Diritto Commerciale riassunto libro Gaetano Presti, Matteo Rescigno Volumi 1 e 2 PDF

Title Diritto Commerciale riassunto libro Gaetano Presti, Matteo Rescigno Volumi 1 e 2
Course diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Firenze
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DIRITTO COMMERCIALEIl diri /o commerciale è quel ramo dell’ordinamento che de3a la disciplina degli imprenditori, dei loro a8 e della loro a8vità e dell’ambiente in cui operano: in breve, del mercato.LEZIONE 2 - L’IMPRENDITORELa figura di imprenditore si suddivide:- sul piano dell’ogge3o dell’a8vità...


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DIRITTO COMMERCIALE Il diri/o commerciale è quel ramo dell’ordinamento che de3a la disciplina degli imprenditori, dei loro a8 e della loro a8vità e dell’ambiente in cui operano: in breve, del mercato. LEZIONE 2 - L’IMPRENDITORE La figura di imprenditore si suddivide:

- sul piano dell’ogge3o dell’a8vità esercitata, tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo; - sul piano delle dimensioni dell’a8vità, tra piccolo e medio/grande imprenditore; - sul piano della natura del sogge3o che esercita l’a8vità, da un lato, tra imprenditore individuale e colle8vo e, dall’altro, tra privato e pubblico. Di parDcolare importanza sono le figure di imprenditore commerciale medio/grande e di imprenditore colle8vo societario. Anche le società sono una specie del genere imprenditore (quindi questo termine non è riferito al solo imprenditore individuale persona fisica). LA NOZIONE DI IMPRENDITORE Secondo l’art. 2082 l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’a8vità economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’ogge3o della definizione è l’imprenditore, ma è riferita alla sua a8vità, cioè l’impresa. Per poter avere un’impresa non basta svolgere un’a8vità economica, ma questa deve avere determinate cara3erisDche. Si devono, dunque, analizzare le singole componenD della definizione dell’art. 2082: ATTIVITÀ DI PRODUZIONE O DI SCAMBIO DI BENI O SERVIZI: il primo elemento dell’impresa è lo svolgimento di un’a8vità, cioè una serie di a8 tra loro collegaD da un unico scopo che, in questo caso, è rappresentato dalla produzione o dallo scambio di beni e servizi. È escluso dalla nozione di impresa chi svolge una semplice a8vità di godimento dei beni, che si limita a consumare un bene senza arrecare nuove uDlità al sistema economico. ECONOMICA: un’a8vità può essere qualificata come impresa solo se svolta con metodo economico, cioè con modalità che consentono di coprire i cosD con i ricavi. Nonostante le imprese, di solito, siano cara3erizzate dallo scopo di realizzare un avanzo di gesDone (lucro ogge8vo) e di riparDrlo in favore dei Dtolari dell’a8vità (lucro sogge8vo), nessuno di quesD 2 presupposD è necessario per la nozione di impresa. Ne consegue che possono essere imprenditori le associazioni (enD che non possono distribuire gli uDli agli associaD), le cooperaDve pure e le imprese pubbliche. Non si possono, invece, considerare nell’area dell’impresa tu3e quelle a8vità svolte isDtuzionalmente in perdita, come la beneficienza e l’erogazione di servizi pubblici a tariffe poliDche. PROFESSIONALE: svolgere professionalmente un’a8vità significa esercitarla in modo abituale, non occasionale. Non è richiesto che si tra8 di un’a8vità conDnuaDva, ma di un’a8vità sistemaDca e ripetuta nel tempo, anche se eventualmente stagionale (es. la gesDone di uno stabilimento balneare). Anche la gesDone di un unico affare può essere sufficiente a far assumere la qualità di imprenditore se si tra3a di un affare complesso che comporta il compimento di una pluralità di operazioni tra loro coordinate. ORGANIZZATA: per poter svolgere la propria a8vità, l’imprenditore deve organizzare un complesso sistema di beni, ovvero coordinare una serie di fa3ori della produzione (personale, macchinari, impianD, ecc.). Organizzazione significa, infa8, coordinamento dei fa3ori della produzione. È sicuramente organizzata l’a8vità del sogge3o che ha alcuni dipendenD ma nessun macchinario così come, al contrario, quella di chi ha impianD automaDzzaD senza personale. La presenza o meno dell’organizzazione disDngue l’imprenditore dal lavoratore autonomo, che ha dei mezzi che lo aiutano nella propria a8vità, ma di fa3o essa è fru3o sopra3u3o delle sue energie personali.

