Imprese E Consumatori PDF

Title Imprese E Consumatori
Author Gege Gege
Course Diritto privato
Institution Politecnico di Bari
Pages 3
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Appunti...


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IMPRESE E CONSUMATORI (cap 42)

La protezione degli interessi dei consumatori è l’obbiettivo della politica antitrust Tali norme sono contenute nel codice del consumo. Il consumatore per la legge è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta (art.3 c.1) La controparte del consumatore è il professionista, cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale. Artigianale o professionale. Nella sua parte iniziale il codice del consumo afferma una serie di diritti fondamentali dei consumatori il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e servizi, adeguata info su di essi, educazione del consumo, correttezza, trasparenza ed equità. Per la protezione di questi diritti ha un ruolo fondamentale l’associazione dei consumatori, che possono agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Per prevenire la messa in circolazione di prodotti scadenti o difettosi, lo strumento più efficacie consiste nell’imporre alle imprese standard di qualità e sicurezza da osservare nella fabbricazione dei prodotti. Un’altra tutela preventiva può realizzarsi sul terreno dell’informazione (confezioni dei prodotti dettagliate). Tuttavia, una preventiva totale non è realisticamente immaginabile, per questa eventualità ciò che occorre è assicurare ai consumatori danneggiati almeno un congruo risarcimento vi provvede la disciplina della responsabilità del produttore. Se anche il prodotto difettoso non causa danno, occorre comunque tutelare il consumatore che in cambio del suo denaro ha ricevuto un bene di qualità e valore inferiore : vi provvedono le regole sulla garanzia di conformità nella vendita di beni di consumo. Gli art. 18 e seguenti si occupano della pubblicità ingannevole: una pratica commerciale è scorretta se presenta due caratteristiche: -è contraria alla diligenza professionale -risulta idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio. La legge individua 2 tipi di pratiche commerciali scorrette -pratiche ingannevoli, che consistono in info false o fuorvianti relative ad aspetti commerciali importanti , come il prodotto o il servizio offerto. -pratiche commerciali aggressive, influenzano le decisioni del consumatore mediante molestie, coercizioni psichiche o fisiche o altri indebiti condizionamenti. Contro le pratiche commerciali scorrette è competente a intervenire l’autorità garante della concorrenza e del mercato: prende provvedimenti per inibire la continuazione e cancellarne gli effetti e applica una sanzione pecuniaria a carico del professionista. Dal 2012 si è estesa la disciplina delle pratiche commerciali scorrette anche a favore delle microimprese. Oggi, con la soppressione del codice di commercio e l’unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti, non esiste più una categoria di contratti commerciali sottoposti a una disciplina diversa  in linea di principio una compravendita è regolata allo stesso modo sia che vi partecipi un imprenditore sia che abbia come parti soggetti non

