spiegazione art 290 tfue e art 291 tfue PDF

Title spiegazione art 290 tfue e art 291 tfue
Course Diritto dell'Unione Europea
Institution Università degli Studi di Messina
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spiegazione degli articoli del tfue sulla base delle lezioni , atti di esecuzioni e atti delegati...


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ATTI DELEGATI art 290 L’ atto delegato è un atto emanato dalla Commissione nell’esercizio di un potere di delega, quindi esiste un atto delegante e un atto delegato , l'atto delegante è un atto legislativo posto in essere dal consiglio dal Parlamento , questo atto detto anche atto di base contiene i termini generali ,fondamentali, strutturali di disciplina giuridica di quella determinata materia. con questo stesso atto legislativo di base, il consiglio e il Parlamento attribuiscono alla commissione un potere , una delega di potere, dall’esercizio di questo potere deriva l'emanazione di atti di terzo grado , di atti delegati, attraverso i quali la commissione, svolgendo una funzione comunque normativa , integra il contenuto dell'atto di base. quindi il meccanismo è questo: il consiglio e il Parlamento fissano la disciplina generale della materia nei suoi elementi fondamentali dopodiché , magari per ragioni di comodità o di rapidità , decidono che non si occuperanno della disciplina giuridica di tutti gli aspetti della materia , ed attribuiranno alla commissione una delega di potere normativo, la commissione nell'esercizio di questa delega emanerà un atto che chiamiamo delegato il quale atto andrà ad integrare, modificare la disciplina contenuta nell’atto di base. quello emanato cioè da consiglio e Parlamento . purchè relativamente ad aspetti non essenziali della materia , perché gli aspetti essenziali della materia sono individuati dall' atto di base , gli aspetti non essenziali saranno oggetto della modifica o dell'integrazione posti in essere dalla commissione con l'atto delegato. questo atto delegato deve avere alcune caratteristiche , deve essere un atto non legislativo , quindi adottato a mezzo di procedura non legislativa, per essere un atto a portata di generale, quindi con efficacia giuridica erga omnes, deve integrare o modificare il contenuto dell'atto di base nel quale si trova la delega di potere oltre alla disciplina generale della materia , e deve riguardare elementi non essenziali dell’atto legislativo. quando uno di questi elementi manchi, o venga utilizzato in modo inadeguato da parte della commissione quell’atto sarà impugnabile ex articolo 263 e torniamo alla norma di pocanzi, perché l'articolo 290 è una norma del trattato che mi dice quali caratteristiche specifiche deve avere l'atto delegato emanato dalla commissione , nel momento e nella misura in cui questo atto delegato questi criteri non ce li abbia , perché per esempio la commissione non adotta un atto non legislativo ma utilizza una procedura legislativa, o perché la commissione interviene non su elementi non essenziali ma su un elemento essenziale dell'atto , allora a quel punto questo atto delegato sarà impugnabile , anche dal singolo , perché delle gambe stanno si tratta di uno di quegli atti regolamentari di cui all’ultima parte dell'articolo 263 4 comma, quindi quando diciamo che il singolo può impugnare gli atti di natura regolamentare che lo riguardino direttamente e non abbiano bisogno di misure di esecuzione vogliamo dire che il singolo può impugnare l’atto delegato , cioè quell‘atto non legislativo di portata generale che integri o modifichi determinati elementi non essenziali dell’atto di base, posto in essere dalla Commissione , e che dunque lo potrà impugnare quando manchi qualunque degli elementi che vengono contemplati dall' articolo 290, così come lo potrà impugnare quando la commissione ecceda o violi i limiti della delega, perché l'atto di base delega alla commissione il potere normativo, ma la commissione non può andare oltre la delega , non può cioè esercitare poteri che non le sono stati delegati e se lo facesse quell’ atto sarebbe impugnabile. leggiamo l'articolo 290 TFUE. Alla base di quella piramide abbiamo le fonti di terzo grado , e abbiamo gli atti delegati di cui all’ articolo 290 miglia esecuzione di cui all’articolo 291 . vi faccio presente che mentre l’ 290 integra quella categoria di atti, gli atti delegati , che sono impugnabili delle persone fisiche e giuridiche in quanto rientranti nella formula ‘ atti di natura regolamentare che li riguardino direttamente e non abbiano bisogno di misure di esecuzione’ , diverso è il caso dell'articolo 291 , perché l'articolo 291 non contiene atti di natura regolamentare, ma riferimento agli atti esecutivi, vale a dire degli atti che possono rientrare benissimo in una qualunque delle categorie individuate dall’art 263 , sono degli atti attraverso i quali viene data esecuzione , vale a dire attuazione concreta , agli atti di diritto dell'unione. la competenza esecutiva primaria spetta in verità gli Stati membri , sono gli Stati membri cioè ai quali spetta prima istanza il compito

