Schema: Gli Organi Dello Stato PDF

Title Schema: Gli Organi Dello Stato
Course Diritto Costituzionale 
Institution Università degli Studi di Brescia
Pages 15
File Size 266.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 48
Total Views 140

Summary

Delucidazioni circa la composizione dello stato italiano ...


Description

Schema: Gli organi dello stato IL PARLAMENTO cost 55 —>Il Parlamento è un organo costituzionale che si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (bicameralismo). Il Parlamento è un organo rappresentativo poiché viene eletto dal corpo elettorale nella sua interezza. Entrambe le Camere hanno un mandato quinquennale. 1. Il Parlamento in seduta comune. Dal Parlamento come organo complesso va distinto quello in seduta comune, che rappresenta un organo collegiale in quanto i membri che lo compongono emettono decisioni che vengono imputate unitariamente all'organo nel suo complesso. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, cioè in un'unica assemblea: - per eleggere il presidente della Repubblica cost 83; - per accogliere il giuramento del presidente della Repubblica cost 91; - per mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica cost 90; - per eleggere un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura cost 104 ; - per eleggere un terzo dei giudici ordinari della Corte costituzionale cost 135; - per eleggere i cittadini tra i quali estrarre i 16 membri straordinari della Corte costituzionale nei giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica e i ministri. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. 2. La Camera dei deputati e il Senato. La Camera dei deputati è formata da 630 membri, il Senato della Repubblica da 315 più i senatori di diritto e a vita; la Camera è interamente elettiva, mentre del Senato fanno parte anche i senatori di diritto e a vita: infatti il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico e letterario; inoltre sono designati senatori a vita dalla stessa Costituzione gli ex presidenti della Repubblica. È richiesta l'età di 18 anni per l'acquisto del diritto di elettorato attivo per la Camera, di 25 per il Senato. Sono eleggibili i cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età per la Camera, quelli che hanno compiuto il quarantesimo per il Senato. I sistemi elettorali adottati, dopo l'esito del referendum del 18.IV.1993, sono ispirati entrambi al sistema maggioritario, con correttivi di tipo proporzionalistico. L'organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni sono contenuti nei regolamenti adottati da ciascuna Camera.

3. Lo status di parlamentare. Il parlamentare beneficia di una serie di garanzie poste a tutela della sua funzione in ossequio al principio del rispetto della indipendenza e della piena rappresentatività degli organi elettivi. a) Divieto del mandato imperativo—> cost 67 «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Tale norma comporta che il parlamentare non può ricevere dagli elettori del suo collegio, né dal partito politico di appartenenza, disposizioni vincolanti circa il modo in cui svolgere il suo mandato. b) Insindacabilità—> cost 68 I parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. In base a questo principio sono esentati da ogni responsabilità civile, penale o disciplinare che potrebbe sorgere dalle opinioni espresse o dai voti dati, al fine di salvaguardare la piena libertà di valutazione e di decisione nell'esercizio del loro mandato. c) Immunità processuale—> Si fonda sull'esigenza di garantire l'indipendenza dei singoli membri del Parlamento contro procedimenti coercitivi della libertà personale. Dato l'abuso dell'istituto esso è stato sottoposto a modifica con legge costituzionale L cost 2 28/10/1993. Per poter sottoporre il parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, per arrestarlo o altrimenti privarlo della libertà personale o mantenerlo in detenzione, è necessaria l'autorizzazione della Camera a cui lo stesso appartiene, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, o qualora sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; analoga autorizzazione è necessaria per l'intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza. 4. La funzione legislativa. Il Parlamento svolge principalmente la funzione legislativa che consiste nell'espletamento di tutte le attività destinate a dare vita alle leggi. In entrambe le Camere operano commissioni permanenti che esaminano i progetti di legge presentati. 5. La funzione politica. Per quanto concerne la funzione politica, particolare rilevanza assumono gli atti che tendono a condizionare l'attività del governo, denominati di indirizzo politico. Questi atti consistono: a) negli atti di direttiva in senso stretto, generalmente contenuti in appositi ordini del giorno, mozioni (semplici), risoluzioni e raccomandazioni, con i quali le Camere rispettivamente auspicano, invitano o sollecitano il governo ad assumere un determinato atteggiamento politico; b) nelle mozioni di fiducia e di sfiducia, con le quali si verifica il rapporto fiduciario fra Parlamento e governo, e diretto a far scattare, se del caso, l'obbligo di dimissioni del governo (mozione di sfiducia) o approvare l'indirizzo politico del governo in carica o appena costituito (mozione di fiducia).

