Domande utili all\'esame di diritti umani (Elena Pariotti Unipd) PDF

Title Domande utili all\'esame di diritti umani (Elena Pariotti Unipd)
Author Marco Piccinini
Course Diritti Umani
Institution Università degli Studi di Padova
Pages 43
File Size 769.2 KB
File Type PDF
Total Downloads 32
Total Views 86

Summary

CORSO DI “DIRITTI UMANI”Prof Elena Pariotti A. 2014-ESEMPI DI DOMANDE E QUESTIONI UTILI PER LAPREPARAZIONE ALL’ESAMEA. Esempi di domande di ampio respiro, che implicano, oltre a proprietà lessicale e comprensione dei concetti e dei temi, anche la capacità di organizzazione dei concetti e dei temi tr...


Description

CORSO DI “DIRITTI UMANI” Prof.ssa Elena Pariotti A.A. 2014-15 ESEMPI DI DOMANDE E QUESTIONI UTILI PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME A. Esempi di domande di ampio respiro, che implicano, oltre a proprietà lessicale e comprensione dei concetti e dei temi, anche la capacità di organizzazione dei concetti e dei temi trattati 1) Giusnaturalismo moderno e diritti umani I diritti umani si configurano come l'eredità dell'idea di diritti naturali elaborati dal giusnaturalismo razionalista moderno.  Nella tradizione occidentale si è concordi nel dire che il concetto di diritti umani abbia il proprio antecedente storico nell'idea di diritti naturali, desunti dallo stato di natura elaborato nell'ambito del giusnaturalismo moderno di matrice contrattualista.  Nel giusnaturalismo moderno di matrice contrattualista è imprescindibile fare riferimento a Locke, i cui obiettivi hanno influenzato la seconda rivoluzione inglese che mirava ad eliminare l’assolutismo: i concetti più importanti nella “dottrina politica” di Locke sono quelli di: contratto sociale, diritti naturali e divisione dei poteri.  Il contratto sociale è utilizzato per spiegare l’origine dello stato sociale o politico. Il giusnaturalismo contrattualista elabora la teoria dei diritti umani attorno al momento del contratto sociale, ovvero un momento di scissione tra la condizione naturale e la costituzione dell'ordine politico e dello stato civile.  Il contratto sociale è il patto con il quale si concorda di entrare nella vita politica;  Lo stato di natura si ha quando manca il passaggio attraverso il contratto sociale; lo stato di natura secondo Locke è la condizione che precede

l'ordine politico.  Si indaga sulla LEGITTIMITÀ, il potere politico è legittimo quando viene accettato da individui razionali.  Lo stato di natura per Locke è una condizione positiva per l'individuo:  è una condizione di perfetta libertà nel regolare le proprie azioni e nel disporre dei propri beni a piacere, tutto però entro i limiti della legge naturale, senza chiedere l'altrui benestare e senza sottostare alla volontà di altri. L'uomo quindi nello stato di natura è padrone di sé e del proprio corpo, nessuno può decidere sulla sua persona o sui suoi beni senza il suo consenso (AUTODETERMINAZIONE).

PERCHÈ L'INDIVIDUO SCEGLIE DI USCIRE DALLO STATO DI NATURA PER CREARE UNA CONDIZIONE POLITICA?  Le ragioni in Locke non hanno a che fare con la difesa o con l'autoaffermazione ma con la GIUSTIZIA.  Nello stato di natura l'uomo è sovrano e titolare di diritti naturali che sono il diritto alla libertà, il diritto alla vita e il diritto alla proprietà; l'esercizio di tali diritti è subordinato alla conoscenza del diritto naturale.  Ogni individuo mantiene il diritto di farsi giustizia da sé (in quanto non esistono né un apparato giudiziario né un sovrano):  il problema del mantenere per sé tale diritto sta nel fatto che l'uomo nel farsi giustizia da solo può eccedere compiendo non un atto di giustizia ma di vendetta e quindi di ingiustizia (violenza).  L'idea che guida l'organizzazione di uno stato politico è la formazione di un sistema giuridico giusto: ma come farla divenire qualcosa di concreto?  Solo attraverso un giudice è possibile stabilire se un diritto soggettivo naturale sia stato violato o meno.  Di conseguenza un sovrano serve perché in questo modo si può organizzare un apparato giudiziario che si pone l'obiettivo