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imprenditori. Tuttavia, anche oggi si parla di contratti d’impresa in quanto presuppongono le qualità di imprenditore in almeno uno dei contraenti, sia perché la qualità di imprenditore può sottoporre il contratto a una disciplina giuridica particolare questo accade a proposito di : - rappresentanza – cessione del contratto (nel trasferimento d’azienda il cessionario subentra nei contratti aziendali in corso senza bisogno del consenso del contraente ceduto – conclusione del contratto (morte e incapacità sopravvenuta del dichiarante normalmente rendono inefficacie la proposta, ma queste conservano efficacia se sono fatte da un imprenditore NON PICCOLO – interpretazione del contratto (c’è la regola che si rinvia agli usi interpretativi, ma essa è derogata per i contratti in cui una delle parti è un imprenditore, in cui le regole si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa) CONTRATTI STANDARD: hanno tutti un medesimo oggetto, per questo sono chiamati anche contratti in serie. Dato il gran numero di contratti che l’impresa deve concludere, ha bisogno che la conclusione con singolo cliente avvenga nel modo più rapido e meccanico possibile. Inoltre le conviene che tutti i contratti relativi allo stesso bene o servizio abbiano un medesimo contenuto. Per realizzare entrambi gli obbiettivi l’imprenditore formula egli stesso il contenuto di tali contratti. Questa tecnica di contrattazione presenta una doppia caratteristica: La standardizzazione dei contratti dell’impresa (contenuto uniforme dei contratti) Predisposizione unilaterale da parte dell’impresa (il testo del contratto è formulato unilateralmente dall’impresa e presentato ai clienti cui si chiede di accettarlo così com’è). Il cliente di limita ad aderire passivamente, ecco perché si parla anche di contratti di adesione. Il c.c disciplina il fenomeno della conclusione del contratto agli artt. 1341-1342 le principali regole sono: Le condizioni generali vincolano l’aderente solo se risulta che questi avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In caso contrario non sono efficaci verso di lui Se fra le condizioni generali sono presenti clausole elencate dalla legge e svantaggiose per l’aderente ( clausole onerose), esse vincolano l’aderente solo se questi le ha specificatamente approvate per iscritto (deve aggiungere una seconda firma riferita a tali clausole) Se le condizioni generali sono prestampate, le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate, qualora siano incompatibili con esse, anche se quest’ultime non sono state cancellate. La legge indica una disciplina particolare per i contratti tra consumatori e professionisti. La ratio è proteggere la parte considerata più debole nel rapporto contrattuale. La protezione dei consumatori si realizza attraverso due ordini di regole le regole sulle informazioni precontrattuali e quelle sulle clausole vessatorie. L’art 48 del codice del consumo obbliga il professionista a fornire al consumatore in modo chiaro e comprensibile una serie di info. Prima che egli si vincoli al contratto. Tali info. Precontrattuali riguardano gli aspetti essenziali dell’operazione, in modo da offrire al consumatore un’adeguata conoscenza dei diritti e degli obblighi che gli deriveranno dal contratto. Questa disciplina conosce però delle ESCLUSIONI: non si applica ai contratti per cui siano già previste discipline specifiche di protezione al consumatore, o per i quali le esigenze di tutela si presentino in termini diversi come per es per le vendite immobiliari.

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L’altra disciplina di protezione è quella che vieta le clausole vessatorie . i criteri per individuare quando una clausola è vessatoria formano un sistema articolato su due livelli: 1. Il primo livello è una definizione generale di clausola vessatoria: sono vessatorie tutte le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La vessatorietà non può riguardare né la clausola che individua l’oggetto del contratto, né quella che definisce il prezzo. Per valutare la vessatorietà delle clausole deve tenersi contro della natura del bene o del servizio. Il giudizio della vessatorietà può essere influenzato dalla considerazione dalla considerazione delle altre clausole 2. Al secondo livello la legge da un elenco di clausole che si presumono vessatorie. Il senso dell’elenco è mettere a carico del professionista l’onere di provare la non vessatorietà per questo si parla di lista grigia. In due casi si può escludere la vessatorietà  quando la clausola riproduce il contenuto di un atto normativo e quando ha formato oggetto di trattativa individuale fra le parti, perché in questa trattativa il consumatore avrà fatto valere i suoi interessi, sicché appare superflua la tutela della legge. Contro le clausole vessatorie possono scattare due tipi di rimedi: Rimedio individuale, invocabile dal singolo consumatore in relazione a un singolo contratto: è la nullità la clausola è cancellata e non vincola il consumatore Rimedio collettivo, si dirige contro le clausole vessatorie contenute in condizioni generali, predisposte da un’impresa o categoria di imprese per un impiego uniforme di un numero definito di rapporti. Può essere attivato da associazioni di consumatori o imprenditori o dalle camere di commercio: è l’inibitoria con cui il giudice proibisce di inserire quella clausola in tutti i futuri contratti che saranno conclusi con i consumatori sulla base di quelle condizioni standard. Prevede anche un controllo amministrativo delle clausole vessatorie: l’autorità antitrust. CONTRATTI A DISTANZA: sono quelli che si concludono senza la compresenza fisica del consumatore e del professionista , utilizzando tecniche di comunicazione a distanza come l’invio di cataloghi per posta, telefono ecc.. la mancanza di contatto fisico col professionista crea rischi per il consumatore: gli rende difficile svolgere il dialogo necessario per comprendere bene gli aspetti essenziali dell’operazione. Dall’altro lato, avere a che fare con una controparte lontana e poco afferrabile rende più difficile e aleatoria l’attivazione di rimedi nel caso di cattiva esecuzione del contratto....


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