La competenza per Connessione PDF

Title La competenza per Connessione
Course Diritto civile
Institution Università degli Studi di Teramo
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Summary

spiegazione della comptenza per connessione...


Description

La competenza per CONNESSIONE ( art 12 cpp) criterio attributivo della competenza del giudice. Vi è connessione di procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d’Assise in 3 casi : 1-Quando il reato è stato commesso da più persone in concorso o se più persone con condotte indipendenti hanno commesso lo stesso evento. ( connessione plurisoggettiva , ad esempio morte attribuita alternativamente o cumulativamente al feritore o al medico che ha errato nel curarla ) 1-

2-

Quando persona imputata di più reati perché commessi con sola azione o omissione ( concorso formale di reati) o con più azioni o più omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso ( reato continuato). (connessione monosoggettiva) Quando si procede per più reati, l’uno commesso per eseguire o occultare altro.( connessione teleologica , ad esempio falso commesso per occultare un reato di peculato)

In caso di connessione, solo un giudice può giudicare tutti i reati commessi. In questi casi i procedimenti saranno riuniti o svolti separatamente. L’unico giudice competente viene individuato in base ai seguenti criteri: -tra corte d’assise e tribunale, prevale la prima - se più giudici sono egualmente competenti per materia ma hanno diversa competenza territoriale, prevale il giudice competente per reato più grave - in caso di pari gravità, prevale il giudice competente per il reato commesso per primo - in caso di connessione tra reati di competenza del tribunale collegiale e monocratico, prevale quello collegiale Deroga importante alla regola della connessione è la presenza di procedimenti contro imputati minorenni, che devono essere sempre giudicati dal tribunale per i minorenni, quindi non opera connessione fra procedimenti relativi a imputati minorenni e procedimenti relativi a maggiorenni. ( la connessione non comporta necessariamente la riunione dei procedimenti ) Quando procedimenti sono connessi possono essere riuniti ( art 17 cpp)in un “simultaneus processus” per esigenze di economia processuale e per avere un più completo quadro probatorio. Per la riunione sono necessari i seguenti requisiti: Procedimenti pendenti nella stessa fase e grado Procedimenti di competenza dello stesso giudice Procedimenti connessi o vi sia un collegamento probatorio Che la riunione non determini un ritardo nella definizione La separazione dei procedimenti (art 18 cpp) scatta in determinate ipotesi: Quando durante udienza preliminare è possibile decidere la posizione di un imputato Quando per un imputato si deve sospendere procedimento Quando occorre rinnovare citazione per un imputato Quando difensore imputati non sono comparsi in dibattimento Quando per imputato l’istruzione dibattimentale è già conclusa Quando stanno per scadere i termini di custodia cautelare ed occorre definire con urgenza la fase o grado per evitare la scarcerazione automatica Oppure su accordo delle parti quando giudice lo ritiene utile per speditezza del processo. Ai sensi dell’art 19 cpp la riunione e separazione sono disposte con ordinanza dal giudice anche d’ufficio, ma devono necessariamente essere sentite le parti.

b. Il principio del giudice naturale Le regole dette servono per individuare il soggetto investito del potere giurisdizionale, pertanto sono attuative del principio del “giudice naturale” (art 25 cost). Dalla norma in questione si ricava: Principio della riserva assoluta di legge in materia di competenza Le norme non devono conferire potere discrezionale Necessaria precostituzione del giudice, quindi divieto di applicazione retroattiva delle norme concernenti la competenza. Il giudice naturale è quello che l’ordinamento considera il più idoneo ad accertare il fatto di reato nel rispetto della legge e dei diritti dell’imputato, assicurato attraverso le norme sulla competenza.

Poi a sua volta il conflitto può essere : positivo o negativo, a seconda che i più giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto ritenendo la propria incompetenza. Il conflitto può insorgere in ogni stato e grado del procedimento, può essere denunciato dal PM, dalle parti private o d’ufficio da uno dei giudici. L’ordinanza che rileva il conflitto viene trasmessa alla cassazione con la copia degli atti necessari alla decisione ( denuncia e ordinanza però non sospendono il procedimento in corso), che decide in camera di consiglio con sentenza indica il giudice competente a procedere. La decisione presa dalla corte è vincolante, salvo il sopravvenire di nuovi fatti che determinano competenza diversa.

c. La dichiarazione di incompetenza L’inosservanza delle regole sulla competenza comportano che il giudice dichiari la propria incompetenza. Gli atti che sono stati compiuti dal giudice incompetente, le prove acquisite restano efficaci mentre le dichiarazioni se ancora ripetibili sono utilizzabili in giudizio solo con il meccanismo delle contestazioni probatorie (art 500, 503 cpp); le misure cautelari già disposte conservano efficacia provvisoria per 20 giorni dalla ordinanza che dichiara l’incompetenza, entro tale termine il giudice competente deve disporre una nuova misura se la ritiene necessaria. 1.Incompetenza per materia -per incompetenza per difetto, cioè quando sta procedendo il giudice inferiore le norme sono più rigorose. Es. se tribunale procede per reato della corte d’assise l’incompetenza è rilevabile fino a quando non si è giunti a sentenza irrevocabile. - incompetenza per eccesso regime meno rigoroso Es. se corte d’assise procede per reato di competenza del tribunale, tale incompetenza può anche essere rilevata d’ufficio ma non oltre la questione preliminare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 2.Incompetenza per territorio Eccepibile dalle parti e rilevabile dal giudice fino alla chiusura della discussione finale dell’udienza preliminare, o nel corso delle questioni preliminari in dibattimento. Per la pronuncia del giudice che dichiara l’incompetenza. Durante le indagini il giudice dichiara l’incompetenza con ordinanza e restituisce gli atti al PM che in quel momento sta svolgendo le indagini. Dopo la chiusura delle indagini il giudice dichiara l’incompetenza con sentenza e trasmette gli atti al PM presso il giudice competente. La pronuncia del giudice che dichiara l’incompatibilità presenta delle particolarità, se nel corso delle indagini preliminari il giudice la dichiara con ordinanza e si limita a restituire atti al PM che sta conducendo le indagini che può continuare a condurle. Dopo la chiusure delle indagini il giudice dichiara l’incompetenza con sentenza e trasmette gli atti al PM presso i l giudice competente. 3.incompetenza per connessione In caso di procedimenti connessi, la competenza è stabilità dagli art 15 e 16 cpp, in caso di loro inosservanza l’incompetenza per connessione deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza entro gli stessi termini della incompetenza per territorio ( prima della conclusione dell’udienza preliminare o se questa manca, nel corso delle questioni preliminari al dibattimento).

i.L’inosservanza delle disposizioni sulla competenza collegiale o monocratica del tribunale L’ufficio del tribunale a seconda dell’oggetto della sua cognizione, siede nelle due distinte composizioni monocratica e collegiale. Al riguardo il legislatore ha escluso chele violazioni delle norme sulla corretta composizione del tribunale possano incidere sulla capacità dell’organo giudicante, poiché si tratta due articolazioni di un modulo organizzativo interno,. Per il legislatore non si dovrebbe parlare di un problema di competenza ma attiene alla cognizione del giudice, cioè ad una semplice questione di forma e di rito....


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