Concorso Mibac PDF

Title Concorso Mibac
Author Andrea Zanardi
Course Pittura
Institution Accademia di Belle Arti di Bologna
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Concorso mibact beni culturali...


Description

CONCORSO 1052 ASSISTENTI ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E VIGILANZA MIBAC Libro II – Elementi generali di diritto del patrimonio culturale Capitolo 1 – La legislazione italiana sui beni culturali e paesaggistici 1.1 La legislazione pre-unitaria e la normativa di riferimento dopo l'unificazione Bartolomeo Pacca, camerlengo della Santa Romana Chiesa al tempo di Pio VII, prima regolamentazione in materia di “cose d'antichità e d'arte” (1820): obbligatoria la catalogazione degli oggetti di antichità e arte, vincoli alle collezioni private, regole per conservazione e restauro, amministrazioni centrali e periferiche con poteri ispettivi e di concessione licenze. Dopo il periodo napoleonico l'esigenza era di limitare la fuoriuscita di beni artistici dall'Italia. Dopo l'unificazione le disposizioni restarono transitoriamente attive fino alla creazione di un regolamento unitario (art. 5, legge 286 del 1871), pur legittimando una disciplina territorialmente differenziata. Per quanto riguarda i beni privati il liberismo albertino ha rimosso limiti alla libera circolazione. Le prime leggi dell'Italia unita: - legge 2359/1865 attribuiva allo Stato la facoltà di espropriare monumenti privati non curati - legge 286/1871 si estende alla provincia di Roma l'eliminazione di fidecommessi e maggioraschi - legge 1461/1883 alienabilità delle cose d'arte a vantaggio dello Stato Legge 185/1902 (legge Nasi) prima normativa nazionale di tutela: catalogo di monumenti e opere d'arte di interesse di proprietà statale, introduzione diritto di prelazione a parità di offerta, divieto di esportazione. La legge 364/1909 (Rosadi-Rava) andava oltre le difficoltà della legge Nasi in materia di catalogazione e al contempo: - ridefiniva l'oggetto di tutela assoggettando tutte le cose immobili e mobili di interesse - affermava il principio di inalienabilità nelle cose di interesse appartenenti a Stato, enti locali e enti morali ecclesiastici, attribuendo al Ministero della Pubblica Istruzione la facoltà di decidere vendita o permuta qualora questo non portasse danno alla sua conservazione - ribadiva il diritto di prelazione dello Stato, al prezzo stabilito - attribuiva la facoltà per la Pubblica Amministrazione di vincolare cose detenute da privati poiché di “importante interesse” - facoltà di espropriare cose oggetto di tutela se deteriorate o non curate - divieto di esportazione per evitare danni al patrimonio culturale - promuoveva e regolamentava la ricerca archeologica, prevedendo un compenso per il proprietario dei terreni - delineava un'organizzazione centrale e periferica (Soprintendenze) Legge 688/1912 estende l'operatività della Rosadi-Rava a ville, parchi e giardini di rilevanza storico-artistica e diviene operativa insieme a questa con il regolamento 363/1913. Legge 204/1922 pone le fondamenta per la tutela delle maggiori bellezze naturali. Legge 1889/1923 norme per la compilazione di un catalogo di monumenti e opere di interesse di proprietà dello Stato. Nel 1930 vengono inserite nel Codice Penale sanzioni per deturpamento e danneggiamento, con

