Riassunto Ordinamento Giudiziario PDF

Title Riassunto Ordinamento Giudiziario
Author Valentina Sagliocca
Course Ordinamento giudiziario
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO “Manuale di Ordinamento Giudiziario” CAPITOLO 1 – L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 1. Introduzione L’ordinamento giudiziario rappresenta un “organico complesso di norme che regolano in modo completo e autonomo la struttura e il funzionamento degli uffici giudiziari e lo status dei soggetti che ad essi sono addetti. - Effettuiamo ora un breve excursus storico dell’evoluzione della magistratura e dell’ordinamento giudiziario. 2. Cenni sulla storia dell’ordinamento giudiziario - Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto promulgò lo Statuto piemontese, che divenne la carta fondamentale del Regno d’Italia e rimase in vigore fino al referendum del 2 giugno 1946. In tale Statuto, la magistratura era delineata come un ordine dello Stato dipendente dal Sovrano, in quanto la Giustizia emanava dal Re” ed egli nominava i giudici con il compito di amministrarla in suo nome. Per temperare questa stretta dipendenza gerarchica, erano tuttavia previste alcune garanzie nei confronti della magistratura e dei cittadini. (le udienze erano pubbliche; nessuno poteva essere distolto dai suoi giudici naturali; l’interpretazione della legge spettava esclusivamente al potere legislativo ecc). - Successivamente la legge Sacconi (19 maggio 1851), allo scopo di ampliare l’autonomia della magistratura, stabilì che il governo non poteva influire sull’operato dei magistrati e qualora avessero agito in modo contrario ai propri doveri, sarebbero stati giudicati dal magistrato di cassazione. Inoltre, sancì l’inamovibilità dei giudici (questi non potevano essere privati della carica, sospesi dalle funzioni o posti a riposo senza loro consenso). La legge fu presto abolita, con conseguente ripristino di ingerenze dell’esecutivo. - Emanuele II emanò una legge in materia di ordinamento giudiziario = stabiliva che i laureati in giurisprudenza potevano accedere in magistratura con titolo di uditore a seguito di concorso con nomina regia. - Con la legge Orlando del 1907 vennero istituiti per la prima volta i Consigli giudiziari ed il Consiglio superiore della magistratura (composto da soli magistrati, con competenze nell’ambito dell’amministrazione della giustizia). - Con l’avvento del fascismo però la situazione mutò ed al potere giudiziario fu negato qualunque tipo di autonomia. Gli interventi del governo in ambito giurisdizionale furono numerosi (reintroduzione della pena di morte; istituzione di un Tribunale speciale competente per taluni reati) tra i quali anche la nuova disciplina sull’ordinamento giudiziario. - La nuova disciplina sull’ordinamento giudiziaria è dettata dal Decreto Regio 12 del 1941 (c.d. Ordinamento Grandi). Il testo è stato per oltre 60 anni la legge ordinamentale giudiziaria italiana. Esso delineava un’organizzazione della magistratura che prevedeva la dipendenza dell’ordine giudiziario dal potere esecutivo (tutti i magistrati erano posti sotto la sorveglianza del Ministro). L’indipendenza della magistratura era solamente formale e veniva garantita esclusivamente alla funzione e non agli organi. Il decreto può essere diviso in due parti : 1) primo gruppo di artt (artt 1-117), questi disciplinano la struttura ed il funzionamento degli uffici giudiziari; in gran parte tali artt sono ancora vigenti – 2) secondo gruppo di artt (artt 118-254) si occupa invece della disciplina relativa allo status dei magistrati; è quasi totalmente superato a seguito delle recenti riforme. - Con la caduta del fascismo, si sentì l’esigenza di restituire alla magistratura quelle garanzie fondamentali che le erano state sottratte. Ciò fu realizzato dal Regio Decreto-legislativo del 31 maggio 1946 (decreto Togliatti). pag. 1