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LICEITÀ: la qualificazione di un’a8vità come impresa non dipende dalla sua liceità. Dunque, è imprenditore chi esercita un’impresa anche se in violazione di un obbligo. Le conseguenze dell’illiceità non si producono sul piano della qualificazione dell’a8vità, ma solo sul piano dell’inadempimento dell’obbligo violato. Le imprese illecite si dividono in:

- imprese illegali: sono quelle che esercitano a8vità svolte irregolarmente, perché gesDte senza autorizzazione o licenze, ma che comunque consentono di essere consideraD imprenditori;

- imprese immorali: sono quelle in cui l’ogge3o dell’a8vità è illecito, come spaccio di droga e prosDtuzione. Alla base di ciò, si deve applicare il principio generale secondo cui da un comportamento illecito non possono derivare, in nessun caso, effe8 favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne ha preso parte, con l’imprenditore che dovrà subire le connesse responsabilità e sanzioni. LE PROFESSIONI INTELLETTUALI Ai professionisH intelle/uali (avvocaD, ingegneri, medici, ecc.) si applicano anche le disposizioni in tema d’impresa se l’esercizio della professione cosDtuisce un elemento di un’a8vità organizzata in forma di impresa, quando, cioè, l’a8vità professionale è inserita in un’a8vità più complessa qualificabile come impresa (è imprenditore il chirurgo Dtolare di una clinica privata nella quale egli stesso opera). L’IMPUTAZIONE DELL’IMPRESA IMPRESA E SPENDITA DEL NOME Una volta qualificata un’a8vità come impresa, si pone il problema dei criteri in base ai quali essa vada imputata a un determinato sogge3o, facendogli acquisire la qualità di imprenditore. Un criterio uDlizzato è quello della spendita del nome, ovvero gli a8 saranno imputaD al sogge3o in nome del quale sono staD compiuD e, quindi, sarà imprenditore colui che svolge materialmente l’a8vità d’impresa con il suo nome, ma, quando il sogge3o che materialmente svolge l’a8vità spende il nome di un altro, è quest’ulDmo che assume tale qualità. Nella realtà possono verificarsi casi nei quali il sogge3o, la cui a8vità viene svolta col proprio nome, non sia l’effe8vo desDnatario dei risultaD dell’a8vità, ma solo un prestanome dietro il quale agisce l’effe8vo interessato (imprenditore occulto) che, senza apparire formalmente come Dtolare dell’impresa, fornisce i mezzi necessari, dirige l’a8vità e si appropria dei risultaD. Le moDvazioni di questo fenomeno sono molte, tra cui il voler occultare ai propri creditori l’esistenza di un’a8vità, svolgere un’a8vità che al sogge3o sarebbe vietata, ecc. Il problema si pone in caso di dissesto dell’impresa: fino a quando questa ha un andamento posiDvo nessuno, salvo i sogge8 ai quali il dominus (padrone/imprenditore occulto) intendeva nascondere la sua a8vità, ha qualcosa da lamentare. Ma quando l’impresa va male, le conseguenze sono palesi: il dominus, dopo essersi in passato appropriato dei profi8, potrebbe tentare di eclissarsi e lasciare i creditori alle prese con il prestanome; questo fallirà ma, tra3andosi di un sogge3o nullatenente o quasi, i creditori o3erranno ben poca soddisfazione. Quindi, il dominus scarica parte del rischio d’impresa sui creditori, per lo meno su quelli deboli o ignari. Un criterio uDlizzato per risolvere una situazione di questo Dpo è quello a3raverso il quale l’a8vità svolta dietro le quinte dal dominus venga considerata anch’essa a8vità d’impresa; si parla di impresa fiancheggiatrice, la cui a8vità consiste nel finanziare e nel dirigere l’impresa “principale”. In questo caso, il dominus potrà essere dichiarato fallito in caso di insolvenza dell’impresa fiancheggiatrice e non di quella principale. LA CAPACITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA Salvo i minori emancipaD, i sogge8 minorenni, interde8 o inabilitaD non possono intraprendere una nuova a8vità, ma possono solo conDnuare un’impresa preesistente (per es. iniziata dall’interde3o prima dell’interdizione o ereditata dal minore) se il tribunale rilascia una specifica autorizzazione. Quindi, in

