I diritti inviolabili dell\'uomo PDF

Title I diritti inviolabili dell\'uomo
Author Davide Toccoli
Course educazione civica - Anno 4 classico
Institution Liceo (Italia)
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I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO Le 2 caratteristiche più significative del costituzionalismo moderno sono compendiate nell’affermazione contenuta nel 16 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino,formulata nel corso della Rivoluzione francese il 26 agosto 1789 in seno all’Assemblea Nazionale Costituente:”Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata,nè la separazione dei poteri determinata,non ha Costituzione).Occorre quindi che ‘ord. protegga i diritti e limiti a tal fine il potere pubblico mediante l’assunzione di un principio organizzativo di “separazione”delle sue articolazioni concrete.Questa è l’impostazione pure della Dichiarazione di indip. degli USA(1776),che riferisce “a tutti gli uomini” la titolarità “di certi inalienabili diritti”. La tutela di tali diritti è proprio la stessa ragione teleologica della Costituzione,la finalità nella cui prospettiva si giustificano l’esistenza del potere e il vincolo di obbedienza e di rispetto reciproco cui si legano tutti i sogg. dell’ord.I diritti di cui qui si parla sono individuabili sempre nella dichiarazione del 1789:”I diritti naturali,inalienabili e sacri dell’Uomo”.Tali diritti giustificano l’esistenza stessa del potere pubblico. (la prospettiva di lettura che si esporrà in questa sede riflette la tradizionale e dominante vocazione universalista e illuministica della teoria degli diritti umani,concepiti come situazioni soggettive di cui tutti sono titolari indipendentemente dalla nazionalità,dalle origini etniche,dalle condizioni sociali ecc.In tempi recenti tale lezione è stata al centro di un certo dibattito,in cui alcuni autori hanno evidenziato una strutturale ambiguità nella nozione così definita dei diritti umani.Essa imputerebbe prerogative e istanze di tutela e di realizzazione personale anche in capo a individui che,per le circostanze più disparate(povertà guerre ecc) possono riuscirne avvantaggiati solo teoricamente.In tale ottica quindi una tutela dei diritti umani disgiunta da nazione concreta a favore della diffusione trasversale di specifici assetti politico-istituzionali rischierebbe di avere un significato solo retorico.Altri autori hanno contestualmente ribadito l’importanza della visione cosmopolitica dei diritti umani poichè proprio per la sua capacità critica nei confronti di situazioni fattuali con essa radicalmente contrastanti,produrrebbe fenomeni e processi cc.dd. “giusgenerativi”,idonei cioè a mutare quelle stesse situazioni mercè la diffusione e il consolidamento di una “cultura dei diritti” maggiormente effettiva). L’impostazione maggioritaria di matrice liberale viene accolta al 2 allorché si afferma che la Rep. “riconosce e garantisce id diritti inviolabili dell’uomo”.Tali diritti sono quelli che il costituzionalismo moderno ha sottoposto ad un regime di indisponibilità da parte del potere,in quanto considerati alla stregua di porzioni costitutive di una dimensione irrinunciabile.Il 2 prosegue riferendo“sia all’uomo come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”:il termine ultimo dell’attribuzione dei dir. inviolabili non è quindi l’uno inteso in senso astratto e atomico ,come titolare individuale di una relazione esclusiva esclusiva con il potere pubblico,bensì la persona,come tale immersa in una rete di relazioni,esperienze e bisogni che contribuiscono a connotarne la concretezza e la realtà e che quindi partecipano del carattere dell’indisponibilità. Citando le parole dell’on. La Pira,in assemblea costituente,tali diritti non sono solo quelli individuali ma anche quelli “sociali e delle comunità attraverso cui la persona umana si integra e si espande”. I diritti del2 quindi integrano un insieme più ampio di quello dei diritti dell’uomo di cui al 16 della dichiarazione dei