tipici di criminalità organizzata e grande criminalità. Impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze. Tale funzione è svolta sia quando si interrompe l’attività criminosa nella fase del tentativo, sia quando il reato è già stato consumato e si deve evitare che si verifichino ulteriori conseguenze offensive. Ricercare gli autori del reato e quanto altro utile alla ricostruzione del fatto. Tale dovere è strettamente connesso all’attività investigativa svolta attraverso gli strumenti tipici e atipici. Assicurare le fonti di prova (art.348,351-354 c.p.p.). Si tratta di un’attività ASSICURATIVA: è nella fase delle indagini preliminari che occorre individuare ed assicurare le fonti di prova poste a base dell’esercizio dell’azione penale da parte del P.M., che saranno poi assunte normalmente nel dibattimento. Raccogliere quanto altro possa servire all’applicazione della Legge. All’individuazione degli elementi che permettono di stabilire la gravità del reato e la pericolosità del reo.

Funzione esecutiva della P.G.: la P.G. svolge altresì attività esecutiva, su richiesta dell’autorità giudiziaria provvedendo a:     

Notificare Atti Processuali Accompagnare coattivamente l’imputato/indagato Eseguire le misure cautelari personali e reali degli ordini di carcerazione o di internamento Verifica e rispetto delle prescrizioni connesse alle misure cautelari non carcerarie Esecuzione dei mezzi di ricerca della prova.

La P.G. svolge anche attività Strumentale: si pensi all’invito a dichiarare o eleggere il domicilio oppure agli avvisi al difensore o ai familiari dell’arrestato/fermato. ELEZIONE DEL DOMICILIO (riforma Orlando): “ L’elezione di un domicilio presso il Difensore D’ufficio non ha effetto se l’Autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del Difensore domiciliatorio”, così recita la Riforma Orlando con la quale l’accettazione della domiciliazione da parte del Difensore, anche d’ufficio (qualore l/indagato o l’imputato non abbia nominato un Difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, deve essere assistito da un Difensore d’ufficio; presso l’ordine forense del capoluogo di ogni Corte d’appello è stato creato un recapito centralizzato, call center, che fornisce su richiesta della P.G. o della A.G. il nominativo del Difensore d’ufficio prescelto) è divenuta principio inderogabile del sistema. L’attività di P.G. può essere distinta in: Attività di INIZIATIVA e Attività DELEGATA. Consiste nel compimento di Atti, tipici o atipici, di informazione, investigazione e assicurazione, diretti alla ricostruzione del fatto-reato e all’individuazione del colpevole, e può essere ripartita in iniziativa AUTONOMA ed iniziativa SUCCESSIVA.

ATTIVITA’ D’INIZIATIVA E DELEGATA INIZIATIVA AUTONOMA DI POLIZIA: consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole (art.348 c1 c.p.p.), ha inizio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato, cessando nel momenti in cui il P.M. impartisce le sue direttive. INIZIATIVA SUCCESSIVA: attività che la P.G. svolge dopo aver ricevuto le direttive dal P.M. (art.348 c3 c.p.p.) e può distinguersi in: GUIDATA, PARALLELA e INTEGRATIVA.

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INIZIATIVA SUCCESSICA GUIDATA: si intende l’attività che la P.G. svolge “entro” le direttive del P.M., lasciando alla P.G. discrezionalità su modalità e mezzi ritenuti più idonei allo scopo. INIZIATIVA SUCCESSIVA PARALLELA: è un’attività autonoma che la P.G. compie fuori e indipendentemente dalle direttive impartite dal P.M., la P.G. nel momento che svolge indagini parallele, deve prontamente renderne noti i risultati alla pubblica accusa. INIZIATIVA SUCCESSIVA INTEGRATIVA: è un’attività svolta dalla P.G. “a seguito” degli elementi emersi nel corso delle indagini. L’attività di iniziativa integrativa, così come quella parallela, soggiace a 2 limiti: il sistema induce a ritenere che sia vietato il compimento di atti eventualmente in contrasto con le direttive del P.M.; la P.G. ha l’obbligo di informare il Magistrato inquirente degli ulteriori elementi raccolti.

ATTIVITA’ DELEGATA: consiste nel compimento di specifici atti delegati alla P.G. dal P.M.. La P.G. svolge l’attività delegata eseguendo le direttive impartite dal P.M., rispetto alle quali i margini di discrezionalità sono inesistenti, atteso che il P.M. individua nella delega anche le modalità con cui devono essere assunte le attività di indagine richieste alla P.G.. La P.G. è tenuta ad osservare le stesse modalità di documentazione degli atti utilizzate dal P.M. e di tutela delle garanzie difensive. L’Ufficiale di P.G. non può precedere ad interrogatorio delle persone arrestate, mentre il P.M. può delegare alla P.G. l’interrogatorio ed il confronto della persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà. Gli organi di P.G. devono eseguire l’attività ad essi delegata con la massima tempestività e diligenza, osservando scrupolosamente le norme, dovendo riferire al Magistrato delegante eventuali ostacoli all’esecuzione delle attività delegate o impartite o qualsiasi situazione nuova dovesse emergere. L’omissione, il ritardo o la negligenza nell’esecuzione di ordini impartiti dalla A.G. costituiscono condotte omissive.

