Diritto Privato Completo PDF

Title Diritto Privato Completo
Author Marzia Volta
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
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CLOUD SERVICEDiriISTITUZIONI DA cura di: Sara Mele, Claudia Treves, Alessandro Giretto, Giovanni Scrivanti, Edoardo Bellotti, Silvia Pennazio, Domenico Baldisseri, Roberto GarbariniAPPUNTI DI DIRITTO PRIVATOPremessa.Salve, gentili fruitori del Cloud Service.Con queste poche righe vorremmo esporvi al...


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Cloud Service – Diritto Privato – Mele, Scrivanti, Treves, Giretto, Bellotti, Pennazio, Baldisseri, Garbarini

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APPUNTI DI DIRITTO PRIVATO

A cura di: Sara Mele, Claudia Treves, Alessandro Giretto, Giovanni Scrivanti, Edoardo Bellotti, Silvia Pennazio, Domenico Baldisseri, Roberto Garbarini

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Pre Preme me mess ss ssa. a. Salve, gentili fruitori del Cloud Service. Con queste poche righe vorremmo esporvi alcune considerazioni sul contenuto dei seguenti appunti. Questa produzione è fatta in modo amatoriale, senza alcuno scopo di lucro, e ha la sola finalità di aiutare quanto più possibile voi lettori nel vostro nobile intento di passare con successo l’esame. Abbiamo cercato di approfondire al meglio, senza mai dimenticare i principi della chiarezza, della competenza e della prudenza (ragioneria docet, ndr.), tutti gli argomenti trattati durante il corso di Diritto Privato. Speriamo, inoltre, di essere stati sufficientemente chiari nell’esposizione di ogni concetto. Vi avvisiamo, tuttavia, che questa produzione non intende sostituirsi in toto al libro di testo o alle dispense fornite dalla Professoressa, ma essere solo un valido strumento utile a sintetizzare quanto visto in classe o durante i tutorati. Detto questo, vi auguriamo con tutto il cuore di ottenere il miglior risultato possibile dall’esame che state per affrontare, e che questi fogli abbiano contribuito a ciò. Il che ci renderebbe molto orgogliosi di voi. Buono studio.

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PARTE I – IL DIRITTO CA CAPITO PITO PITOLO LO 1 – IL DI DIRIT RIT RITTO TO PRI PRIVA VA VATO TO NE NELL SIS SISTE TE TEMA MA GIU GIURI RI RIDI DI DICO CO 1 – Di cosa si occupa il diritto privato Il diritto privato si occupa delle organizzazioni che il singolo individuo non sarebbe in grado di realizzare agendo in modo isolato e di aspetti importanti della vita economica e sociale riguardanti beni ed il loro uso, debiti e crediti, i contratti e gli effetti sulla proprietà, i danni ed i risarcimenti, le attività economiche organizzate (le imprese e la concorrenza), la famiglia ed i rapporti tra i suoi membri, le successioni per cause di morte.

2 – La funzione del diritto privato: interessi e conflitti Lo scopo del diritto privato è quello di regolare la vita delle persone, ordinarla e indirizzare i comportamenti degli individui al fine di garantire la convivenza pacifica. Di seguito, alcuni concetti chiave che sono regolati dal diritto privato: 



L’in L’intere tere teress ss sse e: è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni, gli interessi non sono solo quelli di natura economica-materiale ma possono essere anche inte interess ress ressii moral oralii. Il con confl flflitto itto itto:: è una situazione in cui due o più interessi (ed i relativi portatori) vengono a confliggere. La funzione del diritto privato è dunque quella di prevenire i conflitti e risolverli, attraverso una serie di norme ed istituti che regolano la vita degli individui.

3 – Diritto oggettivo e diritti soggettivi Il dirit diritto to ogg ogget et ettivo tivo è quell’insieme o sistema di nor norme me ggiur iur iuridic idic idiche he che regola e gestisce i vari interessi. Il dirit diritto to ssogg ogg ogget et ettiv tiv tivo o è il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Vi è una gerarchia tra i due: il diritto oggettivo stabilisce e delimita i diritti soggettivi degli individui, i diritti soggettivi dunque dipendono dai diritti oggettivi.

4 – Le norme giuridiche Il diritto oggettivo ha come fondamento le norme giuridiche, che si compongono di due elementi, sanzione e regola:   

La Regola: è la regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato La Sanzione: è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. La Violazione: equivale alla lesione di un interesse che la regola vuole affermare o proteggere

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Le funzioni della norma, ed in particolare delle sanzioni, si possono riassumere come segue:  

 

Ruolo satisfattivo: ripristino in pieno dell’interesse leso, in modo diretto (es. mi danneggiano la macchina essa viene riparata e torna come prima) Ruolo compensativo: compensazione indiretta, non ripristina l’interesse leso ma lo compensa con un surrogato di valore economico (es. mi danneggiano un quadro di grande valore ma esso non potrà più tornare come prima) Ruolo punitivo: punisce chi ha leso l’interesse Ruolo deterrente o preventivo: è un ruolo comune a tutte le norme, evita in prima battuta che l’interessa venga leso.