- Il 2 giugno 1946 in seguito al referendum popolare fu proclamata la Repubblica e nel 1947 fu approvata la Costituzione, che entrò in vigore nel 1948. La Costituzione dedicò 13 artt alla magistratura (artt 101-113 Cost) e dettò una disciplina garantista nei confronti dell’ordine giudiziario, definito come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (ed in particolare dal potere esecutivo). Fu appositamente previsto un organo di governo autonomo della magistratura, il Consiglio superiore della magistratura (CSM); inoltre fu prevista la soggezione dei magistrati soltanto alla legge e una disciplina garantista in materia di inamovibilità dei magistrati. - Gli anni successivi all’instaurazione del regime repubblicano furono caratterizzati da un grande fervore legislativo in tutte le branche del diritto, ed anche in materia di ordinamento giudiziario, innanzitutto con la legge 287 del 1951 furono riordinate le Corti d’Assise e le Corti di Appello di Assise, in attuazione dell’art 102 Cost. Tali Corti sono competente rispettivamente in primo e in secondo grado di giudizio, per i procedimenti penali relativi ai reati di maggiore allarme sociale. - Nel 1958 venne data attuazione agli artt 104 e seguenti della Cost. Quindi fu istituito il Consiglio superiore della magistratura (CSM). Tale Consiglio rappresentò una conquista per la magistratura, in quanto concretizza l’indipendenza dell’ordine giudiziario da ogni altro potere, secondo il principio di separazione dei poteri dello Stato. - Nel 1966 furono istituiti i Consigli giudiziari, al fine di assicurare un’amministrazione decentrata della giurisdizione. - Sempre nel 1966, la legge Breganze che si occupò della materia della nomina dei magistrati di appello. La riforma fu poi completata nel 1973 della legge Breganzone che modificò invece le norme in materia di nomina dei magistrati di Cassazione. - Nel 1988 furono adeguate le norme dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale (riformato nello stesso anno). Furono introdotti, pertanto, gli artt 7-bis e 7-ter nella legge sull’ordinamento giudiziario prevedendo l’obbligatorietà per gli uffici giudiziari di regolare tabellarmente la propria attività. - Nel 1989 vennero riorganizzate le prefetture. - Nel 1991 poi si ebbe una novità nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria italiana; infatti venne soppressa la figura del giudice conciliatore e si istituì il Giudice di pace, magistrato onorario con competenze in materia civile. - Nel 1992 fu istituito il giudice unico di primo grado. - Nel 2000 vennero estese le competenze del Giudice di pace anche alla materia penale per i procedimenti di minor allarme sociale e fu disciplinato il procedimento penale innanzi a tale organo giurisdizionale con l’introduzione di alcune regole peculiari. 3. La riforma dell’ordinamento giudiziario La riforma 2005-2006(Riforma Castelli) Nel 2002il Governo presentò un disegno di legge per la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario. Nel 2005 venne approvata la legge 150/2005, che conferiva delega al Governo per adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento uno o più decreti legislativi di riforma dell’ordinamento giudiziario. I decreti attuativi della delega furono dieci e furono adottati tutti nei primi sei mesi del 2006. - Il primo obiettivo perseguito dalla legge del 2005 fu la modifica della disciplina dell’accesso in magistratura (il decreto legislativo ti attuazione realizzò tale obiettivo strutturando il concorso come accesso di secondo grado, prevedendo un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato). - Venne riformata la materia delle funzioni e della progressione di carriera dei magistrati. Furono introdotti limiti al tramutamento di funzioni, cioè alla possibilità di passare dallo svolgimento di funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, realizzando una sorta di separazione delle carriere. Furono inseriti limiti temporali di permanenza del magistrato nello stesso incarico. - Venne istituito anche il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e venne modificata la disciplina dei Consigli giudiziari. In particolare, fu introdotta la presenza di membri laici nei Consigli giudiziari. pag. 2

- Ulteriore obiettivo della legge delega fu quello di riorganizzare l’ufficio del Pubblico ministero. - Finalità centrale della riforma era quella di individuare la fattispecie tipica idonea ad integrare gli estremi di illecito disciplinare per i magistrati.

