Regimi internazionali: istituzioni e regole PDF

Title Regimi internazionali: istituzioni e regole
Author Noemi Buscemi
Course Regimi internazionali
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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Summary

Appunti completi e integrati con i libri del corso...


Description

REGIMI INTERNAZIONALI ISTITUZIONI E REGOLE Il diritto internazionale e le sue peculiarità Il diritto internazionale è l’insieme di norme e di  principi (trattati, atti, accordi, leggi) che . disciplinano i rapporti istituzionali tra i soggetti della comunità internazionale  Col diritto internazionale privato si è nell’ambito dell’ordinamento statale, col diritto internazionale  pubblico, invece, si è nell’ambito della comunità degli Stati. Il diritto internazionale pubblico presenta alcune peculiarità specifiche che lo distinguono da quello privato. Prima peculiarità: l’ordinamento giuridico internazionale è un ordinamento  paritario in quanto composto da soggetti che hanno pari sovranità sotto il profilo



giuridico. Gli Stati/le organizzazioni internazionali godono di un riconoscimento di assoluta parità sotto il profilo del rispetto della loro esistenza. Qualunque soggetto membro della comunità internazionale è riconosciuto pari al suo interlocutore, non si ha quindi una gerarchia che invece c’è nel diritto dei singoli Stati.

 Seconda peculiarità: sono gli stessi membri della comunità internazionale che si impongono determinate norme e vi danno attuazione (nel diritto internazionale non si ha un soggetto superiore gerarchicamente sovraordinato che impone il rispetto delle norme e delle regole di condotta del diritto internazionale). I soggetti



sono al tempo stesso creatori e destinatari delle norme di diritto internazionale. Terza peculiarità: nell’ordinamento giuridico internazionale i meccanismi di tutela dei singoli membri della comunità, a fronte di eventuali violazioni, è affidata

 all’Istituto dell’Autotutela. Ancora oggi è il singolo soggetto della comunità internazionale ad agire per la tutela dei propri diritti e interessi laddove vengano violati. Non si ha cioè un’organizzazione internazionale che imponga autoritativamente il rispetto della norma di diritto internazionale. Riassumendo... Il diritto internazionale pubblico si basa sulla pariteticità piena tra Stati. Il che comporta che siano gli stessi Stati a creare e rispettare le norme. Ne

deriva il principio di autotutela che i singoli soggetti attuano per tutelare i propri diritti e interessi laddove vengano violati.

I soggetti della comunità internazionale Oltre allo Stato come ordinamento giuridico collocato su un territorio con un proprio popolo, si hanno organizzazioni internazionali che detengono ed esercitano quote

di

sovranità

(potere

politico), ma

non se ne

sono appropriate

definitivamente, inoltre non sono soggetti autonomi e indipendenti nell’esercizio dei poteri loro attribuiti. Nelle comunità internazionali si ha una pluralità di soggetti destinatari delle norme giuridiche di diritto internazionale. Questi soggetti sono titolari di diritti e di doveri nei confronti della norma giuridica di diritto internazionale. Questa titolarità è la cosiddetta capacità giuridica. Solo quei soggetti che hanno soggettività giuridica possono essere titolari di diritti e di doveri con riferimento a norme, trattati, leggi e accordi dell’ordinamento giuridico internazionale. Lo Stato Il primo soggetto titolare di capacità giuridica è lo Stato, un’entità giuridica formata da popolo, territorio e sovranità. Lo Stato- organizzazione è il complesso di organi e istituzioni attraverso i quali si svolge/esplica l’attività dello Stato. Le sue tre funzioni sono quella legislativa (fare le leggi: avviene solitamente tramite il

Parlamento),

quella

esecutiva

(rispettare

le leggi) e quella giudiziaria

(magistratura). Si parla di Stato-comunità invece quando sulla superficie terrestre di uno Stato è stanziata una comunità umana sottoposta a leggi che la tengono unita.  Lo Stato perché si possa affermare e legittimare nelle relazioni internazionali deve avere la sovranità interna o effettività, cioè dovrà essere in grado di esercitare effettivamente il proprio potere sovrano all’interno del proprio territorio nei

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confronti del proprio popolo. Nel momento in cui uno Stato non è più in grado di esercitare l’effettività della sovranità, gli Stati non gli riconoscono più la legittimità.



Questa effettività nelle relazioni esterne si traduce in indipendenza , ovvero lo Stato dovrà essere in grado di esercitare quella sovranità sul proprio territorio autonomamente e non tramite altri Stati. In quanto difettano del requisito dell’indipendenza, non sono da considerarsi soggetti di diritto internazionale gli Stati membri di Stati federali, cioè gli Stati federati in quanto subordinati alla volontà dello Stato federale (es. Washington DC per gli USA). Gli Stati federati sono una federazione di Stati. La federazione di Stati costituisce lo Stato federale.

