Parlamento, Governo e Magistratura PDF

Title Parlamento, Governo e Magistratura
Course liceo economico sociale
Institution Istituto Tecnico Economico Statale Riccati - Luzzatti
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Summary

IL PARLAMENTOLA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTOIl parlamento è l’organo costituzionale titolare del potere legislativo , è composto da due camere, la Camera dei Deputati (630, Palazzo Montecitorio, Fico) e il Senato (315+senatori a vita, Palazzo Madama, Casellati).E’ un sistema bicamerale perfetto , le ...


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IL PARLAMENTO LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO Il parlamento è l’organo costituzionale titolare del potere legislativo, è composto da due camere, la Camera dei Deputati (630, Palazzo Montecitorio, Fico) e il Senato (315+senatori a vita, Palazzo Madama, Casellati). E’ un sistema bicamerale perfetto, le camere svolgono le stesse funzioni. Le camere operano in seduta separata se non per alcune delibere previste dalla costituzione art.83 il Parlamento si riunisce in seduta comune: elezione e giuramento del Presidente della Repubblica, elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura o dei componenti della Corte Costituzionale, la messa in stato d’accusa del Presidente del Consiglio. Democrazia indiretta-> i cittadini eleggono periodicamente i loro rappresentanti in Parlamento, scegliendoli tra i candidati presentati dai partiti politici. Ciascuna delle due camere è eletta ogni 5 anni, tale periodo viene denominato legislatura, in realtà può durare meno in caso di scioglimento anticipato delle Camere disposto dal Presidente della Repubblica quando i rapporti tra governo e parlamento non siano più basati sulla fiducia. L’art.61 stabilisce che le elezioni hanno luogo entro 70 giorni dallo scioglimento e che la prima riunione ha luogo non oltre il 20 giorno dalle elezioni. Lo stato non rimane mai privo di parlamento in quanto è assicurata la continuità della funzione parlamentare. Nel periodo di proroga le camere non operano con pienezza dei propri poteri ma si limitano a intervenire in situazioni di urgenza. I membri elettivi del Senato sono la metà della Camera dei deputati. L’elettorato attivo richiede 18 anni per le votazione della Camera e 25 anni per il Senato, mentre l’elettorato passivo richiede 25 anni per candidarsi alla Camera e 40 anni per il Senato.

L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE Ciascuna camera adotta un proprio regolamento e si avvale di una propria organizzazione, in cui operano determinati organi: il presidente, l’ufficio di presidenza, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti e le giunte. All’inizio di ogni legislatura i membri di ciascuna camera nominano il proprio presidente (maggioranza 2/3 componenti, 2/3 votanti, 1/2+1 votanti) che è un organo imparziale, egli si astiene dal voto in assemblea. La sua funzione consiste principalmente nel dirigere le sedute e i dibattiti in aula. Mette in votazione le deliberazioni e ne proclama i risultati. Il presidente del Senato sostituisce il presidente della repubblica in caso di impedimento, il presidente della Camera presiede le sedute comuni, entrambi devono essere consultati dal presidente della repubblica in caso di scioglimento delle camere. Insieme al presidente vengono eletti i membri dell’ufficio di presidenza (4 vicepresidenti, 8 segretari, 3 questori). E’ un organo collegiale che svolge compiti di natura amministrativa e in particolare della gestione finanziaria della Camera. All’interno di ciascuna camera, i deputati e i senatori sono organizzati in gruppi parlamentari che coincidono con i partiti. I deputati o senatori eletti devono dichiarare entro 2 o 3 giorni a quale gruppo intendono iscriversi: l’elezione di un parlamentare nelle liste di un partito non comporta l’iscrizione automatica nel gruppo parlamentare corrispondente. Ogni gruppo elegge il suo presidente, o capogruppo, che lo rappresenta; l’insieme dei presidenti costituisce la conferenza dei capigruppo, alla quale competono l’organizzazione e la programmazione dell’attività parlamentare insieme al presidente della camera. (10 x Senato, 20 x Deputati, gruppo parlamentare misto (indipendenti e senatori a vita)). All’interno di ogni camera operano le commissioni permanenti ovvero gruppi di deputati e di senatori scelti dai gruppi parlamentari in proporzione. Hanno competenze in specifiche materie e intervengono nella fase di discussione e di approvazione delle leggi. I presidenti delle camere provvedono a nominare le giunte parlamentari che si occupano dell’organizzazione interna e del funzionamento delle attività parlamentari.

IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE I membri della Camera dei Deputati e del Senato si riuniscono quotidianamente nelle loro sedi per discutere e approvare proposte di legge. Le sedute delle camere sono pubbliche (tribune, atti parlamentari pubblicati, diretta radiofonica o televisiva). Perché le deliberazioni delle camere siano valide è necessaria la presenza del cosiddetto numero legale, che corrisponde alla metà più uno dei componenti di ciascuna assemblea (art.64 Costituzione) -> quorum costitutivo. I regolamenti di ciascuna camera dispongono che, se nessuno dei presenti chiede esplicitamente il conteggio delle presenze l’esistenza del numero legale si presume e pertanto si può votare regolarmente. Se viene richiesta la verifica del numero legale e se ne accerta la mancanza, la seduta deve essere sospesa e la votazione non è valida. Le votazioni avvengono prevalentemente in modo palese, utilizzando il voto elettronico. Fino alla fine degli anni ’80 le votazioni parlamentari si svolgevano di solito a scrutinio segreto, attualmente tale modalità viene ammessa solo in casi particolari, ad esempio nelle votazioni sulle persone. La maggioranza richiesta per l’approvazione della deliberazione, corrispondente al quorum deliberativo, è solitamente quella semplice (metà +1 dei votanti). In alcuni casi (leggi costituzionali) è necessario una maggioranza più elevata: assoluta (metà+1 dei componenti) o qualificata (2/3 dei componenti). L’ostruzionismo parlamentare è quando l’opposizione adotta tecniche volte a ritardare i lavori parlamentari ad esempio con il prolungamento degli interventi, la presentazione di numerose modifiche o l’abbandono dell’aula per far mancare il numero legale.

LA POSIZIONE GIURIDICA DEI PARLAMENTARI Per potere essere eletti alla carica di parlamentare non devono sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità. Sono ineleggibili i titolari di determinati uffici (consiglieri regionali, chi ha rapporti con governi esteri=diplomatici). Le principali cause di incompatibilità intercorrono tra: senatore e deputato art.65, parlamentare e presidente della repubblica art.84, parlamentare e membro del consiglio superiore della magistratura art.104, parlamentare e consigliere regionale art.122, parlamentare e giudice costituzionale art.135. I membri del parlamento sono i rappresentanti politici dei cittadini, una volta nominati rimangono in carica per tutta la legislatura senza che sia possibile togliere loro l’incarico conferito con le elezioni. “Senza vincolo di mandato“ (art.67)->principio di autonomia di ogni parlamentare. L’art. 68 tutela la libertà di manifestazione del pensiero dei parlamentari impedendo che essi possano essere puniti per i reati di opinione, beneficiano della prerogativa dell’insindacabilità limitatamente alle funzioni parlamentari. L’art.68 sancisce l’immunità dagli arresti: ” Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.” L’art.69 sancisce che i membri del parlamento ricevono per la loro attività un compenso denominato indennità parlamentare che è determinata per legge ed è costituita da quote mensili comprensive del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, più una diaria per le spese di soggiorno a Roma e la possibilità di accedere gratuitamente a una serie di servizi.

L’ITER LEGISLATIVO Il compito essenziale del Parlamento consiste nella formazione delle leggi, che sono definite ordinarie per distinguerle da quelle sostanziali, emanate in casi particolari dal Governo. L’iter legislativo si articola in 4 fasi: iniziativa, discussione, approvazione, promulgazione, pubblicazione. La proposta di legge è un testo normativo, redatto in articoli e preceduto da un’introduzione volta a chiarire gli obiettivi che si prefigge, depositato presso una Camera per richiederne la discussione e l’approvazione.

