Copyright 19 Novembre - Appunti di lezione 3 PDF

Title Copyright 19 Novembre - Appunti di lezione 3
Author Roberto Garavaglia
Course Copyright e performance dei contenuti audiovisivi
Institution Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
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COPYRIGHT – 19 NOVEMBRE 2021I diritti d’autore si dividono in: Morali Patrimoniali Connessi I diritti connessi: I diritti connessi sono quei diritti che non sono collegati all’autore ma all’opera e ad altri soggetti che hanno preso parte alla creazione dell’opera ma non sono l’autore. Questi soggett...


Description

COPYRIGHT – 19 NOVEMBRE 2021 I diritti d’autore si dividono in: -

Morali Patrimoniali Connessi

I diritti connessi: I diritti connessi sono quei diritti che non sono collegati all’autore ma all’opera e ad altri soggetti che hanno preso parte alla creazione dell’opera ma non sono l’autore. Questi soggetti, come il produttore o gli attori interpreti o i musicisti esecutori, hanno un diritto minore rispetto a quello dell’autore ma è un diritto che viene comunque tutelato. Per esercitare questi diritti, è necessario il deposito delle opere presso il Registro pubblico generale delle opere protette, che è tenuto dalla SIAE (vedi art. 103). Alcuni autori godono di un diritto connesso di valore inferiore rispetto a quello classico. Questi diritti “minori” sono previsti per: -

Le foto semplici I bozzetti di scene teatrali Le edizioni critiche di opere di dominio pubblico Gli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’autore

Viene riservato al produttore, agli artisti interpreti ed esecutori il diritto esclusivo di: -

Autorizzare la fissazione delle loro prestazioni Autorizzare la riproduzione della fissazione delle loro prestazioni Autorizzare la distribuzione, il noleggio delle fissazioni Autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni, compresi la radiodiffusione e la comunicazione via satellite.

Normalmente tutti i diritti sono comunque ceduti al produttore dietro compenso. Il diritto d’autore e il cinema: la tutela Opere protette: Art. 1: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Art. 2 (n.6): In particolare sono comprese nella protezione: 6. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo (art. 72 ss) Cosa sappiamo già dei diritti d’autore che riguardano il cinema? Che diritti abbiamo visto? Diritti esclusivi: -

Diritto di riprodurre, fare delle copie dell’originale (art. 13) Diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, sia gratuitamente che a pagamento salvo fatto i casi in cui avviene in privato, o a scuola...senza scopo di lucro (art. 15) Diritto di noleggiare (art. 18 bis)

Art. 44 ss Autori: Gli autori sono: il regista (direttore artistico), l’autore del soggetto, della sceneggiatura, delle musiche (art. 44). -

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I diritti di utilizzazione economica (patrimoniali) dell’opera nel suo complesso durano fino a 70 anni dalla morte dell’ultima persona tra i 4 autori (art. 32). Sono fatti salvi i diritti di sfruttamento delle singole opere (soggetto, sceneggiatura, musiche) secondo le norme sul diritto d’autore (70 anni dalla morte di ciascun autore sulla sua parte) purché non ne risulti pregiudizio per i diritti di sfruttamento del produttore (art. 49) Gli autori hanno diritto che il loro nome, qualifica e contributo sia citato nella pellicola (art. 48)

Cosa sono il soggetto e la sceneggiatura? Cosa fa l’autore delle musiche? Art. 44 – 50 Soggetto, Sceneggiatura e Autore delle musiche. Il soggetto: un’idea originale adeguatamente sviluppata alla base del racconto cinematografico, con una rilevante profondità narrativa ed una sufficiente caratterizzazione dei personaggi. In mancanza di queste caratteristiche, il soggetto è un mero riassunto, non tutelato dalla legge sul d.d.a. La sceneggiatura: è l’estensione narrativa del soggetto in funzione della trasposizione cinematografica. Si compone di scene, dialoghi, della descrizione degli ambienti e della indicazione delle azioni sceniche. L’autore delle musiche: realizza le composizioni musicali appositamente per la colonna sonora, sia che sia originale o un adattamento. Chi è e cosa fa il produttore? Art. 45: Il produttore, ovvero chi ha organizzato la produzione dell’opera cinematografica, esercita ex lege i diritti di sfruttamento. Necessita invece di un trasferimento tramite contratto per poter esercitare anche i diritti patrimoniali (vedi slide 18). Quindi il produttore si fa cedere tutti i diritti che spettano agli autori per poter agire liberamente e sfruttare al meglio l’opera Si presume produttore chi è indicato come tale nella pellicola. Se l’opera è registrata nel registro ex art. 103, salvo prova contraria viene considerato produttore chi appare come tale nel registro. I suoi diritti scadono passati 50 anni dalla prima fissazione o dalla prima comunicazione al pubblico se questa è successiva alla fissazione e avviene entro i 50 anni. (art. 78 ter) Art. 46: L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44. Il produttore esecutivo, che si occupa della realizzazione della parte pratica delle direttive del produttore, non può essere considerato produttore ai sensi della legge sul d.d.a. Si può dire che è produttore per la legge chi si assume il rischio economico ed esercita poteri di controllo. Art. 47: 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo: -