> L'iter della legge ordinaria. Riguardo al procedimento di formazione delle leggi, è opportuno distinguerlo nelle seguenti fasi. 1. Iniziativa legislativa—> Consiste nella presentazione alle Camere di un progetto di legge, presentazione che può essere fatta:

- dal governo (detto 'disegno di legge'); - dai membri del Parlamento che individualmente o collettivamente possono presentare una proposta di legge alla Camera a cui appartengono;

- dal corpo elettorale che, mediante la proposta da parte di 50 000 elettori, può esercitare l'iniziativa legislativa;

- dai Consigli regionali, limitatamente alle materie che interessano direttamente la Regione e che non siano già di competenza legislativa regionale;

- dai Consigli comunali, limitatamente alle proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province;

- dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, limitatamente alle materie di sua pertinenza. 2. Approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera —> Può avvenire secondo quattro distinti procedimenti: ordinario, abbreviato, decentrato, misto. a) Il procedimento ordinario= Comporta che il progetto di legge venga preliminarmente esaminato e discusso da una commissione parlamentare, competente per materia, che svolge i suoi compiti in sede referente. La commissione, esaurito l'esame, trasmette il progetto accompagnato da una o più relazioni all'assemblea che discuterà in linee generali su tale progetto. Se l'assemblea si dimostra favorevole al progetto si passa alla discussione e all'approvazione articolo per articolo (e degli eventuali emendamenti proposti) dello stesso, quindi si sottopone la legge nel suo complesso al voto finale che avviene, di regola, a scrutinio palese mediante procedimento elettronico. Il procedimento ordinario è obbligatorio per i progetti in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di approvazione di bilanci e consuntivi e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. b) Il procedimento abbreviato= È adottato per i disegni di legge dichiarati urgenti. L'approvazione della dichiarazione di urgenza comporta la riduzione dei termini alla metà. c) Il procedimento decentrato= Avviene quando le commissioni parlamentari non si limitano a esaminare il progetto di legge, ma lo approvano anche. In questo caso, la commissione svolge i suoi lavori in sede deliberante in quanto procede all'approvazione senza che essa si svolga davanti all'intera assemblea.

d) Il procedimento misto (o redigente)= Consiste in una suddivisione del lavoro legislativo fra la commissione e l'assemblea: alla commissione può essere riservata l'approvazione articolo per articolo e all'assemblea l'approvazione finale, oppure all'assemblea è riservata la fissazione dei criteri informatori della legge, mentre l'approvazione, sia per articoli sia finale, è riservata alla commissione. 3. Promulgazione e pubblicazione. La legge formata e approvata con uno dei quattro procedimenti suddetti viene promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Cost 87 83 È il capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, eletto dal Parlamento in seduta comune; all'elezione partecipano 3 delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze; la Valle d'Aosta ha un solo delegato. 1. Elezione Per essere eletto presidente della Repubblica è necessario essere cittadino italiano, avere compiuto 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici. Il presidente della Repubblica dura in carica 7 anni ed è rieleggibile. La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione è fatta dal presidente della Camera dei deputati 30 giorni prima che scada il termine di 7 anni. Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere; nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica. 2. La supplenza. Nel caso in cui il presidente della Repubblica sia permanentemente o temporaneamente impedito, le funzioni vengono esercitate dal presidente del Senato (cosiddetta 'supplenza') che acquista la carica automaticamente senza che sia necessario prestare giuramento. Egli può svolgere tutti gli atti propri del presidente della Repubblica sino alla fine degli impedimenti. > L'irresponsabilità del presidente della Repubblica. cost 90 Il Capo dello Stato non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, allorché è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei suoi membri. a. L'irresponsabilità politica. Il Capo dello Stato è politicamente irresponsabile in quanto la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri che sono tenuti ad apporre la controfirma. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge devono essere controfirmati anche dal presidente del Consiglio dei ministri. La Costituzione richiede la controfirma ministeriale non solo per trasferire la responsabilità politica dal presidente al ministro, ma anche come requisito di validità degli atti stessi. b. L'irresponsabilità giuridica. In modo diverso è l'irresponsabilità giuridica del presidente della Repubblica. Mentre, infatti, egli non è responsabile penalmente e civilmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, relativamente ai reati compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, risponde al pari di ogni altro cittadino. Tuttavia, al fine di evitare che il Capo dello Stato sia fatto oggetto di incriminazioni politicamente strumentalizzate, si ritiene che non si possa procedere contro di

