Penale 27-04 - Appunti D-L Fondaroli PDF

Title Penale 27-04 - Appunti D-L Fondaroli
Course Diritto penale
Institution Università di Bologna
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Appunti D-L Fondaroli ...


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Penale 27-04

Tavola rotonda su: Peculato — uso personale telefono, pc, auto di servizio (Zanon giudice) Corruzione Concussione Abuso d’ufficio Commissione o rifiuto di atti d’ufficio — Banche dati, penale contemporaneo Atti contro la pubblica incolumità Hanno dei punti in comune che consentono l’identificazione di alcune fattispecie 1 caratteristica: emerge sia da un’interpretazione del bene giuridico (caratterizzato da diffusione e indeterminatezza sia quantitativo che qualitativo). La tecnica più adeguata alla tutela di questo bene giuridico è il reato di pericolo, poiché tende ad agire in maniera prodromica rispetto alla lesione del bene. Mentre nel pericolo concreto il pericolo è elemento costitutivo del reato e deve essere oggetto di accertamento (verificazione del pericolo) non si pongono problemi riguardo il principio di offensività, nel pericolo astratto si pongono problemi di compatibilità con l’offensività. Si deve infatti accertare la pericolosità, a prescindere se è avvenuto un danno. Il fatto può essere realizzato in modalità tali da essere offensivo ed innocuo, e per ovviare a questo rischio di trascendere l’offensività, si cerca di ricostruire fatti e condotte utilizzando elementi pregnanti che siano idonei a selezionare solo alcune modalità. Scegliere di punire solo quelle condotte che siano effettivamente suffragate da regole di esperienza convalidate che possano giustificare nei fatti la presunzione di pericolosità —> verifica empirica che riduce al minimo lo scarto tra previsione e realtà. È la stessa giurisprudenza che in alcune situazioni che ha individuato gli elementi costitutivi essenziali per ricondurre i fatti a quelle ipotesi di reato.

Incendio Contiene 2 ipotesi, emblematiche della differenza tra pericolo concreto ed astratto Incendio di cosa altrui — di cosa propria “Chiunque cagioni un incendio è punito con la reclusione da 3 a 7 anni” Presume che cagionare un incendio significhi porre in pericolo il bene giuridico, mentre se poi di fatto non viene a crearsi pericolosità (perché luogo isolato o perché viene spento subito) non rileva ai fini della punibilità. Cosa si intende per incendio? È un termine che evoca un fuoco di vaste proporzioni, difficilmente arginabili e spegnibili, che presentano capacità diffusiva intensa, senza che sia possibile individuare la direzione lesiva (non il semplice fuoco). Quindi è la giurisprudenza a dettagliare il termine.

Incendio di cosa propria : presuppone un evento di pericolo concreto “se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”

Delitto di strage Presenta difficoltà per come è formulato : è dubbio se il legislatore abbia voluto prevedere la fattispecie base, oppure sia già una fattispecie aggravata. Art. 422 “chiunque, fuori dai casi previsti, ai fini di uccidere con atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, se dal fatto deriva la morte di più persone è punito con l’ergastolo.” Quindi: se cagionata la morte di 1 sola persona vi è ergastolo, mentre se non c’è morte si applica la reclusione non inferiore a 15 anni. 1 opzione : il delitto di strage sia consumato quando si compiono atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, a prescindere se consegua la morte. È un reato a forma libera : “qualunque atto diretto”, reato a pericolo concreto “tali da porre in pericolo” effettivamente idonei a cagionare danno. “Al fine di uccidere” : dolo specifico – il giudice deve verificare che l’agente abbia agito con la volontà, anche se la fattispecie non si realizza Se si verifica la morte di una o più persone si avrà ergastolo. Integrazione ipotetica della formula “se dal fatto deriva” : - La morte (quindi un evento dannoso) - aumento della pena, cioè un reato aggravato dall’evento - Nesso di causalità materiale Principio di colpevolezza : presuppone almeno la colpa. In un caso del genere l’evento deve essere almeno prevedibile : la strada più facile è considerarle mere circostanze aggravanti Imputazione delle circostanze aggravanti : devono essere conosciute o conoscibili 2 opzione : il reato di base è un reato ad evento (quando deriva la morte), mentre tutte le altre sarebbero circostanze attenuanti. Disastro L’elemento del disastro compare nelle varie ipotesi, sia in evento, condotta, o circostanze aggravanti. - Inondazione, frana, valanga : fattispecie considerate “nominati” cioè situazioni caratterizzati da disastri quindi di grandi proporzioni, che sono ricondotti a particolari fonti o modalità o mezzi. Punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Sono connaturati anche al luogo dell’evento —Danneggiamento seguito dal disastro : punizione della condotta prodromica (es. rottura dighe) se dal fatto deriva pericolo (non causazione del disastro) - Naufragio, sommersione, disastro aviatorio : identificato anche dal contesto in cui si riferisce, anche qui con particolarità —Danneggiamento seguito da naufragio .. - Disastro ferroviario —Danneggiamento seguito da - Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi : chiunque, fuori dai casi previsti precedentemente, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione ovvero un altro disastro, è punito se dal fatto deriva un pericolo, con la reclusione da