aggravanti in caso di interesse storico e artistico o luoghi di culto (art. 635 e 650), danni al patrimonio (733) o bellezze naturali (734). Il Ministro dell'Educazione Nazionale fascista Giuseppe Bottai diede nel 1939 una sterzata epocale alla tutela del patrimonio culturale e ambientale con tre leggi: - legge 823/1939 “Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte” - legge 1089/1939 “Tutela delle cose di interesse storico e artistico” - legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali” Idea di identità e unità costruita intorno all'importanza del patrimonio, razionalizzazione e ordine nelle lacune della legislazione precedente. Nel 1942 vede la luce il Codice Civile, che all'articolo 826 include tra i beni del patrimonio statale “cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo rinvenute nel sottosuolo” e nell'articolo 831 assoggetta alle norme anche i beni ecclesiastici, che non possono essere alienati dalla destinazione di luogo di culto anche se appartenenti a privati. 1.2 I precetti della Costituzione repubblicana La Costituzione repubblicana dà nuova forza alla tutela del patrimonio, sancendo all'articolo 9 comma 1 il compito dello Stato di promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, di tutelare il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, ma escludendo la possibilità di un'arte di Stato o di regime nell'articolo 33 co. 1 per il quale arte e scienza sono libere. L'articolo 9 considera l'ambiente in senso estetico-culturale nella sua duplice accezione di patrimonio culturale (fonte di utilità, godimento e benessere spirituale) e di complesso di opere dell'uomo, testimonianza del cammino compiuto dalla civiltà nel corso dei secoli. La legge 349/1986 istituisce il Ministero dell'Ambiente, nato dalla coscienza che la tutela paesaggistica deve interferire nella pianificazione urbanistica: la salvaguardia dell'ambiente è riconosciuta come diritto fondamentale della persona nonché interesse della collettività e viene pertanto introdotto il concetto di danno ambientale, che comporta un obbligo risarcitorio nei confronti dello Stato. Gli articoli 117 e 118 della Costituzione sono dedicati ai compiti di Stato e Regioni e sono stati riformulati dalla legge costituzionale 3/2001: allo Stato spetta la legislazione esclusiva per la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, inoltre l'art. 118 co. dispone che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali. Le Regioni, seguendo la normativa nazionale, possono introdurre misure di tutela più rigorose e adattate ai diversi contesti territoriali. La legislazione è quindi concorrente tra Stato ed enti locali. Già nella legge 59/1997 (Bassanini) - legge delega per cui il Governo disciplina il conferimento di funzioni e compiti a Regioni ed Enti Locali in un'ottica di semplificazione amministrativa – lo Stato detiene il compito di tutela e contempla collaborazioni per l'avvio di politiche efficaci per tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio. 1.3 L'istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali e la legislazione fino agli anni '90 La legge 310/1964 istituì una Commissione di indagine per la tutela delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio presieduta dal democristiano Francesco Franceschini basata sulle 84 dichiarazioni de “Per la salvezza dei beni culturali in Italia”. Dalla sua istituzione la Commissione ha operato un'accurata indagine riguardo la consistenza e lo stato del patrimonio culturale italiano, denunciandone abbandono e scarsa valorizzazione e