diritti del’Uomo e del Cittadino.Tali diritti sono lo specchio di un ord. cost. che non è più volto solo,come nel tipico stato liberale di diritto,alla garanzia negativa di talune prerogative individuali definibili quali innate, ma anche alla promozione di diritti(rimuovere gli ostacoli di ordine comico e sociale che limitando di fatto al libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”.Vi è quindi corrispondenza tra la mutata forma di Stato e l’individuazione dei diritti inviolabili;come vi è un rapporto tra questa corrispondenza e l’opzione relativa al carattere rigido e garantito della Cost. “Il fine ultimo all’organizzazione sociale” consiste nello “sviluppo di ogni singola persona umana”(sentenza della corte cost)(c.d. principio personalista),e ciò evidentemente anche quando tale sviluppo avviene nelle formazioni in cui si articola la società;anche le comunità,gruppi,associaz.,in quanto contribuiscano al raggiungimento di quella finalità,da un lato meritano tutela e promozione,dall’altro sono tenute a rispettare i diritti inopinabili dell’individuo(sono queste le 2 proiezioni del c.d.”principio pluralista”). Al contempo se la tutta la Rep. e tutti i poteri,pubb. e privo.,che in essa sono inscritti,sono impegnati in una ordinata e complessa azione di tutela dell’individuo e di garanzia del pluralismo sociale come elementi necessari per il libero sviluppo della persona,i diritti inviolabili che a questa

I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO sono connessi esigono che quell’azione sia coerente e che si traduca talvolta i prestazioni o in funzioni ben precise.In tal senso i diritti di cui al 2-assoluti,inalienabili,irrinunciabili,indisponibili e imprescrittibili-non coincidono con il classico numero dei diritti e delle libertà civili e politici,giacchè comunque competono all’uomo e anche ai cittadini,e non si limitano neanche alle sole situazioni sogg. che la Cost definisce espressamente come inviolabili.Tr quei diritti possono cioè annoverarsi anche pretese variamente definite come strumentali al raggiungimento degli obiettivi positivi di emancipazione che che visto la COst stessa enuncia.Essi oblungo il potere ad esprimersi int senso ragionevolmente conforme,sia per fornire una soddisfazione concreta ad un’istanza specifica,sia per tessere quelle condizioni di carattere materiale e morale senza cui sarebbe del tutto frustrato anche il godimento dei “diritti di libertà” in senso proprio.In tal modo il 2 si propone di riconoscere e garantire e promuovere anche un adeguato spazi di libera determinazione per ciascun individuo senza che sia possibile imporre soluzioni di carattere identitario.Con questa formula non si tratta di comprendere (solo) quali siano i limiti all’azione pubblica di definizione dell’individuo e del suo ruolo,privato o sociale,bensì (spt.) di consentire che si l’individuo ad esprimersi e a “dire” allo Stato quale sia ala propria identità.è evidente il totale cambiamento di orizzonte rispetto alla precedente cornice costituzionale e,ancor più rispetto allo stato fascista. Neppure il leg(ordinario o cost) pico limitare o annullare la tutela offerta ai diritti inviolabile,giacchè essi rientrano nel novero di quei “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione cost o da altre leggi cost”. (in riferimento a situazioni giuridiche sogg. che nella disciplina cost. devono essere sempre riconosciute e tutelate,si impiegano talvolta anche altre qualificazioni. In dottrina ad es. è frequente l’uso dell’espressione “diritto di libertà”,per identificare tutte quelle situazioni sogg. di natura attiva la cui attribuzione implica il libero svolgimento di comportamenti materiali o di attività giuridiche e che richiedono ,per realizzarsi,di essere semplicemente esercitate(diritto di riunirsi,circolare,manifestare il pensiero,..).Come tali,questi diritti si differenziano da altri imputabili alla persona(al nome,..),che costituiscono attributi ineliminabili dell’uomo e che si realizzano all’atto della