di tutelare il diritto soggettivo naturale: l'ordinamento giuridico è deputato a rendere pienamente realizzabile ciò che compete come diritto naturale.  Quindi IL POTERE POLITICO serve a costruire un apparato giurisdizionale che garantisca la sicurezza. (per Hobbes invece i diritti sono un elemento pericoloso)  Per Locke lo STATO DI DIRITTO equivale allo stato costituzionale, mentre lo STATO DI GUERRA deriva dalla volontà di farsi giustizia da sè. Il rischio di cadere nello stato di guerra è il motivo per il quale gli uomini si coalizzano e riconoscono l'autorità nella figura di un sovrano: l'obiettivo è quello di veder garantiti e tutelati i tre diritti naturali (vita, libertà, proprietà).  Infine l'ordine politico deve avere dei limiti per essere legittimo (PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI) 2) Stato costituzionale e diritti umani STATO DI DIRITTO: Il tipo di stato che viene descritto nelle carte storiche: in cui il governo e la magistratura sono soggetti alle leggi ed esercitano le loro funzioni mediante le leggi. La soggezione alla legge può avere un grado differente, secondo che il potere dell’organo dello stato sia limitato o vincolato: mentre il Governo ha un potere limitato, per cui si parla di potere discrezionale, la Magistratura ha un potere vincolato ossia completamente predeterminato dalla legge. Si basa sul principio di separazione dei poteri, per cui il potere politico è articolabile in: o potere giudiziario o potere esecutivo o potere legislativo L'obiettivo di tale divisione è quello del controllo e della limitazione reciproca; la separazione dei poteri non elimina i problemi della loro gestione, ma li rende solo più sporadici. Nonostante le differenti traduzioni storiche, lo Stato di diritto poggia su comuni assunti filosofici-politici: o individualismo nella spiegazione del potere politico

o nascita dell'idea di diritti soggettivi (JUS) contrapposti al diritto oggettivo (LEX) o pessimismo nei confronti del potere politico che tende a prevaricare ed all'arbitrio se non limitato dal diritto. (lo stato di diritto non è quello organizzato secondo il diritto: tutti gli stati hanno una propria legge fondamentale, sia essa una costituzione intesa nel senso occidentale o un “documento religioso” come la sharia, che assume valore di legge fondamentale) o principio di diffusione e differenziazione del potere o principio di legalità o principio di eguaglianza (formale: eguaglianza giuridica dei soggetti) o principio di certezza del diritto o principio di autonomia del potere giudiziario e su alcuni assunti filosofici più generali: o la preferenza per un ordine politico razionale e prevedibile o l’individualismo antropologico o di per sé non implica un giudizio etico-politico sul contenuto delle leggi o tuttavia l'idea dello stato di diritto, con le procedure e le sue istituzioni associate, non è autoreferenziale, ma persegue l'obiettivo della tutela dei diritti soggettivi. I principi dello Stato di Diritto senza una costituzione possono realizzare tali obiettivi? No, lo Stato di Diritto si realizza davvero solamente attraverso la fase successiva dello Stato Costituzionale.

PRINCIPIO DI LEGALITÀ Il principio di legalità si configura come il "principio costitutivo dell'esperienza giuridica moderna" ed è alla base dello stato di diritto.

