Criminologia pdf PDF

Title Criminologia pdf
Author speranza bianchi
Course Criminologia
Institution Università degli Studi di Pavia
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Appunti lezione criminologia 18/19...


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CRIMINOLOGIA

INTRODUZIONE Cos’è la criminologia, che metodo usa e qual è il rapporto con le altre scienze penalistiche. Definizione degli anni 90 del criminologo Gunther Kaiser: la criminologia è l’insieme organico delle conoscenze empiriche sul crimine, sull’autore dell’illecito, sulla condotta deviante e sul controllo di tale condotta. Elementi centrali sono le conoscenze empiriche e poi il crimine, l’autore, la condotta, il controllo su tale condotta. La prima distinzione deriva dal riferimento alle conoscenze empiriche: la prima scienza penalistica è il diritto penale. Il diritto penale è una scienza criminale ma è normativa, il che significa che il sistema su cui si basa è un sistema che studia il reato in quanto normativamente previsto. Esistono norme che indicano come reato determinate condotte. Uno dei primi grandi problemi è individuare la definizione di reato che alla fine è ciò che tale è considerato dal legislatore. Questo ci dice che il diritto penale nella sua dinamica si occupa di studiare quel che è definito dal legislatore. La criminologia invece fa qualcosa di diverso, perché il suo oggetto di studio non è la cosa normativamente prevista ma è ricavata dalla osservazione empirica sui fatti umani e su ciò che l’uomo fa nel corso della sua esistenza -> scienze empiriche che raccolgono informazioni dalla vita dell’uomo e le valutano in quanto fatti umani non come reati. Ovviamente ci sono limitazioni, la criminologia si occupa di due tipi di fatti umani che sono: -

Crimini: ciò che l’ordinamento ritiene reato

-

Condotte socialmente devianti: condotte che non appartengono al mondo della criminalità normativa ma che sono in contrasto coi parametri che la società ritiene incomprimibili ai fini della regolarità della vita dell’uomo.

Ci sono poi condotte socialmente devianti che sono anche crimini e poi quelle che non sono penalmente rilevanti, che possono essere sanzionate in altri rami dell’ordinamento. A queste condotte vanno aggiunte anche condotte che socialmente devianti sono del tutto lecite dal punto di vista giuridico (es. saltare la coda). Il diritto penale si rifà solo al nucleo duro che ha entrambe le caratteristiche, quindi alle condotte illecite perché sanzionate da norme e devianti nella società, invece la criminologia guarda tutte le condotte socialmente devianti. Citando un penalista “Criminologia e diritto penale non sono scienze separate nonostante abbiano oggetti diversi”. Secondo un penalista tedesco Leschek, “il diritto penale senza la criminologia è cieco, la criminologia senza il penale è sconfinata/senza barriere”. Sono due scienze tra loro necessarie. Il diritto penale è cieco: in quanto scienza normativa legata alle fattispecie vigenti in un determinato ordinamento, se non avesse delle aperture nel campo di indagine che provengano dall’osservazione, sarebbe costantemente a ragionare solo su se stessa senza mutare ed evolversi perché sarebbe legata al suo status quo. Avrebbe un campo di studio più o meno limitato e chiuso su se stesso. Una situazione simile porta alla impossibilità che il diritto penale si aggiornasse -> es. revenge porn -> prima era inesistente nell’ordinamento giuridico, è stata introdotta dopo -> le scienze empiriche tramite la criminologia hanno illuminato una devianza sociale che già esisteva e l’ha offerta al penale per farlo giungere alla decisione se criminalizzare la condotta e gli elementi derivanti dalla osservazione empirica dicono come configurare la fattispecie. Altro esempio sono gli atti persecutori. Senza la criminologia il penale non avrebbe conosciuto questi fenomeni. Altra faccia della medaglia è che la criminologia senza il penale non ha confini: cosa e quali tra i fatti umani la criminologia deve prendere in considerazione? Perché non considera comportamenti rilevati dalla scienza empirica? La risposta più importante è quella che la criminologia guarda ai fatti umani ma lo fa sempre con occhio rivolto alla loro possibile

