Appunti Regimi Internazionali Galantini PDF

Title Appunti Regimi Internazionali Galantini
Course Regimi internazionali
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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Appunti lezioni di galantina 1 e 2 semestre...


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NOZIONI FONDAMENTALI DIRITTO INTERNAZIONALE: COSA DISCIPLINA LE RELAZIONI NEI REGIMI INTERNAZIONALI? il diritto internazionale, disciplina le relazioni tra i soggetti della comunità internazionale. il diritto internazionale è il complesso delle norme e dei principi che disciplinano i rapporti istituzionali tra i soggetti della comunità internazionale. - complesso norme e principi: tutti quei trattati, atti, accordi, leggi che regolano la condotta dei soggetti della comunità internazionale - soggetti istituzionali della comunità internazionale: si tratta degli Stati, perché hanno il potere politico sovrano, e recentemente anche delle organizzazioni internazionali. il singolo individuo dal punto di vista del diritto internazionale non ha alcuna rilevanza. il diritto internazionale/ordinamento giuridico internazionale presenta delle peculiarità specifiche che lo distinguono dall'ordinamento giuridico statale (diritto interno dei singoli stati) e : 1. l'ordinamento giuridico internazionale è un ordinamento paritario o con una struttura paritaria (pariteticità formale), in quanto composto da soggetti che hanno pari sovranità. gli stati e le organizzazioni internazionali, a livello di diritto internazionale, godono sostanzialmente di un riconoscimento di assoluta parità sotto il profilo del rispetto della loro sovranità, cioè della loro esistenza. qualsiasi soggetti istituzionale della comunità internazionale è riconosciuto pari al proprio interlocutore. non c'è una scala gerarchica di valore, che invece possiamo trovare nel diritto interno agli stati. ogni stato ha pari dignità sotto il profilo giuridico e non può essere discriminato rispetto ad altri stati. "tra soggetti pari non è data la possibilità di giudicarsi": uno stato non può giudicare o processare un altro stato. 2. nel diritto internazionale nasce e si costituisce in virtù di norme che sono gli stessi stati sovrani a darsi; vuol dire che nel diritto internazionale non esiste un soggetto gerarchicamente superiore che impone il rispetto delle norme, delle regole di condotta del diritto internazionale, ma sono gli stessi membri della comunità internazionale che vi debbono dare attuazione. in base al primo principio (pariteticità tra membri della comunità internazionale) si richiede che siano gli stessi soggetti, non solo a creare queste norme, ma anche a rispettarle, perché appunto non esiste un soggetto istituzionale sovra-ordinato che può imporre unilateralmente l'attuazione delle norme del diritto internazionale. le Nazioni Unite non hanno un potere coercitivo, se non in determinate condizioni, di imporre autoritativamente la norma di diritto internazionale. la sovranità statuale prevale sul diritto internazionale > es: Italia e India. proprio perché in caso di violazione di una norma di diritto internazionale non esiste un organo legittimato a imporre il rispetto; la giurisdizione delle corti internazionali è facoltativa, non è vincolante come all'interno del diritto statuale. 3. nell'ordinamento internazionale i meccanismi di tutela dei singoli membri della comunità, a fronte di eventuali violazioni, è ancora affidato all'istituto dell'auto-tutela, ovvero è il singolo soggetto ad agire per la tutela dei propri diritti, non c'è una organizzazione sovranazionale in grado di imporre coercitivamente il rispetto della norma del diritto internazionale, perché siamo in una comunità di soggetti pari. sono previste delle sanzioni a fronte di eventuali violazioni, lo strumento utilizzato per punire è l'esclusivo dal consenso internazionale. secondo la pariteticità non si può imporre coercitivamente il rispetto delle norme; l'auto-tutela riconosce che ogni singolo membro della comunità internazionale sia pienamente legittimato ad agire personalmente per la tutela dei propri diritti laddove vengano violati; ha la potestà di agire. riconoscimento degli stati: procedura attraverso la quale uno stato viene riconosciuto dalla comunità internazionale e viceversa lo stato riconosce l'esistenza di un altro; questa procedura ha carattere dichiarativo, non costitutivo, perché lo stato esiste indipendentemente dal riconoscimento o meno da parte degli altri stati; non c'è necessità di riconoscimento, serve quando ci sono delle relazioni diplomatiche. se il riconoscimento degli stati è di carattere dichiarativo a maggior ragione l'ipotesi della default di uno stato, la comunità internazionale è chiamata in causa per valutare di volta in volta se quelle determinate istituzioni siano ancora in grado di esercitare il principio di effettività (sovranità) e come tale possano vantare il diritto a essere riconosciuti come interlocutori

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nella comunità internazionale. valutazione fatta step by step. gli stati hanno la potestà di agire per tutelare i propri diritti da eventuali violazioni. il fondamento del diritto internazionale si basa su un rapporto di pariteticità tra i soggetti, il che comporta che siano gli stessi membri a creare le norme ma anche a rispettarle e ne deriva anche il principio dell'auto-tutela, alla comunità internazionale è riconosciuta la piena legittimazione ad agire personalmente per la tutela dei propri diritti e interessi in caso di violazioni > art. 51 ONU "legittima difesa"; art. 2 Carta delle Nazioni Unite "principio di non ingerenza degli affari interni di uno stato". la comunità internazionale tende a: a. riconoscere quegli stati che si costituiscono senza l'utilizzo della violenza, ma con processo democratico. es: Cecoslovacchia si separò pacificamente dopo il crollo del comunismo, creando due stati sovrani: Repubblica ceca e Slovacchia. la comunità internazionale non riconosce quegli stati che si autoproclamano in modo violento. b. non si riconoscere quegli stati che si costituiscono in permanente violazione dei diritti umani, quindi tutti quei modelli che non rispettano la rule of law, lo stato di diritto (diritti civili/politici e il modello democratico). CHI SONO I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE? i principali attori sono gli stati a cui si aggiungono le organizzazioni internazionali e sovranazionali. questa tendenza universalistica (cioè a riconoscere l'esistenza di soggetti oltre a quelli statali si afferma dalla fine della seconda guerra mondiale) non si è tradotta nella estinzione degli stati o nella creazioni di istituzioni internazionali che hanno soppiantato gli stati. oggi siamo in una situazione di limbo in cui la presenza ancora rilevante dello stato (come ordinamento giuridico collocato su un territorio con un proprio popolo) viene affiancato da delle organizzazioni internazionali che detengono ed esercitano quote di sovranità, ma non se ne sono appropriate definitivamente, nel senso che non sono soggetti completamente autonomi ed indipendenti nell'esercizio dei poteri a loro attribuiti. in più il fenomeno della globalizzazione ha rimescolato completamente la classica bipartizione o tripartizione dell'esercizio del potere politico all'interno dello stato, in quanto abbiamo anche soggetti come organizzazioni economiche che sono assolutamente in grado di imporre o dirigere processi decisionali in virtù della loro potenza economica. all'interno della comunità internazionale esiste una pluralità di soggetti destinatari delle norme giuridiche del diritto internazionale. i soggetti della comunità internazionale sono coloro che sono titolari di una serie di diritti e di doveri previsti dal diritto internazionale. questa titolarità di diritti e doveri si chiama capacità giuridica: gli stati e le organizzazioni sono titolari di una serie di diritti e di doveri in quanto centri di imputazione giuridica soggettiva di una serie di diritti e di doveri. il primo soggetto titolare di capacità giuridica è lo Stato elementi costitutivi dello stato come soggetto di diritto internazionale: la definizione stato può essere declinata sotto varie discipline, ma in campo giuridico ci sono due distinzioni: 1. lo stato inteso come organizzazione: lo Stato-apparato; ovvero quel complesso di istituzioni (potere legislativo, esecutivo, giurisdizionale) mediante il quale si esplica l'attività dello Stato. lo Stato-apparato è il complesso delle istituzioni che svolgono queste tre funzioni, senza le quali uno stato non esisterebbe: 1. funzione legislativa (Parlamento), 2. esecutiva (Governo), 3. giurisdizionale/giudiziaria (Magistratura). in questo caso lo stato viene concepito nella sua dimensione istituzionale. 