Di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; Di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito Di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. (on demand)

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di 50 anni dalla fissazione: -

Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di 50 anni dalla prima pubblicazione Se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

Nell’opera cinematografica: i 4 autori sono tutelati dal diritto d’autore (70 anni), gli altri soggetti (produttore, interpreti, traduttori etc.) godono dei diritti connessi. Art. 46 Compensi: Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. Normalmente quindi viene stabilito con una contrattazione tra le parti. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate. Art 46 bis: Diritti di diffusione: Cedendo al produttore i diritti di diffusione, spetta comunque agli autori un equo compenso a carico di chi trasmette l’opera. Es: ogni volta che la tv trasmette un film, paga un equo compenso agli autori. Questo va pagato per ogni replica. Diritti dei traduttori: Spetta altresì un equo compenso anche ai traduttori e a chi ha adattato i dialoghi in italiano Questi compensi non sono rinunciabili e in mancanza di accordo si stabiliscono secondo criteri di legge. Il produttore può modificare l’opera? Il produttore può modificare l’opera ai fini dell’adattamento cinematografico. Tuttavia... Poiché l’opera è il frutto del lavoro di quattro autori, per farlo sarà necessario il loro assenso, potendo questi esercitare il loro diritto morale (integrità dell’opera). Se manca l’accordo tra le parti è un collegio tecnico a stabilire se le modifiche sono necessarie o meno. Caso: Fellini vs. Canale 5 (1985): ROMA - Federico Fellini ha denunciato al pretore civile di Roma l'emittente televisiva "Canale cinque" per via degli spot televisivi che interrompono i suoi film programmati dal canale di Berlusconi. Il regista, assistito dagli avvocati Adolfo Gatti e Sotero Salis, sostiene nel ricorso all'autorità giudiziaria che gli inserti pubblicitari nelle opere cinematografiche violano le norme che tutelano il diritto d'autore e portano a una deformazione del prodotto con grave lesione della qualità artistica del film e quindi della reputazione professionale dell'autore. I difensori di Fellini chiedono perciò al pretore di ordinare a "Canale 5" di mandare in onda i film del regista senza interruzioni pubblicitarie. Questa iniziativa, sottolineano gli avvocati del regista, servirà a tutelare i diritti degli autori contro i sistemi di pubblicità adottati dalle Tv private. Se un film è su Netflix, si possono fare proiezioni private mentre è anche al cinema? E se non c’è al cinema? Il caso “Sulla Mia Pelle”: Sulla mia Pelle, il film sugli ultimi giorni di Stefano Cucchi, è andato in contemporanea al cinema e su Netflix. Vista questa possibilità senza precedenti, nelle ultime settimane numerosi spazi in tutta Italia hanno organizzato proiezioni collettive e gratuite del film. Tuttavia, Facebook ha cancellato questi eventi. Secondo l’art. 45 l.d.a., nel cinema “l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa” ovvero il produttore, in questo caso Lucky Red. A questo si aggiungono i diritti di esclusiva di autorizzazione della riproduzione, della distribuzione, di autorizzare il noleggio e la messa a disposizione del pubblico (art. 78-ter l.d.a.). Se Lucky Red ha scelto di usare anche il canale Netflix per la distribuzione e la messa a disposizione