criminalizzazione e quindi alla possibilità che l’ordinamento possa renderli comportamenti penalmente rilevanti. Sociologia della devianza -> scienza affine alla criminologia, si occupa di tutti i comportamenti socialmente devianti a prescindere del rapporto tra il comportamento e la possibile criminalizzazione. La criminologia invece guarda il crimine e non si rivolge a tutti i comportamenti umani devianti ma guarda questi comportamenti in funzione di una possibile criminalizzazione. Il punto di incontro è una via intermedia riconducibile alla politica criminale che noi definiamo come l’insieme degli strumenti che un sistema predispone per contrastare la criminalità, sono le scelte politiche che un ordinamento si pone se, quando e come impiegare il diritto penale per contrastare un comportamento. La criminologia offre strumenti al d. penale al fine di tipizzare nuove fattispecie per inserirle nell’ordinamento. Tutto ciò che non potrà mai essere oggetto di criminalizzazione da parte della politica criminale non è un valido oggetto di studio nemmeno per la criminologia. La politica criminale ha dei limiti che condizionano le possibili scelte che il legislativo può fare rispetto alla penalizzazione dei comportamenti. La criminologia offre la base empirica per lo studio, la politica criminale attinge solo entro i limiti che le sono propri e che le vengono date dai principi generali. Per esempio: funzionalizzazione della pena a determinati scopi -> nel momento in cui la politica ha un limite che consiste in questa rieducazione del reo è evidente che esclude che una pena possa prescindere da questa funzione ed esclude dal pdv teorico che sia rilevante un comportamento la cui sanzione non è idonea ad educare il soggetto che l’ha compiuto. Tutti i comportamenti che non hanno un nesso psicologico minimo (la colpa), se sanzionati, non permettono di rispettare il principio rieducativo. Di fronte ad un limite di questo tipo non avrebbe senso una analisi di condotte prive di elemento soggettivo. Altro esempio è il principio di offensività frena la politica criminale. Altro principio è quello di sussidiarietà -> non si può usare lo strumento penale quando uno strumento meno afflittivo può essere egualmente se non maggiormente efficace -> questo porta ad una depenalizzazione delle condotte (es. 2016 depenalizzata l’ingiuria per cui basta l’illecito civile e sanzione pecuniaria). Ultimo principio è la determinatezza della fattispecie che ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del plagio per l’impossibilità di dimostrare in giudizio quella condotta -> questo porta a dire che le condotte criminalizzate devono poter essere validamente provate in un giudizio penale. Questi sono i principi di politica criminale e non vanno confusi coi principi fondamentali del diritto penale e riguardano per esempio la legalità, l’irretroattività della norma penale sfavorevole ecc. Metodo il metodo del diritto penale è deduttivo, quello della criminologia è induttivo. Il metodo deduttivo giunge a conseguenze obbligate da premesse note, esistono due premesse e una conseguenza che discende da esse in maniera ineluttabile. Il diritto penale parte da una fattispecie penale, che è la premessa maggiore, si guarda la premessa minore, che è l’accertamento del fatto, si arriva la conclusione che è la sanzione. C’è un filo logico. Il metodo induttivo recupera una serie di elementi dalla osservazione e da quegli elementi cerca di estrapolare un principio comune, un assunto generalizzante. La criminologia opera in maniera diversa, si ha una osservazione di singoli casi. Attraverso strumenti la criminologia individua delle costanti partendo dalla osservazione empirica. La differenza forte tra le due discipline è che il diritto penale ha un livello di certezza superiore, limitato agli assunti che può dominare -> fattispecie e accertamento. La criminologia invece ha il beneficio di poter cercare tutti i dati empirici senza restrizioni normative, però è chiaro che il metodo induttivo è un metodo imperfetto poiché dà conto degli elementi fino a quel momento ma non dà livello di certezza circa la proposizione che si trae dal processo di induzione. Il primo criminologo, Lombroso, pensava che la fossetta occipitale mediana nel cranio è indice di criminalità. Col tempo si vedrà che invece era solo una coincidenza. Ogni procedimento induttivo ha margine di opinabilità e incertezza.

