gli organi nell\'antica roma PDF

Title gli organi nell\'antica roma
Course Istituzioni DI Diritto Romano
Institution Università degli Studi di Sassari
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appunti storia del diritto romano...


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La censura La censura era una magistratura ordinaria, non permanente; era una magistratura collegiale: i censori erano due e venivano eletti dai comizi centuriati ogni 5 anni. Inizialmente questa carica poteva essere ricoperta esclusivamente dai patrizi, ma dal 339 a.C si stabilì che uno dei due consoli poteva essere plebeo. Con la lex censui censendo si aprivano le operazioni di censimento e si chiudevano con una cerimonia religiosa ( lustrum) ; i censori ricevevano le informazioni necessarie dai cittadini, e in base a queste procedevano all'iscrizione in tribù della popolazione, dividendola secodo il censo. Alla data fissata dalla lex censui censendo, tutti i pater familias erano tenuti a presentarsi alla contio, che si effettuava nel Campo Marzio. Il giudizio dei censori era libero e discrezionale ed influivano sulla composizione delle classi; inoltre il censore poteva giudicare le dichiarazioni rese dai cittadini ed esercitare un controllo sui loro comportamenti. I censori potevano escludere dalla cavalleria le persone indegne, spostare da una tribù all'altra i cittadini; inoltre potevano rifiutare l'iscrizione dei pregiudicati: un tale provvedimento prendeva il nome di nota censoria, ed era infamante in quanto determinava la ignominia che comportava l'incapacità di far parte delle cariche pubbliche

Il dictator era una magistratura temporanea di altro profilo, che in caso di necessità ed urgenza reggesse da solo le sorti della Repubblica. In tali caso i censori si prendevano la responsabilità di nominare un dictator e la sua nomina non prevedeva la partecipazione del popolo, ma si aveva aveva per atto d'uno tra i due consoli, sulla base di un apposito decreto senatorio. La durata della carica poteva essere al massimo di 6 mesi e il mandato non poteva superare il periodo di carica dei consoli che glielo avevano conferito. Il dittatore era detto anche magister populi ed era sempre affiancato da un magister equitum da lui scelto discrezionalmente . Era nominato in momenti di grave pericolo esterno o interno per le sorti della Repubblica o per far fronte a straordinarie necessità, soprattutto di ordine amministrativo-sacrale

L'imperatore Durante il periodo del ''dominato'' i poteri dell'imperatore sono ormai illimitati. Egli ha l'esclusivo potere legislativo: le sue costitutiones sono l'unica fonte ufficiale del diritto. Le costituzioni vincolano obbligatoriamente tutti i sudditi, ma non lo stesso imperatore, che può modificarle o abrogarle a suo piacimento; ma il fatto che questi

abbia il pieno potere di modificare in ogni momento il sistema legislativo, abrogando leggi già in vigore o introducendone di nuove, va contro la costituzione secondo la quale anche il principe deve essere sottomesso alle leggi. L'imperatore è capo del potere esecutivo: tutti i funzionari dello stato dipendono da lui in via gerarchica e da lui provengono le nomine alle più importanti cariche di governo. In campo giurisdizionale egli è giudice di massima istanza nelle controversie sia civili che penali. In campo finanziario egli può imporre o ridurre tributi. Ha il comando dell'esercito , il potere di dichiarare guerra e di concludere la pace, e ha inoltre la suprema direzione degli affari religiosi. Ma tutta questa concentrazione di poteri non trova consenso nella volontà popolare, e neanche il Senato, nel basso impero, ha un ruolo effittivo; limitandosi ad acclamare il nuovo imperatore.

Ascesa al trono: di norma si verifica in conseguenza di un'espressa designazione. Costantino tende a introdurre nella successione il principio dinastico ( ma tuttavia tale principio non sarà mai proclamato nell'impero romano). La maggior parte degli imperatori aspirerà ad avere a successori i propri figli, ma non essendo stata mai ammessa un 'automatica successione del figlio al trono paterno,è necessaria una designazione fatta dall'Augusto in carica prima della morte.

L'attribuzione di poteri illimitati e l'assenza della partecipazione popolare alla nomina, favoriscono la divinizzazione della persona dell'imperatore. L'imperatore è considerato sacro, come lo sono considerate le sue costituzioni; qualsiasi offesa nei suoi confronti costituisce un sacrilegio Le magistrature A seguito delle leggi Liciniae- Sextiae si determinò l'assetto istituzionale della Repubblica e la gerarchia tra le idverse magistrature e gli altri organi costituzionali. I magistrati si distinguevano in maiores ( titolari di potestas e di imperium) e minores (titolari solo della potestas). Le magistrature si distinguevano inoltre in ordinarie, che potevano essere permanenti o non permanenti; e straordinarie. Facevano parte dei magistrati ordinari quelli che venivano eletti periodicamente e costituivano gli elementi ordinari dell'organizzazione della civitas : i consoli, il pretore, gli edili, i questori e censori. Erano magistrati straordinari quelli a cui si faceva ricorso solo in presenza di circostanze particolari e tra essi rientravano i tribuni militium, i triumviri agris dandis. Posizione ed elezione: nel periodo della repubblica i poteri dei magistrati furono regolati da un insieme di istituti: • collegialità • l'annualità per i consoli e la semestralità per il dictator

• •

un reciproco controllo per i magistrati di pari grado una subordinazione delle magistrature inferiori a quelle superiori.

