Tesina sulla costituzione PDF

Title Tesina sulla costituzione
Course Diritto Costituzionale
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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Summary

Breve sintensi della costituzione e della sua storia...


Description

! UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA FACOLTA’ DI BIOTECNOLOGIE ________________________ DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

NASCITA E VICENDE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: ! DALLA COSTITUZIONE AI GIORNI NOSTRI

Relatore Prof. Avv. Giuseppe Caforio Elaborato di: Melania Ligato

Anno accademico 2017/2018

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INDICE

INTRODUZIONE ……………………………………………………………………………………………..p. 3

CAP. I: Principi fondamentali …………………………………………………………………………..………….p. 5

CAP. II: Diritti e doveri dei cittadini ……………………………………………………………………………………..p. 9

CAP. III: Ordinamento della Repubblica …………………………………………………………..………………………..p. 11

CAP. IV: Disposizioni transitorie e finali …………………………………………………………………………………….p. 13

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INTRODUZIONE

Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, la monarchia tentò di ripristinare l’assetto istituzionale precedente (vale a dire il regime parlamentare fondato sullo Statuto Albertino), gestendo la fase di transizione con un governo presieduto dal Maresciallo Badoglio, costituitosi il 26 luglio. Il collasso dello Stato italiano dopo l’armistizio dell’8 settembre, rese, però, impossibile l’automatico ripristino del regime che aveva preceduto il colpo di stato fascista. Così, in nome dell’unità della lotta al nazifascismo, il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele III si ritirò a vita privata, istituendo una luogotenenza del regno a favore del figlio Umberto e affidando ad un’Assemblea Costituente, da eleggersi appena possibile, il compito di scegliere fra monarchia e repubblica: tale decisione fu formalizzata nel decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151. Conclusasi la guerra, un nuovo decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435 istituì un apposito Ministero per la Costituente, col compito di predisporre tutti gli strumenti per redigere una nuova Costituzione. Tuttavia, la risoluzione della , cioè la scelta tra monarchia e repubblica come forma di governo dello Stato italiano, non venne affidata all’istituenda Assemblea Costituente, ma al diretto coinvolgimento del popolo attraverso un referendum istituzionale che si sarebbe tenuto contemporaneamente all’elezione della Costituzione, il 2 giugno 1946. La consultazione popolare diede (anche se di misura, accompagnato da numerose polemiche e contestazioni) esito favorevole alla Repubblica, e, così, il 22 giugno si tenne la prima seduta dell’Assemblea Costituente, formata da 556 membri. Preso atto successivamente che un’Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta composta solo da 75 deputati, col compito di elaborare e predisporre un progetto di Costituzione. Tale commissione si articolò a sua volta in tre sottocommissioni incaricate di redigerne tre diverse parti: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale. Il progetto di Costituzione si concluse con l’approvazione del testo definitivo nella seduta del 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari. 3!