La definizione degli anni 90 è incompleta, perché ora ci sono nuovi elementi, manca il ruolo della VITTIMA. In quegli anni, il ruolo della vittima veniva trascurato perché si appiattiva totalmente sul diritto penale, non solo ragionava nell’ottica funzionale del diritto penale ma ci si appiattiva nel senso che ciò che in quel momento non interessa al penale non era preso in considerazione neanche dalla criminologia. Questo oblio della vittima derivava dal fatto che la vittima è dimenticata dal diritto penale. A parte le spinte comunitarie, nel processo penale la vittima è inesistente, ha poteri limitatissimi, è uno spettatore. Questo deriva dal fatto che il diritto penale nasce più come scienza che si occupa del reo e del crimine e delle sue garanzie piuttosto che come scienza che si occupa della vittima. Il diritto penale ruota intorno al reo, la vittima sfugge alla valutazione. Di recente le cose stanno cambiando, ma questo fa capire perché anche la criminologia non considera la vittima. Studi più recenti invece hanno iniziato ad attribuire un ruolo maggiore alla vittima e prendono in considerazione elementi che derivano dalla vittima. L’elemento della vittima va aggiunto perché sarà considerato dai vari studi. Nel corso del tempo però non tutti gli argomenti della criminologia sono stati affrontati con lo stesso interesse. Sempre per il forte legame col penale, essa si è concentrata su quei reati che costituiscono l’ossatura del diritto penale primordiale. È chiaro che se il penale si occupa principalmente dei crimini contro stato e persona, la criminologia viaggia parallelamente e approfondisce questi settori. Una serie di settori criminologici importanti hanno avuto uno sviluppo solo recenti, per esempio i white collars sono molto recenti, fino ad un certo punto si trattava di una sacca di devianza sociale che sfuggiva ai radar perché il penale non ne era interessato e di conseguenza non erano considerati dalla criminologia. Da poco si pensa alle società come potenziali soggetti di reato. nel corso del tempo poi mettendo in luce questa branca si è arrivati alla criminalizzazione, non che prima non ci fossero, ma non erano presi in considerazione. La variazione di paradigma penale deriva dalla variazione criminologica, prima si pensava che la società non potesse delinquere. Altra branca è la criminalità amministrativa. Più l’oggetto di studio è limitato, meno possibilità ci sarà che la valutazione sia attendibile. Questa selettività è indispensabile per il diritto penale, in cui vige la frammentarietà, la criminologia invece dovrebbe affrontare a 360 gradi. Il diritto penale e la criminologia si rapportando alla fattispecie in maniera diversa. Il criminologo ha una prospettiva molto più ampia della fattispecie, nella sua valutazione empirica guarda le caratteristiche del reo, guarda le dinamiche dell’azione, le cause, il procedimento di individuazione del crimine che passa attraverso polizia, magistrati, testimoni ecc. Programma di Marburgo Questo è un discorso che Frank Von Listz fa a fine 800 per spiegare cosa deve studiare il penalista. È molto significativo nel delineare il rapporto con la criminologia. Von Listz parla di una scienza penale integrata all’interno, il diritto penale dovrebbe sempre prendere informazioni dalle scienza empiriche che osservano e dice che non si può fare a meno dell’apporto di queste scienze, attraverso la politica criminale, in quanto queste scienze danno indicazioni al diritto penale. Seguendo l’idea dello scopo, secondo cui esiste un rapporto che va dalla criminologia verso il diritto penale, in quanto legati dallo scopo che si pone lo stato nel contrasto con la criminalità. Costui non parla di criminologia perché fino ad allora la criminologia non aveva assunto autonomia, si riteneva che la criminologia fosse un contenitore di altre scienze empiriche. Questa concezione poi è stata superata. La criminologia ha tre anime: una giuridica propensa al diritto penale, una sociologica che guarda maggiormente ai profili sociali della criminalità, una psicologico-psichiatrica che guarda il soggetto agente. Queste tre anime hanno portato differenza nelle modalità diverse di insegnamento perché la criminologia viene insegnata da giuristi, da sociologi e dai medici legali.