lui finché resti in carica (improcedibilità dell'azione penale), ma solamente allo scadere del mandato. 3. Organo giudicante. Qualora il presidente sia messo in stato di accusa dal Parlamento, il giudizio è demandato alla Corte costituzionale la cui composizione viene integrata da 16 membri tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: LE FUNZIONI PRINCIPALI indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione può inviare messaggi alle Camere autorizza la presentazione alla Camera dei disegni di legge di iniziativa governativa può sciogliere le Camere o anche una sola di esse: non può esercitare tale potere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti può, prima di promulgare la legge, chiedere con messaggio motivato alle Camere un secondo esame indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione nomina i cinque senatori a vita nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i ministri dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa ratifica i trattati internazionali, e accredita e riceve i rappresentanti diplomatici conferisce le onorificenze della Repubblica nomina i cinque giudici della Corte costituzionale presiede il Consiglio superiore della magistratura può concedere la grazia e commutare le pene

IL GOVERNO È l'organo costituzionale posto al vertice del complesso di organi che costituiscono il potere esecutivo. 1. Organi del governo. Secondo la Costituzione «il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri», da cui si deduce che il governo è un organo complesso, in quanto è costituito al suo interno da più organi individuali e da un organo collegiale. Accanto a tali organi, denominati necessari e che costituiscono il governo in senso stretto, vanno menzionati i cosiddetti organi non necessari che unitamente ai primi costituiscono il governo in senso lato. Essi sono:

-

il vicepresidente del Consiglio, i ministri senza portafoglio, i sottosegretari di Stato, il Consiglio di gabinetto, I comitati interministeriali e i commissari straordinari del governo.

Per quanto riguarda la formazione del governo la Costituzione si limita a disporre che «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». a) Il presidente del Consiglio dei ministri. Dura in carica finché è sorretto dalla fiducia delle Camere. La sua posizione giuridica, rispetto ai ministri, è di supremazia, in quanto egli sceglie questi ultimi come suoi collaboratori e ne propone la nomina al presidente della Repubblica. Egli, inoltre, dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Cura i rapporti con la Corte costituzionale, con l'Unione Europea e con le Regioni. Egli, infine, presiede molti comitati interministeriali e il Consiglio di gabinetto, dirige l'ufficio della presidenza del Consiglio e può avvalersi dei servizi di sicurezza. Per svolgere i numerosi compiti affidatigli, il presidente del Consiglio si avvale di un apposito ufficio, la presidenza del Consiglio dei ministri, il cui assetto è stato rinnovato nel 1988. b) I ministri. I ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non appartenenti alle Camere. Essi svolgono funzione politica, in quanto partecipano collegialmente all'indirizzo politico del governo, e amministrativa, perché sono posti a capo dei singoli ministeri. Riguardo alle funzioni

