Romano lezione precedente PDF

Title Romano lezione precedente
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università di Bologna
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Istituzioni di diritto romano...


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Prima tipologia : CONTRATTI REALI Sono contratti i quali, si perfezionano con il vincolo obbligatorio che sorge sulla base della consegna di una cosa. (Attraverso la datio rei). Essi prevedono l’accordo, ma esso non basta per far sorgere il vincolo obbligatorio perché si necessita della consegna della cosa. Detti reali da “res”, ovvero cosa. Quando la cosa viene consegnata-> sorge l’obbligazione Gaio nelle istituzioni menziona solo il mutuo come contratto reale, ma poi, in un’altra opera egli aggiunge altre forme come il comodato, deposito e pegno. Penetrati nel modo romano nelle prassi dei commerci, entrando in contatto con altri popoli si sono mutati. Il mutuo (unico unilaterale) -> contratto reale, unilaterale (in capo al mutuatario, che si impegna a restituire), a titolo gratuito (il mutuatario riceve la consegna di un bene fungibile,(quello che è individuato in base all’appartenenza di un genere, ed è interscambiabile) il che vuol dire che quando ricevo il mutuatario deve restituire quella cosa e non sono previsti gli interessi e ne il mutuante non può pretendere gli interesse e non ne ha nemmeno l’azione, proprio perché è a titolo gratuito. In caso di interessi si doveva procedere con un contratto esterno al mutuo, la “stipulatio usurarum”, in questo modo il mutuatario si impegnava a dare gli interessi. Questo era già previsto nelle 12 tavole, cosi dette centesime usure), col quale una parte (mutuante) trasferisce all’altra (mutuatario) la proprietà(perché c’è una tradito che permette il trasferimento della proprietà) di un determinato quantitativo di cose fungibili, con l’obbligo per chi le riceve (mutuatario) di restituire (sempre in proprietà) altrettante del medesimo genere e qualità “tantundem” Tutelato da un’azione civilistica: “condictio certae pecuniae (cioè denaro)” per il denaro come oggetto, mentre i beni (fungibili) di altro genere diverso dal denaro si ha la “condictio certae rei”

Nel modo romano si afferma un tipo particolare di mutuo, una figura anomala, il prestito marittimo “fenus nauticum” si tratta di un soggetto, solito un imprenditore che deve investire denaro oltremare, esso lo investe dopo un viaggio in mare. Di solito i viaggi in mare erano molto pericolosi, ad esempio essere aggrediti dai pirati e se si perdeva denaro, il rischio ricadeva sul mutuante, di solito dovrebbe avvenire il contrario, ma secondo un principio romano, la cosa perisce in capo al proprietario, anche se in questo caso anche se il mutuatario era proprietario. Contro partita in questo caso il mutuate poteva vivere interessi maggiori rispetto a quelli stabiliti. Abbiamo un ipotesi in cui gli interessi sono maggiori perché abbiamo un rischio. p.223 Un soggetto avendo ricevuto una somma tramite mutuo, non è più in grado di restituire tale somma, quindi inadempiente. A questo punto le fonti romane dicono che il figlio avesse avuto problemi nell’adempiere, il padre se non avesse voluto accettare la responsabilità a suo carico, sapeva anche che per non avere nessuna responsabilità, poteva dare direttamente il figlio al creditore ed egli poteva utilizzalo ad esempio come schiavo. Il figlio, però, sapendo tutto ciò uccise il padre per non essere consegnato al creditore. Quindi venne introdotto -> divieto di dare denaro a mutuo a figli di famiglia, per prudenza, dal senato consulto (intervento del senato) macedoniano.

Il Comodato-> contratto reale, bilaterale imperfetto( il comodatario come abbiamo visto, ribeva il bene che può farne un uso gratuito, ci sono dei casi in cui il comodante si obbliga nei confronti del comodatario, pagando qualcosa perché ad esempio un soggetto da al comodatario un cavallo e costui deve sostenere delle spese straordinarie, esse sono pagate dal comodante, che sarà tenuto a risarcire il danno causato oppure rimborsare al comodatario spese per la conservazione del bene), a titolo gratuito (non si può pretendere una forma di denaro, ma si avrebbe una locazione conduzione, se si prevede una contro prestazione non si ha più una locuzione conduzione ma un contratto inominato), in base al quale il comodante consegna al comodatario una cosa inconsumabile (ovvero ammette un uso ripetuto perché deve essere restituito), mobile o immobile e infungibile (è individuato in base all’ appartenenza ad una specie “quel quadro di X, quello schiavo”), perché chi la riceve (comodatario) se ne serva secondo le modalità convenute e la restituisca alla scadenza del termina previsto, o altrimenti a richiesta Il comodante definisce l’uso che quella cosa deve avere, si commette furto d’uso quando si va al di là della destinazione del bene. I romani ammettono anche il comodato anche su cosa consumabile, realizzabile quando il bene preso in oggetto viene consegnato affinché il comodatario ne faccia un uso diverso rispetto alla sua destinazione economica. Ad esempio ti do delle monete affinché tu le posse studiare, non per spenderle (che sarebbe la normale destinazione economica di tale bene), ma dato che è un comodato particolare egli ne fa un uso diverso ovvero studiarle. Sul comodatario che è un mero detentore della cosa, ha la detenzione. Ricordiamoci di ciò perché vediamo il criterio della responsabilità del comodatario, perché essa è molto gravosa perché egli deve rispondere per il caso di ferimento della cosa, è gravato della così detta oggi responsabilità oggettiva. Dal momento che egli deve rispondere della cosa cosi gravosa, è tenuto a rispondere in tutti casi a parte per il caso fortuito e forza maggiore, se mancano la responsabilità è inevitabile. Se la cosa perisce per cosa fortuita o forza maggiore, il comodatario è liberato. Se noi abbiamo un comodato particolare, potremmo avere un comodato non nell’interesse del comodatario ma nell’interesse del comodante, caso trattato da Ulpiano che tocca il piano della fattispecie: un fidanzato che abbia dato alla fidanzata/moglie dei gioielli o vesti in comodato affinché la donna apparisse più ornata in occasioni speciali. Non si aveva una responsabilità tecnica ma solo per dolo. Sotto il profilo della responsabilità del comodatario, solitamente responsabile per custodia tecnica, rischiando sempre, quindi oggettiva. Visto che grava una responsabilità così grossa venne concessa al comodatario l’azione di furto “actio furti” contro il ladro. Tale azione non spettava al detentore ma al proprietario. Però siccome al detentore nella fattispecie abbiamo una responsabilità così severa (la custodia tecnica), si decise di concedergli l’azione di furto contro il ladro, perché se egli è responsabile del furto del bene, egli deve potersi rifare nei confronti del ladro e quindi agire attraverso tale azione Figura del precario -> nome che è giunto fino ad oggi, inteso come un lavoratore che si sente di avere il lavoro a rischio. Il precarista era normalmente un contadino che chiedeva ad un latifondista un pezzo di terra da coltivare, garantendo in cambio al precario dans ( colui che concedeva la terra) delle giornate lavorative. Ora questo precarista poteva essere rimosso in qualsiasi

