Condizione, termine e modo PDF

Title Condizione, termine e modo
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Molise
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RAPPRESENTANZA è un istituto grazie al quale ad un soggetto (rappresentante) è riconosciuto il potere di agire in sostituzione di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di negozio giuridico L'elemento fondamentale della rappresentanza è lo sdoppiamento di una parte negoziale; accade infatti, che il negozio giuridico, invece di essere posto in essere da colui che è il titolare del diritto, è in realtà concluso da un diverso soggetto, legittimato, però, a sostituirsi a lui. Qualche esempio lo abbiamo già fatto precedentemente quando abbiamo parlato dell'imprenditore che, non essendo in grado di svolgere direttamente tutti i suoi affari, si affida ad un'altra persona, il rappresentante, affinché quest'ultimo si sostituisca lui nello svolgimento di uno più negozi. Nella rappresentanza un soggetto “ rappresentante “ allo scopo di curare un interesse altrui compie un atto “ rappresentativo” destinato a produrre effetti nella sfera giuridico patrimoniale di un soggetto diverso “ rappresentato” rappresentanza è quella che trova la sua fonte nella volontà dei soggetti volontaria rappresentanza trova la sua fonte nella legge e, di regola, ricorre quando vi è la legale necessità di proteggere un soggetto incapace RAPPRESENTANZA DIRETTA il rappresentante compie un atto giuridico in nome e negli interessi del rappresentato RAPPRESENTANZA INDIRETTA il rappresentante compie un negozio per gli interessi del rappresentato ma in nome proprio . (ipotesi specifica nel mandato senza rappresentanza )

CONDIZIONE TERMINE E MODO Nel negozio giuridico vi possono essere oltre agli elementi essenziali altri elementi o clausole che ne condizionano l’efficacia o il tempo oppure il modo dell’adempimento

le clausole piu usate sono la CONDIZIONE IL TERMINE E IL MODO

LA CONDIZIONE è un avvenimento futuro ed incerto dal cui verificarsi le parti fanno dipendere l'inizio o la cessazione degli effetti di un negozio giuridico La condizione può essere: 1) Sospensiva quando l’effetto negoziale manca in un primo momento, ma è destinato a prodursi nel caso che la condizione si avveri (es. compro una casa a Roma, alla condizione che venga trasferito per lavoro entro un anno in tale città, gli effetti della compravendita non si producono immediatamente, ma solo al verificarsi di tale condizione). 2) Risolutiva quando gli effetti negoziali si producono immediatamente, ma possono venir meno nel caso che la condizione si avveri (es. compro la casa, e produco gli effetti della compravendita, ma il contratto si risolverà nel caso che venga trasferito per lavoro in un’altra città). Caratteristiche della condizione sono la causalità e la volontà delle parti A) Condizione causale quando tale condizione è indipendente dalla volontà delle parti (es. se grandinerà, se la sterlina si svaluterà ecc.); B) Condizione potestativa se dipende dalla volontà di una della due parti (es. se mi trasferirò per lavoro); o anche mista quando l’avveramento di tale condizione dipenda dalla volontà di una parte, ma tali condizioni sono indipendenti dalla sua volontà (es. se otterrò un finanziamento). All’interno della condizione potestativa si distinguono: - Condizioni meramente potestative le quali dipendono dal mero arbitrio di una delle parti o dalla sua valutazione dell’opportunità del negozio (es. pagherò se vorrò, comprerò se la cosa mi piacerà). - Condizioni potestative ordinarie che dipendono dalla volontà di una della parti, se tale comportamento presenta vantaggi o svantaggi indipendenti dal negozio assoggettato alla condizione (es. se inizierò un’impresa comprerò le macchine da voi).

La condizione può essere illecita .

La liceità dipende dipende dalla sua conformità alle norme imperative , all’ordine pubblico ed al buon costume . Se la condizione illecita si riferisce a tutto il contratto sarà nullo tutto, se si riferisca, invece, ad una singola clausola sarà nulla solo quest’ultima. la condizione illecita tanto sospensiva che risolutiva rende nullo il contratto , mentre la condizione impossibile se è sospensiva rende nullo il contratto ; se invece è risolutiva si ha per” non apposta “. Avveratasi la condizione si producono tutte le conseguenze del negozio condizionato, ma tali conseguenze non si producono dal momento in cui si è verificata la condizione, ma dal momento in cui si è stipulato il negozio. È quindi vero che la condizione ha efficacia retroattiva nel senso che gli effetti dell'avveramento retroagiscono sino al momento in cui è stato concluso il contratto (art. 1360 c.c.). Un esempio chiarirà meglio il concetto

TERMINE

termine di efficacia termine di adempimento

del termine possiamo dare due nozioni diverse è un avvenimento futuro e certo dal quale o fino a quale il negozio produce effetti determina il momento in cui l’obbligazione dovrà essere eseguita .

A differenza della condizone non ha efficacia retroattiva perche gli effetti del negozio si verificano o cessano al momento della scadenza. Nel termine di efficacia il diritto nasce o cessa di esistere nel giorno indicato dal termine. Per esempio, stabiliamo che il 15 aprile ti darò locazione la mia casa per un anno. In questo caso il diritto nascerà il 15 aprile e cesserà alla mezzanotte del 15 aprile dell'anno successivo. Abbiamo quindi un termine iniziale ed un termine finale. Avremo, quindi, termine sia nel caso in cui si sappia esattamente quando si verificherà l'avvenimento (ad es. il 15 marzo) sia nel caso in cui non si sappia quando si verificherà (ad es. il giorno della morte di Tizio); ciò perché l'elemento caratterizzante del termine è la certezza.

MODO IL MODO è una disposizione che può essere apposta solo ai negozi a titolo gratuito. Esso indica un onere e limita il vantaggio economico del beneficiario imponendo un obbligo (es. Di solito quando si pone in essere un atto di liberalità (es.donazione), non si pretende nulla dal beneficiario dell'atto, ma, in certi casi, l'autore dell'atto può volere qualcosa dal beneficiario, può stabilire, ad es., che il beneficiario della donazione di una casa dovrà erigere nel giardino una statua del donante . Non bisogna però confondere il modo con la condizione: il donante, infatti, non dice: "ti darò la mia casa a condizione che mi erigerai la statua" ma dice: " ti ho donato la casa, e se la accetti dovrai costruire una statua nel giardino"...


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