Legislazione Vitivinicola PDF

Title Legislazione Vitivinicola
Author Nicole Moretto
Course Legislazione vitivinicola (Modulo di Economia e legislazione vitivinicola) 
Institution Università degli Studi di Udine
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Summary

riassunto chiaro sulla legislazione vitivinicola. contenente informazioni chiare e semplici. ...


Description

LEGISLAZIONE VITIVINICOLA Prof. Jesu guido -esame ORALE domande dal libro DECRETO LEGISLATIVO: camere danno principi generali poi governo fa il decreto. LEGISLAZIONE COMUNITARIA: regolamenti della CE , direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Mercato interno, non ci sono dazi x importazione nell’UE. Sia stati membri che cittadini. Mercato comune nel settore agroalimentare. Scopo creare mercato comune nel settore agroalimentare in tutti gli stati membri. Diretta concorrenza prodotti nell’UE. Dazi solo con paesi esteri al UE.

REGOLAMENTI 138 DEL 2013 DIRETTIVE emanate UE x un singolo stato membro COSTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (tocai): non puoi dare nome di un luogo se il vino non deriva da li. DECISIONE: rifiuti stati posti in luoghi non adatti, direttiva dice che devono stare in posti adatti.

(Introduzione)

NASCITA E FORMAZIONE COMUNITA EUROPEA. UE QUANDO NASCE? 1957 comunità europea nasce DIRITTO COMUNITARIO: costituito da regolamenti, direttive, decisioni. DIRITTO NAZIONALE: TRATTATI: fonte di diritto primario TRATTATI ISTITUTIVI: -trattato di parigi 1951 istituto CECA -trattato di roma 1957 istituto CEE comunità economica europea -atto unico europeo viene realizzato, abolisce qualsiasi dazio tra paesi dell’ unità europeo -trattato maactricht 1992 si realizza UNIONE EUROPEA STATI FONDATORI UE: francia, germania, italia, belgio, paesi bassi, lussemburgo. STATI ENTRATI SUCCESSIVAMENTE: regno unito, grecia, danimarca, croazia, romania, lettonia, finlandia, slovenia, austria, svezia, spagna, portogallo, irlanda… STATI MEMBRI 28 dopo brexit 27 Lingue ufficiali: inglese, francese, tedesco. MERCATO COMUNE EUROPEO: qualsiasi prodotto agricolo puo essere offerto o venduto alle stesse condizioni el mercato interno nazionale. 4 LIBERTA: libera circolazione delle persone, delle merci…

UNIONE DOGANALE: divieto tra stati membri di dazi doganali all’ importazione o esportazione delle merci e adozione di una tariffa doganale comune x le importazioni dei paesi terzi.

ATTI LEGISLATIVI COMUNITARI vincolati e non vincolati REGOLAMENTI sono atti legislativi del parlamento o della commissione sono direttamente applicabili senza norme di applicazione. DIRETTIVE: adottati dal parlamento e comissione ue. Obiettivo?? Armonizzare delle normative degli stati membri. Sono norme dell’ ue che non hanno immediata applicazione ma richiedono provvedimenti legislativi di ciascuno stato membro x essere applicata. Tali provvedimenti devono essere assunti entro 2 anni dalla pubblicazione della direttiva sulla GUUE (prima GUCE) DIRETTIVE GENERALI: atti ad uno STATO membro che vincolano riguardo …. PRINCIPIO DETTAGLIATE: RACCOMANDAZIONI: atti che consigliano

REG. UE n. 1308/2013 DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO CODECISIONE Affitto agrario dura 15 anni Scopo garantire ecotenore del reddito alla popolazione agricola + tutela salute cittadini. Abolito diritto dell’impianto: permesso di poter usare campi x la produzione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, delega alla Commissione l’adozione di regole applicabili. Dispone in materia di commercializzazione dei prodotti agroalimentari (ivi compresi quelli vitivinicoli) disciplina l’ OCM Vino. Mantiene l’impianto sostanziale della normativa precedente riguardo alle denominazioni e alle pratiche enologiche, pone fine al divieto di nuovi impianti. Innova radicalmente in materia di impianti viticoli dai diritti alle autorizzazioni.