momento dal precario dans. Il precariato poteva rimuoverlo in ogni momento il precariato. Ecco perché la figura del precario è equivalente ad una persona che sa di poter essere essere rimosso in qualunque momento. Il precarista però era uno dei tre casi di possessori anomali con difesa interdittale. Aveva uno strumento l’interdetto che poteva far valere nei confronti dei terzi che in qualche modo ostacolassero il suo possesso anomalo. Egli però nulla poteva fare contro il proprietario che lo estromettesse dal suolo. Al tempo stesso il proprietario del fondo non aveva un’azione per pretendere giornate lavorative, però ad un certo punto gli venne concesso un interdetto contro il precarista per ottenere tali giornate, chiamata “interdictum de precario”. L’azione che si può esperire nel comodato è l’ “actio comodati” che è un’azione in “ius concepta” di buona fede. Il comodante può agire contro il comodatario con l’”actio comodati” il comodatario a sua volta può agire con l’ “actio comodati contraria”. Il Deposito-> è un contratto reale, bilaterale imperfetto a titolo gratuito, in base al quale in deponente consegna al depositario un bene mobile affine egli lo costudisca. Quindi sorge un ‘obbligazione al depositario di restituire il bene alla scadenza se prevista o a richiesta del deponente. Evidente che può essere eventualmente un sorgere di un obbligazione anche al deponente la dove sia stato tenuto il depositario abbia tenuto spese per la detenzione del bene. Titolo gratuito: non si può prevedere il pagamento di una somma di denaro in quanto contratto gratuito, ma se prevede tale, la conseguenza sarebbe che non si tratta più di un deposito ma di locazione conduzione (che è diverso perché è un contratto consensuale). Se è prevista una controprestazione non è più deposito ma contratto inominato. ( es ti do un cavallo e viene restituito un cane) Ora se noi analizziamo il contratto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, normalmente il depositario risponde per dolo, mentre nel comodato, il comodatario risponde per custodia tecnica (dove l’interesse è del comodatario che usa la cosa gratuitamente) perché abbiamo il criterio dell’utilità dei contraenti (nel deposito l’interesse è del deponente). La responsabilità del depositario è valutata in maniera più lieve rispetto al comodato. Vediamo che nel deposito l’azione a tutela di esso, è ius concepta di buona fede, in passato tutelato solo dal pretore con laccio in factum. Esistevano delle tipologie particolari di deposito, esse erano tre: 1) deposito miserevole o necessario : che si verificava quando un soggetto era in una situazione particolare di rischio, una insurrezione o magari collegate a condizioni atmosferiche. Lo fa essendo privato, della scelta della persona e la responsabilità era sempre per dolo però nei suoi confronti si poteva agire con un’azione per ottenere il doppio del valore di quanto fosse dato in deposito 2) Sequestro: caso in cui si verifica, di possesso anomalo il sequestratario munito di difesa interdettitele.siamo nell’ambito di una lite giudiziaria, il bene che era oggetto della controversia viene assegnato provvisorio . Esso era difeso nei confronti di terzi ma se fosse risultato vincitore della lite avrebbe tenuto la cosa, se invece risultava soccombente nel processo doveva restituire la cosa p 228 3) Deposito irregolare *: nel quale abbiamo la consegna di una somma di denaro, il depositario diventa proprietario del bene, a differenza di quello che accade normalmente nel deposito che è mero detentore. Al deposito irregolare si può

aggiungere un patto che preveda la corresponsione degli interessi. Somiglianza enorme con il mutuo, perché è il precedente del nostro deposito bancario. Si può aggiungere un patto perché si tratta di un contratto di buona fede, si aggiunge un patto alla conclusione del contratto, che modellano il contratto. Se aggiungo un patto al deposito, esso è tutelato dalla stessa azione del deposito “actio depositi”. P229...


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