loro stessa attribuzione.Tale distinzione è funzionale a chiarire che i “diritti di libertà”,esprimendosi in un paradigma di libero agire,hanno matrice individualistica,sono attribuiti cioè al singolo per il perseguimento di fini liberamente prescelti, e possono conoscere quindi limitazioni puntuali solo in forza di particolari disp cost che le giustifichino.Tali classificazioni astratte offrono solo riferimenti tendenziali poichè la dimensione effettiva dei diritti e delle libertà,anche inviolabili o fondamentali,si deve misurare nel risultato del difficile equilibrio tra leg.,giudice cost.,giudici ordinari e amm.,amministrazione) Se la cornice concettuale in cui si inscrive la nozione cost. di diritti inviolabili è condivisa,più difficile è individuare una rassegna di quali siano le sue manifestazioni.Anzitutto possono qualificarsi senz’altro come inviolabili tutte le posizioni soggettive che vengono esplicitamente definite in tal modo(libertà personale,di domicilio,di corrispondenza(se segretezza),diritto alla difesa(di cui al 24,il quale deve essere letto però unitamente al 111,poichè entrambi riconoscono “un nucleo minimo di garanzie”,..).La Corte cost. ha affermato in secondo luogo che sono parimenti inviolabili anche altri diritti disciplinati dalla cost. ma sforniti della relativa “qualificazione” di “inviolabile”(libertà religiosa,di manifestazione del pensiero) o testualmente riferiti ai soli cittadini(diritto di associarsi,inteso come libertà di adesione).Non v’è dubbio che tali diritti possano essere ricompresi in questa qualificazione in esame,se non altro perchè partecipano,tradizionalmente, della stessa cultura (liberale) da cui è storicamente derivata anche l’affermazione dell’inviolabilità delle situazioni sogg. che vengono espressamente definite in tale modo.Lo stesso dicasi per l’inviolabilità del diritto alla vita e al nome. La Corte cost. ha poi,coerentemente con la prospettiva personalista del 2, riferito l’inviolabilità anche ad ulteriori posizioni sogg.,perchè tipiche della situazione di appartenenza ad elementari aggregazioni sociali e del favor che la Rep. dimostra nei loro specifici riguardi(diritto all’unità familiare contrarre matrimonio,..) o perchè concernenti prestazioni che,nel quadro dello scopo di miglioramento progressivo dei presupposti dell’esistenza di ogni individuo,anche la COst ritiene irrinunciabili e attinenti a pretese di natura fondamentale(diritto alla salute,all’istruzione,e ai diritti previdenziali). Tale operazione di progressiva ottimizzazione del catalogo dei diritti inviolabili è stata ogg. di vivaci discussioni dottrinali,spt in relazione alla possibilità,sostenuta da alcuni autori,di interpretare il 2 come “fattispecie aperta”.Ciò significherebbe pensare che il riconoscimento,in esso contenuto,circa

I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO l’inviolabilità di taluni diritti non sia una formula riassuntiva o di chiusura,riferibile alle sole ipotesi di diritti e7o libertà contemplate esplicitamente nel testo cost.,bensì rappresenti una clausola generale,capace di essere implementata assecondando in via interpretativa tutte le nuove ed eventuali domande che in tal senso emergano gradualmente nelle società e che,come tali,vengano riconosciute dalla giurisp o dal leg. ordinario. La nozione di diritto inviolabile potrebbe quindi considerarsi come un concetto giuridico indeterminato,suscettibile di essere di volta in volta specificato,in uno con l’evoluzione del contesto socio-culturale di riferimento.Tale impostazione inoltre consentirebbe di attribuire alla formulazione verbale della Cost.