Quando una proposta di legge è presentata dal governo al parlamento si definisce disegno di legge. Il potere di iniziativa spetta anche ai membri del Parlamento, a ogni consiglio regionale ma anche al popolo purché sia sottoscritta da almeno 50000 persone dell’elettorato attivo con i requisiti per il voto della Camera dei Deputati. Il disegno o la proposta di legge possono essere presentati indifferentemente a una delle due Camere. Il presidente della camera una volta verificata la regolarità formale della proposta, decide a quale procedura essa debba essere sottoposta. La procedura ordinaria è obbligatoria per alcune materie e consiste nell’affidamento dell’esame del progetto di legge da parte del presidente alla commissione permanente competente in materia e questa è chiamata ad operare in sede referente. Il suo compito è quello di esaminare la proposta prima della Camera predisponendo una relazione scritta in cui si riferiscono i contenuti essenziali e si chiede l’approvazione o non, motivata. In seguito la proposta passa all’esame di tutta l’assemblea: si inizia con gli interventi del presidente e dei relatori della commissione, poi si procede all’esame e alla votazione, articolo per articolo. In questa fase i parlamentari possono proporre degli emendamenti. Una volta approvati gli articoli, si passa alla votazione del testo per intero, fase preceduta dalle dichiarazioni di voto in cui i capigruppo parlamentari esprimono l’orientamento del gruppo. Se la proposta viene approvata, deve essere trasmessa all’altra camera per essere sottoposta allo stesso iter. Una procedura alternativa è quella abbreviata, ammessa per i progetti legislativi dichiarati urgenti dalla maggioranza dei membri della Camera interessata->dimezzati i tempi di discussione. La procedura decentrata comporta un cambiamento di ruolo della commissione permanente chiamata ad esaminare in sede deliberante, nel senso che assume il potere di decidere direttamente circa la sua approvazione. Il progetto non viene sottoposto a tutti i membri della Camera ma solo ai componenti della commissione (provvedimenti di minor rilevanza). Il procedimento redigente, non previsto dalla Costituzione ma dai regolamenti delle camere, consiste nell’affidare l’esame e l’approvazione articolo per articolo alla commissione permanente. Per poi riservare l’approvazione dell’intero testo all’assemblea. Una volta che il testo sia stato approvato da una camera, viene trasmesso all’altra camera. Se questa apporta delle modifiche, esse devono essere approvate dall’altra camera. Questo percorso di “avanti e indietro” della proposta di legge da una camera all’altra è definito in gergo spola o navetta. Una volta approvata dal parlamento la legge deve essere presentata al Presidente della Repubblica, che ha il compito di promulgarla attraverso l’apposizione della propria firma. Il capo dello stato può rimandare alle camere la legge qualora ritenga che essa non sia legittima dal punto di vista costituzionale->veto sospensivo (esercitabile una sola volta), è tenuto poi a promulgarla o in alternativa dimettersi. Subito dopo la promulgazione la legge riceve il visto del ministro della giustizia, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ameno che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

LA FUNZIONE ISPETTIVA E DI CONTROLLO Il parlamento ha il potere di istituire, al proprio interno, commissioni incaricate di fare luce su fatti di pubblico interesse non pienamente risolti dalla magistratura. Tali commissioni vengono denominate commissioni d’inchiesta e sono composte in modo da rispettare le maggioranze politiche dei gruppi parlamentari e possono essere monocamerali o bicamerali. I loro poteri sono molti forti paragonabili a quelle dei magistrati; hanno la facoltà di convocare e interrogare come testimoni tutti i cittadini, possono disporre di intercettazioni e perquisizioni e richiedere documenti. Devono garantire il diritto alla difesa e fornire al termine delle indagini una relazione per il parlamento. Il controllo politico dei parlamentari sul governo avviene tramite specifici strumenti disciplinati dai regolamenti parlamentari. Le interrogazioni sono domande scritte che uno o più parlamentari possono presentare al Governo per avere informazioni circa determinati fatti e su come il Governo intenda agire in relazioni a essi. La risposta del governo

obbligatoria può essere scritta entro 20 giorni o orale con una seduta appositamente convocata. Dato l’elevato numero di interrogazioni è stata introdotta alla Camera la procedura del question time in base al quale una volta alla settimana la prima ora di seduta viene destinata alla discussione di interrogazioni a risposta immediata, massimo sei. Le interpellanze sono domande scritte rivolte da singoli parlamentari per ottenere spiegazioni circa la condotta assunta dal Governo in determinate situazioni e su come esso intenda ulteriormente intervenire in relazione a esse. Non hanno un obiettivo puramente informativo ma si propongono di ottenere risposte motivate. Chi ha presentato un’interpellanza ha diritto di replica e può anche trasformare l’interpellanza in mozione. Le mozioni sono atti attraverso cui si provoca un dibattito parlamentare che può concludersi con effetti nei confronti del Governo. Le mozioni devono essere sottoscritte da uno o più presidenti di gruppi parlamentari e da almeno 10 deputati o 8 senatori. Hanno lo scopo di promuovere un dibattito parlamentare su determinate questioni; le più rilevanti sono quelle con cui si concede o si toglie la fiducia al Governo in carica. Il controllo economico del Parlamento sul Governo si sostanzia nell’approvazione del bilancio dello stato, il documento in cui si predispongono le entrate e le spese pubbliche. Deve essere presentato entro la fine di ogni anno, rendendone così possibile attuazione, in caso contrario il Parlamento autorizza il Governo al cosiddetto esercizio provvisorio del bilancio.