La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948, anche se la Costituente continuò ad operare, in base alla diciassettesima disposizione transitoria, fino al 30 giugno, approvando le leggi sulla stampa e sull’elezione del Senato nonché gli Statuati delle Regioni Speciali. La Costituzione repubblicana, frutto del compromesso fra le eterogenee forze politiche protagoniste dalla che aveva abbattuto il fascismo (cattolici, socialisti, comunisti, liberali, azionisti), si compone di 139 articoli (alcuni dei quali modificati abrogati da varie leggi costituzionali) cui si aggiungono 18 disposizioni transitori e finali. I primi dodici articoli della Carta costituzionale sono dedicati ai Principi fondamentali della Repubblica (inviolabili e assolutamente inderogabili), mentre i successivi articoli sono suddivisi in due parti: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) e Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). Nel corso dei decenni, lo schema tracciato dal Costituente del 1947 è stato modificato poche volte, quasi sempre con interventi che riguardavano aspetti marginali: durata in carica dei membri della Corte costituzionale, semestre bianco, immunità parlamentare, giusto processo, voto degli italiani all’estero etc. Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost. 3/2001, che ha completamente ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull’assetto di Regioni, Province e Comuni, riforma successivamente effettuata con la L. 131/2003. Da ultimo, con L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, è stato interamente sostituito l’art. 81 per introdurre, sotto pressione dell’Unione europea, il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale italiana. Inoltre, mediante tale revisione costituzionale sono stati modificati l’art.97, che ha visto l’introduzione del principio dell’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, l’art. 117 con il trasferimento della disciplina dell’ dalla competenza concorrente StatoRegioni a quella esclusiva statale, l’art. 119, che ha previsto l’estensione del vincolo di pareggio di bilancio anche alle Regioni e agli enti locali. Infine, si ipotizzano nuove riforme costituzionali (riduzione del numero dei parlamentari, forma di governo, elettorato attivo, legge elettorale etc.) per un rimodernamento dell’ordinamento, necessario sia per metterci al passo con le altre democrazie che per affrontare la grave crisi economica che, al momento, affligge non solo l’Italia, ma anche il mondo intero.! 4!

I I PRINCIPI FONDAMENTALI

La Costituzione Repubblicana (1948) esordisce con un gruppo di 12 articoli in cui sono poste le fondamenta dell’ordinamento della Repubblica. Il Costituente italiano, a differenza di altre Costituzioni, ha preferito inserire i principi fondamentali direttamente nel testo della Carta, senza elencarli in un preambolo il cui valore normativo, enunciando principi e norme programmatiche, non è di immediata applicabilità. Tali principi costituiscono gli indefettibili criteri guida cui i poteri dello Stato, in primis quello legislativo, devono conformarsi, ed indicano all’interprete la chiave di lettura delle leggi in conformità al dettato Costituzionale. Del resto, come affermato dalla Corte costituzionale con sent. 1146 del 1988, la Costituzione italiana sancisce alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di rango costituzionale. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente indica come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale, ad esempio la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, costituiscono l’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Repubblica. Norberto Bobbio sintetizza la dei primi articoli affermando che i diritti dell’uomo, democrazia e pace sono i tre capisaldi inseparabili della Repubblica: senza il riconoscimento dei diritti dell’uomo non c’è democrazia e senza democrazia mancano le condizioni minime per assicurare la pace.

I più importanti principi enunciati in tali articoli (e poi ripresi in tutto il testo costituzionale) sinteticamente sono: • la forma di governo repubblicana (artt. 1; disp. finali XII, XIII) sancita dal referendum popolare del 2 giugno 1946 e che permea tutto l’articolato della Costituzione;

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• il principio democratico (artt. 1, 48, 49, 55, 56, 58): la Repubblica si fonda sul consenso dei cittadini, esclusivi e legittimi titolari della sovranità, che esercitano talvolta partecipando direttamente alla politica nazionale (democrazia diretta) e quasi sempre limitandosi alla scelta dei suoi rappresentanti (democrazia indiretta); • il principio di unità e identità nazionale (artt. 3, 5, 6, 52, 54, 87); in base al quale sono riconosciute e poste sullo stesso piano le diversità culturali degli individui (lingua, tradizioni, costume, religione etc.), nel pieno rispetto del principio di uguaglianza. Si noti che l’identità nazionale è oggi messa in discussione dalle spinte federaliste presenti nel Paese che tendono a cancellare l’eguaglianza dei cittadini dinanzi allo Stato persona; • il principio personalista e della dignità umana (artt. 2, 3, 13, 27, 32): la Repubblica , ne garantisce il e tutela la libertà dell’individuo di fronte a qualsiasi restrizione di libertà, aggressione ed abusi delle autorità costituite (pubbliche o private) come secoli addietro fu stabilito in Gran Bretagna con l’emanazione dell’Habeas Corpus. Questo principio presuppone il rispetto dell’individuo soprattutto nei momenti più delicati della vita sociale (es.: nelle carceri, durante il trattamento sanitario etc.) nei quali la dignità umana può essere più facilmente mortificata; • il principio pluralista (artt. 2, 5), che esalta le comunità sociali intermedie (formazioni sociali) fra individuo e Stato (famiglia, partiti, sindacati, collettività locali) considerate le sedi più idonee per la crescita e lo sviluppo della personalità umana.

