La riforma della LEGGE 354/1975 PDF

Title La riforma della LEGGE 354/1975
Author MARIA APICELLA
Course Diritto Penitenziario
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
Pages 5
File Size 100.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 15
Total Views 143

Summary

Riassunto Legge della riforma dell'ordinamento Penitenziario 354/1975...


Description

La riforma dell'ordinamento Penitenziario Dal regolamento del 1931 alla riforma del 1975 La riforma penitenziaria del 1975 segna una storica svolta ,poiché sostituisce definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931 che vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo L’impermeabilità del luogo e l’isolamento dalla società trovavano conferma anche nelle strutture architettoniche dei penitenziari, per lo più ispirate al modello del Panopticon di Bentham. Il sistema penitenziario delineato dal Regolamento del 1931 si articolava in una serie di strumenti volti ad ottenere attraverso punizioni quotidiane pratiche di violenza, un’ adesione coatta alle regole con una costante violazione delle regole del rispetto della dignità della persona. La riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 mette finalmente in pratica, dopo molti anni, un dettato costituzionale rimasto per molto tempo inattuato soprattutto per cio che riguarda la pena che non ha un senso piu vendicativo ma deve tendere alla RIEDUCAZIONE del condannato..e cio non può che avvenire con ART 27 che nel terzo comma afferma : “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Principio basilare di questa concezione è che la pena possa e debba essere tendenzialmente rieducativa, cioè debba includere una serie di attività e interventi finalizzati al reinserimento sociale del detenuto,al detenuto deve innanzitutto essere assicurato il lavoro, sia all’esterno che all’interno del carcere,formazione professionale culturale ,

Lo spirito della riforma del 1975: l’umanizzazione della pena La legge è divisa in due titoli, "Trattamento" e "Organizzazione". Il primo titolo riguarda i principi costituzionali,le modalità detentive sia per tutto quello che riguarda la libertà personale ,il 2 si riferisce all’organizzazione penitenziaria Il concetto di Umanizzazione della pena è ben evidente nell’art. 1 della legge, che stabilisce: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.” Ed ancora, l’ultimo comma dello stesso articolo recita: “ Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. In primo piano vi è, dunque, la figura del detenuto e non più, come accadeva nel regolamento del 1931, l’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria, infatti

l’ordinamento penitenziario pone adesso alla base del trattamento i valori dell’umanità e della dignità della persona, ai quali fa capo l’affermazione del principio della assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti, “senza discriminazioni in ordine di nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose”,ai detenuti viene assicurata parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari e nessuno fra essi “può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni che comportino un potere disciplinare o consentano una posizione di preminenza sugli altri” Il rispetto per la persona si esprime anche nella previsione per cui “i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome e non per matricola come avveniva precedentemente con il codice Rocco del 1931 La decisiva svolta rispetto al Regolamento del 1931 si esprime, dunque, anche nel riconoscimento al detenuto di una propria soggettività giuridica, venendo identificato e definito come titolare di diritti,per la prima volta, anche chi è privato della libertà personale ha la concreta possibilità di tutelare i propri diritti. Ulteriore elemento innovativo della legge 354/75 è il trattamento all Individualizzazione: si prescrive, infatti, l’osservazione scientifica della personalità di ciascun detenuto, così da costituire un programma individuale, L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa,per ciascun condannato internato, in base ai risultati dell’osservazione sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo più consone a lui,viene compilato il programma dove sono inserite le indicazioni generali e particolari del trattamento insieme ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella sua cartella personale, Gli elementi del trattamento previsto dalla riforma riguardano l’istruzione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive, nonché gli opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Vi sono due principi molto importanti nella legge del ‘75: uno riguarda la discontinuità della pena, con la flessibilità dei permessi (che permette ai detenuti di riallacciare periodicamente i rapporti umani, a partire da quelli familiari); l’altro riguarda la flessibilità della pena, con la liberazione anticipata. Questa prospettiva non è comprensibile se si rimane legati a un concetto vendicativo di pena. Si parla, poi, di misure alternative alla detenzione che possono consistere nell’affidamento in prova al servizio sociale, nella semilibertà o nella detenzione domiciliare dopo aver scontato metà pene: la novità, in questo caso, sta nel fatto che è proprio la magistratura di sorveglianza ad essere chiamata a gestire permessi e misure alternative L’affidamento in prova al servizio sociale è considerato la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge interamente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà. E’ regolamentato dall’art. 47 dell’Ordinamento

Penitenziario ,e consiste nell’affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall’istituto di pena Art. 47-bis. (Affidamento in prova in casi particolari). Se la pena detentiva, inflitta deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato. La semilibertà, invece, può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell’ambiente libero è parziale. E’ regolamentata dall’art. 48 e consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto di pena per partecipare alle attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale Liberazione Anticipata La liberazione anticipata non può essere considerata una misura alternativa alla detenzione, benché sia collocata sistematicamente nelle misure alternative, infatti, consiste in una riduzione della pena che realizza il risultato di anticipare il termine finale del periodo di detenzione e una detrazione di quarantacinque giorni per ogni sei mesi di pena scontata" che è concessa "al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione Il presupposto sostanziale della liberazione anticipata è il riconoscimento della partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione: Le attività culturali, ricreative e lavorative La riforma del ’75 permette ai detenuti, al fine della rieducazione e del reinserimento sociale, di avvalersi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività ricreative, culturali e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, sono questi i nuovi elementi del trattamento che mirano a superare la chiusura e l’isolamento del mondo carcerario. Un principio importante, infatti, è quello che prevede la partecipazione della comunità esterna: cè la possibilità di uno scambio assolutamente nuovo tra popolazione detenuta e popolazione libera, finalizzato alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti nella società. Importante è anche la formazione professionale, intesa come attività istruttiva che mira a favorire il reinserimento sociale del detenuto attraverso l’apprendimento delle tecniche per lo svolgimento di una attività produttiva si tende,a favorire l’istruzione (anche professionale), non ricorrendo allo strumento dell’imposizione,