IL GOVERNO LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO Il Governo della Repubblica è composto dal presidente del consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri (primo comma dell’art.92 cost.). Il presidente del consiglio, che viene nominato dal Presidente della Repubblica, è un organo monocratico, quindi formato da una sola persona, superiore rispetto agli altri membri del governo. La sua sede ufficiale è Palazzo Chigi, a Roma. Il Presidente del Consiglio ha il compito di convocare e di presiedere le riunioni del Consiglio dei ministri, di coordinare l'attività dei ministri e di mantenere l'unità dell'azione politica e amministrativa. Egli non può dare ordini ai ministri nell'ambito di loro competenza, ma può sospendere l'adozione di atti da loro intrapresi e impartire direttive collegate a decisioni maturate all'interno del Consiglio dei Ministri. I ministri, in quanto componenti del consiglio dei ministri, definiscono insieme al Presidente del Consiglio, l'indirizzo politico del governo; mentre in quanto organi individuali, ciascuno di loro è titolare di un ramo della pubblica amministrazione, chiamata Ministero, dal quale dipendono numerosi uffici destinati realizzare le funzioni di cui il ministro è titolare. I ministri con portafoglio sono responsabili dell'organizzazione e dell'attività del ministero che dirigono, essi possono emanare provvedimenti amministrativi, come le circolari, cioè norme interne rivolte ai dipendenti del ministero. I ministri senza portafoglio fanno parte del Consiglio dei Ministri, ma non dirigono uno specifico ministero, in quanto sono incaricati di svolgere compiti particolari. Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale composto da tutti i ministri e dal presidente del consiglio. Questo organo definisce la politica generale del governo, attraverso i disegni di legge da presentare al parlamento, i decreti legge e Decreti legislativi. Il Consiglio dei Ministri si riunisce in riunioni private a Palazzo Chigi su convocazione del Presidente del Consiglio. Le deliberazioni adottate a maggioranza dei componenti vincolano tutti i ministri un ministro può esprimere il proprio dissenso in merito a una decisione soltanto attraverso le dimissioni dall'incarico. Con la legge n. 400/1988, ampliata nel 2001, sono stati istituiti altri organismi governativi:  Il vicepresidente del consiglio: viene nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio punto fa da supplente al presidente.  I viceministri: sono Massimo 10,6 si sono conferite deleghe relative a un'intera area di competenza del ministero, e si possono partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, e possono rappresentare il governo italiano in sede europea e internazionale.  I sottosegretari: collaborano con i ministri nello svolgimento delle loro funzioni. Sono numerosi (più di 60) per le numerose funzioni assegnate ministri, e per ragioni di equilibrio politico all'interno della coalizione di

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governo: al ministro di un determinato partito fanno da sottosegretari esponenti di altre formazioni politiche della maggioranza. I comitati interministeriali: sono formati da più ministri che hanno competenze su materie comuni, in particolare economiche, sulle quali possono prendere determinati provvedimenti (Ad esempio il CICR: Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) Il consiglio di gabinetto: composto dal Presidente del Consiglio ed alcuni ministri, si riunisce in anticipo rispetto al consiglio dei ministri, per favorire la possibilità di accordi durante la discussione comune. I commissari straordinari: possono essere nominati per incarichi speciali e temporanei di particolare importanza. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri che si occupano di materie attinenti alle proprie competenze.

ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI: A capo di ogni ministero c'è il ministro, da cui dipendono i viceministri, i sottosegretari e il gabinetto del ministro, che è composto da uffici che operano in stretto collegamento con il ministro. Ci sono poi le direzioni generali, che si occupano ciascuna di un settore particolare del ministero; esse sono organizzate in divisioni e queste, a loro volta, in sezioni.

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO E LE CRISI POLITICHE Il Presidente della Repubblica, per scegliere il Presidente del Consiglio, si consulta (non per obbligo, ma per consuetudine) con gli ex Presidenti della Repubblica, con i presidenti dei gruppi parlamentari e i segretari dei partiti politici. Oggi, dal momento che i partiti si uniscono in coalizioni, prima delle elezioni queste indicano i propri candidati alla guida dell'esecutivo; la scelta previdenziale di chi guiderà il nuovo governo cade, di norma, sul leader della coalizione vincente. La persona incaricata, prima di accettare l’incarico, verifica la possibilità di concordare con i partiti politici della maggioranza il programma di Governo e la lista dei ministri. Se questo non risulta possibile, egli rinuncia all’incarico, che il Presidente della Repubblica affiderà a qualcun altro. Qualora il Presidente della repubblica ritenga impossibile formare un nuovo Governo, può sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Qualora la persona nominata accettasse di coprire il ruolo di Presidente del Consiglio, egli si reca al Quirinale per sciogliere la riserva. Il Capo dello Stato, a questo punto, lo nomina Presidente del Consiglio tramite decreto, firmato anche dal Presidente del Consiglio stesso. Quest’ultimo sceglie poi i ministri, che a loro volta riceveranno la nomina dal Presidente della Repubblica. Nonostante la scelta dei ministri competa al Presidente del Consiglio, questa di fatto viene compiuta dai partiti che fanno parte della coalizione di Governo. Dopo la nomina, il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento di fedeltà alla repubbli...


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