Essi non vanno confusi con le confederazioni che hanno sovranità esterna (indipendenza) in quanto si tratta di accordi tra più Stati o unione di Stati indipendenti e sovrani che attribuiscono al Governo confederale (protempore) per un determinato periodo di tempo, e non perpetuamente, l’esercizio del potere sovrano su determinate competenze. I microstati, nella misura in cui siano indipendenti, cioè non fantocci, detengono la sovranità (es. Città del Vaticano, Liechtenstein). Se uno Stato dimostra di poter esercitare queste funzioni è uno Stato che gode di soggettività internazionale, in caso contrario è uno Stato fantoccio o fallito (Repubblica turco-cipriota insediata dalle forze militari turche nella parte settentrionale di Cipro e controllata dalla Turchia). La valutazione circa la soggettività/titolarità di diritti è data dalla prassi, cioè dalla valutazione effettiva sul campo dell’indipendenza nel territorio. Il riconoscimento è l’atto normativo istituzionale attraverso il quale uno Stato riconosce che un altro Stato sia in possesso dei requisiti della sovranità interna ed esterna necessari affinché sia un soggetto del diritto internazionale, ma in virtù della pariteticità il riconoscimento ha un carattere dichiarativo e non costitutivo. 2

Su soggettività e sovranità si hanno due linee interpretative: ● in campo giuridico si privilegia l’effettività e si osserva se un determinato soggetto abbia i requisiti per affermarsi nella comunità internazionale ● d’altro lato, si sostiene che un soggetto della comunità internazionale acquisisca la soggettività giuridica sulla base delle teorie dei diritti umani e del divieto dell’uso della forza. Popolo, territorio e sovranità Il territorio è lo spazio geografico all’interno del quale si esercita la sovranità dello Stato. È delimitato da confini che sono il limite massimo di estensione territoriale di uno Stato entro i quali esercitare la sovranità. Il territorio si espande anche nello spazio aereo che sovrasta il territorio terrestre (qui però non si ha un limite). Un aspetto importante relativo al territorio è quello delle vicende dei mutamenti territoriali. Si parla di trasferimento quando una porzione di territorio viene trasferita a un altro Stato senza che nasca un nuovo soggetto sovrano (es. Alaska, Hong Kong, Corsica). Si ha unificazione o fusione tra Stati quando Stati pre-esistenti si estinguono e nasce un nuovo soggetto dall’unione o fusione di due o più Stati (lo Yemen del Sud e del Nord danno origine alla Repubblica Yemenita). La dissoluzione o smembramento è l’estinzione di uno Stato; su quel territorio si creano due o più Stati sovrani rispetto al precedente. Può essere di carattere pacifico (es. Cecoslovacchia) o violento (es. Jugoslavia). Con l’annessione o incorporazione uno Stato cessa di esistere come Stato sovrano indipendente e viene a far parte di un altro Stato pre-esistente (es. Germania annessa alla Repubblica federale tedesca). Infine la separazione o secessione comporta il distacco di una parte del territorio di uno Stato che si costituisce in nuovo Stato indipendente senza determinare l'estinzione dello Stato da cui si distacca. Può avvenire in forma pacifica o violenta.

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Sotto il profilo giuridico, il popolo è l’insieme degli individui che vive su un determinato territorio sotto la sovranità di un determinato Stato retto da un ordinamento giuridico originario. Ciò che li caratterizza è la cittadinanza che si acquista secondo due criteri generalisti: 1. jus sanguinis (diritto di sangue) → diviene cittadino di uno Stato chi nasca da padre e da madre, o da uno dei due, cittadino di quello Stato (trova applicazione in Stati con una lunga tradizione e stabilità culturale e linguistica) 2. jus soli (diritto territoriale) → acquista la cittadinanza chi sia nato sul territorio di uno Stato anche se i genitori non sono cittadini di quello stesso Stato (trova applicazione in Stati giovani) Non si esclude la possibilità che una persona abbia la doppia cittadinanza che a volte può però anche comportare la perdita della propria cittadinanza di origine. La sovranità (auctoritas superiorem non recognoscens) è il potere politico decisionale per eccellenza esercitato in maniera esclusiva su un determinato territorio e su un determinato popolo. Comporta l’esclusività del potere politico. Si traduce anche nel divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato che richiama alla pariteticità tra i soggetti sovrani. Consiste nell’obbligo a carico degli Stati di non interferire negli affari interni di un altro Stato. Quest’ambito di sovranità in un territorio si chiama anche competenza domestica e fa riferimento a tutti i settori normativi in cui la sovranità si può manifestare liberamente e non è soggetta a vincoli od obblighi di carattere internazionale. La competenza domestica è l’insieme di materie nella giurisdizione esclusiva di uno Stato. Consiste in quelle attività dello Stato che, non essendo disciplinate dal diritto internazionale, non comportano a quest'ultimo nessun obbligo. Esso quindi è libero di imporre la disciplina che ritiene più opportuna senza essere sottoposto a nessun limite esterno.