Per l’analisi dei regolamento è utile partire dai considerando

Denominazione d’ origine 118ter: nome regione o paese che designa un prodotto che qualità sono dovute totalmente ad un ambiente geografico. Sia territorio, che vendemmia fino al commercio. Uve Esclusivamente nel luogo geografico di produzione, dalla vendemmia alla vinificazione. Fatta solo con vitis vinifera.

Denominazione geografica IGP: vino almeno del 85% del terreno della zona il restante dalle regioni circostanti. DOC: esclusive di quel terreno Vino nobile di val pulciano, amarone di val pomicella = vino con vicino il luogo di dove è stato fatto non serve scrivere DOC Reg. 607/ 2009 lotto fuori campo visivo, etichetta con elementi essenziali e retro etichetta con specifiche.

RIPASSO: Abolizione diritto di impianto introdotto autorizzazione di impianto. Tracciabilità: vuoi sapere dove è nato e come stato lavorato.

REG. CE. 1234/ 2007 ANCHE IL VINO PRODOTTO AGROALIMENTARE considerato nutrimento

REG. UE.n. 1308/2013 del consiglio e del parlamento codecisione recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM) . finanziamenti dati a stati membri se fanno piani quinquennali alla viticultura di sostegno che approva e da finanziamento. Approva se spieghi quali scopi, impatti dell’ ambiente, sostenibilità ambientale REG. n. 1308/2013 ABROGA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE REG. CE n. 1234/2007

ANALISI DEL REGOLAMENTO E UTILE PARTIRE DAI CONSIDERANDO I CONSIDERANDO: spiegano gli obiettivi del regolamento prevedono. - L’ ERROGAZIONE DI FINANZIAMENTI COMUNITARI AL MERCATO AGRICOLO per garantire un equo tenore di vita agli agricoltori tutelare la salute del consumatore. -ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI AGRICOLI -ASSOCIAZIONI INTERPROFESSIONALI TRA PRODUTTORIINDUSTRIALITRASFORMATORI-COMMERCIANTI.

Nell UE tutti gli stati devono seguire le norme ma alcuni stati hanno norme piu restrittive. Es. francia si può aggiungere zucchero italia vietato. RESTRIZIONI NON SI PUO AGGIUNGERE AL VINO Acqua Alcool zucchero Vietato taglio tra vino estero con nostro Vietato troppa spremitura delle uve intensiva Vietate certe aggiunte nell’etichette es. vino facilmente digeribile  Bottiglie di vino non superiori a 5 L  Con colori diversi      

PRIMO CONSIDERANDO - Enuncia l’intento di procedere ad una riforma globale della PAC e dunque alla revisione dell’interno app. normativo - Delega alla commissione l’adozione di regolamenti di esecuzione - Prevede l’immediata entrata in vigore della riforma - Finalità della riforma: armonizzare, razionalmente e semplificare le disposizioni in particolare quelle che coprono + di un settore agricolo.

Legge n. 238/2016 Norma fondamentale Entrato in vigore il 12 gennaro 2017 È LA NUOVA DISCIPLINA ORGANICA copre tutto il settore vitivinicolo -della coltivazione della vite -produzione del vino -commercio del vino Articolo 1. La vite e vino con territorio vitivinicolo fanno parte del patrimonio nazionale da tutelare e valorizzare. Articolo 6. Pag 41 -VITIGNI AUTOCTONI ITALIANO O ITALICO Sono sempre della vitis vinifera, origine esclusiva italiana. La dicitura vitigno autoctono italiano è limitata all’ etichetta di specifica vini DOCG, DOC e IGT. autoctoni: Montepulciano, tra marche e Abruzzo. Quelli del Friuli PICCOLIT, VERDUZZO FRIULANO, RAMANDOLO, TERRANO, REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO. Non puoi vinificare con uva da tavola. -VIGNETI EROICI E STORICI Eroici: situati in zone dove possono subire dissesto idrogeologico sopra i 500metri pendenza superiore al 30%. Impianto su terrazzamento.