2. Stato inteso come comunità: composto da due elementi fondamentali che devono sempre esistere al fine della qualificazione di uno stato: popolo e territorio, perché lo stato esercita le proprie funzioni su un preciso numero di soggetti, ovvero il popolo, e all'interno di un area geografica delimitata da confini. in questo caso lo Stato viene concepito nella sua dimensione comunitaria. Lo Stato va concepito sia nella sua dimensione istituzionale che in quella comunitaria. Lo Stato è l'ordinamento politico per eccellenza e presenta tre elementi costitutivi qualificato nella comunità internazionale:

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1. popolo 2. territorio 3. sovranità: potere politico decisionale originario, cioè non è derivato da altri. i primi due rientrano nella definizione di stato come comunità; la sovranità è l'esercizio del potere politico decisionale per eccellenza che si traduce nello stato-organizzazione perché svolge le tre funzioni (legislativa, esecutiva e giudiziaria). la sovranità è il potere politico decisionale per eccellenza che non ha altri soggetti che lo sovrastano su quel determinato territorio e su quel determinato popolo. stato comunità e stato organizzazione si sintetizzano nella definizione di stato dove ci deve essere il popolo, cioè il destinatario dell'esercizio della sovranità, il territorio, cioè il luogo dove si esercita la sovranità e infine la sovranità, cioè la effettività. uno stato fallito che non è in grado di esercitare la sovranità perché non ha un governo sufficientemente forte, oppure non ha una funzione legislativa adeguata, o addirittura ha una magistratura che non è in grado di far rispettare le norme > lo stato fallito è uno stato che viene a meno a questi requisiti fondamentali. perché lo stato si possa affermare/legittimare nelle relazioni internazionali come soggetto internazionale dovrà avere: a. effettività o sovranità interna: dovrà essere in grado di esercitare effettivamente il proprio potere sovrano (funzione esecutiva, legislativa, giudiziaria) all'interno del proprio territorio nei confronti del proprio popolo. nel momento in cui uno stato non è più in grado di esercitare l'effettività, automaticamente gli altri stati non gli riconoscono più la sovranità. b. sovranità esterna: questa effettività nelle relazioni esterne si traduce nella indipendenza o sovranità esterna. uno stato ha una soggettività internazionale nella misura in cui nelle relazioni con gli altri stati è indipendente, cioè che è in grado di esercitare quella sovranità in modo autonomo e non è eterodiretto (diretto dall'esterno - otherdirected), come nel caso degli Stati fantoccio, cioè degli gli stati in cui l'esercizio delle funzioni non viene determinato autonomamente ma viene determinato da altri stati > es: durante seconda guerra mondiale ci furono dei governi collaborazionisti creati dal Terzo Reich (Slovacchia, Ucraina,...) dove i processi decisionali di quei governi dipendevano esclusivamente dall'apparato istituzionale di governo di Berlino. i requisiti per la sovranità interna (effettività) ed esterna (indipendenza) si pongono per gli stati ma anche per le Confederazioni e Stati Federali: • gli Stati federati (cioè gli stati che compongono una federazione > es: USA, Germania con i Landern) nel diritto internazionale non hanno sovranità, perdono la loro sovranità esterna, la loro indipendenza, in quanto sono subordinati all'autorità dello stato federale. gli stati federati non hanno sovranità internazionale. • invece gli stati membri di una Confederazione hanno sovranità esterna, sono soggetti del diritto internazionale. la confederazione è un accordo tra più stati, o unione di stati, indipendenti e sovrani che attribuiscono/delegano al governo confederale, per un determinato periodo di