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I limiti della sovranità Lo Stato ha il diritto di esercitare in modo esclusivo la sovranità sulla sua comunità territoriale che si trova nell’ambito del territorio. Ha altresì l’obbligo di non esercitare in territori altrui tale sovranità, ossia di non svolgervi con i propri organi azioni di natura coercitiva o suscettibili di essere coercitivamente attuate. Il principio di sovranità è sottoposto a limiti comunemente condivisi dalla comunità internazionale che riconosce gli Stati e le organizzazioni internazionali come destinatari di una particolare tutela con riferimento a quella che è la cosiddetta immunità (esclusione dall’esercizio della giurisdizione nei confronti di uno o più soggetti da parte degli altri). Si ha: 1. immunità giurisdizionale da parte di uno Stato straniero rispetto ai tribunali di altri Stati lo Stato si incarna in una serie di funzioni proprie degli organi (ministeri, Parlamento, magistrati, forze armate) che rappresentano lo Stato e la sua volontà. Il divieto di sottoporre a giudizio un organo dello Stato da parte di uno Stato straniero comporta che uno Stato non potrà mai sottoporre a giudizio un organo di un altro Stato straniero. L'immunità giurisdizionale si può anche chiamare funzionale in quanto un funzionario non può essere giudicato da un Paese straniero se è nel pieno esercizio delle sue funzioni (attività compiute per nome dello Stato). Eccezione: l’India con il caso dei Marò. 2. Immunità del corpo diplomatico La Convenzione di Vienna del 1961 prevede che siano riconosciute una serie di immunità a tutto il corpo diplomatico di tutti quei Paesi che aderiscono a tale convenzione.

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All'avvio delle relazioni diplomatiche tra due Stati o tra Stato e organizzazione internazionale segue una procedura specifica: a. consenso: il corpo diplomatico può svolgere le sue funzioni in uno Stato straniero solo previo consenso dello Stato ospitante; b. gradimento:

approvazione

della

persona

specifica

presentata

necessaria affinché essa possa entrare in territorio straniero (atto discrezionale e politico); c. accreditamento:

presentazione

ufficiale

dei

documenti

di

rappresentanza al corpo diplomatico Una volta seguita tale procedura, a favore di quel diplomatico si attivano una serie di immunità che garantiscono lo svolgimento delle funzioni del diplomatico in autonomia, senza essere sottoposto a potenziali mezzi di ricatto da parte dello Stato ospitante: -

immunità personale qualunque agente diplomatico deve essere innanzitutto protetto contro le offese alla sua persona mediante misure preventive e repressive; non potrà mai essere assoggettato a una serie di provvedimenti che normalmente sono applicabili a ogni cittadino da parte del proprio Paese (arresto, perquisizione, espropriazione dei beni);

-

inviolabilità domiciliare il domicilio non può essere oggetto di provvedimenti e lo Stato locale è tenuto a proteggerlo da attacchi da parte di privati cittadini;

-

immunità dalla giurisdizione penale e civile nel caso di esercizio delle sue funzioni come organo dello Stato, l’agente diplomatico è coperto dall’immunità funzionale e quindi non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o civilmente degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

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Gli atti che il diplomatico compie durante la vita privata sono immuni dalla giurisdizione penale (es. in caso di uccisione di qualcuno), ma non da quella civile per azioni successorie, attività professionali e commerciali e nemmeno da quella amministrativa (es. se non paga una multa). Il corpo diplomatico quindi come privato può essere chiamato in giudizio davanti al tribunale del Paese ospitante. Questa immunità decade al cessare delle funzioni, di conseguenza l'agente può essere perseguito sia penalmente che civilmente; -

immunità fiscale essa sussiste esclusivamente per le imposte dirette personali, ma, per cortesia, lo Stato di accreditamento può estenderla anche ad alcune imposte indirette

Anche i rappresentanti delle organizzazioni internazionali godono delle medesime immunità. Altre immunità Cittadini stranieri su un territorio terzo diverso da quello di appartenenza

Il privato cittadino che si trova all’estero è sottoposto alla legge e alla giurisdizione dello Stato territoriale che lo ospita. Ogni Stato deve, allo stesso tempo, garantire la tutela dei beni di proprietà del cittadino straniero residente all’estero senza discriminazioni nei confronti dei suoi cittadini. Nel diritto internazionale vige il principio generale del rispetto dei beni degli stranieri e quindi del divieto di espropriazione di tali beni che deve essere contemperato col principio della piena sovranità di ogni popolo sulle proprie risorse naturali.