Dove sono?? Trentino, val d’ Aosta, Pantelleria, costiera malfitana, Valtellina, 5 terre in Liguria, Etna. Storici: di particolare pregio paesaggistico storico o ambientale

LE NORME DELLA NUOVA DISCIPLINA REGOLANO -produzione -commercializzazione -denominazioni di origine -indicazioni geografiche -menzioni tradizionali -etichettatura -presentazione -gestione schedario viticolo -controlli -sistema sanzionatorio AMBITO DI APPLICAZIONE prodotti vitivinicoli Vino, vino liquoroso, vini frizzanti, vino spumante di qualità, mosto di uve concentrati, uve passite e stra mature. VINI FRIZZANTI GASSIFICATI: vini in cui anidride carbonica immessa. Non possono avere denominazione geografica. Non sono nell’ ambito di applicazione.

Acronomi: DOP di origine protetta IGP SIAN sistema informatico agricolo nazionale SIGC sistema integrato di gestione e controllo del territorio. Con mappatura del terreni. GIS sistema informativo geografico CAA centri di assistenza agricola AGEA agenzia x la erogazione in agricoltura coordinamento e pagamento dei fondi europei hai produttori.

LO SCHEDARIO VITICOLO art. 145 Livello EUROPEO: Contiene info sul potenziale viticolo aggiornate x ogni anno dagli stati membri per la commissione europea, x sapere quanto vino ogni regione produce. Stati membri entro marzo fanno sapere all’ UE quanto potenziale viticolo cioè quanto vino viene prodotto. UE controlla le superfici di ciascun stato e la sua produzione Livello NAZIONALE: Contiene info sulla quantità del potenziale viticolo Mappatura dei terreni coltivati a vite e tenuta dalle regioni Vini comuni (NON DOC) non possono essere superiori a 500 quintali x ettaro.

Nello schedario viticolo sari chi è il conduttore dei terreni, proprietario o affittuario, confluisce il FASCICOLO AZIENDALE -indentifica chi è il conduttore -ubicazione e superficie delle particelle viticole -caratteristiche delle vigne piantate.

FASCICOLO AZIENDALE Deve contenere superfice vitate (dove viti messi a dimora) tramite GIS sistema informativo geografico + potenziale viticolo del’ azienda ( la regione verifica se terreni possono essere adatti x ottenere da denominazione DO) La nuova disciplina nazionale L.n. 238/2016 Per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli- ripropone le definizioni fornite dal Regolamento n. 1308/2013 art. 93

DENOMINAZIONE DI ORIGINE (DO) Stretto legame tra vino e territorio inquanto tutta l’ uva deve venire dal luogo di produzione.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA pag. 28 Il nome di una regione o paese determinato. Di cui le uve sono INTERAMENTE di quel posto. Stretto legame tra vino e territorio. INDICAZIONE GEOGRAFICA Deve intendersi il nome di una regione di un luogo determinatoatto a designare un prodottovitivinicolo. Vino prodotto nella zona indicata x 85% restante 15% da zone circostanti ma sempre nello stato italiano. MENZIONI TRADIZIONALI Nomi usati tradizionalmente sono riferiti ad un vino che porta il nome del luogo dove è stato prodotto. Uva TUTTA del luogo dove è stata prodotta. Equivalgono alle denominazioni di origine e godono della protezione comunitaria. Pur non indicando specificamente nomi geografici, sono elementi costituiti inscrivibile della denominazione. Elenco della denominazione tradizionale e relative DOP -BARCO REALE DI CAMIGNANO -BRUNELLO DI MONTEPULCIANO -CACCE MITTE DI LUCERA -CAGNINA DI ROMAGNIA

Dicitura europea IGP e DOP Dicitura nazionale IGT DOC DOCG menzioni tradizionali Italia è stato il primo paese in europa a dotare di una normativa specifica x la valutazione dei prodotti vitivinicoli L. n. 164/1992 VEDI LIBRO pag. 54 e del loro stretto rapporto con il territorio. Laddove esistono minoranze lingue, le diciture tradizionali possono essere indicate nella lingua minoritaria: FRANCESE, TEDESCO, SLOVENO. Pag. 56 AMBITI TERRITORIALI Le zone di produzione dei vini a denominazione di origine possono comprendere , oltre al territorio indicato con la denominazione, anche territori adiacenti a quello denominato. SOTTOZONE pag.57 Sono soltanto x le DOC allinterno c’è una sotto zona che ha caratteristiche ancora piu raffinate che designano con nome geografico e devono essere indicate nel disciplinare di produzione. In friuli: CIALLA, PIGNOLO DI ROSAZIO, RIBOLLA GIALLA DI ROSAZIO, SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO E SCHIOPPETTINO DI FAEDIS. La sottozona può diventare DOC