amministrative, i ministri provvedono a emanare atti amministrativi di varia natura, atti di alta amministrazione e regolamenti. c) Il Consiglio dei ministri. I ministri (compresi quelli senza portafoglio) e il presidente del Consiglio, unitamente al vicepresidente, al sottosegretario della presidenza del Consiglio, formano il Consiglio dei ministri. > Le funzioni del governo. Le attribuzioni del governo constano: della funzione amministrativa, di quella di direzione politica, di quella materialmente legislativa. 1. La funzione amministrativa. Viene esplicata dagli organi centrali (ministeri) e dagli organi locali. Accanto a essa, denominata amministrativa in senso stretto, è necessario ricordare quella cosiddetta di alta amministrazione che è costituita dall'emanazione di particolari atti che fungono da raccordo fra la funzione politica e quella amministrativa. Ne costituisce un esempio il conferimento delle cariche più elevate della gerarchia statale, degli enti pubblici e delle amministrazioni speciali. 2. L'attività di direzione politica. Riguarda la determinazione dei fini, la predisposizione dei mezzi e l'attuazione. L'attività di direzione politica viene esercitata dal governo in stretta collaborazione con le Camere. Essa viene esposta, per grandi linee, attraverso le dichiarazioni programmatiche che il presidente del Consiglio effettua davanti al Parlamento per ottenerne la fiducia. La linea politica assunta inizialmente non vincola però il governo, che può discostarsene e operare eventuali mutamenti. Le Camere, se dissentono da tali cambiamenti, possono revocare la fiducia accordata al governo. 3. L'attività materialmente legislativa del potere esecutivo. Viene svolta con lo strumento del decreto legge, il cui utilizzo dovrebbe però essere eccezionale, e del decreto legislativo. > La crisi del governo. Si apre la crisi di governo quando il Parlamento approva una mozione di sfiducia al governo oppure quando respinge una proposta di legge su cui il governo abbia posto la questione di fiducia. Le dimissioni del governo sono in questo caso provocate da crisi parlamentari e sono pertanto obbligatorie. Più di frequente, tuttavia, il governo presenta dimissioni spontanee in seguito a contrasti tra i partiti di maggioranza: si verificano in questi casi crisi cosiddette 'extraparlamentari'. In tutti i casi di dimissioni, il governo dimissionario, su invito del Capo dello Stato, resta in carica sino alla nomina del nuovo governo, al fine di provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, quali gli atti di esecuzione delle leggi.

> La formazione del governo. Il procedimento di formazione del nuovo governo avviene con un primo atto del presidente della Repubblica il quale, accettate con riserva le dimissioni del governo uscente, consulta i presidenti delle due Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i leader dei partiti politici e gli ex presidenti della Repubblica. Scopo delle consultazioni è quello di accertare chi sia la personalità politica che il presidente della Repubblica ritenga che abbia le maggiori probabilità di formare il governo. 1. La designazione del presidente incaricato. La personalità ritenuta idonea a formare il governo, di regola, accetta con riserva l'incarico e inizia a sua volta una serie di sondaggi fra i capi gruppo parlamentari mettendo a punto un programma di governo che coinvolga i partiti politici disposti a formare la coalizione governativa. Completate le consultazioni, l'incaricato ne comunica al presidente della Repubblica il risultato e, qualora queste si siano concluse positivamente, anche una lista dei futuri ministri. Se l'incaricato invece non riesce nel suo intento, dichiarerà al presidente della Repubblica di rinunciare. In questo caso il Capo dello Stato può attribuire l'incarico ad altra personalità, oppure scioglie le Camere e demanda così al corpo elettorale la decisione sull'assetto del nuovo Parlamento, oppure ancora respinge le dimissioni presentate dal presidente del Consiglio uscente (se accolte con riserva) e lo rinvia al Parlamento per una verifica della fiducia. 2. Nomina del governo. Se l'incaricato avrà concluso positivamente la sua opera, nel senso che sia riuscito a formare un progetto di governo che goda del consenso della maggioranza parlamentare, il presidente della Repubblica provvederà a nominarlo, con decreto, presidente del Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni il presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento nelle sue mani. 3. La fiducia. Infine, entro 10 giorni dal giuramento, il governo dovrà presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. Questa viene accordata sulla base di una dichiarazione di giudizio denominata 'mozione' e impegna il governo a seguire l'indirizzo politico e il programma esposto dal nuovo presidente del Consiglio al Parlamento. > La responsabilità penale dei ministri. Secondo le attuali disposizioni il presidente del Consiglio e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. I reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell'...


Similar Free PDFs