Diritti Sociali Benvenuti PDF

Title Diritti Sociali Benvenuti
Author Marta Lucarelli
Course Diritto pubblico
Institution Sapienza - Università di Roma
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riassunto diritti sociali benvenuti...


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CAPITOLO 1: Diritti sociali nozione collegata ad insuperabili problemi di ordine definitorio. La questione sociale divampa nella seconda prima metà dell’Ottocento, periodo in cui il dovere della società politicamente organizzata di far fronte alla situazione di disagio della popolazione lascia il campo ad uno spettro sempre più ampio di diritti, i quali “non sono fatti per i forti ma per i deboli”. DIRITTI di coloro che hanno bisogno di essere protetti SOCIALI perché si caratterizzano come legittime aspettative che i cittadini hanno come individui sociali che vivono in una società con altri individui e muovono dall’assunzione effettiva della realtà sociale, della sua complessità, delle sue differenze e diseguaglianze.

Sono perciò diritti per coloro che fanno parte di un particolare ciclo economico che non consente loro di soddisfare autonomamente i propri bisogni. Durante tutto l’Ottocento la Germania e la Francia, con le proprie Costituzioni, iniziano a mettere a punto il concetto di diritto sociale: •

La vicenda costituzionale Tedesca conduce ad un processo di edificazione nazionale fortemente centrato sul primato dello Stato, che diventa Stato di Amministrazione. In questo Stato il compito dell’amministrazione è quello di obbligare gli abbienti a concorrere con il loro profitto al raggiungimento dei fini sociali per il sollievo delle classi meno agiate, per diminuire la lotta di classe. Questo viene determinato “Status positivo” e delinea le situazioni vantaggiose che derivano ai privati dal fatto che l’ordinamento impone agli enti pubblici certi doveri di prestazione.



La vicenda costituzionale Francese si distingue dal tentativo di tenere insieme con eguale dignità la dimensione politica e quella economico-sociale dell’esperienza giuridica. Gli intellettuali e politici del tempo si scontrano intorno al tema del lavoro, che viene concepito e configurato per la prima volta come un vero e proprio diritto sociale. Nel 1870 l’affermazione della “Repubblica dei doveri” trae ispirazione dalla riflessione positivistica di Comnte e di altri intellettuali, i quali assumono la centralità della società al di là e prima dell’individuo, il quale viene descritto come il prodotto dell’organizzazione sciale.

Il XX secolo si apre con la fine della Prima Guerra Mondiale e con un intenso processo costituente di tutte quelle che sono le carte primonovecentesche, le quali sono accumunate dal fatto di essere generali, comuni e costanti. Gli interventi dei pubblici poteri in termini di socializzazione e modernizzazione esprimevano il superamento dello Stato Liberale non ma eliminavano le profonde linee di frattura tra quelli che erano gli stati Autoritari, Socialisti e Democratici. •

Gli stati Autoritari, come nel caso della Carta del lavoro Italiana del 1927, sono del tutto assenti;



Negli Stati Socialisti, come ad esempio la Costituzione dell’URSS del 1936, risulta del tutto assente la dimensione soggettiva caratteristica dei diritti costituzionali, venendo così meno il carattere rivendicativo di questi;



Negli Stati Democratici la prospettiva dell'incorporazione dei diritti sociali all'interno della dimensione costituzionale assume il carattere della rigidità ed è espressione di una certa tendenza politica, che si può riassumere nell'esigenza di estendere l'applicazione del principio democratico all'intera struttura della comunità statale.

→ la Costituzione Tedesca del 1919 (C. di Weimar) è espressione del superamento del principio individualistico e dell'affermazione della priorità del sociale, da cui discende un rapporto di consecuzione tra democrazia nella sfera politica e nella sfera economico-sociale. (Stato sociale di diritto/ democrazia economica.) → la Costituzione Spagnola del 1931 si apre affermando che la Spagna è una Rep. Democratica dei lavoratori di tutte le classi. → In America, nel 1932, il presidente Roosvelt lancia il programma del New Deal, comprendente un plesso di strumenti volto a risollevare l'economia degli Stati Uniti attraverso una massiccia politica sociale e di sostegno e incremento dell'occupazione. → In Inghilterra, nel 1942, Beveridge propone per l'ordinamento britannico una complessiva riorganizzazione del sistema di assicurazioni sociali, da trattarsi come parte di una complessiva politica di progresso sociale. Due anni dopo egli stesso mise in atto un piano di sicurezza sociale diretto ad assicurare, mediante un programma completo di assicurazione sociale, che ogni individuo, a condizioni che lavori fin tanto che può e che versi dei contributi detraendoli dai propri guadagni, abbia un reddito sufficiente per assicurare a sé ed alla propria famiglia una sana sussistenza.