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La persona fisica su territorio straniero può godere della protezione diplomatica solo quando siano state esaurite tutte le procedure giudiziarie di ricorso interne dello Stato in cui il fatto si è verificato. Una clausola internazionale, la cosiddetta clausola Calvo, prevede espressamente la possibilità della rinuncia da parte dell’individuo straniero alla protezione da parte del proprio Stato nazionale. In materia di immunità personali, in quanto ai crimini penali internazionali (crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini di pace, genocidio), le norme sull’inviolabilità personale e le immunità dalla giurisdizione penale incontrano un limite. Due orientamenti: ● la dottrina tradizionale esclude che possa sussistere una deroga in materia di inviolabilità e immunità dalla giurisdizione penale ● l’orientamento opposto sostiene che sia lecito sottoporre a giudizio in materia di crimini penali internazionali determinati soggetti

Le organizzazioni internazionali Sono associazioni di Stati (a) costituite mediante trattati (b) dotate di uno statuto e di organi propri (c) che perseguono gli interessi comuni a tutti gli Stati membri della stessa organizzazione (d) . Esse

si

presentano

sotto

molteplici

forme:

planetarie

(Nazioni

Unite),

regional-continentali (Lega Araba, Unione Africana), militari (NATO), umanitarie (Consiglio d’Europa). Gli elementi sempre presenti nelle organizzazioni internazionali sono: ➢ associazioni di Stati → nascono per volontà degli Stati (si parla di associazioni tra Stati nel 99% dei casi) ➢ natura convenzionale → le organizzazioni nascono sulla base di un accordo diplomatico tra soggetti sovrani

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➢ organi e strutture proprie → gli organi sono propri dell’organizzazione e non degli Stati che la costituiscono ➢ personalità giuridica internazionale → si distingue in parte da quella degli Stati perché alle organizzazioni internazionali manca uno degli elementi costitutivi degli Stati, cioè il territorio Ogni organizzazione internazionale deve avere un trattato istitutivo che delinei scopi e struttura dell’organizzazione che viene creata. A livello di accordi il trattato istitutivo è gerarchicamente superiore ai trattati conclusi con gli Stati membri e rispetto ai trattati conclusi tra Stati membri e Stati terzi (non può essere violato da eventuali trattati sottoscritti tra Stati membri o tra Stati membri e Stati terzi).

...i membri Si diventa Stato membro quando si aderisce formalmente al trattato istitutivo, all’atto della firma dell’accordo che istituisce la stessa organizzazione. Gli Stati membri non sono tutti uguali: -

originari o fondatori: Stati che hanno dato vita alla conferenza internazionale fondativa dell’organizzazione, che hanno creato il trattato istitutivo; essi stabiliscono gli obiettivi di quella organizzazione. L’ammissione di nuovi Stati è subordinata a un “esame di ammissione”. Gli Stati successivamente devono rispettare i requisiti del trattato istitutivo;

-

aderenti in un momento successivo: diventeranno membri ma dovranno adeguarsi al trattato così come è stato definito dagli Stati fondatori

La qualifica di membro si può perdere quando: ● lo Stato recede dall’organizzazione internazionale di sua spontanea volontà ● lo Stato viene espulso dall’organizzazione per aver violato accordi, vincoli, organi (l’art.6 dello Statuto delle Nazioni Unite lo prevede espressamente)

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Anche laddove il trattato non prevedesse espressamente una clausola di recesso, allo Stato è comunque riconosciuta la facoltà di abbandonare l’organizzazione (ciò è possibile per via della sovranità).

...le istituzioni Le istituzioni che in generale caratterizzano le organizzazioni internazionali sono: -

organismo di rappresentanza di tutti gli Stati membri (es. Assemblea Generale delle Nazioni Unite)

-

organo

collegiale

ristretto:

coordina

e

di

indirizza

l’organizzazione

internazionale (es. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) -

organismo amministrativo-esecutivo: Commissione Europea, Segretariato Generale delle Nazioni Unite che deve attuare quanto deliberato dal Consiglio di Sicurezza e deve coordinare l’attività dell’Assemblea Generale

Nelle organizzazioni internazionali le procedure decisionali assunte dagli organi deputati si traducono in sistemi di votazione che possono essere: ★ all’unanimità  : basta uno dei membri che si metta contro e la deliberazione non può essere assunta, in più i 5 membri permanenti hanno un potere di veto (facoltà di impedire una deliberazione da parte della maggioranza) che è sempre esercitabile ★ a maggioranza: ○ qualificata: ⅔ degli aventi diritto ○ semplice: metà +1 degli aventi diritto ★ ponderat...


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