tempo e non perpetuamente, l'esercizio del potere sovrano su determinate competenze; in questo caso i singoli stati sono considerati soggetti del diritto internazionale. mentre nella federazione gli stati federati trasferiscono la loro sovranità su determinate competenze allo stato federale ma la trasferiscono definitivamente per un interesse comune. questo vale anche per i micro-stati come San Marino, il Liechtenstein, ecc. > l'elemento popolo è • fondamentale ma non dal punto di vista quantitativo bensì qualitativo > a questi stati viene riconosciuta comunque piena soggettività giuridica internazionale, nel momento in cui siano effettivamente indipendenti dal territorio degli stati che li circondano, cioè nel momento cui non siano stati fantoccio. la valutazione della soggettività internazionale è data dalla prassi, cioè dalla valutazione effettiva sul campo della sussistenza di questi requisiti. nella misura in cui uno stato dimostra di essere effettivamente indipendente, autonomo e di non essere eterodiretto e anche in grado di svolgere le funzioni fondamentali, è uno stato che gode della soggettività internazionale. il riconoscimento come atto normativo istituzionale attraverso il quale uno stato riconosce/ammette che un altro stato

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è in possesso di questi requisiti (soggettività esterna/interna, popolo, territorio,..). questi requisiti sono necessari affinché un soggetto sia considerato soggetto del diritto internazionale > MA in virtù del principio di pariteticità tra soggetti sovrani nel diritto internazionale, non è assolutamente presumibile che sia uno stato terzo a poter decidere se uno stato è tale o meno, per cui il riconoscimento ha un carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, cioè uno stato non è soggetto della comunità internazionale in quanto viene riconosciuto dagli altri stati, ma lo è nella misura in cui dimostra di avere quei requisiti e che li sappia applicare. e tutto questo perché non esiste una istituzione giuridica internazionale superiore agli stati che possa vantare dei poteri esecutivi, legislativi e giudiziari superiori a quelli dei membri della comunità internazionale. es: Korsovo > stato non riconosciuto unanimemente, perché si sostiene che mancano alcuni elementi fondamentali che possano garantire la sussistenza dello stesso come stato. il fatto che non sia riconosciuto unanimemente non significa che non esiste. il riconoscimento è un atto discrezionale che un singolo stato o la comunità internazionale possono adottare, ma lo stato sussiste a prescindere dal riconoscimento. tendenzialmente si riconosce che la sussistenza di una soggettività giuridica, non può essere concessa a quegli stati che si sono formati con due criteri: 1. uso della violenza armata 2. violazione permanente dei diritti dell'uomo questi due punti sono stati ribaditi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. si ribadisce che "nessuna acquisizione territoriale ottenuta con la minaccia o con la forza può essere riconosciuta come legale". dichiarazione fatta subito dopo l'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq di Saddam Hussain nel '91 e che viene utilizzata ancora oggi. titolarità/ soggettività giuridica: solo quei soggetti che hanno titolarità giuridica possono essere titolari di diritti e doveri con riferimento al complesso normativo dell'ordinamento giuridico internazionale. chi ha soggettività giuridica è un soggetto che è in grado di esercitare diritti e allo stesso tempo adempiere a dei doveri con riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico internazionale. soggettività attiva e passiva: attiva (in quanto può esercitare diritti) passiva (in quanto deve adempiere a dei doveri riconosciuti dalle norme del diritto internazionale. titolarità giuridica intesa come idoneità/capacità di essere titolari di una serie di diritti e di doveri che sono contemplati nelle norme del diritti internazionale. requisiti: con riferimento allo stato, si traducono nella sovranità interna (effettività - capacità dello stato di far valere effettivamente le funzioni tipiche dello stato all'interno del proprio territorio > potere esecutivo, legislativo