La riforma 2006-2007 (Controriforma Mastella) Il ministro Mastella ascoltò le obiezioni che CSM e parte dell’avvocatura avevano mosso alla riforma. Così a ottobre 2006 venne approvata la legge 269/2006. Questo provvedimento intervenne solo su 3 decreti attuativi della riforma, ritenendo che per essi ci fosse particolare urgenza. Si intervenne : sul decreto relativo all’accesso in magistratura; su quello relativa alla riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero; e su quello relativo agli illeciti disciplinari. - In un secondo momento si approvò un nuovo disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, con la legge 111/2007. - Quella che viene definita controriforma Mastella è la disciplina dettata dalle leggi 269 e 111 che hanno modificato i decreti legislativi attuativi della riforma Castelli. - È stata istituita una sezione ad hoc relativa ai Giudici di pace. Sono state apportate modifiche alla struttura ed al funzionamento della Scuola superiore della magistratura, con particolare riferimento ai membri del Comitato direttivo, e il tirocinio dei M.o.t (magistrati ordinari in tirocinio) è stato riportato ad un periodo di 18 mesi. - Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura, ed in particolare è stato eliminato l’onere di indicazione preventiva della scelta tra funzione giudicante o requirente ed è stato altresì eliminato il contestato colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato. È stata poi mantenuta l’impostazione della suddivisione dei magistrati secondo le funzioni esercitate. LE FONTI DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO = Attualmente non esiste un testo unico che racchiuda tutta la normativa relativa all’ordinamento giudiziario. Le fonti sono infatti eterogenee e la relativa disciplina può essere così sintetizzata: 1) la Costituzione della Repubblica italiana, nella parte dedicata espressamente alla magistratura (Titolo IV); 2) il testo dell’ordinamento giudiziario Grandi (R.D. 12/1941), nelle parti non espressamente abrogate e come modificato dalle leggi di riforma; 3) i decreti attuativi delle riforme degli anni 2005/2007; 4) le altre norme di legislazione ordinaria, tra le quali in particolare la legge istitutiva del CSM; 5) gli atti della normazione secondaria (regolamenti, circolari, pareri e risoluzioni del CSM). CAPITOLO 2 – I PRINCIPI COSTITUZIONALI Art 24-25 + Art da 101 a 113 Cost Il Titolo IV della parte seconda della Cost, dall’Art 101 all’art 113, è interamente dedicato alla Magistratura, pur essendo poi demandata alla legge ordinaria la disciplina più specifica dell’ord giudiziario. In particolare la Corte Cost ritiene che si debba trattare di legge dello Stato.  Quindi non è possibile organizzare l’ord giudiziario con leggi diverse da quelle dello Stato (vale a dire leggi regionali, …), poiché l’art 117 Cost ne pone espresso divieto. Infatti l’Art 117 c2 lett l Cost stabilisce che lo Stato ha competenza esclusiva nella materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa. - È da richiamare anche l’Art 116 Cost che prevede che con legge dello Stato, possono essere attribuite alle Regioni forme e condizioni ulteriori di autonomia regionale nelle materie di cui alla lett l Art 117 “limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace”, su iniziativa delle regioni. pag. 3

1. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali L’Art 102 c1 Cost dispone che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. - La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata dal Giudice di pace (è però un magistrato onorario), dal Tribunale ordinario, dalla Corte d’Appello, dalla Corte di Cassazione, dal Tribunale per i minorenni, dal Magistrato di Sorveglianza e dal Tribunale di Sorveglianza. - Il principio sancito dall’art è quindi quello dell’unicità della giurisdizione. Vige il divieto assoluto di istituzione di giudici straordinari (contrari al giudice naturale ex art 25 Cost) o speciali (contrari all’ordinamento), fatte salve le giurisdizioni speciali esistenti all’entrata in vigore della Cost (ex art 103 Cost). Tali giurisdizioni speciali si possono identificare nel Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunali militari, Corte Cost e in ciascuna Camera. La giurisdizione amministrativa , articolata in primo grado con i T.A.R. e in secondo con il Consiglio di Stato = conosce della violazione degli interessi legittimi da parte dalla PA e, nelle materie stabilite dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La giurisdizione contabile , la Corte dei Conti = giudica in materia di controversie relative alla contabilità pubblica ed esercita il controllo di legittimità sugli atti dell’esecutivo. La giurisdizione militare è attribuita ai Tribunali militari. - Il divieto di giudici straordinari e speciali è esplicitano dall’ Art 102 c2 Cost il quale dispone che “ non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”. Poi l’art prosegue stabilendo che “possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”. Il fatto di poter istituire sezioni specializzate trova giustificazione nel fatto che alcune materie sono connotate da un grado di tecnicità tale da richiedere la presenza di soggetti esperti. NB : SPECIALE = deroga all’ordinamento ordinario SPECIALIZZATA = interna al sistema (es. sezioni agrarie, sezioni in materia professionale ecc)  La partecipazione diretta del popolo nell’amministrazione della giustizia è regolata, come emerge dall’Art 102 c3 Costdalla legge. Quindi i cittadini sono chiamati per determinati processi a una partecipazione diretta della giustizia. Questo accade nella Corte d’Assise, il cui collegio è a composizione mista, cioè è costituito da 2 giudici togati e 6 giudici laici (popolari) scelti con sorteggio tra i cittadini. - La norma dà concreta attuazione anche all’ Art 101 c1 Cost secondo cii “la giustizia è amministrata in nome del popolo”, nonché all’art 1 che prevede che la sovranità appartiene al popolo. 2. Autonomia ed indipendenza della magistratura La Costituzione assicura ai magistrati ordinari autonomia ed indipendenza in relazione agli altri poteri dello Stato. l’Art 101 c2stabilisce che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, così si esprimono due concetti: il giudice deve applicare la legge seguendo canoni precisi, anche in modo evolutivo ma mai innovativo (=la norma non può essere innovata dal giudice, ma solo dal legislatore); i giudici sono soggetti solo alla legge e non ad alcun altro potere o condizionamento esterno. L’indipendenza stabilita da questo art è relativa al giudice nel momento dell’esercizio della giurisdizione, e la sua attuazione attraverso la soggezione del giudice solo alla legge realizza il rapporto di derivazione della giurisdizione dalla sovranità popolare.  A tutto ciò bisogna ricollegare l’Art 104 c1 Cost, il quale sancisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”. N.B. L’Art 101 si riferisce all’indipendenza del giudice persona fisica; mentre l’Art 104 si riferisce all’autonomia che riguarda invece la struttura organizzativa della magistratura nel suo complesso. 3. Il Consiglio superiore della Magistratura pag. 4

