IVA - Approfondimento sul tema IVA PDF

Title IVA - Approfondimento sul tema IVA
Author Ciro Salemi
Course Diritto tributario
Institution Università degli Studi di Palermo
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Approfondimento sul tema IVA...


Description

L’Imposta sul Valore Aggiunto ovvero l’IVA L’IVA sostituisce la vecchia imposta sui consumi / scambi, l’IGE (Imposta generale sull’entrata), che colpiva il costo totale del consumo. In ogni fase della catena produttiva - distributiva veniva tassato l’intero ammontare che, di conseguenza, aumentava al crescere dei passaggi (essendo applicata l’imposta). Per cui risultava vantaggioso per l’impresa ridurre il nr. di passaggi. L’IVA fu introdotta dal D.P.R. nr. 633/’72: per adeguare il nostro sistema tributario a quello degli altri paesi dell’allora Comunità • Economica Europea. Quest’ultima era fortemente interessata alla creazione del MERCATO UNICO e quindi all’agevolazione degli scambi (ai tempi esistevano diverse forme di imposizione sugli scambi) (dunque, la disciplina dell’IVA nel nostro ordinamento costituisce l’attuazione delle Direttive Comunitarie!). Con l’IVA, infatti, si semplificano i rapporti fiscali tra i paesi evitando i fenomeni della DOPPIA IMPOSIZIONE grazie al principio di tassazione dei beni e servizi nel paese di destinazione. •

Per la particolare attitudine a favorire lo sviluppo delle imprese sia perché consente di detrarre le imposte pagate sugli acquisti, sia perché essendo neutrale evita l’adozione di tecniche anomale ai fini fiscali.

!

L’IVA è un tributo COMUNITARIO! La Corte di Giustizia ha la giurisdizione sull’IVA. Se ci fosse una questione interpretativa in materia di IVA relativa alla direttiva, il giudice nazionale deve, con c.d. “rinvio pregiudiziale”, rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiedere la corretta interpretazione della norma comunitaria. Le sue caratteristiche sono: ! • • • • • •

§ PLURIFASE: in quanto è applicata ad ogni fase del ciclo produttivo–distributivo per il valore che ha aggiunto al prodotto. § NEUTRALE: al nr. di passaggi e per i soggetti IVA che la applicano, in quanto è un’imposta: § MONDIALE §ISTANTANEA: perché colpisce ogni singola operazione imponibile. § TRASPARENTE: in quanto in qualsiasi ciclo produttivo è sempre noto il carico fiscale. § PROPORZIONALE CON ALIQUOTE DIFFERENZIATE: le aliquote incidono in misura più o meno maggiore in relazione alla voluttuarità o dannosità dei beni.

UNA PICCOLA PARENTESI: I tributi sugli scambi possono essere: !! "§Monofase: questa imposta sceglie di colpire un unico passaggio della catena di produzione e distribuzione, generalmente con un’aliquota più alta di quella plurifase !! "§Plurifase: (prescelta dalla commissione europea): è un imposta che colpisce il valore aggiunto in ogni singola operazione della catena produttiva, con aliquote più basse. Infatti è più difficile da evadere, perché bisogna saltare ovvero creare una catena di produzione e di distribuzione del bene in nero, parallela a quella ufficiale, mentre nell’imposta monofase, saltando quello scambio, il bene sarà esente da imposta.

I 2 pilastri dell’IVA (senza i quali non potrebbe funzionare) sono: ! •

## "§ la RIVALSA: è il diritto – obbligo del soggetto IVA di richiedere alla propria controparte contrattuale – committente se si tratta di servizi, cessionario se si tratta di beni – il pagamento dell’imposta dovuta su quella operazione (oltre che al prezzo). Esempio: vendita a 300, l’imposta è 30 (10%), il soggetto IVA esigerà il pagamento di 330: 300 che è il prezzo pattuito e 30 che è l’imposta dovuta per rivalsa. È un diritto perché fa nascere un diritto di credito in capo al soggetto IVA. Tuttavia a un diritto si può rinunciare. Per questo la legge IMPONE al soggetto IVA di richiedere la somma dovuta per RIVALSA. Se non lo fa, viola la norma tributaria ed è come tale sanzionabile per omesso esercizio della rivalsa (anche se poi quell’imposta la versa)! È obbligatorio perché il legislatore fiscale ha l’interesse che il destinatario dell’imposi-zione sia il titolare della capacità contributiva, quindi colui che compie l’atto di consumo. Se non ci fosse la rivalsa, il tributo non scenderebbe dalla produzione fino al dettaglio, si fermerebbe. Solo l’applicazione di comportamenti consecutivi di rivalsa che fanno scivolare il tributo fino al consumatore finale. !



