Limiti al dominio riservato PDF

Title Limiti al dominio riservato
Course Diritto Internazionale
Institution Università degli Studi di Pavia
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Limiti al dominio riservato...


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LIMITI AL DOMINIO RISERVATO: La sovranità territoriale: Essa attribuisce ad ogni stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale (individui e beni che si trovano sul territorio). Correlativamente, ogni Stato ha l’obbligo di non esercitare in territorio altrui il proprio potere di governo. I limiti alla sovranità territoriale: Necessità che l’esercizio della sovranità non vada a detrimento di diritti e libertà di un altro Stato. Limiti conseguenti in materia di: utilizzazione del proprio territorio; trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni; esercizio della giurisdizione nei confronti di Stati esteri e dei loro agenti Necessità che l’esercizio della sovranità rispetti i diritti umani degli individui sottoposti alla propria giurisdizione. Limiti all’utilizzazione del territorio: Nel diritto consuetudinario: Divieto di uso del proprio territorio in modo pregiudizievole per gli altri Stati. Cfr. CIG, parere sulla Liceità della minaccia e dell’uso delle armi nucleari Divieto di utilizzazione di acque comuni in maniera nociva per gli altri utilizzatori. Limiti derivanti dal trattamento dello straniero e protezione diplomatica: Il trattamento dello straniero e dei suoi beni: La protezione dello straniero e dei suoi beni è un limite classico al dominio riservato degli Stati, previsto dal diritto consuetudinario. Con l’emergere dei diritti umani, alla protezione accordata allo straniero si è affiancata la protezione della persona umana in quanto tale. Secondo il diritto internazionale classico, tuttavia, lo straniero viene protetto in quanto «pertinenza» e «suddito» del suo Stato di cittadinanza, e non in quanto persona.

Il trattamento dello straniero: Due principi di diritto internazionale generale: Allo straniero non possono essere imposti comportamenti che non si giustifichino con un sufficiente «attacco» dello straniero stesso (o dei suoi beni) alla comunità territoriale. Es.: si esclude il servizio militare per gli stranieri. Obbligo di protezione dello straniero: prevenire e reprimere le offese contro la persona o i beni dello straniero. Obbligo di protezione: Standard di protezione: protezione equivalente ai cittadini dello Stato ospitante (Paesi in sviluppo) contro standard minimo (Paesi occidentali). se lo Stato ospitante possiede un apparato di polizia adeguato e rimedi giurisdizionali effettivi, non sono necessarie misure particolari a tutela dello straniero, a meno che egli non sia un organo dello Stato straniero (es.: diplomatico). Aspetto repressivo: lo Stato ospitante deve far cessare l’azione pregiudizievole nei confronti dello straniero, il quale è chiamato a rivolgersi alle istanze giudiziarie dello Stato territoriale per ottenere giustizia. Se, tuttavia, egli non ottiene giustizia tramite l’apparato giudiziario, si prospetta un diniego di giustizia (= illecito internazionale).

Ammissione: In base al diritto internazionale consuetudinario, lo Stato territoriale è libero di determinare la propria politica in materia di immigrazione, derivante dal principio della sovranità territoriale. Tuttavia, in base al diritto internazionale consuetudinario, lo Stato deve rispettare i diritti umani fondamentali, tra cui il diritto alla vita. Obbligo per lo Stato di ammettere cittadini stranieri se la loro vita è in pericolo (es.: migranti in mare, ai quali non può essere vietato l’ingresso nelle acque territoriali se la loro vita è in pericolo). Espulsione: Secondo il diritto consuetudinario, lo Stato è libero di espellere lo straniero dal proprio territorio, purché le modalità non risultino «oltraggiose» e si lasci allo straniero un lasso di tempo per regolare i suoi interessi. Limiti convenzionali alla libertà di espulsione: Art. 3 Convenzione contro la Tortura (CAT) - divieto di estradare o espellere una persona verso un Paese in cui rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamento inumano e degradante. Il medesimo divieto è stato ricavato dalla Corte EDU dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura) CEDU. Art. 8 CEDU - divieto di espulsione quando questa rappresenta una sproporzionata interferenza nella vita privata e familiare dell’individuo. Art. 4, Protocollo 4 CEDU - divieto di espulsione collettiva....


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