del pubblico, lo ha fatto pensando a un compenso tarato sul numero di utenti di Netflix che lo potrebbero guardare. Ma l’uso di Netflix è previsto per un ambiente domestico e non pubblico. Vedere il film su Netflix invece che al cinema priverebbe Lucky Red di ingenti introiti visto che non sarebbe coperto né dai biglietti del cinema né dagli abbonamenti Netflix e falserebbe, inoltre, il conto del numero degli spettatori, fattore che in questo specifico caso assume un'importanza significativa data la tematica e l'impatto sociale dell'opera. Del resto, aldilà che il film sia su Netflix, anche possedendo un DVD del film non è possibile organizzare una proiezione collettiva senza il permesso del produttore. A confermarlo è anche la SIAE che sul suo sito ricorda che, “se hai già acquisito dagli aventi diritto il permesso per utilizzare l’Opera Cinematografica, dovrai rivolgerti a SIAE per pagare il giusto compenso agli aventi diritto delle colonne sonore dei film”. Nel caso in cui la proiezione avvenisse senza consenso, il produttore potrebbe agire in giudizio (art. 156) chiedendo una somma risarcitoria per ogni violazione e la proibizione della rappresentazione (art. 157). Sul sito dell’associazione stefanocucchi.it si affrontava il problema informando che fino al 12 ottobre il film poteva essere visto in pubblico solo al cinema. Da quella data si potranno organizzare proiezioni pubbliche contattando l’associazione o autonomamente la casa di produzione Lucky Red. E se il produttore non porta a termine l’opera o non la distribuisce? Art. 50 diritti degli autori sull’opera non compiuta o distribuita. Se il produttore: -

non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di 3 anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, non fa proiettare l'opera compiuta entro i 3 anni dal compimento

Gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa. Questa norma serve a tutelare le parti deboli del contratto. In questo modo il produttore inattivo/incapace esce dai giochi e sono gli autori a gestire lo sfruttamento dell’opera. Diritti degli autori sull’opera non compiuta o distribuita: Sull’interpretazione dell’art. 50 ci sono dubbi. L’art. 50 serve per evitare che chi ha creato delle opere che sono anche indipendenti, siano vincolate ad un film che non sarà mai distribuito. -

Secondo alcuni però, gli autori “della parte letteraria” sono i soggettisti e gli autori della sceneggiatura, Secondo altri sarebbero solo i soggettisti. Questa seconda interpretazione potrebbe essere la più accreditata in quanto solo il testo del soggetto è indipendente dal contesto in cui il film verrà girato. La sceneggiatura invece serve per connettere il soggetto con le scelte registiche. Inoltre, lo sfruttamento della sceneggiatura non è libero perché necessita sempre dell’autorizzazione dell’autore del soggetto.

Soluzione: per evitare fraintendimenti, meglio stabilire tutto nel contratto di sceneggiatura. Quali sono i contratti stipulati? I contratti con autori e attori: I contratti tra il produttore e gli autori si redigono in forma scritta a fine probatorio (Art. 110). L’interesse del produttore è quello di: -

Farsi cedere i diritti da tutti gli autori, Senza limiti di tempo e di luogo, Potendo dare l’opera in licenza a terzi Potendo fare traduzioni, trasformazioni (il “salvo patto contrario” dell’art. 44)

Il contratto con gli autori di soggetto e sceneggiatura: Il produttore stipula un contratto con l’autore del soggetto. Se il soggetto non è originale (ad esempio è tratto da un libro), il suo apporto per l’adattamento dell’originale al film deve avere un livello minimo di creatività per essere considerato co-autore. Il contratto per la sceneggiatura prevede una data entro la quale la sceneggiatura deve essere consegnata nella sua prima versione. Poi saranno previsti aggiustamenti fino alla versione definitiva entro la data fissata. Se il soggetto è tratto dal libro di un autore vivente o per cui non siano scaduti i diritti d’autore, il produttore dovrà farsi cedere i diritti anche dall’editore. Normalmente quando un libro diventa appetibile per una trasposizione cinematografica, si stipula un contratto di opzione: si paga una certa cifra per avere il diritto di scegliere, in un lasso di tempo, se portare al cinema un libro o meno. In cambio l’editore non può cedere a terzi i diritti per quel lasso di tempo. Il contratto con il direttore artistico (regista): Con questo contratto il produttore affida al regista il compito di curare la trasposizione filmica della sceneggiatura e di dirigere la troupe artistica e tecnica in cambio di un corrispettivo in denaro e della cessione dei diritti. -