UNITA GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE Per vini DO è pure consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive più piccole, localizzate all’ interno della zona a denominazione di origine e corrispondenti ad aree geografiche definite. A condizione che la vinificazione dell’uva prodotta avvenga separatamente e la produzione sia rivendicata nella denuncia annuale. E d’ obbligo inoltre delimitare ed elencare le predette unità geografiche aggiuntive in un allegato al disciplinare. MENZIONI TRADIZIONAALI VINCOLATE A DETERMINARE TIPOLOGIE -al metodo di produzione= governo all’ uso toscano, lambiccato -metodo invecchiamento= annoso 30 mesi botte legno -specifica qualità del vino= buttafuoco, torcolato -al colore= verdolino, ambrato -tipo di luogo= apiano perchè ci sono le api -evento particolare legato alla storia del vino

PASSAGGIO A IGT A DOC Vini già riconosciuti a IGT possono passare a DOC dopo almeno 5 anni dal loro riconoscimento a IGT.

PASSAGGIO DA DOC A DOCG I vini gia riconosciuto a DOC possono passare a DOCG dopo almeno 7 anni dal loro riconoscimento a DOC (prima prima erano 10 anni) Regione Ministero Commissione EUROPEA: giudizio definitivo Devono avere un pregio e caratteristiche qualitative e rinomanza commerciale e sono stati rinvendicati nell’ ultimo biennio da almeno 51% possessori dei vigneti + 51% superfice tot dello schedario. SPECIFICAZIONI E MENZIONI informazione x il consumatore Su particolari pregi di un vino SPECIFICAZIONI classico e storico Possono atribuirsi soltanto a vini DOC e DOCG prodotti nella zona di origine + antica - SPECIFICAZIONE CLASSICA: riservato a vini DO NON SPUMANTI - SPECIFICAZIONE STORICA: riservato a vini a DO SPUMANTI

DISCIPLINARE COSA CONTIENE Nome da proteggere Caratteristiche organolettiche e chimico –fisiche vini Pratiche enologiche autorizzate: arrichimento, acidificazione .. Delimitazione zona di prodzione Resa x ettaro Varietà di vite

MENZIONI Si distinguono in: -RISERVA

devono essere previste nei disciplinari di

-SUPERIORE

produzione che possono imporre x il loro

-GRAN SELEZIONE

utilizzo criteri piu rigorosi rispetto a quelli

-NOVELLO

generali riportati nella Disciplina organica

- PASSITO -VIGNA : non è richiesta un’ espressa previsione nel disciplinare.

MENZIONE RISERVA Attribuita a vini DOC e DOCG Sottoposti ad un periodo di invecchiamento compreso l’eventuale affinamento per: -non meno di 2 anni vini R -1 anno vini B -1 anno vini SPUMANTI metodo di fermentazione in autoclave (metodo Martinotti-Charmat) -3 anni vini SPUMANTI ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. -in caso di taglio tra vini di annate diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione riserva è consentita solo allorquando l’intera partita ha concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione. VITIGNI E ANNATA DI PRODUZIONE Nell’ etichettatura dei vini a DO e IG è consentita -utilizzare nomi di vitigni o loro sinonimo o menzioni tradizionali -far riferimento a particolari tecniche di vinificazione e a qualificazioni specifiche del prodotto. L’ indicazione dell’annata di produzione  Obbligatoria x vini DOCG e DOC  Obbligatoria x vini novelli  Facoltativa vini IGT

 Proibita x vini liquorosi e spumanti se non millisimari e frizzanti.

elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimo che possono figurare nell’ etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP 1 cabernet franc 2 cabernet sauvignon 3 cabernet 4 chardonnay 5 merlot 6 sauvignon 7 syrah

Manca un pezzo.. PROCEDURA X IL CONFERIMENTO DELLA PROTEZIONE 3 livelli x l’italia. 1. Esame domanda protezione da parte della REGIONE 2. Esame domanda protezione da parte del MINISTERO 3. Esame domanda protezione da parte della COMMISSIONE Conclusione ITER Registrazione della denominazione o indicazione geografica nel registro europeo.