In generale vi sono poi delle norme la cui azione è simile a quella di un sillogismo: Se accade A, allora si determina B, con A= situazione reale e B= conseguenza legale. Ad esempio: firma del contratto (A), passaggio di proprietà (B). siste co cioè l’insieme di una serie di Sinonimo di diritto oggettivo è l’ord l’ordinam inam iname ento o siste istema ma giu giurid rid ridiico, norme che organizzano la vita di una società nella maniera più ampia possibile; l’isti l’istitu tu tuto to ggiurid iurid iuridic ic ico oè invece l’insieme delle norme che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale (es: istituto del matrimonio, codice della strada, istituto della proprietà, etc…).

5 – L’applicazione delle norme giuridiche: la Fattispecie Le caratteristiche principali di una norma sono fondamentalmente due:  

Generalità: si applica ad una moltitudine indistinta di soggetti Astrattezza: si applica ad una moltitudine indistinta di situazioni

Per funzionare, una norma giuridica si basa sull’esistenza di una fattispecie, una “immagine del fatto”, una descrizione di una situazione e di alcuni suoi elementi caratteristici, che sia versatile e coniugabile con i principi di generalità ed astrattezza. In particolare:   

Fattis Fattisp pecie As Astra tra tratta tta tta: descrizione della situazione presente nella norma Fattis Fattisp pecie Con Conccret retaa: la situazione realmente verificatasi Qua Qualific lific lificaz az azione ione d della ella fat fattis tis tispeci peci pecie e: è l’operazione logica con cui si verifica la coincidenza tra fattispecie astratta e concreta.

Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta di cui ci si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Vi sono alcune eccezioni, come le norme speciali, singolari ed eccezionali, che non sono dotate di generalità ed astrattezza ma si riferiscono a situazioni particolari.

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6 – L’interpretazione delle norme giuridiche: Nella prassi, per l’applicazione di una norma serve anche interpretarla con differenti criteri, col fine di identificare il significato corretto delle parole della norma, che descrivono una fattispecie astratta.  

Restrittiva: dare alla norma il significato più limitato possibile Estensiva: dare alla norma il significato più ampio possibile

 

La “norma” può significare due cose diverse: Norma come Testo: l’insieme delle forme linguistiche utilizzate dalla norma Norma come Precetto: il preciso significato della parole e la regola identificata nella norma

7 – Criteri, liti e spazi dell’interpretazione Dall’articolo 12 delle Preleggi si traggono i principali criteri per l’interpretazione:  



Letterale: il preciso significato delle parole Logica o Soggettivo o psicologico: l’opinione del singolo legislatore (praticamente non si verifica mai) o Oggettivo o teleologico: lo scopo o fine generale della norma Evolutiva: aggiornata all’odierno contesto storico e sociale (clausole generali come buona fede, correttezza, buon costume, ecc, che non hanno un significato univoco ma si adattano alle varie epoche

In questo modo è possibile definire la certezz certezzaa d del el d diri iri iritto tto tto, ovvero la possibilità di prevedere razionalmente le conseguenze che deriveranno da dati comportamenti o fatti, permettendo a tutti di identificare diritti, obblighi, doveri, limiti nei propri interessi.

8 – Le lacune del diritto e l’analogia Nel caso vi fossero delle fattispecie non descritte o regolate da norme giuridiche dell’ordinamento, vi è la possibilità di individuare una norma che regoli un caso simile ed adattarla al caso in questione (ad esempio non esistono norme sul leasing, si applicano quelle sull’affitto). Nel caso di norme penali o norme eccezionali o speciali (che derogano alle regole generali) vi è il divi divieto eto di an analog alog alogia ia ia. In rari casi, si ricorre all’applicazione dei pr princip incip incipii ggene ene eneral ral ralii de dell’o ll’o ll’ordin rdin rdinam am amen en ento to per colmare le lacune nel diritto.

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9 – Gli interpreti delle norme e la giurisprudenza    

Interpretazione autentica: è quella fatta da un’altra norma, di grado pari o superiore, con funzione interpretativa e, in questo caso, efficacia retroattiva. Interpretazione giudiziale: è quella compiuta dai giudici; l’insieme delle interpretazioni giudiziali prende il nome di giurisprudenza. Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione Interpretazione dottrinale: parare di giuristi esperti

Attenzione, solo l’interpretazione autentica è vincolante, tutte le altre no. Questo si spiega, in estrema sintesi, con il funzionamento del nostro sistema giuridico di “civil law”, dove le decisioni giudiziali non sono fonti del diritto, così come invece accade nei paesi anglosassoni di “common law” (precedente vincolante).