(la Rep “riconosce” i dir. inviolabili)il significato di un rinvio ad una dimensione che non è extra-giuridica(o naturale),ma che trae le proprie ragioni dal coevo riconoscimento del pluralismo sociale e delle sue innegabili caratteristiche di mutevolezza e di flessibilità. Senza voler prendere posizione sulla plausibilità di simile lettura,p innegabile che il diritto vivente ha fatto ricorso e tuttora lo fa a tale impostazione,supplendo sovente a ritardi e manchevolezze del leg.,arricchendo il catalogo dei dir. inviolabili.La Cost. rappresenterebbe in tale prospettiva,un organismo capace di un respiro costante,una valvola regolatrice del rapporto inevitabilmente osmotico tra comunità e ordinamento giuridico.Ad es. è stata la Corte di cass. ad affermare per la prima volta l’esistenza di un diritto inviolabili alla privacy,anche al di fuori della sfera della c.d. “intimità domestica”,richiamandosi al 2 e derivando dallo stesso un più generale diritto all’autodeterminazione personale.Anche la Corte cost. non è estranea a tale prassi oggi,pur con qualche fatica nel passato.Altri esempi sono quelli il diritto alla libertà sessuale,all’identità personale,quelli attinenti allo status o alla identità biologica. Il più delle volte per la Corte cost. ha affermato inviolabilità di nuovi diritti non solo in ragione di una supposta valenza “elastica” del 2,quanto piuttosto in forza di un’interpretazione sistematica della COst. e delle altre fonti,di dir. interno o di dir. internazionale,che si potevano effettivamente invocare nel caso concreto(ad es. il dir all’abitazione,quello degli inabili all’accompagnamento,quello ad abbandonare il proprio Paese,..). D’altra parte anche chi ritiene che il 2 sia una “fattispecie chiusa” tende talvolta a considerare comunque l’esistenza di nuove situazioni sogg.,giungendo,anche servendosi dell’interpretazione sistematica,ad una lettura estensiva dei diritti esplicitamente contemplati dalla Carta. Recentemente la Corte ha dimostrato di rivolgere,sia pur in un caso specifico, una particolare attenzione anche ad una sorta di 2interpretazione storico-cultuale”,che,da un certo punto di vista,tende a svolgere,mediante una lettura di stampo quasi originalista,un’azione uguale e contraria a quella potenzialmente effettuabile sulla scorta del ricorso alla teoria della “fattispecie aperta”,e,con esso,della constatazione delle evoluzioni intellettuali,pratiche e comportamentali della società civile. Si tratta della discussa sentenza in cui la Corte,pur annoverando le unioni omosessuali tra le formazioni sociali di cui al 2,ha escluso che “il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” si debba tradurre automaticamente nel riconoscimento di una equiparazione con il matrimonio.In proposito,tra gli argomenti utilizzati dalla Corte,vi è stato quello per cui i Costituenti,nello scrivere il 29,avevano senz’altro presente “la nozione di matrimonio definita dal c.c. del 1942,che stabiliva(come tuttora) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso”. (l’originalismo è una specifica corrente interpretativa che non è propria dell’esperienza italiana e che è invece diffusa nella dottrina costituzionalisti nordamericana,in part in quella di estrazione conservatrice.Pur essendo declinabile mediante diverse accezioni e con differenti possibilità applicative,l’approccio originalità si propone di privilegiare,nell’int. della COst.,la possibilità che più si avvicinano al suo obiettivo e ragionevole significato originario(original meaning)ovvero,in un’altra formulazione più forte,all’intenzione storica di coloro cene hanno redatto il testo(original intent).Alcuni giustificano tale metodo interpretativo riconducendone la ratio alla sovranità popolare;altri ne sostengono la coerenza con il principio della certezza del diritto;altri ancora ritengono che esso sia corrispondente alla giustizia intrinseca della singola disp.d a interpretare. Il punto debole del’originalismo consiste nel fatto che,anche a voler ammettere che si possa identificare,dal punto di vista storico,un univoco e condiviso significato ogg. di talune espressioni linguistiche contenute nella COSt.,spesso è assai difficile dedurne l’esistenza di principi,nozioni o teorie che siano altrettanto chiare.In altri termini,l’originalismo comporta sempre la necessità di immaginare ex novo(quindi,paradossalmente di creare) una dottrina del tutto coerente.