→ La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nell'art. 22, stabilisce che ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse d ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. CAPITOLO II: I diritti sociali sono configurati come mezzo e come fine, come presupposto e come obiettivo del nuovo ordinamento repubblicano Italiano.Infatti, senza la tutela dei diritti sociali, la libertà e l'indipendenza della persona non sono effettivamente garantite. L'introduzione di questi diritti sociali nel sistema dei diritti essenziali della persona, importa dei mutamenti strutturali dell'ordinamento giuridico, economico e politico. Anche Togliatti, infatti, riprende quest'idea affermando che questi diritti, che sono in relazione diretta con l'organizzazione economica della società, devono essere garantiti dall'attività economica di tutto il paese. Quanto alla piena consapevolezza della carica innovativa dei diritti sociali nel nuovo assetto istituzionale democratico, la questione affonda in una controversia tra chi sostiene la precedenza della persona sullo stato e la distinzione di questo a servizio di quella e chi ribatte che la persona non può esistere senza la società nella quale vivere. A causa di queste controversie si fortifica un mutuo ri-conoscersi tra posizioni diverse e si radica un idem sentire repubblicano che porta, sul piano dei rapporti tra cittadini e pubblici poteri,ad una sua metamorfosi, ad un'inversione radicale dei suoi presupposti teorici rispetto alla consolidata giuspubblicistica ottocentesca. Di questa nuova concezione di carattere ordinamentale sono espressione eminente anche i diritti sociali. Art.1: È la Repubblica ad essere proiettata al vertice del testo costituzionale, nell'identificazione con il paese, ed è sottratta da revisione costituzionale. È la Repubblica, poi, nel suo classificarsi come democratica, a segnare un regime politico in cui il cittadino si identifica con lo stato stesso. È la repubblica democratica, infine nel suo specificarsi come fondata sul lavoro, a costituire il connettore biunivoco tra la dimensione civile, politica ed economica. (il lavoro è il nuovo fondamento sociale della convivenza.) Il regime politico repubblicano può essere qualificato come “Stato Sociale”, il quale è la risposta ad una domanda venuta dal basso, democratica. Nel nostro paese, esso si presenta con una più ampia prospettiva d'azione volta alla modifica della struttura sociale della società, di cui è espressione la prospettazione di un ampio catalogo di diritti sociali di matrice costituzionale. (si inizia a superare perciò la divisione tra democrazia politica/economica/sociale.) Art.2: Si apre con il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Questo articolo riconosce e garantisce non IL diritto sociale, quale complesso di regole espresse dalla volontà normativa dei gruppi sociali, ma I DIRITTI sociali, rivolti nei confronti dei pubblici poteri o di altre categorie di cives socialmente qualificate. Lo stato sociale perciò interviene nella vita collettiva sostituendosi ad altri soggetti per dirigere e gestire direttamente dati servizi e per tutelare questa o quella categoria in confronto ad altre a seconda di valutazioni ri equilibratrici delle varie forze operanti nella collettività nazionale. Art.3: Il primo comma di questo articolo si apre con l’affermazione della pari dignità sociale di tutti i cittadini dinanzi alla legge, il quale successivamente si ricollega con il principio di uguaglianza in senso sostanziale, in quanto prende in considerazione l’individuo concreto, considerato nella sua specifica e reale posizione sociale. Inoltre in questo primo comma sono indicate le sei cause discriminatrici (sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) che, se violate, fanno venir meno tale principio. Il secondo comma viene affidato alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici affinchè tutti i cittadini possano trovarsi nelle condizioni almeno di realizzare pienamente se stessi e le proprie aspirazioni nella vita politica, economica e sociale del paese. Inizialmente, nella Carta del 47, si pensò di porre gli enunciati relativi ai diritti sociali all’interno di un preambolo, proprio per evidenziare la minorità di questi rispetto ai diritti costituzionali di altra specie ed inoltre l’Art.2 venne presentato come “La Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità i diritti di libertà”.