 "Si dice PRINCIPIO DI LEGALITÀ quel principio in base al quale i pubblici poteri sono soggetti alla legge, in modo tale che ogni loro atto deve essere conforme alla legge, a pena di invalidità. È invalido ogni atto dei pubblici poteri che non sia conforme alla legge". Lo stato di diritto è sufficiente per rispondere alle finalità per cui nasce? No, non è sufficiente e si capisce quando si va a confrontarsi con il principio di legalità che a sua volta però non può influenzare il potere politico (potere che rimane svincolato). Questo perché, il potere politico è sì vincolato alla legge, ma esso può anche modificarla secondo il tornaconto di chi esercita il potere. Nello Stato di diritto, per impedire ciò, è previsto un organo di controllo indipendente dalla politica (Corte costituzionale) che ha il compito di fare un controllo di legittimità degli atti del governo e del parlamento. Il riferimento alla legge è necessario per dare significato ai diritti, ma allo stesso tempo il ruolo della legge non è quello né di stabilire i diritti né di definirne il contenuto: il ruolo della legge è quello di coordinare l'esercizio dei diritti (coordinamento delle libertà). La legge quindi ha più precisamente la funzione di limitare l'esercizio dei diritti quando questo è necessario per garantire il coordinamento (evitare che un individuo fruisca di un diritto naturale a svantaggio di un altro individuo). Lo stato di diritto ottocentesco si basa sui principi di separazione dei poteri, lo stato costituzionale vi aggiunge un ulteriore principio che è il principio di legittimità della legge, si tenta di introdurre elementi in grado di controllare anche la legge (che in base al principio di legalità non era vincolata).  Lo stato costituzionale ha al vertice delle proprie fonti giuridiche una costituzione e l'introduzione della costituzione costituisce il passaggio giuridico e politico che consente di

limitare la sovranità statale.  Ciò che si vuole introdurre con la Costituzione è la limitazione della sovranità :  Interna, intesa come sovranità esercitata da chi detiene il potere politico sui cittadini  esterna intesa come indipendenza di ogni stato dagli altri stati.

3) Diritti naturali e diritti umani: caratteristiche comuni e specificità dei due concetti I diritti umani sono naturali nel senso che sono conoscibili attraverso la razionalità umana. Il concetto antecedente a quello di diritti umani è quello di diritti naturali : entrambi intendono riferirsi a diritti che riguardano la persona in quanto tale, diritti universali. La comunità politica (stato) può riconoscerli o meno, tuttavia essi non trovano origine in essa. La funzione prevalente dei diritti umani è quella di determinare i limiti del potere politico.

4) Legge e diritti umani PREMESSA AI PUNTI a, b Il discorso intorno ai diritti umani emerge insieme al discorso sulla necessità di un ordine politico e di una tutela dell'uomo di fronte alle violazioni: questo perché l'affermazione dei diritti passa sempre attraverso delle violazioni e delle rivendicazioni (quando ci si lamenta di essere stati esclusi dal godimento di determinati diritti umani inviolabili è perché se ne è già stati privati in precedenza): i diritti si affermano dopo che la loro idea morale è stata violata. LEGGE Il fine della legge non è quello di precludere o reprimere la libertà, ma di conservarla e ampliarla" (BRANO 22) La legge o il legislatore non hanno il compito di stabilire i contenuti o gli spazi della libertà ma soltanto di evitare che ci

siano degli ostacoli nell’esercizio coordinato della libertà individuale. Nel brano, il termine "conservarla" significa che la libertà è qualcosa di già dato e definito. La libertà è da intendere come facoltà di agire in autonomia (che non sottostà alla volontà altrui, neppure a quella del legislatore, ma solo alla legge).

a) Stato di diritto e diritti umani b) Eguaglianza e diritti umani Per Locke l'identità degli uomini non dipende dal contesto sociale in cui vivono, ma si afferma indipendentemente da questo (concetto di individualismo). Secondo questa definizione non c'è un motivo per fare delle distinzioni tra gli uomini e per questo ogni distinzione diviene per definizione una discriminazione. Il concetto di eguaglianza naturale è basilare per capire che cosa sono i diritti naturali e per capire una cultura politica e giuridica che nasce da questo momento in poi per creare le basi per una lotta alla discriminazione, contro l'attribuzione di privilegio o svantaggio su base di elementi che dovrebbero essere irrilevanti come il ceto sociale o il denaro.

