Diritto - Chiui non PDF

Title Diritto - Chiui non
Course Sociologia dello Sviluppo
Institution Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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Chiui non...


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LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Si tratta della prima delle quattro libertà fondamentali (unitamente alla libera circolazionedelle persone, alla libera circolazione dei capitali, alla libera circolazione dei servizi) previste dal Trattato CE. Tale libertà trova fondamento negli artt. 23 e 24 CE ( ex 9 e 10 TCE) dove è scritto che “la Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, di dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente”; e che “sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente”, stabilendo l’adozione di una tariffa doganale comune. Fin dal 1968 era stata raggiunta la soppressione dei dazi doganaliall’importazione e all’esportazione. Per ciò che concerne invece le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali (quelle prestazioni, cioè, imposte unilateralmente da uno Stato per il solo fatto che le merci varchino i suoi confini) la loro eliminazione è avvenuta gradualmente in via giurisprudenziale, attraverso una serie di sentenze - alcune delle quali rimaste famose - della Corte di Giustizia delle Comunità europee (si vedano, segnatamente, la Van Gend & Loos del 5 febbraio 1963 o quella sul caso del “panpepato” del 14 dicembre 1962). Conviene tuttavia precisare che tra le tasse di effetto equivalente vietate dal diritto comunitario non rientrano quelle imposizioni che costituiscano contropartita di un servizio effettivamente reso o che siano da ricondurre a un regime generale di tributi interni; si tratta invero di imposizioni che non contrastano con il divieto sancito dall’art. 90 CE (ex95 TCE), il quale stabilisce che “nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari”. La norma del trattato stabilisce poi che “nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”, si pensi al caso, p.e., della Finlandia che, non producendo vino, imponga aliquote fiscali elevatissime su tale bevanda così da favorire il consumo delle proprie produzioni alcoliche, quali birre e super alcolici a scapito di quelle di altri Paesi produttori di vino. Con l’obiettivo della libera circolazione delle merci gli artt. 28 e 29 CE ( ex 30 e 34 TCE) stabiliscono inoltre il divieto di ogni restrizione quantitativa, rispettivamente all’importazione e all’esportazione, e di qualsiasi misura di effetto equivalente. La Corte di Giustizia ha chiarito il concetto di “misura di effetto equivalente” con la sentenza Dassonvilledell’11 luglio 1974 in cui ha affermato che “ogni normativa

commerciale

degli

Strati

membri

che

possa

ostacolare

direttamente

o

indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa”. Con un’altra sentenza ( Cassis de Dijon) del 20 febbraio 1979 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha modifi cato, temperandolo, il divieto contenuto nell’art. 28 CE. L’art. 36 TCE (oggi 30 CE), d’altro canto, consente delle deroghe ai principi sanciti negli articoli precedenti, ma solo in casi tassativamente indicati: moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o tutela della proprietà industriale e commerciale, altre deroghe

riguardano la protezione dell’ambiente naturale e dell’ambiente di lavoro. In materia di libera circolazione delle merci risulta altresì fondamentale la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Simmenthal del 15 dicembre 1978: vi si afferma che l’art. 30 non mira ad attribuire agli Stati membri una competenza esclusiva in determinate materie, quanto a consentire delle eccezioni alla disciplina generale, ma solo nella misura in cui queste sia necessarie e imprescindibili per il raggiungimento delle finalità che le stesse norme stabiliscono. Il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione (n. 95/3052 del 13 dicembre 1995) con la quale è stata stabilita una procedura di mutua informazione, attraverso preventiva notifica alla Commissione, sulle misure nazionali che derogano al principio della libera circolazione delle merci, così da rendere intelligibile e trasparente il regime delle deroghe tra gli Stati membri. Con il regolamento 2679/98 del 7 dicembre 1998, infine, il Consiglio ha instaurato un meccanismo in base al quale è affidato alla Commissione

il

compito

di

intervenire

d’urgenza

per

la

salvaguardia

degli

scambi

intracomunitari in caso di violazioni. In particolare, attraverso un ricorso alla Corte di Giustizia delle CE, la Commissione può giungere a far condannare lo Stato inadempiente al risarcimento dei danni eventualmente causati....


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