## "§ la DETRAZIONE1 : è il diritto (NON obbligo) del soggetto passivo IVA di portare in detrazione l’imposta assolta in sede di acquisto del bene o servizio da quella ricevuta per rivalsa, al fine di determinare l’imposta da versare. N.B. “assolta” NON coincide con “pagata”, e consente di dedurre, nel nostro linguaggio “detrarre”, l’imposta sugli acquisti, anche se concretamente non è stata ancora pagata. Esempio: Se voi ricevete una fattura dal fornitore, la portate in detrazione, anche se il fornitore lo pagate tra 60 giorni. QUINDI: ! IMPOSTA DOVUTA = IMPOSTA SULLE VENDITE (ovvero IVA da Rivalsa) – IMPOSTA SUGLI ACQUISTI (IVA da Detrazione o IVA detraibile) !

Se il saldo è positivo = darà luogo a un Debito IVA, quindi a un’imposta da versare! Se il saldo è negativo = darà luogo a un Credito IVA! Tale meccanismo risponde alla necessità di assoggettare, ad ogni passaggio del bene, a tassazione soltanto il valore che in quel passaggio si è aggiunto. Per questo il tributo sarà NEUTRALE nei confronti dei soggetti economici. TUTTAVIA, vi sono dei LIMITI alla DETRAZIONE, ossia per alcune operazioni non è possibile attivarla sull’intero importo. In tal caso, si tenderà a traslarli sempre al consumatore finale per evitare l’eccessiva onerosità (lo vedremo piu’ avanti).! IMPORTANTE: La detrazione può essere realizzata entro l’anno successivo a quello in cui l’operazione è stata realizzata. Esistono 2 metodi per calcolare il valore aggiunto: ## "§ detrazione base da base: è quello + intuitivo ed opera sulla base imponibile. Esempio: Ho acquistato un bene a € 200.- e lo rivendo a € 300.- + l’imposta. Prendo la base imponibile della mia vendita, che è € 300.-, deduco ciò che io ho pagato al mio fornitore che è 200. Il valore aggiunto della transazione è 100. Su quello si applicherà l’aliquota e otterrò il rimborso. È il metodo economicamente più riconosciuto come valido. !

Il decreto 633/72, che contiene la regolamentazione IVA, usa il termine “detrazione” (esiste solo in Italia!!!). A livello comunitario il termine utilizzato è invece “deduzione”. Questi 2 termini in Italia indicano 2 cose parzialmente differenti perché: " detrazione: “detrazione” è il termine tipico dell’IVA, si dice IVA detraibile, IVA detratta; • deduzione: è un termine che si usa più frequentemente nelle imposte sul reddito e si riferisce ai costi, ! • si dice “dedurre un costo” e non “detrarre un costo”. 1

## "§ detrazione imposta da imposta: quello prescelto dal nostro legislatore. Esso opera sulle imposte anziché sulle basi imponibili. Esempio: Ipotizzando che l’aliquota sia del 10 %. La base è 300, l’aliquota del 10 % dà luogo ad un’imposta dovuta di 30. Rivendo quindi il bene a 330.- Io l’ho comprato a 200, per cui l’imposta che io ho pagato è di 20. Tale metodo consiste nel confrontare, non le basi, ma le imposte: 30 - 20 = 10. !