I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO Diversamente da quanto accade nel contesto oltreoceano,in quello europeo,in part continentale, è molto diffusa la consapevolezza che i significati attribuibili alle disp. della COSt. possono mutare con il passare del tempo,e che questo è un fenomeno del tutto fisiologico,in quanto proporzionale all’int. elastica e funzionale tipica del diritto scritto(la dottrina tedesca utilizza,per segnalare questa attitudine,il termine Entfremdung che rappresenta,per l’appunto,il “divenire estraneo a se stesso”,il cambiamento della norma in quanto derivante da una successiva int. della medesima disp.) Le cautele del giudice cost si spiegano per 2 ordini di ragioni:da un lato si tratta di preservare la discrezionalità del leg.,e il margine di scelta che in tal modo è riconosciuto,in uno Stato democratico,agli organi rappresentativi quali sedi privilegiate delle delicate e inevitabili operazioni di bilanciamento che il riconoscimento di un diritto comporta in relazione ad altre convergenti aspirazioni o rispetto ad altri diritti eventualmente configgenti. Come si terrà la Corte cost. non è estranea a questo part. “campo di battaglia”,ma è normale che essa,in quanto giudice,manifesti di regola un certo sella restraint. Per altro verso poi si tratta di considerare anche che l’operazione di individuazione di un dir inviolabile non è cosa mai semplice,non tanto,o non solo, per il fatto che esiste in materia una tensione molto forte tra il riconoscimento positivo di talune prerogative e le mutevoli ambizioni diffuse nel corpo sociale.Il dato davvero importante è che tra la COst e la società non vi è uno spazio vuoto e che tale spazio non comprende solo la legge e gli atti aventi forza di legge,ma tante altre fonti,molte delle quali provengono da esperienze giuridiche sovranazionali e hanno quale ogg.,anch’esse,la garanzia di diritti e di libertà. Il tema dei diritti inviolabili e della loro definizione si intreccia giocoforza con il c.d. “sistema multilivello di tutela”.Da molto tempo esistono accordi o convenzioni internazionali che si propongono di obbligare gli Stati che vi aderiscono a proteggere und determinato catalogo di diritti,il più delle volte definiti come umani o fondamentali.Anche la Cost stessa talvolta rinvia espressamente al dir. int.(ad es. per la definizione della “condizione giuridica dello straniero”,che “è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati int.”).Anche nell’ord. italiano quindi i pubblici poteri sono tenuti ad osservare prescrizioni che definiscono per specifici diritti o liberà determinati standard di tutela,diversi,spesso sovrapposti,rispetto a quelli già previsti dalla Cost. Il prototipo dei testi sovranazionali in esame è quello della Dichiarazione universale dei diritti umani,approvata e proclamata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1948,che tuttavia,nel suo contenuto testuale,non è vincolante.Ma si pensi spt alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali(CEDU),o ai 2 Patti int.,uno sui diritti civili e politici,l’altro sui diritti economici,sciali e culturali.Essi,anche perchè facenti parte formalmente dell’ord. italiano,sono giuridicamente vincolanti.é problematico capire quale sia il loro rapporto,oltre che con le altre fonti di dir interno,anche con le disp. cost. e con la garanzia anzidetta del 2.è chiaro che spesso le formule di garanzia di talune situazioni giuridiche sogg. svolgono una funzione lato sensu sinergia e che esse, provengano dalla COst o da altre fonti , “si integrano,completandosi reciprocamente nella interpretazione”.In altri casi vi è una frizione costante tra le garanzie interne e quelle richieste da parametri altri:il caso della CEDU è emblematico.L’interesse per questa singolare convenzione deriva da 3 fattori principalmente: -Essa contempla una pluralità di diritti e libertà che convergono con quelli previsti dalla COSt italiana a che in molti casi ne potenziano o ne indirizzano la fisionomia secondo coordinate ben precise,anche al di fuori del novero dei cc.dd.”diritti inviolabili”.Ad es la CEDU detta disp importanti con riferimento ala tutela del dir alla vita,alla libertà e alla sicurezza,a un equo processo e a forme effettive di ricorso,al rispetto della propria vita familiare,del domicilio e della propria corrispondenza,libertà pensiero,religione,espressione,associazione,matrimonio,proprietà istruzione libera circolazione ecc. -Il rispetto effettivo dei vincoli po...


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