e giudiziario) ed esterna (indipendenza - questa effettività non deve essere eterodiretta, cioè deve essere frutto della volontà esatta di quello stato non il frutto della volontà eterodiretta di un altro stato > es: stati fantoccio). se lo stato riesce a dimostrare nella prassi questi requisiti allora sarà un soggetto del diritto internazionale. la titolarità/soggettività giuridica prescinde dal riconoscimento (atto giuridico-diplomatico con cui la comunità internazionale o uno stato riconoscono un altro stato come soggetto della comunità internazionale, è un atto dichiarativo e non costitutivo, perché la titolarità dipende dalla effettività e dall'indipendenza. il riconoscimento è importante per gli scambi diplomatici, perché se io non riconosco un altro soggetto come stato non posso avere scambi diplomatici con questo. due linee interpretative della sussistenza di un soggetto avente titolarità giuridica internazionale: 1. linea tradizionale > si privilegia il principio dell'effettività e dell'indipendenza (esercitare il proprio potere politico sovrano su un territorio), ci atteniamo con neutra valutazione se quel soggetto abbia requisiti per potersi affermare nella comunità internazionale. 2. passaggio che progressivamente si afferma; modalità di acquisizione della soggettività giuridica sulla base delle teorie dei diritti umani e del divieto dell'uso della forza: fino alla seconda guerra mondiale, un soggetto del diritto internazionale si affermava solo ed esclusivamente attraverso l'uso della forza (Real Politik) principi che dicono che nel momento in cui un soggetto riesce ad imporsi su un determinato territorio gli si riconosce la sovranità. per un verso questa regola è ancora riconosciuta ma al contempo, dalla ratifica dello statuto delle Nazioni Unite, si afferma sempre di più una teoria che privilegia la tutela e il riconoscimento dei diritti umani e quindi mira a limitare la legittimità di stati sovrani o organizzazione politiche internazionale che violino permanentemente i diritti umani o che si siano costituite attraverso

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l'uso della violenza. questa tendenza, che si manifesta più che altro a livello di giurisprudenza, si sta affermando sempre di più in concomitanza con i principi di effettività nella prassi che ci portano a riconoscere l'esistenza di un soggetto di diritto internazionale sulla base dei presupposti precedenti. questa tendenza è una esplicazione degli orientamenti di massima dello statuto delle nazioni unite che è improntato al riconoscimento, come presupposto fondamentale della pace e della sicurezza internazionale e soprattutto dello stato di diritto e del modello democratico come requisiti fondamentali di un soggetto nella comunità internazionale. questo orientamento (internazionalizzazione della comunità degli stati sovrani) non ha preso piena attuazione nella comunità internazionale. l'orientamento giuridico delle Nazioni Unite mira a privilegiare queste caratteristiche ma questo non significa che quegli stati che non presentano queste caratteristiche siano degli Stati con sovranità. diritto consuetudinario: norme orali che sono la maggior parte delle fonti del diritto. nel diritto internazionale ci sono due tipi di fonti: - fonti scritte (trattati, accordi,..) - diritto consuetudinario: condotta orale non scritta che vale nella misura in cui sia unanimemente riconosciuta lo STATO, soggetto fondamentale, è costituito da 3 elementi fondamentali: 1. POPOLO: elemento personale 2. TERRITORIO: elemento spaziale 3. SOVRANITà: momento politico decisionale TERRITORIO: spazio geografico all'interno del quale si esercita la sovranità dello Stato. solo all'interno del territorio uno stato può esercitare legittimamente la propria sovranità. il territorio può essere terrestre, marittimo e aereo. il territorio è delimitato dai confini (limite massimo di estensione territoriale di uno stato entro il quale si può esercitare la sovranità). il territorio si estende a livello: • marittimo: chiamato anche mare territoriale; per diritto internazionale consuetudinario si comprende 12 miglia marittim...


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