Il PRESUPPOSTO dell’IVA Nella disciplina dell’IVA non si parla di presupposto dell’imposta, bensì di “operazione imponibile” (dalla disciplina comunitaria).! Quali sono le operazioni imponibili nell’IVA?! L’art. 1 del D.P.R. 633 del ’72 sancisce: l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi (quindi sugli scambi! Nota che lo Scambio ≠ Trasferimento. Lo scambio implica l’esercizio di un’attività economica professionale continuativa. Se il trasferimento della ricchezza avviene tra 2 soggetti qualsiasi, si ha un trasferimento) effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Siamo in presenza di 5 categorie di operazioni impositive:! !! le cessioni di beni nell’esercizio di impresa;! !! le cessioni di beni nell’esercizio di arti e professioni; !! le prestazioni di servizi nell’esercizio di impresa; !! le prestazioni di servizi nell’esercizio di arti e professioni; !! le importazioni da chiunque effettuate. Ne deriva che le operazioni imponibili si compongono di:! ! § un elemento oggettivo: cessione di beni o prestazioni di servizi, ovvero un acquisto intracomunitario o un’importazione;! ! § un elemento soggettivo: l’esercizio d’impresa o l’esercizio di arti e professioni; ! § un elemento territoriale: l’operazione deve collocarsi nel territorio dello Stato. Con riguardo agli elementi costituitivi di ogni operazione rilevante ai fini iva, viene data nell’ordine elencato: ## Ø ipotesi generale: definizione della fattispecie generale.! ## Ø ipotesi assimilate: che non rientrano in quella generale, ma che il legislatore vuole ricomprendere; ## Ø ipotesi escluse: quelle che astrattamente rientrerebbero in quella generale, ma che sono escluse. ELEMENTO OGGETTIVO Con riguardo alla CESSIONE DI BENI (art. 2): ## "Ø Costituiscono cessioni di beni atti a titolo oneroso (il titolo oneroso della cessione • va inteso come esistenza di una controprestazione) che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere. Per cui vi rientra la vendita, nonché la costituzione dei titoli di usufrutto, servitù ecc. ! •

## "Ø Dopodiché seguono le fattispecie assimilate: quelle che non rientrerebbero nella nozione di cui al I comma, ma che il legislatore ritiene opportuno assimilare. Vi rientrano: o

la vendita con riserva di proprietà; o In determinati casi le cessioni gratuite di beni; o le assegnazioni ai soci da parte di società o enti; o il c.d. “autoconsumo” ecc. ! •

## "Ø Infine, non sono considerate cessioni di beni (sono le fattispecie escluse): o La cessione aventi per oggetto denaro o crediti in denaro; o Cessioni e conferimenti in società ecc. !

ELEMENTO SOGGETTIVO Per essere rilevanti ai fini d’IVA, le operazioni devono essere effettuate nell’esercizio di impresa, ovvero di arti o professioni.! Con riguardo all’ESERCIZIO DI IMPRESA (art. 4): !! L’esercizio di impresa è definito dal legislatore fiscale come l’esercizio per professione ABITUALE, anche se NON ESCLUSIVA, delle attività agricole o commerciali degli artt. 2135 (Art. che è stato radicalmente modificato nel 2001. Il concetto di imprenditore agricolo si è espanso, perché il legame col fondo è stato sostituito con il ciclo biologico) e 2195 (Art. che contiene l’elencazione di attività la cui realizzazione obbliga all’iscrizione nel registro delle imprese) del C.C., anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività volte alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 C.C., se organizzate in forma d’impresa à Il concetto di impresa è diverso da quello di imprenditore dato dall’art. 2082 C.C., proprio perché deriva da quello comunitario à approccio fiscale differente, che guarda all’attività, all’impresa. Non si parla di imprenditore. Per ABITUALE s’intende NON occasionale. L’organizzazione non è un requisito necessario perché difficile da dimostrare. Quindi l’esercizio dell’attività deve essere ABITUALE, l’oggetto deve essere di natura agricola o commerciale e l’elemento dell’organizzazione non è sempre un requisito necessario. ELEMENTO TERRITORIALE (art. 7) Affinché un’operazione sia rilevante, occorre che la stessa sia effettuata nel territorio dello Stato. In particolare: § Per la cessione di beni: il bene deve essere presente nello Stato al momento in cui si • effettua l’operazione; §Per la prestazione di servizi: queste si considerano effettuate nel territorio dello Stato: ! • o Nel caso in cui la prestazione è rivolta a un consumatore finale (quindi NON soggetto passivo): se il prestatore è stabilito in Italia (cioè ha sede in Italia); o Nel caso in cui la prestazione sia resa a un soggetto passivo (cioè non consumatore finale à quindi scambio tra due soggetti passivi): se chi riceve il servizio, quindi il committente, è stabilito in Italia.