DOMANDA DI PROTEZIONE Art. 95 reg. n. 1308/2013 Art.32 L. n. 238/2016 D.M. 7 novembre 2012 Chi la chiede?? Gruppo di produttori la richiede, soltanto x vini che loro stessi producono Soggetto richiede: un gruppo di produttori vitivinicoli esclusivamente x vini che essi producono Posso compartecipare anche altre parti interessate Eccezionalmente un solo produttore quando sia l’unico produttore della zona delimitata

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Nel caso dall’ Italia per art.117

costituzione

La domanda va rappresentata alla REGIONE DOCUMENTAZIONE NECCESSARIA: -atto costitutivo dell’ASSOCIAZIONE -elenco viticoltori: DOCG 51% viticoltori, 51% superfice dichiarato allo schedario viticolo, per le DOC 35% viticoltori e 35% superfice vigneto, IGT 20% viticoltori e 20% superfice vigneto. -disciplinare di produzione

VANNO ANCHE ALLEGATE  RELAZIONE TECNICA Caratteristiche ambientali e climatiche della zona. Origine geografica, esposizione , altitudine. Caratteristiche agronomiche, tipo di vitigni densità impianto, sistema potatura, forma di allevamento, tipo di irrigazione. Resa x ettaro vino e uva  RELAZIONE STORICA Riferimenti biliografici e/o documenti commerciali che comprovano l’ uso tradizionale nel commercio e nel linguaggio comune della denominazione o la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione x le indicazioni geografiche.

 RELAZIONE SOCIO-ECONOMICA Info su livelli della produzione, attuale potenziale produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto.  CARTOGRAFIA Per la L. n. 238/ 2016 IL DISCIPLINARE DEVE CONTENERE - Denominazione di ORIGINE e GEOGRAFICA - Denominazione della zona di produzione - Denominazione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia. - La RESA MAX 70% di uva a estratto e la relativa resa di trasformazione. ESAME DOMANDA DA PARTE DELLA REGIONE -verifica legittimazione soggetto richiedente -completezza documentazione richiesta -rispondenza disciplinare alle norme comunitarie e nazionali -pubblicazione sul BUR- bollettino ufficiale regionale ( x eventuali non acettazione) ESAME DOMANDA DA PARTE DEL MINISTERO -richiesta parere consultivo (non vincolante) al comitato vini

Nel caso positivo dell’ esame -pubblicazione sulla GU( gazzetta ufficiale) e trasmissione alla commissione europea Per il comitato vini verdi di testo pag.70 I SOGGETTI DELLA FILIERA DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE IN ETICHETTA SONO: pag.79 -IMBOTTIGLIATORE: persona fisica o giuridrica che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento x proprio conto. Quando imbottigliatore è il terzista questi x legge deve essere indicato, perché è formalmente lui che chiude il ciclo produttivo. Imbottigliamento è il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una ampiezza uguale o inferiore a 60 L ai fini della vendita. -PRODUTTORE: persona fisica o giuridica, o associazione di persone, che effettuano o fa effettuare x proprio conto l’elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vin spumante di qualità del tipo aromatico. Non può qualificarsi come produttore l’azienda contoterzista che eventualmente effettua la spumantizzazione. -VENDITORE: persona fisica o giuridica, o un’associazione di persone, che non rientra nella definizione di produttore, la qua acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico.

-IMPORTATORE: persona fisica o giuridica, o un’associazione di persone, con sede nella Comunità europea, che si assume la responsabilità dell’ immissione in commercio di merci non comunitarie. NORMATIVA PER IL CONTROLLIE LA VIGILANZA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI Sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni della normativa dell’Unione europea reg. 1308/ 2013 art. 146 e disposizioni nazionali l. n. 238/ 2016 -la verifica ANNUALE del rispetto del disciplinare è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati MINISTERO nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino. L. n. 238/2016 art.65 Per ottenere la qualificazione DOCG DOC IGT i vini devono essere sottoposti ad analisi che ne accertino la rispondenza alle caratteristiche previste dal disciplinare per poter utilizzare la denominazione rivendicata. -per vini a DO è prevista: ANALISI CHIMICO-FISICA + ORGANOLETTICA -per vini a IG è prevista ANALISI CHIMICO-FISICA

Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC prima della loro designazione e presentazione

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