ma prevedendo una serie di incentivi (economici, concessione di alcuni benefici) volti a stimolare il detenuto nel compimento di una scelta L’impegno dell’amministrazione penitenziaria a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti, non si traduce solo nel dovere di curare la formazione scolastica e professionale dei reclusi, ma è teso anche alla promozione di nuovi stimoli e interessi volti al miglioramento culturale del condannato. La figura professionale a cui la normativa riconosce un ruolo centrale all’interno dell’area è quella dell’Educatore ,ad esso è affidata la segreteria tecnica del gruppo d’osservazione e trattamento, nonché una pluralità di compiti che attengono al trattamento rieducativo del recluso. La figura dell’educatore ha saputo portare, all’interno della realtà chiusa del carcere, un elemento di novità,un ponte tra il mondo carcerario e quello esterno, fino ad allora mediato solo attraverso la figura del cappellano; attraverso l’educatore, il carcere diventa un luogo sempre più aperto e sempre più avviato a colmare quelle distanze che separano il dentro dal fuori. L’educatore colma queste distanze e occupa uno spazio che il legislatore definisce “umanizzazione della pena” Le modifiche successive: dalla legge Gozzini al D.P.R. n. 230/2000 E’ soprattutto negli anni ’80 che si assiste, in Italia, ad un cambiamento,innanzitutto vi è una crescita dell’interesse e della difesa dei diritti umani, che spinge ad un nuovo rapporto carcere territorio. Una seconda grande spinta positiva è rappresentata dal volontariato. L’uomo è, in questo contesto, considerato un patrimonio essenziale, un bene prezioso da salvaguardare Questa legge ha avuto il merito di ampliare ed approfondire le questioni lasciate aperte dalla riforma, permettendo la permeabilità tra prigione e mondo esterno, favorendo l’ampliamento delle possibilità per i condannati di usufruire di misure alternative alla detenzione La legge Gozzini ha introdotto, nel ventaglio delle alternative, la detenzione domiciliare: con tale beneficio si è voluto ampliare l’opportunità delle misure alternative Sono stati introdotti, poi, i permessi premio, concessi a quei detenuti che non risultano di particolare pericolosità sociale ,essi hanno durata non superiore ogni volta ai quindici giorni, per consentire di curare interessi affettivi, culturali e di lavoro,la durata dei permessi non può comunque superare complessivamente i quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione, e possono essere concessi a chi ha condanne non superiori a tre anni, o a chi ha già scontato un quarto della pena. Infine la liberazione anticipata, introdotta anch’essa dalla legge Gozzini e applicabile a ciascun condannato, la quale consiste nello sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre scontato con regolare condotta

A partire dal 1990, però, rincorrendo un nuova emergenza, viene fatto un passo indietro. In seguito agli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino, vengono posti dei limiti alla possibilità di accedere a benefici premiali L’esigenza di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento degli istituti di pena è alla base della legge Simeone, la quale, come abbiamo visto, amplia la possibilità di fruizione delle misure alternative, in particolar modo dell’affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre anni di reclusione. Il problema del sovraffollamento, che ha comportato la frequente assenza delle principali norme di igiene, ha ispirato la legge n. 231 del 1999, la quale ha introdotto il principio dell’incompatibilità del regime carcerario per i malati di Aids e quelli affetti da altre gravi malattie, in ragione dei maggiori rischi di contagio all’interno delle strutture penitenziarie. Alle detenute madri è poi rivolta la legge 8 marzo 2001, n. 40, che introduce la “detenzione domiciliare speciale” e l’“assistenza all’esterno dei figli minori”, nel tentativo di superare definitivamente la logica custodialistica del carcere E’ necessario, inoltre, citare l’adozione del nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario esso si ispira espressamente alle “Regole minime per il trattamento dei detenuti” adottate dall’ONU e alle “Regole penitenziarie europee” Esso è molto importante poiché ribadisce la necessità, nonché il dovere, di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti. A tale proposito si dispone, che “il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali L’istituto penitenziario deve poi assicurare l’esistenza di luoghi di pernottamento e di locali comuni per le attività da svolgersi durante il giorno, le singole camere devono essere dotate di finestre che consentano il passaggio dell’aria e della luce, di acqua calda e bidet. Massima attenzione, inoltre, è riservata all’alimentazione, poiché si deve tener conto, oltre che delle esigenze dietetiche, anche delle diverse usanze culturali e delle prescrizioni religiose a causa della eterogenea popolazione detenuta. Viene successivamente ribadito che il programma di trattamento deve essere riferito al singolo individuo, cioè deve essere idoneo a fornire linee guida per il recupero sociale del singolo condannato,viene data, inoltre, molta rilevanza agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all’aperto dunque si ampliano, seppur parzialmente e non per tutti, i colloqui e le comunicazioni telefoniche con i congiunti...


Similar Free PDFs