Al pluralismo delle istituzioni (locali e sociali) si affianca: • il principio del pluralismo ideologico (art. 21), che afferma la libertà di pensiero la quale si estrinseca nella libertà (positiva e negativa) di espressione e diffusione delle proprie opinioni, credenze e idee in campo religioso, politico, sociale, sindacale, etc. e che lo Stato è tenuto a tutelare consentendo, altresì, il libero e democratico accesso alle fonti di informazione; • il principio lavorista (artt. 1, 4, 39), che colloca il lavoro e i lavoratori al centro della vita del paese connotando così l’Italia come modello di . Favorire 6!

l’occupazione costituisce la più alta aspirazione della Repubblica che nega, così, qualsiasi privilegio di classe o di ceto e impone a tutti il dovere di contribuire ; • il principio solidarista (artt. 2, 4, 32, 52, 53, 54), che invita i cittadini ad adempiere ai doveri inderogabili di fratellanza e solidarietà; tale principio, oltre al dovere di difendere la patria e di essere fedeli alla Repubblica, impone l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche (obblighi fiscali) secondo la propria capacità contributiva improntata al criterio della proporzionalità e progressività tributaria (la quota del reddito da versare allo Stato varia in ragione della capacità contributiva del soggetto) e in base al principio di anti elusività per vietare ai contribuenti di sottrarsi agli obblighi contributivi; • il principio di uguaglianza (art.3) degli individui, sia di fronte alla legge che nella società. L’uguaglianza giuridica (sintetizzata nell’espressione ) rappresenta una conquista indiscussa dello Stato di diritto, mentre l’uguaglianza sostanziale costituisce un’aspirazione, un traguardo ideale cui la Repubblica aspira attivandosi alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il libero sviluppo della personalità di ciascun individuo; • il principio del decentramento amministrativo, della promozione e del riconoscimento delle autonomie locali (Regioni, Province, Comuni etc.) (artt. 3, 5, 6, 114, 116 e artt. 114-133) in base al quale, nel pieno rispetto del principio di unità e indivisibilità del territorio della Repubblica, è possibile attuare forme di decentramento legislativo ed amministrativo per avvicinare, attraverso una delocalizzazione del potere, i governati ai governanti nelle Comunità locali rispettando e tutelando le specificità dei diversi gruppi sociali presenti sul territorio statale; • il principio di parità tra confessioni religiose (art. 8) sancisce il riconoscimento nel vigente ordinamento del pluralismo religioso secondo cui lo Stato italiano, anche in presenza di una maggioranza di cittadini appartenente alla Chiesa Cattolica (art. 7), garantisce allo stesso modo a tutti la libertà di professare (o non) qualsiasi fede, purché tali manifestazioni esteriori non siano contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. 7!