sollecitando una riforma che investisse l'intero settore. Tra le proposte della Commissione c'era la necessità di abbandonare il criterio estetizzante di bello d'arte (e belle arti) adottato dalle leggi Bottai per abbracciare un criterio storicistico che facesse rientrare nel patrimonio tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà: è la nascita del concetto di bene culturale, utilizzato già negli anni '50 negli atti internazionali e nella Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto bellico stabilita a l'Aja nel 1954. La revisione e il coordinamento delle norme di tutela furono affidate nel 1968 ad una commissione diretta da Antonino Papaldo, presidente del consiglio di Stato, seguita nel 1971 da una commissione Papaldo-bis in seguito ai risultati insoddisfacenti. L'istituzione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali fu iniziativa congiunta dell'allora presidente del consiglio Aldo Moro e Giovanni Spadolini nel decreto legge 657/1974 convertito in legge 5/1975: il neonato ministero assunse le competenze finora spettanti al Miur. Poco prima il Presidente della Repubblica, con il decreto 3/1972 trasferiva alle Regioni le funzioni statali in materia di biblioteche di enti locali, affiancando al criterio geografico quello di interesse locale; sempre per volontà della Presidenza della Repubblica il decreto 616/1977 devolveva alle Regioni il compito di protezione di natura, riserve e parchi. Negli anni '80 e '90 proliferarono norme per definire e conservare centri storici, ambienti, beni culturali e regolarne commercio e gestione: - legge 512/1982 istituiva un sistema di agevolazioni ed esenzioni tributarie diretto a promuovere la partecipazione dei proprietari privati alla conservazione, restauro e pubblica godibilità - legge 431/1985 (legge Galasso) rilanciava la disciplina territoriale attraverso l'adozione di piani paesistici regionali - legge 349/1986 istituiva il Ministero dell'Ambiente e il concetto di danno ambientale - legge 183/1989 (legge quadro) organica normativa per la difesa del suolo che prevedeva dei piani di bacino per regolamentare l'uso delle acque - legge 394/1991 (legge quadro) tutelava le aree protette (parchi, riserve, oasi, etc.) -legge 84/1990 prevedeva un piano organico di inventariazione e catalogazione dei beni costituenti rilevante testimonianza - legge 431/1990 modifica delle precedenti leggi in tema di sicurezza dei beni culturali - legge 234/1991 introduceva ai finanziamenti pubblici le attività culturali, distinte dai beni - decreto ministeriale 5 marzo 1992 istituiva il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, collegato al Ministero - legge 4/1993 istituiva presso i musei servizi aggiuntivi a pagamento (ristorazione, librerie) da appaltarsi a privati prevedendo il ricorso al volontariato per prolungare gli orari - legge 85/1995 pur riservando allo Stato gli obblighi di tutela ampliava i servizi che potevano essere dati in gestione a fondazioni culturali, bancarie, società o consorzi privati - legge 534/1996 riordinava il sistema di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali Nel frattempo la Comunità Europea stabiliva: - regolamento 92/3911/CE licenza di esportazione valida in tutta la CE con regolamentazioni per la fuoriuscita dai confini europei - direttiva 93/7/CE (accolta in Italia con la legge 88/1988) relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro Punto di arrivo di questi anni di legislazione è la legge 352/1997 con cui il Parlamento delegava il Governo a far confluire tutte le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. L'anno seguente la legge 368/1998 istituiva il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che prendeva il carico i compiti del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e le attività di spettacolo e sport precedentemente in carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge 490/1999 dava infine al Paese un testo unico in materia di beni culturali. 1.4 Il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali Il testo di legge conferiva organicità alle leggi Bottai recependo i contenuti della legge Galasso, abrogando le due leggi fasciste ma conservandone l'impianto secondo le mutate esigenze dei tempi, aprendo a settori fino a quel momento trattati altrove come gestione museale, interventi conservativi e arte contemporanea. Riguardo i beni soggetti a tutela il testo unico optò per una nozione mista che mediava tra elencazione specificativa e non tassativa delle cose soggette a tutela e rinviava a nuovi beni che potevano essere testimonianza avente valore di civiltà. Conteneva inoltre innovazioni nel procedimento relativo alla dichiarazione di interesse culturale per i beni appartenenti a privati: questa fase, separata dalla notifica, diveniva l'atto conclusivo del processo di identificazione. Altre disposizioni riguardavano la partecipazione di Regione ed Enti Locali, procedure di catalogazione e inventario, coordinamento degli archivi, convenzioni internazionali, restauro e conservazione, finanziamenti, tutela degli studi d'artista, commercio in botteghe, circolazione UE e definizione di pubblica godibilità. L'articolo 139 individuava i beni assoggettati a tutela paesaggistica: - cose immobili di bellezza naturale o singolarità geologica - ville, giardini e parchi che si distinguessero per non comune bellezza - complessi di cose immobili con un aspetto di valore estetico e tradizionale - bellezze panoramiche considerate come quadri o punti di belvedere. I primi due sono definiti bellezze individue, i secondi bellezze d'insieme e le Regioni dovevano compilare su base provinciale due elenchi distinti, affidando il compito ad un'apposita Commissione. Venivano in ogni caso assoggettati a tutela in ragione del loro interesse paesaggistico i territori costieri compresi nei 300 metri di profondità dalla linea di battigia, i territori contermini ai laghi con le medesime misure, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua per una fascia di 150 metri per argine, le montagne alpine sopra i 1600 sul livello del mare e le montagne appenniniche sopra i 1200, ghiacciai, circhi glaciali, parchi, riserve nazionali o regionali, territori coperti da foreste e boschi, aree assegnate alle università agrarie, zone umide in elenco, vulcani e zone di interesse archeologico. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni assoggettati a tutela avevano il divieto di distruggere o introdurre modifiche che recassero pregiudizio all'aspetto esteriore e avevano obbligo di sottoporre alla Regione qualsiasi progetto per ottenere l'autorizzazione, in rispetto dei piani territoriali paesistici e urbanistico-territoriali da queste redatti. 1.5 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio La legge Costituzionale 3/2001 portò un rinnovo di attribuzioni normative e amministrative tra Stato, Regioni ed Enti Locali grazie alle modifiche degli art. 117 e 118. Il testo unico si limitava in questo senso a recepire le leggi Bottai e Galasso integrandole, senza rilevanti modifiche: pertanto l'esigenza di un'ulteriore opera di semplificazione e razionalizzazione si tradusse nella promulgazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (dl 42/2004), detto Codice Urbani dal nome dell'allora ministro. Il Codice riprende il Testo Unico e lo innova, codificando e non semplicemente organizzando la materia ed è diviso in cinque parti: - Parte I (art 1-9): disposizioni generali, chiavi di lettura dei seguenti articoli - Parte II (art 10-130): dedicata ai beni culturali (tutela e valorizzazione) - Parte III (art 131-159): dedicata ai beni paesaggistici - Parte IV (art 160-181): riporta le sanzioni amministrative e penali per chi danneggia - Parte V (art 182-184): disposizioni transitorie e abrogazioni