10 – Diritto privato e diritto pubblico La distinzione generale e fondamentale è che il diritto privato considera tutti i suoi soggetti pari tra loro, regolando tutte le situazioni in cui vi è suddetta parità, mentre il diritto pubblico regola i rapporti di subordinazione tra lo Stato o altri enti pubblici e altri soggetti, ponendoli su piani diversi. Ad esempio, nel caso di un esproprio di un terreno (Stato>cittadino) si parlerà di diritto pubblico, mentre se un Comune acquista un terreno da un privato, trattandone il prezzo, saremo nel campo del diritto privato (Comune = cittadino).

12 – no

CA CAPITO PITO PITOLO LO 2 – LE FFONT ONT ONTII DEL DIR DIRITT ITT ITTO O PRIV PRIVA ATO 1 – Le fonti del diritto privato Le fonti di diritto sono fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Nel nostro ordinamento ve ne sono diverse:   

Fonti costituzionali: costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale Fonti primarie: legge ordinaria, atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo), leggi regionali, regolamenti UE Fonti secondarie: regolamenti del governo o di altre autorità amministrative

Nel caso peculiare del diritto privato, si considerano fonti tradizionali il cod codiice ci civile vile vile, la cos costi ti tituzi tuzi tuzion on one ee la le legisl gisl gislazi azi azione one sp speci eci eciale ale ale, a cui si affiancano le fonti internazionali o sovranazionali.

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2 – Fonti non scritte: la consuetudine La consuetudine è una fonte non scritta del diritto, prodotta dal corpo sociale tramite l’osservanza di comportamenti consolidati e ripetuti nel tempo, prodotti nella convinzione di osservare una norma giuridica. Vi sono due elementi fondanti:  

Oggettivo: ripetizione costante di un dato comportamento da parte dei consociati Soggettivo: convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento

Le consuetudini sono fonti marginali che subordinate che hanno alcune peculiarità:   

Non sono ammesse consuetudini con contra tra leg legem em (contro la legge) Secu Secundu ndu ndum m leg legem em sono consuetudini che integrano norme scritte e sono accettate solo se richiamate dalle norme in questione Pra Praeter eter leg legem em sono consuetudini non richiamate da fonti scritte, ammesse solo se relative a materie non disciplinate da fonti scritte

3, 4, 5 – no 6 – Struttura e contenuti del codice civile        

Preleggi o disposizioni sulle legge in generale Primo libro (art. 1-455) Delle persone e della famiglia Secondo libro (art. 456-809) Delle successioni Terzo libro (art. 810-1172) Delle proprietà Quarto libro (art. 1173-2059) Delle obbligazioni Quinto libro (art. 2060-2664) Del Lavoro Sesto libro (art. 2643-2969) Della tutela dei diritti Disposizioni di attuazione e transitorie

7 – La costituzione come fonte del diritto privato Il codice civile, nella struttura che conosciamo e che è in vigore oggi, è stato redatto nel 1942, prima della costituzione, e non comprende in linea di massima molti dei principi e valori di uguaglianza e giustizia sociale che invece sono stati inseriti nella costituzione. Il ruolo della costituzione come fonte del diritto primario si riassume principalmente in tre esempi:   

Stimolo e direttiva per il legislatore ordinario a compiere riforme legislative (es: 1975, riforma del diritto di famiglia) Applicazione diretta degli articoli della costituzione nel diritto privato, regolando i rapporti tra i cittadini (es: discriminazioni salariali per sesso, razza o religione) La costituzione e le sue norme sono un criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie

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8, 9, 10, 11 – no, solo letti

12 – Gli usi e la lex mercatoria Gli usi secu secund nd ndum um leg legem em sono usi richiamati da norme scritte, raccolti dalle varie Camere di Commercio che li catalogano nelle racc raccolte olte de degli gli u usi si si. La lex merc mercaatori toriaa è quel corpo di regole ed usi non scritte internazionalmente riconosciute.