RUOLI E COMPOSIZIONE DELLA P.G. Fanno parte della P.G. gli UFFICIALI e gli AGENTI, la cui distinzione trae fondamento dalla maggiore qualifica professionale e dalla diversa responsabilità che viene richiesta, con riflessi sulla competenza degli atti di P.G.. Alcune attività sono riservate agli Ufficiali, altre possono essere svolte anche dagli Agenti in caso di particolare necessità ed urgenza. GLI UFFICIALI:   

Dirigenti, Commissari, Ispettori, Sovrintendenti della Polizia di Stato e Penitenziaria Ufficiali superiori ed inferiori, Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Il Sindaco dei comuni dove non abbia sede un ufficio della Polizia o un comando dei Carabinieri

Non sono Ufficiali di P.G.:  

Dirigenti superiori (Questore: che rappresenta l’esecutivo e per questo non può essere soggetto ad un Magistrato) e Dirigenti Generali della Polizia di Stato Ufficiali Generali dell’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza

GLI AGENTI:  

Gli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato e qualifiche equiparate della Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza Gli operatori della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, limitatamente all’orario di servizio e nell’ambito territoriale di appartenenza (art. 57 c3 c.p.p.)

STRUTTURE DI POLIZIA GIUDIZIARIA: il codice distingue 3 strutture che si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall’A.G. e sono:   

I Servizi di P.G. Le Sezioni di P.G. Gli “altri Uffici” P.G.

SERVIZI DI P.G. (art 56 c.p.p.): sono costituiti presso i corpi di appartenenza (es. Squadra Mobile). L’art 59 c.p.p. prevede che l’Ufficiale preposto ai servizi di P.G. è responsabile verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il servizio. In base all’art. 12 c.p.p. sono Servizi di P.G. gli uffici e le unità ai quali è affidato il compito di svolgere in via continuativa, ma non esclusiva, le funzioni di P.G. indicate nell’art. 55 c.p.p.. Per i Servizi, non sussiste né la diretta dipendenza, né una funzione di autorizzazione del Magistrato in ordine alla destinazione ad altre attività degli appartenenti a detti organismi. I comandi delle forze di Polizia dai quali dipendono amministrativamente i Servizi devono comunicare al Procuratore Generale e al Procuratore della Repubblica il nome e

il grado degli Ufficiali che dirigono detti uffici, e possono disporne l’allontanamento o la promozione solo con il consenso o il parere favorevole delle predette autorità giudiziarie, il consenso non può essere negato quando l’allontanamento si renda necessario ai fini della promozione in carriera. Il Legislatore ha costituito anche Servizi Centrali e Interprovinciali per contrastare la criminalità organizzata. I Servizi Centralizzati di P.G.   

Coordinano le investigazioni delle altre unità di Polizia in materia di reati di particolare allarme sociale Studiano l’evolversi dei fenomeni criminali per poterli efficacemente contrastare Svolgono attività investigativa su tutto il territorio nazionale relativamente a reati gravi.

I Servizi Interprovinciali di P.G. delle singole forze di Polizia sono stati istituiti presso gli uffici ove hanno sede le Procure Distrettuali Antimafia. Sono le Sezioni di criminalità organizzata inserite all’interno delle squadre mobili delle Questure ecc.. La Procura Distrettuale è l’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di ciascuno dei 26 distretti di Corte d’Appello. Tale ufficio svolge le funzioni di P.M. in primo grado. Se si tratta di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e pedopornografia ecc. la Procura Distrettuale svolge le indagini preliminari ed esercita le funzioni di accusa nell’udienza preliminare e nel dibattimento, entro l’ambito territoriale del Distretto di Corte d’Appello tutte le attività investigative della P.G. sono coordinate da questo ufficio all’interno del singolo distretto. Per i reati distrettuali il Giudice del dibattimento resta quello originariamente competente per materia e territorio, le funzioni di Giudice per le indagini preliminari e di Giudice dell’udienza preliminare debbono essere esercitate da Magistrati del tribunale del capoluogo presso cui opera la procura distrettuale. SEZIONI DI P.G.: sono istituite presso ogni Procura della Repubblica, sono composte da Ufficiali e Agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza. L’art.5 c.p.p. prevede la possibilità di applicazione anche temporanea ed in sovrannumero di Ufficiali ed Agenti di P.G. appartenenti ad altre Amministrazioni per particolari esigenze investigative o di specializzazione. Il personale delle Sezioni adempie esclusivamente alle funzioni di P.G., sotto le direttive ed il coordinamento del capo dell’ufficio (Procuratore della Repubblica) presso cui è istituita la Sezione, in relazione alle richieste formulate dai singoli sostituti Procuratori della Repubblica. Gli appartenenti alle sezioni sono esonerati dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, salvo casi eccezionali o per esigenze d’istruzione ed addestramento. Il personale assegnato alle sezioni è costituito per almeno 2/3 da Ufficiali di P.G. e non può essere in numero inferiore al doppio di quello dei Magistrati previsti nell’organico della Procura della Repubblica. L’Ufficiale di P.G. più elevato in grado o qualifica è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione. GLI ALTRI UFFICI DI P.G.: a questa categoria appartengono tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria presso i vari corpi di polizia amministrativa. Trattasi di attribuzione residuale, che coinvolge il personale appartenente alle consuetudinarie Forze dell’ordine che prestano servizio in uffici dove l’attività principale e continuativa non è quella di polizia giudiziaria.

DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI D’INDAGINE DELLA P.G. L’attività di P.G., diretta e indiretta, è documentata, si da garantire la genuinità, il rispetto dei diritti delle persone coinvolte e il controllo dell’A.G. stessa. L’attività di documentaz...


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