e anche il potere di dare attuazione agli atti di diritto derivato , tuttavia l'articolo 291 prevede un'eccezione a questa regola, che è un'eccezione che si fonda sul principio della sussidiarietà ; quindi la competenza esecutiva primaria spetta agli Stati membri , tuttavia quando gli Stati membri non siano in grado di perseguire un’ esigenza di uniformità nell’esecuzione di quell’atto presso tutto il territorio dell'unione, cioè presso tutti gli Stati membri, e allora questa competenza esecutiva passerà dal livello di base degli stati , al livello superiore dell'unione europea , e sarà una competenza esercitata normalmente dalla commissione, ma in ipotesi anche dal Parlamento e dal Consiglio. quindi per schematizzare l'articolo 290 e l’art 291 sono entrambe norme che si occupano delle fonti di terzo grado dell'ordinamento dell'unione, dopo i trattati , delle fonti di diritto primario , dopo gli atti di diritto derivato tipici e atipici, vincolanti e non vincolanti,, atti delegati e atti di esecuzione . dove stanno le differenze fondamentali? L ‘atto delegato , previsto dall' articolo 290 è un atto di natura normativa, poi la delega di poteri normativi viene esercitata nell'ambito di limiti piuttosto circoscritti ,per cui ad esempio si deve trattare di un atto non legislativo abbiamo detto, di un atto a portata generale , di un atto che non può normare su tutti gli elementi di disciplina della materia ma solo su quelli non essenziali, ma in ogni caso la funzione delegata ,esercitata ex articolo 290 , sarà una funzione di tipo normativo , diverso è il caso degli atti ex art 291, perché non sono atti con valore normativo, ma sono atti con valore esecutivo , di attuazione di altri atti giuridicamente vincolanti dell’unione . ancora , l’art 290 prevede che queste fonti di terzo grado, questi atti delegati, possano essere emanati dalla commissione , quindi il potere normativo delegato è competenza prerogativa esclusiva della commissione , la funzione esecutiva, di cui all'articolo 291, spetta in prima battuta agli stati membri , perché la regola è che l’unione fa le norme e lo stato le attua all’interno del proprio territorio, quando però quelle norme richiedono delle condizioni uniformi di esecuzione su tutto il territorio nazionale, evidentemente lasciare ai singoli stati il potete dare attuazione a queste norme, risulta un po' limitativo e quindi quel potere esecutivo primario degli stati passa all’unione , ma non esclusivamente alla commissione, può essere della commissione , come accade molto spesso tanto che usualmente si chiama la commissione l'esecutivo dell'unione , ma può essere anche un potere che viene attribuito al Parlamento o al Consiglio , ora ancora vi voglio segnalare che mentre gli atti delegati sono quegli atti regolamentari che se sono impugnati dalle persone fisiche e giuridiche , lo sono ex art 263 , diverso è il caso degli atti di esecuzione , perché possono essere impugnati alle condizioni previste dall’art 263 in senso ampio , avendo riguardo poi nel concreto al soggetto ricorrente. Leggi art 291. Il primo comma a chi spetta la competenza esecutiva primaria, che spetta agli stati , perché gli stati adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione , quindi gli Stati membri hanno la competenza esecutiva primaria, tuttavia quando questi atti per loro natura hanno bisogno di essere attuati , eseguiti in modo uniforme presso tutti gli Stati membri ecco che allora questa competenza esecutiva per attribuita o alla commissione, come accade normalmente , oppure in casi specifici debitamente motivati anche al Consiglio dell'unione europea . La “Comitologia”, allora abbiamo detto che la competenza esecutiva primaria spetta agli stati ma che in alcuni casi , quando l’atto in questione ha bisogno di condizioni uniformi di esecuzione , verrà attribuita alle istituzioni dell'unione, però il sistema è abbastanza sofisticato e congegnato in modo tale che nonostante tutto , nonostante cioè la competenza esecutiva passi dallo stato all'unione, gli Stati esercitino comunque un controllo delle modalità attraverso le quali l'unione , ad esempio la commissione o il consiglio , esercitino le competenze di esecuzione; da questo punto di vista sono stati istituiti con regolamento dei comitati , composti dai rappresentanti degli Stati membri, da qui l'espressione generale comitologia , a mezzo dei quali comitati si arriva appunto a questa conclusione , cioè la competenza esecutiva primaria spetta allo stato , quando in ossequio principio di sussidiarietà, viene spostata al livello superiore dell'unione, deve essere esercitata sotto il controllo degli stati membri sebbene indiretto, perché agli sati aspettava la

competenza ed è stata loro sottratta ; questa competenza di secondo grado esercitata dalla commissione viene quindi sottoposta al controllo dei comitati costituiti dai rappresentanti degli stati membri . i comitati esercitare esercitano questo controllo attraverso delle modalità procedurali molto complesse , che si trovano disciplinate dai regolamenti di comitologia adottati da parlamento e consiglio con procedura legislativa ordinaria , però è giusto che voi lo sappiate che esiste un meccanismo dei comitati che va a vigilare sul rispetto da parte della commissione delle modalità di attuazione di quelle competenze esecutive che in linea di principio spettano agli stati ....


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