Esecuzione penale, il pubblico ministero ruolo PDF

Title Esecuzione penale, il pubblico ministero ruolo
Course Procedura penale
Institution Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Summary

Parte introduttiva dell'esecuzione penale con particolare attenzione al ruolo del pubblico ministero, come titolare dell'esecuzione penale dei provvedimenti giudiziari...


Description

ESECUZIONE PENALE Per esecuzione penale si intende l’applicazione di comandi previsti dai provvedimenti giudiziari, a prescindere dalla disponibilità del soggetto passivo. Infatti, si parla di forza esecutiva dei provvedimenti in quanto questi vengono applicati anche coattivamente (art.650 cpp). Il procedimento di esecuzione è previsto non solo per il giudicato ma per ogni tipo di provvedimento giudiziario e quindi anche quelli che applicano le misure cautelari. ORGANI DI ESECUZIONE 1) PUBBLICO MINISTERO: art.655. Il pubblico ministero è promotore dell’azione penale e detiene anche il titolo di azione esecutiva penale. Pertanto, assicura l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giudiziari nei casi stabiliti dalla legge. La competenza del pubblico ministero si individua per relationem art.655 cpp e cioè in relazione al giudice che ha emesso il provvedimento giudiziario. Quindi prima si individua il giudice competente e poi il pubblico ministero competenze per l’esecuzione penale. Dunque , a seconda dei casi, l’esecuzione penale del provvedimento viene affidata al Procuratore generale presso la Corte di appello o al Procuratore della Repubblica. Al procuratore generale non sono attribuite funzioni di esecuzione penale ad eccezione dei casi previsti all’art.626 cpp per l’ipotesi in cui debba cessare una misura cautelare, pena accessoria o misura di sicurezza. funzione del p.m.--> cura l’esecuzione dei provvedimenti. Ha poteri funzionali all’esecuzione, poteri espressivi della funzione requirente e della partecipazione al procedimento di esecuzione. caratteristiche azione esecutiva sono: -obbligatorietà -ufficiosità, attivazione dell’organo d’ufficio predisposto all’azione esecutiva irretrattabilità: l’azione esecutiva una volta intrapresa non può essere interrotta. Il pubblico ministero non solo fa eseguire le pene principali, ma anche le accessorie e le misure di sicurezza e anche l’osservanza delle eventuali sanzioni amministrative accessorie applicate in via suppletiva dal giudice. L'attivazione del p.m. presuppone l’esistenza del titolo esecutivo. l’art.655 prevede un’ipotesi di sospensione dell’esecuzione, in virtù della quale, laddove sia prescritta l’autorizzazione per procedere all’esecuzione di un provvedimento, il pubblico ministero ne fa richiesta all’autorità competente e nelle more l’esecuzione resta per così dire congelata. Provvedimenti nei confronti delle alte cariche dello Stato--> l’autorità competente deve richiedere autorizzazione alla Camera di appartenenza per eseguire nei confronti di un parlamentare perquisizioni personali, domiciliari, ispezioni, intercettazioni, sequestri, misura cautelare coercitiva o interdittiva, misure di sicurezza e ogni altro tipo di provvedimento privativo della libertà personale. Anche nella fase esecutiva è prevista la garanzia della difesa tecnica. In mancanza di nomina fiduciaria, il p.m. designa un difensore d’ufficio. La nomina di un difensore di fiducia nel procedimento di cognizione non estende i suoi effetti alla fase esecutiva in ragione del principio di separazione delle fasi. Pertanto, il condannato è tenuto ad effettuare nuova nomina. I provvedimenti del p.m. per i quali è prevista notificazione al difensore vengono notificati a quest’ultimo e deve avvenire entro il termine di 30 giorni. Omessa notificazione è sancita con la nullità e comporta l’obbligo per il p.m. di reiterare il provvedimento e di provvedere alla rituale notificazione dello stesso....


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