Diritto commerciale - Appunti a lezione PDF

Title Diritto commerciale - Appunti a lezione
Author Gianmarco Zuanon
Course Diritto commerciale
Institution Università di Bologna
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Appunti a lezione...


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DIRITTO COMMERCIALE SECONDO PARZIALE (DA CAP 13 A CAP 26) CAPITOLO 13 LA SOCIETA’ PER AZIONI Fa parte delle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Caratteristiche:! 1) personalità giuridica: piena e perfetta autonomia patrimoniale.! 2) Responsabilità dei soci: tutti i soci non assumono nessuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali. I soci sono obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi.! 3) Organizzazione corporativa: presenza di tre distinti organi: assemblea, un organo di gestione, ed un organo di controllo.! 4) Azioni: le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate di uguale valore, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti e sono liberamente trasferibili.! LA COSTITUZIONE! Ci sono due fasi:! 1) stipulazione dell’atto costitutivo: deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità. Di solito so procede alla redazione di due documenti: l’atto costitutivo, più sintetico che contiene la volontà di costituire la società, e lo statuto, che contiene le regole di funzionamento della società. 2) Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese: deve essere fatto entro 90 giorni dall’atto. Può avvenire in due modalità: stipulazione simultanea (immediatamente da chi ne assume l’iniziativa che provvedono all’integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale) o stipulazione per pubblica sottoscrizione (stipulazione dell’atto dopo procedimento per raccogliere fra il pubblico del capitale iniziale).! Il notaio, prima di depositare l’atto presso l’ufficio delle imprese, deve svolgere un controllo di legalità, controllando che non ci siano clausole contrarie alle leggi. Con l’iscrizione, la società acquista personalità giuridica. Non è configurabile una soc per az IRREGOLARE. Divieto di emissione di azioni prima dell’iscrizione.! Dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, la società può essere dichiarata nulla in 3 casi:! 1) mancata stipulazione dell’atto in forma pubblica;! 2) Illecita dell’oggetto sociale;! 3) Mancanza nell’atto costitutivo, o statuto, di indicazioni come denom della società, conferimenti etc.! Queste condizioni causano due situazioni: contratto di società invalido (quindi dichiarato nullo) o società invalidamente costituita (nullità della società).! Azione di nullità è imprescrittibile.! Condizioni necessarie per la costituzione:! - capitale sociale fissato a 120.000€ (rari casi come società bancarie o finanziarie necessitano di un capitale più alto).! - Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale:! - Che vengano rispettate le disposizioni per i conferimenti: deve essere versato in banca il 25% dei conferimenti in denaro (se atto unilaterale, tutti i conf in denaro vanno versati).! - Che ci siano le autorizzazioni e le condizioni per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto.! SOCIETA’ PER AZIONI UNIPERSONALE PATRIMONI DESTINATI! La costituzione può avvenire anche con atto unilaterale di un unico socio fondatore. L’unico socio è tenuto a versare integralmente i conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione.!

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Per le obbligazioni contratte prima dell’iscrizione, il socio risponde in solido con coloro che hanno agito. Per le obbligazioni successive all’iscrizione il socio non ha la responsabilità illimitata.! Con la riforma del 2003 è stata inserita una nuova tecnica per limitare il rischio d’impresa, ovvero i patrimoni destinati ad uno specifico affare (come strumento alternativo al finanziamento). La costituzione di questi patrimoni avviene con maggioranza assoluta all’interno della società, la deliberazione è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.! Il patrimonio separato acquista una sua autonomia rispetto al patrimonio sociale. Realizzato l’affare o se lo stesso è divenuto impossibile, gli amministratori redigono un rendiconto finale. Se sono presenti creditori insoddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato, se invece non ci sono, cessa il vincolo di destinazione e i beni confluiscono nel patrimonio generale.! Nel finanziamento destinato, il patrimonio separato è formato da proventi dell’affare e dei relativi frutti o investimenti. Se la società fallisce prima della realizzazione dell’affare, il finanziatore potrà inserirsi nel fallimento per le somme non riscosse.! I CONFERIMENTI! Sono disciplinati in maniera diversa per garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società e di garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero.! Se non specificato nell’atto costitutivo, i conferimenti si presumono in denaro ed è disposto l’obbligo del versamento del 25% del totale. ! È espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento prestazioni di opere o servizi (che possono essere però prestazioni accessorie), ed è precluso l’apporto di cose generiche, future o altrui. È limitato invece, ma concesso, il conferimento di beni in natura o crediti (il socio deve fornire tutti i mezzi necessari alla società per diventare titolare del bene conferito). È conferibile ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica (diritti di brevetto).! Procedimento di valutazione si articola in più fasi:! 1) chi conferisce il bene deve presentare una relazione di stima di un esperto designato dal tribunale.! 2) Entro 180 giorni dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le relazioni di stima e possono procedere alla revisione della stessa se ci sono motivi fondati.