PARTE II – I DIRITTI

CA CAPITO PITO PITOLO LO 3 – SSITU ITU ITUAZ AZ AZIO IO IONI NI G GIUR IUR IURID ID IDICH ICH ICHE E, DIR DIRITT ITT ITTII SSOG OG OGGE GE GETT TT TTIVI IVI IVI,, RA RAP PPOR PORTI TI GIU GIURI RI RIDICI DICI 1 – Le situazioni giuridiche soggettive: attive e passive Premettiamo che il diritto privato si occupa di tutelare gli interessi dei soggetti di diritto, e per fare questo stabilisce una gerarchia o graduatoria tra i diversi interessi dei diversi soggetti; le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni giuridiche che le norme del diritto determinano tra i soggetti, ordinando e regolando i vari interessi confliggenti. Il soggetto a cui appartiene la situazione giuridica è detto titol titolare are are. Le posizioni o situazioni giuridiche soggettive possono essere: 



Attive: prevale l’interesse del titolare della situazione giuridica, e gli altri soggetti portatori di interessi sono obbligati a rispettarlo (ad esempio la proprietà: a casa mia sono io il titolare e prevale il mio interesse – gli altri hanno l’obbligo di rispettare la mia proprietà) Passive: si ha la subordinazione dell’interesse del titolare nei confronti degli interessi degli altri soggetti (ad esempio la locazione: se do in locazione uno stabile di mia proprietà, ho l’obbligo di rispettare il locatario permettendogli di poterci abitare)

2 – Il diritto soggettivo Il diritto soggettivo è una importante situazione giuridica attiva, dove il titolare dell’interesse può agire a tutela di esso o pretendere che gli altri lo rispettino (ad esempio la proprietà, il credito, il diritto all’onore). Il contenuto del diritto soggettivo corrisponde al tipo di poteri che spettano al titolare e al tipo di interessi che può realizzare; tutti i titolari di diritti soggettivi hanno autonomia di giudizio e decisione nella tutela del proprio interesse.

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3 – Categorie di diritti soggettivi Diritti soggettivi in base al tipo di interesse 

  

Diritti soggettivi pubblici: diritto al voto, alla raccolta firme per un referendum, ecc, tutti quei diritti che influiscono sull’organizzazione pubblica, politica e dello Stato e sono rivolti verso di esso. Sono disciplinati dal diritto pubblico Diritti soggettivi privati: poteri ed interessi del titolare non interessano la vita pubblica, ma sono relativi alla sfera privata (ad esempio credito, proprietà) Diritti soggettivi patrimoniali: procurano al titolare utilità di tipo economico Diritti soggettivi non patrimoniali: non procurano utilità economica, bensì morale o personale (diritto all’onore, diritto all’integrità fisica, ecc)

Diritti soggettivi in base al tipo di potere 



Diritti soggettivi assoluti: il titolare può far valere il proprio interesse nei confronti di (quasi) tutti i soggetti giuridici, verso i quali sorge il dover dovere e di rispettare tale interesse (ad esempio proprietà) Diritti soggettivi relativi: il titolare può far valere il proprio interesse nei confronti di alcuni e determinati soggetti, verso i quali sorge l’obb obb obblig lig ligo o di soddisfare tale interesse (ad esempio il credito). Il titolare ha quindi la pre pretesa tesa (la posizione del titolare verso il soggetto, tipo un debitore, in questione)

Diritti soggettivi in base alla modalità dei poteri che conferiscono 





Diritti soggettivi disponibili: il titolare dispone del proprio diritto, può cancellarlo o rinunciarvi ad esempio, e di solito si applica ai diritti soggettivi patrimoniali (ho il diritto a rinunciare ad un credito, ad esempio) Diritti soggettivi indisponibili: il titolare non dispone del proprio diritto, nel senso che non può rinunciarci, trasferirlo o limitarlo. Di solito sono diritti soggettivi indisponibili tutti quelli non pa patrim trim trimon on onial ial ialii, visto che la portata degli interessi che tutelano è troppo importante per poterci rinunciare (integrità fisica, perdita di diritti familiari, ecc.) Diritto potestativo o potestà: è il potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare di tale situazioni possa fare alcunché per impedirlo (esempio canonico: le dimissioni, ho la potestà di dimettermi ed il datore di lavoro (titolare) non può fare nulla per impedirmelo)

4 – abuso e superamento limiti diritto (no)

5 – La facoltà La facoltà è la componente elementare di un diritto: la somma delle facoltà consentite da un diritto costituisce il diritto soggettivo stesso. Diciamo quindi che per facolt facoltàà si intende la possibilità, riconosciuta da un titolare di un diritto, di tenere un dato comportamento che è compreso nel

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contenuto del diritto, ma non lo esaurisce. Ad esempio, se possiedo una casa, ho la facoltà di abitarla, affittarla, tenerla sfitta, ecc., tutte opzioni contenute nel mio diritto di proprietà.

6 – Gli interessi collettivi L’interesse collettivo è un interesse comune a più soggetti: se un portatore di un interesse collettivo subisce un danneggiamento, automaticamente il ...


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