Le finalità del codice sono le seguenti: - pieno recupero del paesaggio inteso come patrimonio culturale - riconoscimento del carattere unitario della tutela dell'intero patrimonio nazionale - enucleazione compiuta, per forma e funzione, di un apposito demanio culturale - svolta nel subordinare la pianificazione urbanistica a quella paesaggistica Il Codice contiene delle sostanziali novità. La principale consiste nel considerare il paesaggio come parte integrante del patrimonio culturale, costituito da beni culturali e paesaggistici. Si tratta di un cambiamento terminologico importante rispetto alla definizione di beni ambientali, che accomuna tutela e valorizzazione sotto l'etichetta di patrimonio culturale. Il termine paesaggio inoltre è correlato alla pianificazione urbanistica. Per assicurare un miglior livello di valorizzazione sono contemplate forme di gestione indiretta attraverso privati, attuate tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione anche in forma congiunta o integrata: agli stessi fini sono contemplate attività di studio e ricerca, sponsorizzazioni e accordi con fondazioni private. Cade inoltre la presunzione generale di culturalità legata alla pratica degli elenchi e si affida la sussistenza dell'interesse culturale da una verifica che qualora negativa può portare alla sdemanializzazione del bene (ad eccezione di collezioni d'arte, documenti, libri e reperti). La dichiarazione di interesse è soggetta a ricorsi amministrativi. Sotto il profilo della commerciabilità i beni pubblici passano da una generale inalienabilità ad un sistema differenziato su tre livelli: - beni assolutamente inalienabili (immobili, aree archeologiche, monumenti nazionali, raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, archivi, altri beni immobili di interesse storico) - beni immobili del demanio alienabili previa autorizzazione ministeriale - beni mobili culturali alienabili con semplice autorizzazione. La prelazione diviene da esercizio di un diritto ad espressione della potestà autoritativa della Pubblica Amministrazione e in tal modo estesa a Regioni ed Enti Locali, mentre l'espropriazione – allineandosi al Testo Unico 327/2001 – assicura la coincidenza tra soggetto competente alla realizzazione delle opere pubbliche e chi adotta gli atti del procedimento espropriativo. Spetta allo Stato e alle Regioni assicurare che il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione delle differenze e singolarità: in tal senso sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Sostanzialmente il Codice rinuncia a fissare un vincolo di tutela per legge e proroga quelli fissati dalla legge Galasso fino all'approvazione di piani paesaggistici. 1.6 Dal Ministero dei Beni delle Attività culturali e del Turismo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali Il decreto legislativo 3/2004 che delegava al Governo la riorganizzazione della PA ai sensi della legge Bassanini 59/1997 divideva il neonato Ministero dei Beni e delle Attività culturali (1998) in quattro dipartimenti: - Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici (archeologia, beni artistici e storici, architettura, arte contemporanea, beni architettonici e paesaggio) - Dipartimento per i beni archivistici e librari (direzione generale archivi, biblioteche ed istituti) - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport (direzioni generali per lo spettacolo dal vivo e cinema) - Dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione. Nel 2006 il governo Prodi II le competenze dello sport vengono trasferite al nuovo Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive presso la Presidenza del Consiglio, mentre la promozione del turismo passa dal MISE al nuovo Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo sempre sotto la Presidenza.

Il governo Monti segna la nascita del Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport. Nel 2013 il governo Letta trasferisce le competenze del Turismo al Ministero dei Beni Culturali, che assume la denominazione di Mibact (legge 71/2013). La legge 97/2018 del governo Conte dispone il passaggio del turismo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, facendo tornare la denominazione Mibac per i beni culturali e di MIPAAFT per il primo.

Capitolo 2 – Tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali 2.1 Le norme sulla tutela La tutela è disciplinata nella Parte seconda titolo primo del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (dl 42/2004). Le norme del codice individuano in primo luogo le categorie di beni assoggettati o assoggettabili a tutela, per poi regolamentarne protezione e conservazione, circolazione, ritrovamento, scoperta e forme di espropriazione. La legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) introduce nell'elenco dei beni tutelati le cose a chiunque appartenenti che presentano un interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione a patto che non siano opera di autore vivente o la loro esecuzione risalga ad oltre 50 anni); si eleva inoltre da 50 a 70 anni la soglia di “storicizzazione” per alcune categorie di cose. Per quanto riguarda la circolazione si affida al MIBAC il rilascio dell'attestato di libera circolazione e l'istituzione di un apposito “passaporto” per agevolare uscita e rientro di opere nel territorio nazionale. 2.2 I beni tutelati La tutela per il Codice consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale, garantendone protezione e conservazione ai fini di una pubblica fruizione. L'individuazione dei beni tutelati rifac...


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