LA BASE IMPONIBILE (art. 13) La base imponibile delle cessioni e prestazioni è costituita dal corrispettivo che risulta dal contratto, comprensivo gli oneri accessori à quindi la base imponibile è costituita dal prezzo dell’operazione. Si tratta di un’entità effettiva (certa), NON frutto di stime!! Con riguardo agli oneri accessori facciamo un esempio: acquisto di una casa con mutuo. L’appartamento costa € 250'000.- e sull’appartamento graverà un mutuo di € 100'000.-, per cui il cliente pagherà in contanti € 150'000.- . Il costo che il costruttore dovrà fatturare, sarà il TOTALE perché è il prezzo: quindi € 250'000.-. ## Ø Si possono verificare delle ipotesi in cui non vi è un prezzo o corrispettivo. È il caso della cessione a titolo gratuito (es. autoconsumo esterno), per cui si pone il problema della base imponibile. In questi casi si ricorre al c.d. valore normale. Il valore normale è uno strumento che ci consente nell’ipotesi in cui non c’è un corrispettivo di determinare una quantità ai fini dell’applicazione dell’imposta. N.B. Prezzo ≠ Valore. Il valore è il risultato di un’operazione di stima, è il dato dell’andamento del mercato. Non è una quantità certa e presenta un margine di oscillazione soggettivo di apprezzamento che può essere anche elevato. Il prezzo, al contrario, è il corrispettivo pattuito dalle parti! Esso può oscillare in base alla negoziazione tra le parti, ma c’è un adattamento del prezzo al valore. Per valore normale s’intende il prezzo comunemente praticato. Come riferimento possono essere utilizzati i listini prezzo ordinariamente applicati, con lo sconto ordinariamente praticato alla clientela. Esempio: Se il nostro concessionario auto regala l’automobile alla figlia prenderà il listino prezzi che lui pratica, decurterà lo sconto che normalmente applica alla clientela, e dovrà emettere fattura per quella somma e corrispondere l’iva relativa. LE OPERAZIONI rilevanti ai fini dell’IVA Possiamo distinguere 3 operazioni rilevanti ai fini dell’IVA: 1. Operazioni imponibili (art. 8, 8 – bis, 9); 2. Operazioni non imponibili (art. 8, 8 – bis, 9); 3. Operazioni esenti (art. 10); ! Quest’ultime 2 operazioni – cioè quelle non imponibili e esenti – pur non comportando l’applicazione dell’imposta, producono effetti formali e sostanziali. Al di fuori di quest’area vi sono le c.d. operazioni escluse (o “fuori campo”), in quanto privo di uno dei requisiti di carattere generale (elemento oggettivo, soggettivo e territoriale) che identificano le operazioni rilevanti ai fini IVA o in base ad un’esplicita norma di esclusione. ## Ø Operazioni imponibili: Sono quelle operazioni che devono essere fatturate e concorrono alla determinazione del volume d’affari e sono soggette al pagamento dell’iva, quindi ! o o sono assoggettate all’imposta: cioè pagano l’IVA;! o vi è obbligo di fatturazione: la fattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione;! o riguarda il volume d’affari (o cifra d’affari nel linguaggio comunitario): è l’ammontare delle operazioni realizzate nell’anno solare rilevanti ai fini dell’iva. L’ammontare del volume d’affari serve per stabilire il regime iva, se è ordinario o semplificato; o consentono la detrazione dell’imposta sugli acquisti. La detrazione è il diritto di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti dall’imposta da rivalsa sulle operazioni attive entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Questo diritto ha del limiti: vi deve essere una connessione tra vendita e acquisto. Le operazioni imponibili attive consentono la detrazione dell’iva sulle operazioni passive (gli acquisti). Non sempre gli