Quindi nessuno governa la magistratura. L’organo che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Per questo l’ART 104, dopo aver affermato l’indipendenza dell’ordine, disciplina la composizione del Consiglio. - Il CSM è un organo di autogoverno della magistratura (è più giusto dire che si tratta di un organo autonomo di governo della magistratura, poiché è composto anche da membri laici e quindi non solo da esponenti appartenenti alla categoria), che si occupa dello status dei magistrati, garantendone in questo modo autonomia ed indipendenza. L’Art 105 stabilisce quelli che sono i poteri del CSM nei confronti dei magistrati = al CSM compete la deliberazione di tutti i provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati. Infatti l’art stabilisce che “ spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.Tale art è a garanzia della separazione dei poteri dello Stato.  Composizione del CSM : Art 104 c3-c4 - Il presidente della Repubblica è presidente del CSM. - Il CSM è composta da 3 membri di diritto che sono : il Presidente della Repubblica e il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione + altri componenti di cui : 2/3 sono eletti da tutti i magistrati ordinari, tra gli appartenenti alle varie categorie + 1/3 sono eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio (totale 24 membri = 16 togati + 8 laici). - La prevalenza numerica dei membri togati è compensata dal conferimento ad un membro laico della carica di Vicepresidente, che viene eletto dallo stesso CSM. - Durata della carica = i membri stanno in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili ( Art 104 c6).  Si discute circa la natura del CSM, quale organo costituzionale o di altra amministrazione? Questo dubbio sorge in relazione al fatto che gli atti del CSM sono sottoposti al sindacato del TAR. Ciò nonostante però il CSM non appartiene alla PA, e può essere considerato come un organo, quanto meno, a rilevanza costituzionale, garante dei principi costituzionali di indipendenza dei giudici. 4. Il Ministro della giustizia Una conseguenza diretta dell’istituzione del CSM è stata la perdita da parte del Ministro della giustizia dei compiti assegnati al CSM. Pertanto le attribuzioni dell’organo politico sono diventate residuali. Due delle attribuzioni al Ministro della giustizia sono richiamate dalla Cost:  L’Art 107 c2 stabilisce che il Ministro della giustizia “ ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare” nei confronti dei magistrati. Questa facoltà, facoltativa, si realizza in concreto con la richiesta di indagine al Procuratore Generale.  l’Art 110 invece stabilisce che spetta al Ministro della giustizia “l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativa alla giustizia”. 5. L’accesso alla magistratura, la distinzione funzionale dei magistrati e l’inamovibilità L’accesso alla magistratura L’Art 106 stabilisce che “ le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ”. La norma fa riferimento alla sola magistratura ordinaria, dato che per quella contabile e amm vige un sistema misto. La disciplina di dettaglio è data dal D.Lgs 160/2006 (come riformata dalla L 111/2007). - Il concorso ha lo scopo da un lato di selezionare i soggetti più meritevoli; dall’altro di evitare possibili influenze e condizionamenti esterni. La Corte Cost ha affermato che la nomina per concorso concorre a rafforzare ed a integrare l’indipendenza dei magistrati.  Eccezioni alla regola del concorso = sono stabilite dall’ Art 106 c2-c3 . È stabilito infatti che “ la legge può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari”. Ed ancora è stabilito che “su designazione del CSM possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazioni, per meriti, professori di università in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio”. pag. 5

La distinzione per funzioni L’Art 107 c3 stabilisce che “i magistrati si distinguono fra loro solo per la diversità di funzioni”. Tale norma ha come scopo quello di evitare rapporti di tipo gerarchico tra i giudici per salvaguardarne l’autonomia. L’inamovibilità Un’altra garanzia dell’indipendenza dei magistrati è quella dell’inamovibilità. L’ Art 107 c1 stabilisce che “i magistrati sono inamovibili”. Poi specifica che i magistrati “ non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM, adottato o per i motivi stabiliti dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso”. - La garanzia di inamovibilità assume valore sia in relazione alla sede (cioè all’ufficio presso il quale...


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