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mancanza di autorizzazione, l’eventuale impresa esercitata dal padre in nome del minore è imputata al genitore, mentre se viene svolta dire3amente dal minore, quest’ulDmo non diventa imprenditore. L’autorizzazione alla conDnuazione dell’impresa ha una valenza generale, nel senso che il genitore, il tutore o il sogge3o inabilitato possono compiere tu8 gli a8 riguardanD l’esercizio dell’impresa, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, senza bisogno di richiedere ogni volta autorizzazioni specifiche (come invece è richiesto normalmente). Inoltre, il minore emancipato con l’autorizzazione acquisisce la piena capacità d’agire anche per gli a8 estranei all’a8vità di impresa. Nel caso di esercizio autorizzato dell’impresa è il minore che acquista la qualità di imprenditore, godendone i vantaggi e subendone le eventuali conseguenze negaDve sul piano patrimoniale, compreso il fallimento. L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA Nel nostro ordinamento l’inizio e la fine di un’impresa sono diversi a seconda che l’imprenditore sia una persona fisica o una società. Per quanto riguarda l’inizio dell’impresa, secondo il principio di effeOvità una persona fisica diventa imprenditore con l’effe8vo inizio dell’a8vità, mentre invece una società acquista la qualifica di imprenditore sin dal momento della sua cosDtuzione e, quindi, prima e indipendentemente dall’effe8vo inizio dell’a8vità produ8va. Per quanto riguarda la fine dell’impresa, secondo il principio di effe8vità, essa si ha con l’effe8va cessazione dell’a8vità, che non coincide con la decisione di chiudere e la messa a liquidazione dell’impresa, ma con l’effe8vo compimento di quest’ulDma. Per quanto riguarda le società, la fine dell’impresa viene fa3a coincidere con l’esDnzione della società, cioè con la sua cancellazione dal registro delle imprese. LEZIONE 3 - CATEGORIE DI IMPRENDITORI E NORMATIVE APPLICABILI La prima differenziazione della figura dell’imprenditore riguarda la natura dell’a8vità svolta. Si disDngue tra: IMPRENDITORE AGRICOLO: è colui che esercita una delle seguenD a8vità: colDvazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e a8vità connesse. A tale imprenditore non si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale, escludendolo dall’obbligo di tenuta delle scri3ure contabili, dall’assogge3amento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Dalla definizione si deduce che le a8vità dell’imprenditore agricolo si possano suddividere in 2 gruppi: • aOvità agricole essenziali: a8vità che devono essere necessariamente svolte per poter essere imprenditore agricolo (colDvazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali); • aOvità agricole per connessione: a8vità che, pur non essendo agricole, vengono assorbite da un’a8vità agricola essenziale, se presente. È necessario che vi sia un requisito sogge8vo, rappresentato dalla presenza di un’a8vità agricola essenziale, e uno ogge8vo. Il codice considera a8vità ogge8vamente connesse quelle dire3e: - alla trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodo8 o3enuD prevalentemente da un’a8vità agricola essenziale; - alla fornitura di beni e servizi tramite l’uDlizzo prevalente di a3rezzature o risorse impiegate nell’a8vità agricola essenziale. IMPRENDITORE COMMERCIALE: sono commerciali tu8 gli imprenditori non agricoli. L’art. 2195 elenca le a8vità che cosDtuiscono l’esercizio di un’impresa commerciale: 1. 2.

a8vità industriale dire3a alla produzione di beni o servizi; a8vità intermediaria nella circolazione dei beni: si tra3a dell’a8vità commerciale per eccellenza, che ha ad ogge3o l’acquisto e la rivendita dei beni; 3. a8vità di trasporto: sia di cose che di persone, e sia su terra, acqua, aria; 4. a8vità bancaria e assicuraDva: cioè la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito; 5. altre a8vità ausiliare: sono a8vità strumentali a quelle elencate (es. a8vità di agenzia, di mediazione).