1 a 5 anni. La pena aumenta da 3 a 12 se avviene evento di danno che quindi aggrava. In entrambi i casi viene punito anche se il disastro non viene cagionato, ma il fatto deve essere diretto a (pericolo concreto). Si ritiene punito il tentativo di crollo e di autodisastro, che viene punito quindi in maniera speciale senza fare ricorso alle norme relative al tentativo. Crollo : è uno dei disastri nominati, e si distingue dalla semplice rovina di edifici. Deve verificarsi improvvisamente come fenomeno istantaneo, con fine ed inizio individuabili. Il problema si pone con riferimento all’espressione “ovvero un altro disastro”. Nei lavori preparatori è pensata come norma di chiusura es. caglio di nave, caduta di ascensore, grave incidente stradale. Manca qualsiasi tipo di riferimento. Nei primi anni ‘2000 c’è un successo applicativo della norma per i fatti di inquinamento e diffusione di sostanze tossiche es. Seveso, dispersione nell’aria di gas nocivi. Sono eventi che si possono rilevare in maniera immediata. Inoltre si applica per la dispersione di rifiuti nocivi sotterrati, dove però la lesione non è instantanea. Nell’ambito ambientale può essere quindi realizzato con condotte progressive, dove è difficile individuare inizio e fine, e caratterizzati da fluidità. La prima sentenza ad utilizzare la norma per supplire alla mancanza di norme ambientali è la Cassazione per Porto Marghera. Perplessità : è difficile ricondurre l’ambiente agli altri disastri nominati. Manca l’istantaneità e l’individuazione di inizio e fine. Questione di costituzionalità : carenza di tassatività e determinatezza, ma la Corte rigetta la questione 2008 auspicando la riforma normativa specifica per i disastri ambientali. Recupera gli elementi caratteristici che connotano il disastro nominato tramite 2 parametri : è una norma collocata alla fine di altre fattispecie. Si possono trarre queste caratteristiche sia dalla fattispecie che dalla giurisprudenza. Aspetto finalistico (bene giuridico) : è la pubblica incolumità. Deve essere un fatto che sia idoneo ad offendere un numero indeterminato di persone.  Evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi. Sul piano dell’offensività, deve provocare un pericolo per la vita ed integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che sia chiesta l’effettiva verificazione. È una sentenza che non è stata in grado di delimitare l’ambito applicativo, e la giurisprudenza l’ha interpretata in modo tale da ricomprendere qualunque grande evento in modo da colmare le lacune presenti in materia. Il punto focale è legato al momento consumativo del disastro, da cui comincia a decorrere la prescrizione. Prende quindi il via il procedimento di formazione della nuova disciplina dei reati ambientali, anche in seguito di una direttiva EU di passare dalla contravvenzione al delitto. Entra quindi in vigore la legge che introduce alcune fattispecie delittuose e il titolo VI bis.

Sono fattispecie di evento (non di pericolo) e che la tassatività non è determinata nella definizione delle condotte....


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