Lo statuto costituzionale dei diritti sociali rimanda ad un modello ideale non derogabile di patto costituzionale, modello rispetto al quale sussiste una circolarità, una certa implicazione reciproca. I diritti sociali si configurano come parte essenziale di un compromesso decidente che fonda l’attuale assetto repubblicano e appaiono come la proiezione e l’articolazione sul piano giuridico di un certo potere politico volto alla distribuzione delle risorse economiche, sociali e politiche tra i cittadini. Essi sono una meta sociale che va difesa ma anche rielaborata e che richiede un aggiornamento continuo di categorie concettuali, ma anche di prassi giudiziaria e politico-sociali. Tali prassi scaturiscono da una corretta ed effettiva configurazione dei rapporti tra i diritti qui trattati e la disciplina costituzionale dell’economia. RIVEDU DA PAG 52 A 56

I pubblici poteri sono soggetti passivi, obbligati alla garanzia dei diritti sociali.  Art 41 Spetta alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto al lavoro e di promuovere le condizioni che lo rendono effettivo.  Art 32 Il diritto alla salute e alle cure gratuite spetta alla Repubblica.  Art 33/34 La Repubblica è obbligata ad istituire scuole statali per tutti gli ordini e i gradi e a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni famigliari ed altre provvidenze attribuite per concorso.  Art 38 Organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato devono occuparsi del diritto al mantenimento e all’assistenza sociale di tutti i cittadini e all’educazione e all’avviamento al lavoro degli inabili e dei minorati.  Art 30 La Costituzione garantisce un diritto dei figli al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, che vede come soggetti obbligati i genitori, ai quali si sostituiscono figure private o pubbliche in caso di loro incapacità.  Art 36 La Costituzione prevede il diritto del lavoratore salariato ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. I diritti sociali ed i soggetti passivi: I diritti sociali devono essere soddisfatti obbligatoriamente dallo stato e liberamente dai privati. La Corte Costituzionale infatti afferma che la natura delle assicurazioni sociali fa parte del diritto pubblico e gli organi che, per legge, ad essa presiedono, sono chiamati a provvedere ai compiti che la costituzione affida, in via primaria allo Stato. (Per questa ragione è stato dichiarato inammissibile il referendum abrogativo volto ad eliminare la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali da parte dell’INAIL. Idem per la soppressione degli istituti di patronato e di assistenza sociale). Lo Stato è perciò indispensabile, in quanto è costituzionalmente necessario il suo intervento organizzativo ed erogativo. I diritti sociali ed i soggetti attivi: Il diritto sociale non è mai concretamente un diritto di tutti ma è un diritto dei molti che hanno poco, cioè a coloro appartenenti ad un particolare status sociale connotato da una debolezza economico-sociale. (i lavoratori, i figli, gli indigenti, gli studenti capaci e meritevoli, le donne lavoratrici, i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, gli inabili e i minorati) solamente

in alcuni casi la Carta repubblicana riferisce ad ogni consociato taluni diritti sociali, in quanto i soggetti deboli possiamo essere potenzialmente tutti, perché a ciascuno può capitare d’imbattersi in situazioni di disagio o minorità sociale. (il diritto alla salute è riferito all’individuo ed è garantito dalla corte costituzionale). Il diritto al lavoro è l’unico spettante a tutti ma viene rivendicato solamente da coloro che di fatto hanno bisogno, per vivere, di quel trattamento economico corrispettivo alla propria attività lavorativa svolta. I diritti sociali dal punto di vista degli oggetti:  Art 4 il diritto al lavoro, è il primo dei diritti sociali spettante a tutti i cittadini. Questo è configurabile anche come libertà o come dovere, il cui soggetto è tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni. È caratterizzato da un preciso impegno rivolto nei confronti dei pubblici poteri, bisogna fare tutto il possibile per assicurare il lavoro di ciascun cittadino.  Art 30 il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione spettante ai figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Il diritto in questione si iscrive in un più ampio contesto di agevolazione con misure economiche e altre provvidenze (Art 31) quali il particolare riguardo alle famiglie numerose, protezione della maternità e dell’infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari e di tutela giuridica per i figli nati al di fuori del matrimonio. Tale diritto incombe sui genitori ma si trasferisce in capo ad altri soggetti pubblici o privati quando emergono casi di incapacità dei primi. (questo è il carattere sociale di questo diritto in quanto l’intervento dei pubblici poteri è necessario per risollevare situazioni sociali di disagio o di bisogno)