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LE DIMENSIONI DELL’IMPRESA: IL PICCOLO IMPRENDITORE I piccoli imprenditori sono i colDvatori dire8 del fondo, gli arDgiani, i piccoli commercianD e coloro che esercitano un’a8vità professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenD della famiglia. Per esclusione tu8 gli imprenditori che non rientrano in questa definizione sono qualificabili come medio/grandi. Il colHvatore dire/o è il piccolo proprietario o affi3uario che colDva la terra con il lavoro prevalentemente proprio o dei suoi familiari. L’arHgiano è l’imprenditore che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di Dtolare l’impresa, assumendone la piena responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produ8vo. Egli può servirsi di un numero massimo di dipendenD che varia a seconda del Dpo di a8vità (es. abbigliamento fino a 40 dipendenD): se si supera tale soglia, il Dtolare non può essere considerato arDgiano, ma imprenditore commerciale. Il piccolo commerciante è il negoziante con un volume d’affari limitato (fornaio, la3aio). Queste 3 figure rientrano nel conce3o di piccolo imprenditore solo se viene rispe3ato il requisito della prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari, che va valutato so3o 2 aspe8:

- prevalenza del lavoro proprio e dei familiari sul lavoro dei dipendenD: il lavoro dell’imprenditore e dei -

familiari nell’impresa deve essere quali-quanDtaDvamente superiore a quello dei dipendenD, in modo che, senza la loro partecipazione dire3a, l’impresa non potrebbe sopravvivere; prevalenza del lavoro svolto nell’impresa sul capitale invesDto: il valore dei mezzi materiali di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio d’impresa deve essere economicamente inferiore al valore del suo lavoro e a quello dei familiari.

PICCOLO IMPRENDITORE E SOCIETÀ: anche le società possono considerarsi piccole imprese se rispe3ano i requisiD dell’art. 2083. IMPRESA FAMILIARE: non vi è coincidenza tra il conce3o di piccola impresa e impresa familiare, poiché quest’ulDma prescinde dalla prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispe3o agli altri fa3ori della produzione. É familiare l’impresa in cui i familiari (coniuge, parenD entro il 3° grado, affini entro il 2° grado) prestano in modo conDnuaDvo la loro a8vità di lavoro. Essi hanno alcuni diri8 inderogabili: • mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; • partecipazione agli uDli dell’impresa, ai beni acquistaD e agli incremenD dell’azienda in proporzione alla quanDtà e qualità del lavoro prestato; • diri3o di voto riguardo l’impiego degli uDli, gesDone straordinaria, cessazione dell’impresa; L’impresa familiare non dà luogo a una società, ma resta un’impresa individuale, dove l’unico Dtolare (imprenditore/capofamiglia) risponde delle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa familiare. Quindi, in caso di insolvenza, i familiari non rischiano il proprio patrimonio personale né sono sogge8 al fallimento, a differenza dell’imprenditore. LA NATURA DEL SOGGETTO IMPRENDITORE: PUBBLICO/PRIVATO IMPRESA PUBBLICA: una disDnzione importante è quella tra: • impresa solo sostanzialmente pubblica: caso in cui il sogge3o giuridico è formalmente privato, ma è riscontrabile una partecipazione prevalente dello Stato o di un altro ente pubblico (es. Trenitalia, Rai); • impresa anche formalmente pubblica: assume 2 configurazioni: - impresa-organo: quando l’impresa è esercitata dire3amente dallo Stato o da un altro ente pubblico territoriale tramite una specifica organizzazione dotata di una semplice autonomia gesDonale, ma senza personalità giuridica (es. aziende municipalizzate per gas, acqua, ecc., dove il Comune è l’imprenditore e l’impresa rappresenta solo un aspe3o della sua complessa a8vità); - ente pubblico economico: quando l’impresa è svolta da un ente ad hoc munito di propria personalità giuridica.

