Santa sede (Argomento a scelta per il secondo esonero del Prof Cadin) PDF

Title Santa sede (Argomento a scelta per il secondo esonero del Prof Cadin)
Author Federico Scatena
Course Diritto internazionale
Institution Sapienza - Università di Roma
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Summary

Presentazione di breve durata, valida per il secondo esonero del professore, che rientra perfettamente nelle tempistiche volute dal Prof Cadin (circa 7 minuti)....


Description

Santa sede Secondo la dottrina internazionalistica, la soggettività giuridica nel diritto internazionale si esprime con la capacità di diventare titolari di diritti e di doveri. La Chiesa cattolica è la sola istituzione confessionale al mondo ad avere relazioni diplomatiche e ad essere interessata dal diritto internazionale. Parlando di Chiesa cattolica dal punto di vista giuridico, ci troviamo di fronte a tre soggetti diversi, quali la Chiesa universale, la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano, legati tra loro dalla figura del Sommo Pontefice; -La Chiesa cattolica è definita come la società dei battezzati che professano la medesima fede, partecipano agli stessi sacramenti. Essa è una società giuridicamente perfetta, distinta dalle persone fisiche che ne sono membri e non dal territorio e provvista di sovranità originaria di tipo spirituale. La sovranità discende dal diritto divino. -Con Santa Sede (o Sede Apostolica) si intende il Romano Pontefice, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana (insieme di dicasteri che compongono il governo della Chiesa). -Lo Stato della Città del Vaticano è sorto in virtù del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929 (art. 3), tra la Santa Sede e l’Italia, e rappresenta quel territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una vera e sovranità territoriale. Questo Stato nasce per garantirle una sovranità indiscutibile sul piano internazionale. Tuttavia, tale soggettività e capacità giuridica sono assai limitate, dato che questo Stato non è di tipo originario ma derivato, cioè creato appositamente come strumento a servizio della S. Sede a livello internazionale. Sin dalle origini della Comunità internazionale, è la S. Sede, che personificando la soggettività della Chiesa, ha partecipato attivamente alle relazioni internazionali ed è sempre e solo con la S. Sede che gli Stati hanno avuto rapporti e scambiato ambasciatori. La Santa Sede ha nel diritto internazionale la sovranità per due titoli distinti, cioè come organo supremo della Chiesa e come organo sovrano dello Stato Vaticano. La prova più evidente del possesso di questa soggettività internazionale si è avuta quando, caduta nel 1870 la sovranità territoriale dello Stato Pontificio, essa continuò ad agire nell’ordine internazionale con l’espresso o tacito consenso degli altri Stati. Nell’ambito delle disposizioni che disciplinano la rappresentanza diplomatica, si stabilì nel codice canonico che oltre agli agenti diplomatici, che rappresentano il Papa presso i Governi e/o le Chiese locali, rappresentano la Sede Apostolica anche coloro che sono incaricati di una Missione pontificia come Delegati o Osservatori presso i Consigli internazionali o presso le Conferenze ed i Congressi. La presenza della Chiesa negli organismi internazionali si è ampliata notevolmente nel dopoguerra, attualmente si parla di 33 presenze. Nel 1952 fu accreditato come osservatore permanente presso l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura). Un evento importante si ebbe sotto il Pontificato di Paolo VI, con la partecipazione della Chiesa all’ONU ove fu inviato (o divenne (?)) un osservatore permanente nel 1964. Tale posizione oggi si è arricchita in base alla risoluzione delle Nazioni unite n. 58/314 del 1° luglio 2004 che ha reso la Santa Sede un osservatore permanente “qualificato”, esperta in umanità, sebbene tale status non le consenta ancora di essere membro e di esercitare il connesso diritto di voto presso l’Assemblea Generale

Rapporti bilaterali santa sede Attualmente la Santa Sede intrattiene rapporti diplomatici bilaterali con 183 stati del mondo tra cui l’Italia I Patti Lateranensi: il Concordato e il Trattato del 1929 Gli accordi di mutuo riconoscimento tra Regno d’Italia e Santa Sede dell’11 Febbraio 1929, meglio noti come Patti Lateranensi i Patti furono firmati dopo tre anni di trattative dall’allora primo ministro Benito Mussolini e dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri nel palazzo di San Giovanni in Laterano. I Patti Lateranensi permisero all’Italia e alla Santa Sede di instaurare relazioni diplomatiche incardinate sul principio della reciproca indipendenza e sovranità, riconoscendo alla Santa Sede “l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo”. I Patti consistevano di due documenti, un Trattato Concordato. Il Trattato mirava a stabilire l’indipendenza della Santa Sede tramite la costituzione dello Stato di Città del Vaticano quale Stato sovrano sottoposto alla sua esclusiva giurisdizione. La persona del Sommo Pontefice fu dichiarata “sacra e inviolabile” e il Regno d’Italia riconobbe il diritto della Santa Sede ad accreditare ambasciatori e a inviare i propri legati. Con la firma del Trattato Lateranense, l’Italia stabilì per la prima volta una propria rappresentanza diplomatica accreditata presso la Santa Sede e quest’ultima, a sua volta, istituì la propria nunziatura pontificia per l’Italia. Il Concordato permise di regolare i rapporti tra Stato e confessione Cattolica, assicurando alla Chiesa il “libero esercizio del potere spirituale”. Esso riconobbe il Cattolicesimo come religione di Stato e introdusse l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Il nuovo Concordato del 1984 Dopo una lunga fase di negoziazione cominciata nel 1976 tra la Presidenza del Consiglio e la Santa Sede, si giunse alla revisione del Concordato nel 1984 allo scopo di adeguare i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica ai princìpi della Costituzione. Lo storico accordo di Villa Madama, firmato dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli, adotta un nuovo testo integralmente sostitutivo del Concordato del 1929, fornendo un quadro di princìpi fondamentali intesi a regolare la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica. L’Italia riconosce il valore storico della cultura religiosa garantendo l’insegnamento della religione cattolica con la parificazione degli istituti religiosi e introduce, in linea con il principio di libertà di coscienza, l’insegnamento facoltativo della religione cattolica negli istituti pubblici (art. 9). Il nuovo testo prevede, inoltre, la cancellazione della disposizione riguardante il giuramento dei Vescovi al Capo dello Stato italiano, contenuta nel precedente Concordato all’art. 20

Concordati e accordi della Santa Sede -CONVENZIONE MONETARIA TRA L'UNIONE EUROPEA E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO: con la quale si introduceva nello Stato della Città del Vaticano l’euro come moneta ufficiale. -ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI CROAZIA CIRCA L'ASSISTENZA RELIGIOSA AI FEDELI CATTOLICI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE E DELLA POLIZIA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA dove si stabilisce l’insegnamento della religione nelle scuole, la possibilità da parte della chiesa di istituire e gestire scuole di qualunque grado....


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