CESARE BECCARIA e LA SCUOLA LIBERALE CLASSICA Siamo nella seconda metà del ‘700; secondo molti interpreti Beccaria è il primo criminologo, anche se in realtà il suo metodo non è propriamente criminologico, ma rimane una figura essenziale. Molti infatti fanno nascere la criminologia in un momento successivo, con Lombroso e la scuola positiva. Nell'anno 1764 avviene la pubblicazione di “Dei delitti e delle pene”; l’opera viene accolta in modo entusiasta in Francia, mentre in Italia alcuni anni dopo la sua pubblicazione viene addirittura messa all’indice. L’opera è fortemente innovativa e fonda di fatto una nuova scuola; gli storici individuano con la pubblicazione di questo volume la nascita della scuola liberale-classica, che, se ha un forte interesse per la criminologia, è incentrata più che altro sul diritto penale (Carrara, Romagnosi ecc.). Tale scuola è la prima a dedicarsi solo a determinati aspetti della criminalità e non ad altri. Beccaria assume una prospettiva ideologica: il suo modo di vedere la criminalità dipende da una componente di natura soggettivo-ideologico che contraddistingue il suo pensiero filosofico umano e sociale. La prospettiva ideologica caratterizza a lungo l’ambito criminologico, Per fare un esempio il criminologo Nauke racconta un aneddoto: un giovane prende in ostaggio al tribunale di Francoforte dei soggetti, minacciando di ucciderli e chiedendo un riscatto; tra le persone che osservavano la scena vi erano tre opinioni: 1) si tratta di una persona malvagia, bisogna eliminarlo il prima possibile (uccidendolo o mettendolo in galera); 2) in realtà è un povero disgraziato che cerca di trovare dei soldi per vivere, e bisogna aiutarlo e impedire che la sua povertà lo porti a commettere altre azioni di questo tipo; 3) la colpa è della società, che attribuisce un valore eccessivo alle condizioni economiche e al potere d’acquisto delle persone, e quindi non c’è uno strumento per intervenire su quella persona e sarebbe stato necessario cambiare radicalmente la società. Nauke nota che da ciascuna di queste prospettive deriva una diversa concezione della pena e degli strumenti che lo stato dovrebbe usare per risolvere la situazione. Secondo la prima prospettiva, la pena ha funzione retributiva; per la seconda prospettiva la pena ha funzione rieducativa, ma occorrono anche delle politiche sociali di reinserimento e risocializzazione; per la terza prospettiva, se il problema è interamente sociale, l’unica sanzione che ha senso è una sanzione neutralizzante: la società si difende dalla pericolosità di questo soggetto che non può essere modificata. Tutto ciò per dire che la prospettiva ideologica dell’osservatore condiziona il modo in cui egli guarda al crimine e il modo in cui vengono individuati i possibili strumenti di contrasto al crimine. Meriti del pensiero di Beccaria Il grande merito che si riconosce a Beccaria è di aver sottratto il criminale alla fama di reietto e bandito a cui prima di questo momento era associato. La storia della criminalità tendeva a escludere il reo dalla società (e.g. esilio, gogna, berlina), esibendolo al pubblico come soggetto diverso dagli altri che in ragione del fatto di cui si è macchiato esce dalla società civile. Con Beccaria questa impostazione viene ribaltata: il criminale è un soggetto come tutti gli altri che per determinate ragioni commette occasionalmente condotte criminali e quindi è corretto che al termine dell’espiazione della pena che merita, torni all’interno della società civile da cui si è momentaneamente distaccato e torni ad essere un cittadino come gli altri. Beccaria rende il criminale una persona come le altre, e non un soggetto diverso che meriti di essere escluso e allontanato dagli altri. Beccaria è fra i primi a comprendere che la criminalità è un problema di carattere strettamente sociale. Idea innovativa per i tempi, che vedevano la criminalità come qualcosa di estraneo alla società, e risolveva il problema in modo del tutto irrazionale con trattamenti rigorosi che non miravano a risolvere un problema sociale ma a risolvere le pulsioni del popolo riguardo alla necessità di punire il colpevole. Beccaria sposta la criminalità da un ambito strettamente emotivo e irrazionale all’ambito dei problemi sociali, e lo affronta con strumenti di carattere scientifico e razionale. A ciò si abbina anche una scissione più netta tra il concetto di