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LA NATURA DEL SOGGETTO IMPRENDITORE: INDIVIDUALE/COLLETTIVO Il sogge3o cui viene imputata l’a8vità d’impresa può essere un singolo individuo o un sogge3o colle8vo. Nel primo caso ho una persona fisica, nel secondo non sempre si ha una persona giuridica, perché esistono imprenditori colle8vi che non sono persone giuridiche (società di persone) e imprenditori persone giuridiche che non consistono in gruppi organizzaD di sogge8 (fondazioni). LE SOCIETÀ Le società sono le più importanD ipotesi di imprenditore colle8vo. Importante è la disDnzione tra: • società semplici: possono svolgere solo a8vità non commerciale; • società commerciali: possono svolgere ogni Dpo di a8vità, commerciale e non. La loro denominazione non dipende dal Dpo di a8vità effe8vamente svolta. LE FORME DI ESERCIZIO COLLETTIVO DELL’IMPRESA DIVERSE DALLA SOCIETÀ Le più importanD forme di impresa colle8va non societaria sono: • associazioni: la loro a8vità può essere qualificata come impresa nonostante la presenza di uno scopo associaDvo di natura ideale e il divieto di distribuire i dividendi, purché sia esercitata professionalmente e con metodo economico; • consorzi con aOvità esterna: si tra3a di organizzazioni isDtuite da più imprenditori per lo svolgimento in comune di determinate fasi dell’a8vità delle rispe8ve imprese tramite la cosDtuzione di un ufficio desDnato a svolgere a8vità con i terzi; • gruppi europei di interesse economico (GEIE): sono organismi elaboraD in sede comunitaria per favorire il coordinamento delle imprese su scala europea. Hanno funzioni simili a quelle del consorzio con a8vità esterna, disDnguendosi da quest’ulDmo per il fa3o che possono parteciparvi anche non imprenditori, purché svolgano un’a8vità economica; • reH di imprese: si tra3a di contra8 fra imprese volD a favorirne la crescita tramite la reciproca collaborazione; • impresa coniugale: è un isDtuto del diri3o di famiglia che contraddisDngue le aziende cosDtuite dopo il matrimonio e gesDte da entrambi i coniugi che siano in regime di comunione legale. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Lo statuto dell’imprenditore commerciale è un insieme di norme de3ate appositamente per quest’ulDmo. I punD fondamentali di questo statuto sono: • • • • •

capacità ad esercitare l’impresa; obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; obbligo di tenere le scri3ure contabili; rappresentanza commerciale; soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

Le ragioni per le quali il legislatore prevede per l’imprenditore commerciale un regime giuridico più rigoroso rispe3o agli altri riguarda la maggiore dimensione economica dell’impresa commerciale e l’esigenza di predisporre mezzi di controllo idonei a tutelare il credito, consentendo ai creditori di risalire prontamente all’imprenditore e di verificare l’andamento dell’impresa e il suo stato di salute. LA PUBBLICITA’ LEGALE Il registro delle imprese è una forma di pubblicità legale a cui si devono so3oporre a8 e fa8 relaDvi alle imprese con lo scopo di renderli conoscibili e opponibili ai terzi.

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SoggeO obbligaH: devono iscriversi nel registro delle imprese tu8 gli imprenditori indipendentemente dalla natura dell’a8vità esercitata e dalla dimensione, ecce3o le imprese-organo e associazioni e fondazioni che non esercitano in via esclusiva o principale l’a8vità di impresa. Devono iscriversi anche le società tra professionisD. AO e faO da iscrivere: in generale, sono sogge8 a iscrizione tu8 gli elemenD idenDficaDvi dell’imprenditore e dell’impresa, necessari per garanDre sia all’imprenditore sia ai terzi sicurezza nello svolgimento degli affari Vale per l’iscrizione il principio di tassaHvità, ovvero devono essere iscri8 solo a8 e fa8 la cui iscrizione è prevista dalla legge. Se per un determinato a3o o fa3o l’imprenditore ome3e di chiedere l’iscrizione, questa può essere eseguita d’ufficio dal conservatore. La violazione delle norme in tema di iscrizione è punita con sanzioni amministraDve. Modalità di tenuta del registro: il registro è tenuto su base provinciale dalle Camere di commercio con modalità informaDche. L’ufficio del registro delle imprese è re3o da un conservatore e la sua a8vità è sogge3a alla vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è arDcolato in: • sezione ordinaria: nella quale devono iscriversi: gli imprenditori commerciali non piccoli; tu3e le società commerciali; i consorzi con a8vità esterna; i GEIE; gli enD pubblici economici; le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione o l’ogge3o principale della loro a8vità; le reD di imprese; • sezioni speciali: nelle quali si iscrivono parDcolari categorie di imprenditori, tra cui imprenditori agricoli, piccoli imprenditori commerciali, società semplici, arDgiani, società fra professionisD, imprese sociali....


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