Cittadino Romano - Appunti di lezione 4 PDF

Title Cittadino Romano - Appunti di lezione 4
Author Francesca Facchini
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Sapienza - Università di Roma
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Summary

appunti delle lezioni del professor Vallocchia...


Description

Cittadino Romano è colui che possiede:

1. la civitas (la cittadinanza), che si ACQUISISCE alla nascita (diritto delle genti). La condizione la detta la madre, quindi se è romana anche il figlio lo sarà. Fin dalle origini i Romani vedevano l’acquisto della cittadinanza come motivo di ‘crescita’. Gli schiavi liberati diventavano cittadini romani. L’Asilo di Romolo, garantiva la cittadinanza. Quest’ultimo dimostra un motivo di crescita della città. Era aperto a chiunque, qualsiasi classe sociale. 2. Quando un cittadino diventava schiavo, PERDEVA la cittadinanza. O i Latini coloniarii, ovvero che si stabilivano in colonie di nuova istituzione.

I Romani riconoscevano gli ‘stranieri’ come ‘peregrini’. ‘hostis’ in età più antica voleva dire sempre straniera ma in età più avanzata divenne nominativo di ‘nemico’.

I Romani vedevano in Enea il capostipite, e difatti Romolo era il discendente di Enea.

I Latini che venivano considerati dei peregrini privilegiati, potevano acquisire la cittadinanza semplicemente iscrivendosi ad un’assemblea cittadina, ed entrandone a far parte. Il nodo fondamentale era ‘riconoscere’ i culti latini, così come quelli romani. L’adesione al culto è uno degli ‘elementi fondanti’ della cittadinanza. Il diritto delle genti, ovvero il ius gentium, era diritto sia per cittadini che non, difatti regola i rapporti tra stranieri ma soprattutto tra romani e stranieri. Si tratta di un rapporto bilaterale. Non tutti i stranieri possono agganciarsi ad un trattato, ad un patto con Roma. Difatti NON è valido per tutti.

Pretore Urbano tratta esclusivamente con i cittadini, dal momento che si occupa del diritto civile, esclusivo per i cives romani. Mentre per gli stranieri se ne occupa il Pretore Peregrino, istituito nel 242 a. C. Come il pretore urbano anche il pretore peregrino emana un editto, ma avendo una base consuetudinaria, produce un editto diverso, modificato, su questa base, quindi un Nuovo Editto.

La FIDES dei Romani diventa tra i rapporti tra romani e non, ‘FIDES BONA’ ovvero la ‘buona fede’.

RICORDA il ius gentium è ad opera consuetudinaria.

212 d. C. Imperatore Antonino, appartenente alla Dinastia dei Severi, conosciuto come Caracalla. Aveva un fratello Geta, altro imperatore di Roma, e lo fece uccidere per rimanere Unico Imperatore di Roma. Caracalla chiama Papiniano per dare una giustificazione giuridica all’omicidio del fratello, ma si rifiutò e venne ucciso anche lui.

Grazie ad Ulpiano che dice “Tutti coloro che vivono nel mondo romano posso diventare cittadini romani”, sappiamo che Caracalla trova come soluzione: la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero, usando poche eccezioni. Quindi nell’anno 212 d. C. tutti gli abitanti del mondo romano (tranne poche eccezioni) CITTADINI ROMANI. Ma giuridicamente come è possibile questo? Cicerone spiega che “Vi sono due forme di cittadinanza, una è quella naturale, quella per nascita, l’altra è quella giuridica. Catone ad esempio era nato a Tuscolo, quindi era Tuscolano, ma di cittadinanza era Romano.” Quindi sta spiegando che UNA cosa è la cittadinanza e UN’ALTRA è dove sei nato. Dove sei nato, difatti è la cittadinanza naturale, MA la cittadinanza ROMANA, è una cittadinanza GIURIDICA. Quindi la cittadinanza romana è l’ADESIONE al sistema romano....


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