giustizia come espiazione morale del peccato in una dimensione di “giustizia divina” a una giustizia prettamente umana che deve essere regolata dai medesimi meccanismi che regolano gli altri fenomeni umani. Non si tratta di una passaggio netto, altri filosofi precedetti avevano teorizzato al scissione tra divino e umano, ma comunque con Beccaria questo passaggio assume connotazione decisa. La sovrapposizione tra peccato e reato, punito come espiazione di una violazione che ha anche carattere sovrannaturale, comincia a venire meno. Beccaria nell’effettuare i suoi studi non parte da dati empirici, non sfrutta una percorso induttivo ,ma un metodo deduttivo, che parte da una serie di principi di politica criminale che egli ritiene essere coerenti con la sua impostazione ideologico culturale, e da essi procede a ritroso per illuminare la criminalità e le sue caratteristiche. L’ideologia alla base della concezione di Beccaria è l’illuminismo: portatrice di una serie di principi tra cui i diritti inviolabili dell’uomo, principi questi insuperabili e caratterizzanti anche il diritto penale contemporaneo, tra cui: -

Principio di certezza del diritto

- Principio di legalità - Principio di offensività - Principio di proporzione della pena rispetto al reato - Principio di colpevolezza. Beccaria ritiene che un soggetto non possa essere totalmente tutelato e libero se i principi(di cui sopra) non vengono rispettati. A partire da questi principi giunge a dare una spiegazione di come e perché l’uomo delinque, il suo obbiettivo è strettamente di politica criminale vuole offrire al legislatore i mezzi per modificare le codificazioni penali. Beccaria parte dal postulato dell’uomo soggetto al suo libero arbitrio, cioè ad una posizione di assoluta libertà nella scelta di rispettare il contratto sociale che ha stipulato con il contesto civile oppure può scegliere di violare queste regole optando per un percorso deviante. L’idea di contratto sociale discende dal pensiero giusnaturalistico di accordo-contratto sociale tra i membri della società. Il libero arbitrio, non viene ricavato dall’osservazione empirica, ma ricavato dai principi perché se io ipotizzo l’esistenza di un principio di colpevolezza è chiaro che sotto intendo un libero arbitrio. Secondo punto fondamentale della sua dottrina risiede nel fatto che ciò che deve essere punito è il fatto, non può e non devono essere puniti i pensieri, le speranze, i desideri,. Ciò si pone alla base del diritto penale del fatto e si impone nel nostro ordinamento penale. Altra concezione a lui riconducibile è il giudizio sul fatto e sull’uomo, abbiamo detto che lui vede il soggetto come colui che commette occasionalmente un reato, ma in seguito potrà scegliere di comportarsi bene. Il giudizio penale deve essere quindi basato sul fatto commessosi e non sulla persona in sé per sé, poiché questa è soggetta al cambiamento secondo il principio del libero arbitrio. L’unico mezzo di repressione per il soggetto che devia commettendo un reato è la detenzione e al termine del periodo il soggetto deve rientrare nella società dato che egli ha scontato la pena e ridiventa come gli altri, uguale a tutti gli altri. Per lui quindi la pena ha due funzioni: a. Funzione General preventiva: La principale fun...


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