Il regista si impegna a prendere parte a tutte le fasi di lavorazione del film, come da piano di produzione. Si può stabilire se deve prendere parte anche alla promozione del film. Si può prevedere che il film debba passare l’esame del visto censura per essere accettato. Il produttore normalmente cerca di ottenere il nulla osta del regista per attività di product placement. Il produttore acquista in genere anche il diritto di seguito per prequel, sequel, spin-off, re-make. Da ultimo, è sempre bene stabilire quali sono le clausole per la risoluzione del contratto in caso di interruzione dei lavori, anche nei casi di forza maggiore.

Il contratto con l’autore delle musiche: Con questo contratto si regola l’acquisizione dei diritti di sincronizzazione della colonna sonora preesistente o creata ad hoc. La sincronizzazione consiste nell’associazione di musica e immagini. Vale anche per la pubblicità ad esempio. Nel caso di musiche già esistenti, l’autore, che sarà più un selezionatore, non sarà considerato co-autore del film ex art. 44 d.d.a. Lo sarà solo in caso di musiche originali. Normalmente il Produttore commissiona la realizzazione della parte musicale ad un Editore musicale che si assume l’onere finanziario e organizzativo, nonché la scelta dell’autore di musiche e parole. Di solito l’Editore mantiene la piena disponibilità delle musiche ma assicura il Produttore che tutti gli interpreti abbiano ceduto i loro diritti per la sincronizzazione del film. Il produttore dovrà indicare nei titoli gli autori della musica, degli interpreti ed esecutori e dell’Editore musicale. Compensi: -

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Il produttore dovrà pagare i compensi dovuti all’Editore Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. (la SIAE infatti provvede a riscuotere quanto spetta per la parte musicale) (art. 46, 3 comma) A questi si aggiunge l’equo compenso dovuto per ogni rappresentazione e passaggio televisivo, radiofonico etc (art. 46bis, 1 comma)

Per vedere come sono pagati i compensi per i passaggi televisivi si può consultare il sito di SIAE Il contratto con gli attori: L’attore deve rispettare il piano di lavorazione e rispettare le richieste del direttore artistico, deve, se previsto, partecipare alla promozione del film, il tipo di contratto è di lavoro subordinato (è alle dipendenze delle richieste del produttore).

Il produttore deve corrispondere quanto pattuito economicamente (normalmente a settimana) più eventuale diaria, deve indicare il nome dell’attore e, se ha un ruolo principale, questo nome è sulla pellicola (art. 83), NON è necessario stabilire la cessione dei diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, comunicazione al pubblico, distribuzione, noleggio perché questi si presumono trasferiti, salvo patto contrario. Compensi: -

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Il produttore dovrà pagare i compensi dovuti agli attori Gli attori di notevole importanza o comprimari hanno comunque diritto a un ulteriore compenso da pagarsi per ogni sfruttamento distinto dell’opera (ogni passaggio televisivo) da parte degli organismi di emissione (tv, radio) (art. 84, comma 2) o da parte di chi detiene i diritti di sfruttamento dell’opera per gli altri tipi di sfruttamento (art. 84, comma 3). Tali ulteriori compensi non sono rinunciabile (art. 84, comma 4). Tale compenso viene stabilito con accordo tra IMAIE (istituto mutualistico degli artisti interpreti ed esecutori) e l’associazione sindacale della confederazione degli industriali

Chi sono gli artisti interpreti esecutori? Art. 80: Gli artisti interpreti ed esecutori sono quei soggetti che, assieme al produttore, godono di alcuni diritti connessi. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. (art. 80, 1 comma) Ci sono tre requisiti che devono essere soddisfatti per poter godere di tali diritti. Art. 80 e 82: -

Perché tale diritto, seppure minore, sia riconosciuto, è necessario che questi soggetti apportino qualcosa all’opera, che diano un contributo artistico, personale. L’opera inoltre deve essere una di quelle tutelate dal d.d.a., deve essere un’opera creativa (anche se in pubblico dominio) (art. 80, comma1) L’interprete/esecutore appartiene a una delle seguenti categorie: (art. 82) 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori dell'orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento

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