5) Regionalizzazione e universalità dei diritti X Per regionalizzazione si intende la codificazione dei diritti e l’istituzione di organi di garanzia (corti tribunali…) a livello di macro regioni geopolitiche. Tale concetto si contrappone alla mondializzazione e all’internazionalizzazione, simboleggiata dall’ONU. Finora sono stati istituiti tre sistemi regionali: quello

europeo, che fa capo all’UE; quello inter-americano (area interamericana, Messico, USA, ecc.), ispirato al principio di Monroe: l’America agli Americani; quello africano, che è tra i primi a garantire i diritti sociali. Non si può parlare di sistema asiatico, perché il mondo asiatico è diviso al suo interno, tra islamismo, induismo e confucianesimo. Si deve però considerare l’importanza del sistema regionale arabo. Nota il processo di regionalizzazione dei diritti segue cronologicamente quello di internazionalizzazione dei diritti (umani), pur costituendone una evoluzione nel senso di una sua specificazione. Documento di hard law con cui l’Unione Europea ha positivizzato i diritti umani a livello regionale sono la Carta dei diritti e il Trattato istitutivo della CEDU. L’istituzione di garanzia giurisdizionale predisposto dall’Unione Europea è la CEDU. 6) Diritti fondamentali nell’Ue Posto che i diritti fondamentali sono “i diritti umani garantiti nelle costituzioni,” possiamo dire che i diritti fondamentali dell’UE siano quelli garantiti nel suo ordinamento, principalmente nel trattato di Lisbona e nella “Carta dei Diritti” dell’unione Europea. L’unione Europea è stata voluta da Jean Monnet, De Gasperi, Shuman, Adenauer, per porre sotto controllo di una alta autorità sovranazionale l’industria pesante (carbone e acciaio) di Francia Germania. L’integrazione europea serviva non solo alla collaborazione economica, intesa a valorizzare le risorse nazionali e a stabilizzare il mercato, ma anche e soprattutto a scongiurare nuove guerre e favorire la pace e la concordia tra i popoli.

Il cammino dell’integrazione europea è scandito dai trattati istitutivi della CECA, CEE, CE, confluiti nel trattato di Lisbona, che ha originato l’UE, inglobando anche l’EURATOM. I principi fondamentali e gli obiettivi dell’Ue si trovano, oltre che nel trattato di Lisbona, nella Carta di Nizza in vigore dal 2007, agli articoli 2,3,6. Inoltre viene sancita la personalità giuridica all’Ue; la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, in particolare l’articolo 6, viene equiparata a un trattato. l’Unione Europea si rivela efficace nella tutela dei diritti umani, sotto due profili: 1) contribuisce allo sviluppo della normativa internazionale, sostiene i meccanismi delle NU di garanzia dei diritti umani, in particolare le attività dell’Alto Commissariato per i diritti umani delle NU, promuove gli obiettivi di sviluppo e di lotta alla povertà sanciti nella Dichiarazione del Millennio ed enunciati nelle principali Conferenze mondiali delle NU, sostiene il funzionamento della Corte Penale Internazionale. 2) obbliga gli stati al rispetto dei diritti umani, attraverso la Corte Europea omonima. Quanto detto trova conferma in una recente sentenza della CEDU in cui quest’ultima si è espressa sul caso Tarakhel v. Switzerland, riguardante una famiglia che avrebbe subito trattamenti inumani e degradanti, deliberando che il trasferimento del nucleo familiare verso l’Italia, disposto dalle autorità svizzere ai sensi del Regolamento di Dublino, avrebbe sollevato il pericolo di violazione dell’Articolo 3 della CEDU in assenza di garanzie da parte delle autorità italiane