3) Se dalla revisione risulta che il valore dei conferimenti è inferiore di un quinto rispetto al conferimento, il capitale sociale va ridotto in maniera proporzionale; oppure il socio può versare la differenza in denaro (per non dover diminuire il numero delle azioni sottoscritte) o recedere dalla società con diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte. Ci sono infine i cosiddetti “acquisti pericolosi” ovvero acquisti da parte della società da fondatori, soci attuali o amministratori. Questi acquisti devono essere autorizzati dall’assemblea ordinaria, co presentazione di relazione giurata di stima di un esperto, quando:

- il corrispettivo pattuito è pari o superiore ad un decimo del capitale sociale. - L’acquisto è compiuto nei due anni dall’iscrizione della soc nel registro delle imprese.

PRESTAZIONI ACCESSORIE Pagina 2

Sono un elemento personalistico nella partecipazione sociale, per questo devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

CAPITOLO 14 LE AZIONI Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni. Sono quote di partecipazione omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (i titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Si definisce valore nominale delle azioni la parte del capitale sociale rappresentata espressa in cifra monetaria. Le azioni senza valore nominale (quindi non scritto espressamente) sono ugualmente frazioni uguali del capitale sociale. Le azioni possono essere emesse per somma superiore al valore nominale (emissione con sovrapprezzo). Il valore di emissione delle azioni va infatti tenuto distinto dal valore reale delle stesse (valore di bilancio) che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni. Il valore di mercato delle azioni invece risulta giornalmente dai listini ufficiali se le azioni sono quotate nell borsa valori. Indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno. LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA Ogni azione conferisce al suo titolare diritti e poteri di natura amministrativa (diritto di voto), patrimoniale (diritto agli utili, liquidazione), e di natura ammist-patrim insieme (diritto di ozpione, diritto di recesso). Inoltre le azioni conferiscono uguaglianza dei diritti, ma è uguag relativa (categorie di azioni fornite di diritti diversi, stessa categoria stessi diritti) e oggettiva (uguali diritti che dispone ogni singola azione, ma possibile non uguag tra azionisti). Esiste però la disuguaglianza soggettiva, in quanto alcuni diritti spettano ad alcuni azionisti indipendentemente dal numero di azioni (diritto di intervento in assemblea), mentre i diritti più significativi spettano in proporzione alle azioni possedute (diritto di voto o agli utili). Questo è in linea con il principio cardine di queste società, ovvero chi più conferisce e più rischia, ha più poter Questo principio capitalistico può essere derogato se ci sono interessi pubblici. Lo stato e gli enti pubblici sono svincolati da ciò, come nel potere di veto su adozioni di delibere di leggi negli statut di società operanti in settori strategici (difesa, trasporti, comunicazioni etc). LE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI Costituiscono categorie speciali le azioni che forniscono diritti diversi da quelli tipici previsti. Possono essere create nello statuto, o successivamente apportando modifiche ad esso. Per le delibere che riguardano queste azioni, serve l’approvazione dell’assemblea speciale. Vari tipi: 1) azioni a voto plurimo: ognuna di esse attribuisce più di un voto. 2) Azioni senza diritto di voto, o a voto limitato o voto condizionato (tutte queste non possono superare la metà del capitale sociale). Pagina 3

3) Azioni privilegiate: attribuiscono un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili. Riman però valido il patto leonino. 4) Azioni correlate: attribuiscono diritti che sono correlati ai risultati dell’attività sociale di un determinato settore. Ai titolari di queste azioni non posso essere corrisposti dividendi superiori agli utili di bilancio generale. 5) Azioni di risparmio: per incentivare a investire in azioni offrendo ai risparmiatori titoli miglior Possono essere emesse solo da società le cui azioni sono quotate in borsa. Sono prive di diritti amministrativi (diritto di voto, intervenire in assemblea etc). 6) Azioni a favore dei prestatori di lavoro: per coinvolgere i lavoratori alla gestione ed ai risultati della società. Vari tipi di azioni: azioni gratuite (come assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti sotto forma di azioni assegnate gratuitamente) oppure azioni a pagamento (offrire azioni a dipendenti, escludendo o limitando il diritto di opzione agli azionisti).

AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Non sono imputati al capitale sociale, quindi non attribuiscono la qualità di azionista. Possono fornire solo diritti patrimoniali o anche amministrativi con esclusione del diritto di voto.

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Nelle società quotate in mercati, le azioni non possono più essere rappresentate da titoli; la circolazione basata sul trasferimento materiale del documento è stata sostituita da un sistema di circolazione fondato su semplici registrazioni contabili. Per le società non quotate il trasferimento assoggettato alla disciplina della cessione del contratto. A scelta dell’azionista, le azioni possono essere nominative o al portatore. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo, mentre quelle nominative devono essere intestate a una persona (fisica o giuridica) e ciò deve risultare anche nel libro dei soci. La doppia annotazione può avvenire con transfert (cambiamento contestuale delle due intestazioni a cura della società emittente) o tramite trasferimento mediante girata (sul titolo a cura dell’alienante, sul libro dei soci a cura della società). VINCOLI SULLE AZIONI Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono essere oggetto di misure cautelari (sequestro giudiziario, pignoramento). I vincoli reali si costituiscono mediante annotazion a cura della società emittente, sul titolo e sul libro dei soci. Il diritto di voto di una azione con vincoli reali spetta al pignoratizio o usufruttuario, in caso di sequestro spetta al custode. Il diritto di opzione spetta invece al socio.

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I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI I limiti convenzionali sono posti dai soci, e si dividono in: 1)

limiti statutari: al fatto se risultano già nell’atto costitutivo. Hanno efficacia reale, ovvero anch nei confronti di terzi. Le clausole più diffuse sono: di prelazione (impone al socio che voglia vendere delle azioni, a parità di condizioni di preferire i soci rispetto a terzi investitori); di gradimento (richiedono nell’acquirente particolari requisiti, come appartenenza a determinate categorie professionali); di riscatto (attribuiscono il potere di riscatto alla società o azionisti al verificarsi di determinati eventi, come morte di un socio per evitare che entrino gli eredi).

2)

patti parasociali: accordi stipulati fuori dall’atto. Chiamati anche sindacati di blocco e hanno l scopo di evitare l’ingresso in società di terzi non graditi. Vincolano solo le parti contraenti.

LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SULLE PROPRIE AZIONI Due tipi di operazioni può fare la società: 1) sottoscrizione delle proprie azioni: in nessun caso la società può sottoscrivere le sue azioni. La sanzione per aver infranto il divieto non è la loro nullità, ma devono essere semplicemente liberate dai sottoscrittori 2) Acquisto delle proprie azioni: può portare alla riduzione del capitale reale. Questa operazione può essere una forma di investimento delle eccedenze patrimoniali disponibili della società. LE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE (tra società) Ci sono vari tipi di partecipazioni reciproche: 1) sottoscrizione reciproca: quando due società aumentano il capitale sociale sottoscrivendo l’una il capitale dell’altra, si ha una moltiplicazione illusoria di ricchezza. Aumenta il capitale sociale nominale ma non il capitale reale. 2) Acquisto reciproco di azioni: ciò lascia invariato il capitale nominale, ma determina una riduzione dei capitali reali. Questo tipo di acquisto è libero senza alcun limite quando fra le due società c’è un rapporto di controllo e entrambe non sono quotate in borsa. Se invece una delle due, o entrambe, è quotata in borsa, ci sono dei limiti quantitativi: se sono quotate entrambe, lo scambio non può superare il 2% del capitale; se è quotata una sola, la stessa può arrivare al 10% del capitale sociale della società non quotata, mentre al contrario quest’ultima può arrivare al 2%.