Art 32 il diritto alla (tutela della) salute spettante a tutti e lo speciale diritto a cure gratuite spettante agli indigenti. Per diritto alla salute si intende non solo salute naturale e personale ma anche promozionale e relazionale, cioè relativa alle condizioni di vita, all’ambiente e al lavoro. Il diritto speciale alle cure gratuite invece spetta a coloro che non hanno i mezzi economici per far fronte ad una certa prestazione da cui deriva il pieno diritto di accesso a trattamenti sanitari senza sostenere il relativo costo. Sui pubblici poteri perciò grava un obbligo erogativo da garantirsi a beneficio di tutti. Art 34 il diritto alla scuola aperta, alla gratuità dell’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, spettante ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi. Ad avviso della Corte Costituzionale, il diritto di studiare, al fine di acquisite o di arricchire competenze, l’inserimento nella scuola e l’acquisizione di una istruzione sono strumento fondamentale per il pieno sviluppo di una persona. Le finalità dell’istruzione sono: l’apprendimento, la comunicazione, le relazioni e la socializzazione.









1. Il diritto all’istruzione si qualifica nel requisito di gratuità del servizio, ma non si esaurisce in esso in quanto bisogna far fronte a tutti gli elementi accessori, come libri, cancelleria ecc. i quali devono essere resi disponibili dai pubblici poteri. 2. Il diritto allo studio è in sostanza il diritto di ottenere nuove condizioni economiche che rendano possibile il perseguimento degli studi anche a coloro che non possono permetterselo. Questo diritto spetta ai capaci, cioè ai soggetti forniti di attitudine, ed ai meritevoli, cioè quelli che si impegnano nel lavoro scolastico. Questo avviene tramite borse di studio o assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Art 36 il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità di lavoro, che deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Questo diritto emerge in virtù del richiamo alla retribuzione in quanto è presente un’evidente disparità tra il lavoratore salariato ed il datore di lavoro. Questo articolo sancisce anche il diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite e la massima giornata lavorativa che viene determinata dalla legge; insieme essi costituiscono una delle tradizionali rivendicazioni del movimento operaio ed sono preordinate a garantire il recupero del lavoratore sul piano psicofisico. Art 37 il diritto a condizioni di lavoro tali da consentire l’adempimento dell’essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Esso si affianca alla previsione d garanzie e tutele per il lavoro dei minori e convive con la previsione che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, a parità di lavoro, e le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Art 38 il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, spettante ai cittadini inabili al lavoro o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Questo diritto attribuisce a tutti i cives il diritto ad ottenere ora una provvidenza di carattere economico che consenta loro di vivere (mantenimento), ora un ventaglio di servizi sociali volti a fronteggiare l’indigenza (assistenza sociale). Esso presuppone l’esistenza di una situazione di impossibilità oggettiva di lavorare e l’assenza di mezzi propri di sussistenza. La qualità e la quantità delle misure volte a dare concretezza al diritto qui evocato devono essere tali da rendere i beneficiari liberi da situazioni di bisogno che ne minacciano la dignità. Quest’articolo prospetta la necessaria esistenza di organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato, pone il diritto alla previsione e all’assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, spettante ai lavoratori in ipotesi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e afferma il diritto all’educazione e all’avviamento professionale spettante agli inabili ed ai minorati, che garantisce i soggetti che si trovano in una situazione di disabilità psichica o fisica. Art 46 il diritto a collaborare alla gestione delle aziende, spettante ai lavoratori. Tale diritto si svolge nei confronti dei datori di lavoro e costituisce una delle manifestazioni costituzionali di un principio di democrazia industriale che aveva trovato ampio rilievo in era weimeriana. Tale diritto consiste in una pretesa costituzionale qualificata a svolgere un contributo attivo alla formazione dell’indirizzo dell’attività economica realizzata dall’impresa e si ricollega all’obbiettivo fondamentale dell’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

I due elementi di struttura che connotano l’ordinamento giuridico italiano sono: la primazia del lavoro come principio e come diritto costituzionale e la prefigurazione di un vero e proprio sistema di protezione sociale, un assetto che tende a realizzare condizioni pratiche di sicurezza contro tutti i rischi della vita, con speciale riguardo a quelli che sono generati da una determinata struttura economica basata ancora sulla divisione in classi e sul diritto di proprietà privata dei mezzo di produzione. Il non lavoro è il punto di riferimento essenzia...


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