Contratti DI Scambio E Associativi PDF

Title Contratti DI Scambio E Associativi
Author Gege Gege
Course Diritto privato
Institution Politecnico di Bari
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Contratti DI Scambio E Associativi...


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CONTRATTI DI SCAMBIO E ASSOCIATIVI: il criterio di questa classificazione riguarda il modo in cui il contratto oneroso si realizza nell’interesse delle parti : 1- I contratti con prestazioni corrispettive ( di scambio) : sono quei contratti onerosi in cui vantaggi e sacrifici delle parti sono indipendenti ,cioè ciascuna delle prestazioni è fatta e ricevuta come diretta contropartita dell’altra ,la prestazione sta al fronte di una controprestazione ( es vendita,locazone ) Essi si definiscono anche contratti di scambio o contratti sinallagmatici ,in essi ciascuna delle parti prosegue un proprio scopo disomogeneo rispetto allo scopo dell’altra 2- Contratti associativi sono caratterizzati da uno scopo comune alle parti che viene perseguito mediante un organizzazione (es contratti di società e di associazione ) CONTRATTI COMMUTATIVI E ALEATORI :questa classificazione riguarda il modo in cui le prestazioni contrattuali sono esposte al rischio. 1- Contratti commutativi: sono quelli in cui le prestazioni dovute e attese dalle parti sono certe e non determinate dal caso ( es compratore è sicuro di avere la proprietà di quell’immobile,il venditore è sicuro di avere diritto a quel prezzo) 2- Contratti aleatori : dove il rischio dei contraenti si presenta in modo particolare e qualificato e cioè come rischio che un evento incerto o ignoto incida sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta da una parte e attesa dall’altra . un tale rischio si chiama alea ,essa è presene nell’assicurazioni ,nella vendita vitalizia,nel gioco . l’alea da vita ai – contratti per natura (esempi citati sopra) –contratti aleatori per volontà delle parti . ai contratti aleatori non si applicano i rimedi contrattuali delle recessione per lesione e della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta . CAUSA TIPICA E CAUSA CONCRETA. Della causa possiamo parlare in due sensi 1- Causa in senso tipico : risponde alla domanda perché l’ordinamento giuridico considera generalmente giustificate le compravendite ? perché si ritiene utile e opportuno che si facciano scambi di cose contro denaro. La sua ragione giustificativa è la funzione economicosociale del contratto stesso : i caratteri essenziali del tipo di operazione che il contratto realizza,è in ragione dei quali l’ordinamento ritiene giustificati gli spostamenti patrimoniali che ne derivano. La causa come funzione economico-sociale del contratto è causa tipica cioè è ugualmente presente in tutti i contratti appartenenti a un medesimo tipo contrattuale 2- Causa in senso concreto : costituita dagli specifici interessi che costituiscono la specifica ragione giustificativa di quel determinato contratto.

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La legge si occupa della causa fondamentale per due tipi di situazioni problematiche : quando la causa manca,e quando la causa c’è ma è illecita. La mancanza di causa: puo succedere che in un contratto manchi ad es se X compra da Y un bene che entrambi pensavano fosse di Y ma in realtà appartiene a X , questo contratto è senza causa,perché non si realizza nessuno scambio e quindi non svolge la funzione tipica della vendita. I contratti senza causa non possono stare in piedi,ne produrre effetti: vanno cancellati con il rimedio di nullità. -l’illiceità della causa : quando la causa esiste ma è illecita cioè disapprovata dall’ordinamento giuridico perché va in contrasto con l’interesse generale o con i valori meritevoli di tutela. I parametri dell’illiceità della causa sono uguali a quelli dell’illiceità dell’oggetto ( norme imperative,ordine pubblico,buon costume art 1343)...


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