CAPITOLO 15 LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI. I GRUPPI DI SOCIETA’. Per le partecipazioni sociali, bisogna comunicare alla società partecipata e alla Consob, tutti coloro che partecipano in misura superiore al 2% al capitale in una società con azioni quotate; e le società Pagina 5

con azioni quotate che partecipano in misura superiore al 10% al capitale in società non quotate o a responsabilità limitata. Sono presenti degli obblighi di comunicazioni che hanno lo scopo di rendere note le reali posizion di potere in assemblea. Per il calcolo delle percentuali si tiene conto del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. La violazione di questo obbligo comporta sanzioni pecuniarie. Questa disciplina è simile a quella che riguarda la stessa situazione per le società bancarie, di intermediazione mobiliare e società di assicurazione. ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETA’ QUOTATE Il passaggio di proprietà di pacchetti di controllo di società quotate deve avvenire con la massima trasparenza e deve permettere agli azionisti di partecipare al premio di maggioranza. Ciò avviene tramite due principi: 1) quando è trasferito il pacchetto di controllo è obbligatorio il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (opa). 2) l’opa, che sia obbligatoria o volontaria, deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento. In una società con azioni quotate, l’opa sucessiva totalitaria consente agli azionisti di minoranza di uscire dalla società in seguito a un mutamento dell’azionista di controllo. Infatti chi acquista una partecipazione superiore al 30% deve promuovere un’offerta pubblica di acquisto che deve avere per oggetto la totalità delle azioni quotate ancora in circolazione. Chi intende acquisire il controllo di una società quotata può tuttavia sottrarsi all’obbligo di promuovere l’onerosa opa successiva totalitaria, lanciando un’opa preventiva che lo porti a detener una partecipazione superiore al trenta per cento. L’altra OPA obbligatoria è l’opa residuale. Ha funzione di consentire agli azionisti di minoranza l’uscita dalla società ad un prezzo equo quando la stessa è in mano a un gruppo di controllo. Sono previste anche situazioni di acquisto coattivo, cioè chi viene a detenere più del 90% delle azioni con diritto di voto, dopo il lancio di un OPA, ha diritto ad acquistare coattivamente le azioni residue ad un prezzo fissato da un esperto nominato dal tribunale. Le sanzioni per non avere rispettato l’obbligo di promuovere un OPA sono: 1)

non può essere esercitato il diritto di voto riguardante l’intera partecipazione detenuta.

2)

Le azioni eccedenti il 30 e 90 % devono essere alienate entro 12 mesi.

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO L’offerta pubblica di acquisto o di scambio è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizion a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla. L’offerta si svolge sotto il controllo costante della Consob che può sospendere o far decadere l’offerta in caso di violazione della disciplina regolamentare. Pagina 6

Chi intende lanciare un’offerta pubblica deve comunicarlo alla Consob allegando il documento di offerta. Questo viene comunicato tempestivamente alla società bersaglio che è obbligata a diffondere un comunicato contenente i dati utili e valutazione degli amministratori sull’offerta stessa. La società bersaglio può lanciare un’opa concorrente da parte degli alleati. Alla scadenza del termine, l’offerta diventa irrevocabile se è stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel documento di offerta. I GRUPPI DI SOCIETA’ IL FENOMENO DI GRUPPO. I PROBLEMI. Il fenomeno di gruppi di società si realizza soprattutto attraverso l’assunzione di partecipazioni. Il gruppo di società è un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria (società capogruppo) che direttamente o meno le controlla seguendo un interesse di gruppo. I gruppi sono un’unica impresa sotto il profilo economico, ma più imprese sotto il profilo giuridico. Può assumere diversi aspetti: 1) gruppi a catena: società A (capogruppo) controlla e dirige la società B, che a sua volta controlla e dirige la società C e così via. 2) Gruppi stellari o a raggiera: la capogruppo A controlla e dirige tutte le altre società.

SOCIETA’ CONTROLLATE E DIRETTE È società controllata, colei che si trova sotto l’influenza dominante di altra società, che ne indirizzo l’attività. Il controllo societario può assumere diverse forme: 1) Controllo azionario di diritto: società A dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di società B. Dispone quindi di più della metà di azioni con diritto di voto. 2) Controllo azionario di fatto: Società A dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di società B. 3) Controllo Contrattuale: società A controlla altre società in virtù di particolari vincoli contrattuali. 4) Controllo azionario indiretto: società A controlla B che controlla C. Si intende quindi che C sia controllata indirettamente anche da A. 5) Società collegate: società sulle qualcun’altra società esercita un’influenza notevole ma non dominante. È obbligatorio per queste società compilare il bilancio consolidato di gruppo che consente di conoscerne la situazione patrimoniale, finanziare del gruppo.

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L’ASSEMBLEA I MODELLI ORGANIZZATIVI La società per azioni si caratterizza per la necessaria presenza di 3 distinti organi: 1) Assemblea dei soci: ha funzioni deliberative, le cui competenze riguardano decisioni di maggio rilievo della vita sociale della società. 2) Organo amministra...


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