acquisti sono direttamente riferibili ad ogni vendita, perché le vendite costituiscono spesso un coacervo confuso. Tendenzialmente ciascuna vendita da diritto (ovviamente nel caso che si tratti di operazione imponibile), alla detrazione della relativa imposta sugli acquisti. ## Ø Operazioni non imponibili:! o NON sono assoggettati all’imposta: sono le operazioni relative agli scambi con l’estero ispirati al principio di tassazione dei beni e servizi nel paese di destinazione. Le merci destinate a essere consumate fuori dal territorio nazionale sono detassate (Questa detassazione si chiama NON IMPONIBILITA’). Non sono dunque imponibili le esportazioni al di fuori dell’UE. Vi sono altre operazioni che il legislatore ha voluto assimilare all’esportazione: le + rilevanti sono le operazioni compiute nei porti e negli aeroporti; o Vi è l’obbligo di fatturazione (solo se sono soggetto IVA, se sono privato no);! o Entrano a far parte del volume d’affari;! o consentono la detrazione dell’imposta sugli acquisti: altrimenti la pagherebbe l’esportatore l’Iva, e ne avrebbe un danno. N.B. Non avendo Iva a debito sulle operazioni attive, ma soltanto Iva detraibile (a credito), l’esportatore va a credito. Per evitare di far loro attendere il rimborso dell’eccedenza il legislatore consente di effettuare acquisti presso i fornitori senza l’applicazione dell’IVA. A tal fine l’esportatore deve presentare una dichiarazione in cui evidenzia l’intento di destinare l’acquisto all’esportazione à status di esportatore abituale. In questo modo il fornitore di tali soggetti IVA è legittimato a fornire il bene o servizio a sua volta senza applicare l’imposta. ## Ø Operazioni esenti:! o o NON sono assoggettati all’imposta;! o o Sono soggette agli obblighi formali: comportano l’emissione della fattura. La legge consente a coloro che realizzano prevalentemente operazioni esenti di omettere gli obblighi formali cioè emissione della fattura e registrazione della stessa (comunque l’operazione in qualche modo va contabilizzata) dietro opzione del regime di esonero (art 36 bis). Se si chiede l’esonero si perde il diritto a detrarre l’imposta relativa alle operazione esenti e anche quella relativa a altre operazioni imponibili; è quello che fanno tipicamente banche e assicurazioni che non rilasciano fattura; o rientrano nel volume d’affari; o NON consentono la detrazione dell’iva sugli acquisti.! Vi rientrano le operazioni sanitarie, operazioni di credito o di assicurazioni o bancarie ecc. Sono prevalentemente prestazioni di servizi. Sono esenti al fine di agevolarne la fruizione (scelte politiche) al consumatore finale. È, dunque, un’operazione che trasforma il soggetto IVA in un consumatore finale. Esempio: il medico non può detrarre l’iva sugli acquisti perché realizza operazioni esenti. Al riguardo però c’è una polemica in corso, perché in questo modo si attiva un meccanismo di trasferimento dell’imposta, nel senso che hi non può detrarre l’iva sugli acquisti la deve recuperare e la trasla sul prezzo, addebitando al cliente l’onere sopportato per l’iva sugli acquisti non detraibili. ## Ø Operazioni escluse (art. 15): sono operazioni che astrattamente realizzerebbero i presupposti di applicazione del tributo. o NON sono assoggettati all’imposta;! o NON sono soggetti agli obblighi formali; o NON rientrano nel volume di affari;! o indetraibilità dell’iva sugli acquisti: Rientrano tra le operazioni escluse (ovvero sono escluse dalla base imponibile) (vi rientra tra le operazioni escluse la cessione d’azienda): o gli interessi moratori;! o le penali per ritardi o irregolarità nell’adempimento del cliente;! o somma da risarcimento danni;! o rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.

IMPORTANTE: La legge impone che quando vi sono elementi / importi non soggetti all’IVA, si deve specificare il motivo nel documento (es. per esclusione, esenzione, non imponibilità).

Operazioni rilevanti (attive) Op. imponibili Op. non imponibili Op. esenti Op. escluse

Imposta Si No No

No

Fattura

V olume d’affari

Detrazioni sugli acquisti

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No





No

DETRAZIONI Il diritto alla detrazione (cioè di detrarre l’imposta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni), subordinata al possesso di un’adeguata documentazione, nasce nell’istante in cui l’IVA DIVIENE ESIGIBILE e può essere esercitato fino alla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello...


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