circa l’accoglienza idonea dei minori e la coesione del nucleo familiare. Comunque, anche se l’art 10 cost. funge da “adattatore automatico del diritto interno”, nell’ordinamento italiano non possono entrare norme che violino i principi fondamentali della costituzione. (vedi sent. C. cost. 238/2014 su reduci di guerra)  Principio di effettività e libertà comunitarie: il caso Chen e la libera circolazione delle persone] Corollario del principio di effettività è la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle libertà sancite nel trattato. Una di tali libertà è rappresentata dal diritto di circolazione e di soggiorno riconosciuto a tutti i cittadini della Comunità Europea; compito della comunità è garantire la possibilità di esercitare effettivamente tale diritto senza restrizioni. Leading case in materia è il caso Chen: nella fattispecie la signora Chen, di cittadinanza cinese, si trasferisce in Irlanda, dove partorisce una bambina, Kety, che, in forza dello ius soli, acquista la cittadinanza irlandese. Poco dopo la nascita, la madre decide di trasferirsi nel Regno Unito, sfruttando il diritto di circolazione acquisito dalla piccola Kety. Le autorità inglesi negano tale diritto sostenendo: in primo luogo l'inesistenza di una vera e propria disponibilità economica in capo alla minore, dipendendo quest'ultima dai genitori; in secondo luogo che il diritto in questione sarebbe esercitabile solo dalla minore, non avendo la madre cittadinanza comunitaria; il governo inglese sostiene inoltre di voler evitare un cosiddetto "abuso del diritto". La corte, investita della questione relativa alla compatibilità di una tale interpretazione con il diritto comunitario, risponde: in primo luogo che la disponibilità economica è un requisito oggettivo - è sufficiente che la persona sia in possesso del denaro richiesto, senza bisogno di indagare sulla provenienza di tale denaro -; in secondo luogo ,qualora si impedisse alla madre l'esercizio del diritto di circolazione, si impedirebbe l'esercizio del medesimo diritto alla cittadina minorenne. Inoltre si può parlare di "abuso del diritto" solo nel caso in cui sia provato che il soggetto abbia agito al solo scopo di frodare l'ordinamento comunitario, nel caso di specie non si può andare ad indagare perché la coppia abbia deciso di procreare proprio in Irlanda. Questo è un chiaro esempio di come la Corte di Giustizia sia disposta ad andare oltre il significato letterale della norma pur di garantire l'effettivo esercizio delle libertà ai cittadini comunitari.

7) Diritti culturali: definizione, statuto giuridico, giustificazione PREMESSA: giustificare i diritti (umani) significa produrre buoni argomenti a favore dei valori che esprimono tali diritti I diritti culturali secondo La Dichiarazione di Friburgo del 7 maggio 2007, sono:  il diritto all’identit e patrimonio culturali  il diritto al riferimento alle comunit culturali  il diritto all’accesso e alla partecipazione alla vita culturale  il diritto all’educazione e formazione  il diritto all’informazione e comunicazione  il diritto alla cooperazione culturale In base alla Dichiarazione 

si definisce “cultura” l’insieme dei valori, delle credenze, delle convinzioni, delle lingue, dei saperi e delle arti, delle tradizioni, delle istituzioni e dei modi di vita tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanit e i significati che d alla propria esistenza e al proprio sviluppo;

 si intende «identità culturale» l’insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, da sola o in comune con gli altri, si definisce, si costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignit;  si intende «comunit culturale» un gruppo di persone che condividono dei riferimenti costitutivi di un’identit culturale comune che intendono preservare e sviluppare . Il multiculturalismo si riferisce ai ‘diritti culturali’. Per multiculturalismo si intende: dal punto di vista descrittivo, la situazione di coesistenza di più comunità etnico-culturali entro la medesima comunità politica e dal punto di vista normativo, la prospettiva che considera la coesistenza di più comunità etnico-culturali entro la medesima comunità politica una ricchezza da preservare ed alimentare (posizione normativa). La prospettiva del riconoscimento richiede che le differenze culturali siano valorizzate al fine di permettere la sopravvivenza delle culture minoritarie.

Valorizzare le culture significa, in tale prospettiva, non solo e non tanto NON DISCRIMINARE gli individui sulla base della loro appartenenza etcnico-culturale, ma anche e soprattutto SOSTENERE ATTIVAMENTE la fioritura delle culture diverse da quelle della maggioranza L’identità individuale si forma solo a partire dall’identità collettiva (NB La cultura è la coscienza della propria identità collettiva) Inoltre, la prospettiva basata sull’idea di riconoscimento viene elaborata in aperta polemica con la prospettiva liberale tradizionale, di cui si rifiutano l’Individualismo, che porterebbe ad una nozione eccessivamente astratta di persona e la Neutralità, che dietro alla cecità nei confronti delle concrete identità degli individui nasconderebbe una difesa dell’identità della maggioranza. Le identità “altre” resterebbero confinate ai margini, private di una vera inclusione. • La prospettiva del riconoscimento a...


Similar Free PDFs