I magistrati venivano eletti attraverso elezione popolare, che permetteva un accesso più ampio nelle magistrature. I requisiti dei cittadini per essere eletto magistrato erano: • il godimento dell'elettorato attivo ( ius suffragi) • l'ingenuità • non essere mai colpiti da infamia • l'età minima per l'accesso alle cariche era 28 anni

Poteri e funzioni dei magistrati i principali poteri dei magistrati erano l'imperium e la potestas Imperium: tra i magistrati cum imperio rientravano i dittatore, i consoli e il pretore, cioè quelle magistrature che in origine svolgevano funzioni militari. Il magistrato cum imperio aveva a disposizione qualunque mezzo per ristabilire l'ordine sociale. Potestas: apparteneva solo ai magistrati forniti di imperium e conferiva: • lo ius edicendi, cioè la facoltà di pubblicare gli edicta • lo ius agedi cum populo o cum plebe, cioè la facoltà di convocare i comitia o i concili • lo ius agendi cum patribus, cioè la facoltà di convocare e presiedere il Senato Limitazioni del potere dei magistrati: le magistrature repubblicane si caratterizzarono per un complesso sistema di controlli e garanzie incrociate: -giudizio sull'operato del magistrato: al termine dell'anno in carica ciascun magistrato cum imperio doveva rendere conto dell' uso fatto del potere attribuitogli -collegialità : una importante garanzia -divieto di cumulo di cariche e dell'interazione : non era consentito ad un cittadino di comulare cariche o di essere titolare di un ufficio già ricoperto

Il consolato Il consolato si contraddistingue per il carattere generale e illimitato delle sue competenze, ma con il principio di competenza si ha una limitazione del potere dei consoli. I consoli erano magistrati eponimi, cioè i titolari del consolato davano i propri nomi all'anno in cui duravano in carica. I consoli erano eletti in numero di due ed esercitavano collegialmente la suprema potestas, oltre all'imperium, che comprendeva l'imperium domi e l'imperium militiae. Ciascun console era titolare del potere per intero, e poteva esercitarlo in piena autonomia. Il regime della pari collegialità dei consoli fu disciplinato da vari sistemi: -al turno ( mensile per la gestione di affari civili, giornaliero in campo militare) -al sorteggio

-all'accordo politico per la ripartizione delle rispettive competenze (essa veniva generalmente fatta su base territoriale, per provinciae) In seguito, nella ripartizione dei compiti spettanti ai consoli, divenne consuetudine che il Senato discutesse su qualsiasi argomento di carattere generale e stabilisse le attribuzioni personali di ciascuno dei due consoli. I consoli erano nominati dai comizi centuriati, presieduti da un magistrato con potere maggiore o uguale al loro, di regola il 15 marzo. I consoli avevano il diritto al trionfo, cerimonia solenne per la quale dopo una vittoria militare, il vincitore, cinto di una corona dall'alloro e alla testa di un solenne corteo, poteva eccezionalmente entrare nel pomerium anche se era titolare del solo potere militiae.

Imperium militiae: corrispondeva al comando militare al massimo grado,e si manifestava nella conduzione della guerra, che era comunque sotto controllo del senato. La dichiarazione di guerra spettava ai comizi; nelle operazioni di leva, che venivano compiute dai consoli anche quando il comando spettava ai magistrati minori. La nomina degli ufficiali doveva avvenire secondo lo schema costituzionale e non era perciò rimessa alla discrezione dei consoli. I consoli avevano potere sulla coercizione o iudicatio. Imperium domi: espressione fondamentale dell'imperium domi furono senz'altro il ius agendi cum populo e il ius agendi cum patribus; i consoli potevano convocare i comizi e presiederli; essi nominavo il proprio successore, il pretore, il censore gli edili e i questori.

La pretura La pretura era una magistratura monocratica, ordinaria e permanente; la durata in carica era annua. Il praetor era un magistrato maior, eletto dai comizi centuriati , presieduti da un altro magistrato maior. Rispetto ai consoli, i pretori erano colleghi minores, essendo titolari di una potestas di minore intensità. La funzione prevalente dei pretori fu quella di amministrare la giustizia, in particolare quella civile, inizialmente tra i soli cittadini; in seguito, a partire dal 242 a.C con l'istaurazione di una nuova carica, il praetor peregrinus serviva per dirimere le controversie tra stranieri, o stranieri e cittadini. In virtù dell'imperium domi i pretori potevano affiancarsi i consoli, sostituendoli nel governo civile della città, non per delega ma in esercizio delle proprie funzioni. Il praetor in virtù del ius agendi cum populo convocava e presiedeva i comizi per l'elezione dei magistrati minori ed aveva un autonomo potere di iniziativa legislativa, per casi non grande rilievo. In base

all'imperium militiae, il praetor veniva di tanto in tanto incaricato dal Senato del comando dell'esercito fuori dalla città. I due praetores non formarono mai un collegio come i consoli, ma avevano entrambi una propria sfera di autonomia.

L'editto del pretore: l'editto del pretore era il tipico provvedimento emanato dal pretore ed esprimeva il programma della persona che annualmente ricopriva la carica; con esso il pretore indicava le forme con cui avrebbe realizzato la iurisdictio e le linee generali che avrebbero ispirato il suo operato, garantendo in tal modo la certezza del diritto. I pretori tendevano a recepire il testo dell'editto emanato dal predecessore; a partire dal I sec. a.C l'edictum cominciò ad acquistare molta importanza, perchè venivano determinati i formulari delle azioni che le parti dovevano esperire nei processi. Il pretore è presente solo nella prima fase del processo, nella fase in iure....


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