Da una prima lettura di questi principi traspare la volontà del Costituente che, dopo una tragica esperienza della seconda guerra mondiale, ha preso le distanze non solo dal regime fascista, ma anche dal precedente modello di Stato liberale, le cui contraddizioni e incertezze avevano consentito, dal 1922 al 1943, l’instaurazione della dittatura. Il tipo d’organizzazione statale delineato dal Costituente è, dunque, quello dello Stato sociale di diritto che si fa carico di intervenire attivamente nella società e nell’economia per garantire l’effettivo esercizio dei diritti e delle libertà dei singoli. Dal riconoscimento delle diverse formazioni sociali (famiglia, scuola, sindacati, partiti etc.), denominate dall’insigne filosofo Capograssi , si evince una visione dello Stato nel quale il potere non si arrocca monopolisticamente nei soli apparati centrali, ma si irradia anche dal basso e si avvicina, dal punto di vista spaziale, ai cittadini e alle loro spontanee forme di aggregazione di base (Comuni, Province etc.) perché tutti siano protagonisti della vita del paese (cd. Democrazia partecipativa). Il progetto costituzionale contenuto nei principi fondamentali traccia anche le linee fondamentali della politica estera italiana. Si sancisce, a chiare lettere, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e l’affermazione del principio pacifista (art. 11), cancellando definitivamente ogni aspirazione espansionistica basata su aggressioni armate contro altri popoli, obiettivo primario cui avevano mirato durante i due secoli scorsi i principali paesi europei. Dopo la catastrofe fascista, lo Stato italiano ha rinnegato la violenza bellica come strumento di offesa agli altri popoli ed ha aderito all’Organizzazione delle Nazioni Unite (1955), alle Comunità Europee (1957, oggi Unione europea) e alle successive forme di accordi aventi ad oggetto la tutela della pace e della sicurezza nel mondo.

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II DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

La Costituzione consacra i diritti e i doveri dei cittadini nella parte I (artt. 13-54), distinguendo in quattro titoli i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici seguendo la teoria dei diritti pubblici soggettivi enunciata da Jellinek: lo status libertatis rappresenta la pretesa giuridica che ha l’individuo al riconoscimento di tale condizione e al divieto per lo Stato di violarla mediante provvedimenti illegittimi. La nostra Carta costituzionale non solo prevede un ampio e generalizzato riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ma ha creato una serie di meccanismi di tutela che impediscono a qualsiasi potere o autorità un loro ridimensionamento o limitazione. Tali strumenti sono: • la rigidità della Costituzione, per effetto della quale è previsto un procedimento per la loro stessa revisione, al fine di evitare modifiche o cancellazioni dei principi fondamentali senza una ampia base di consensi; • la riserva di legge e giurisdizione: la prima per riservare la sola legge, con esclusione di tutte le altre fonti, la relativa disciplina; la seconda per riservare al giudice la decisione delle controversie sull’applicazione di tali principi. In tal modo si sottraggono o si limitano le possibilità di intervento dell’autorità amministrativa e giudiziaria sull’esercizio dei diritti tutelati; • l’obbligo della pubblica amministrazione di organizzarsi in base ai principi di buon andamento, legalità, imparzialità e di pareggio del bilancio (art. 97 Cost.), che indirizzano l’autorità amministrativa ad agire nel rispetto della legge; • il riconoscimento (a tutti) del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.) e di potersi rivolgere ad un corpo di giudici indipendenti e imparziali, soggetti solo alla legge (artt. 101 e 104 Cost.); • la possibilità di chiedere alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, assicurando così la preminenza della Costituzione (e dei valori in essa riconosciuti) sulle fonti di rango inferiore. 9!

Da più parti si auspica una riforma del sistema di giustizia costituzionale orientata anche al riconoscimento di un ricorso individuale diretto alla Corte costituzionale per la tutela dei diritti costituzionali non solo attraverso gli atti legislativi, ma anche gli atti regolamentari, amministrativi o giurisdizionali. Questa nuova forma di accesso, già sperimentata in altri ordinamenti, avrebbe il merito di rafforzare la tutela dei diritti costituzionali, attribuendo alla Corte costituzionale il ruolo di vero e proprio Tribunale supremo delle libertà.

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III ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

La parte seconda della Costituzione (artt. 55-139) è dedicata all’ordinamento della Repubblica, nell’ambito della quale sono ricompresi organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale. Sono organi costituzionali quegli organi che godono di una posizione di autonomia configurandosi come e prendono parte alla individualizzazione dei fini che lo Stato è chiamato a perseguire. Le loro funzioni sono direttamente disciplinate dalla Costituzione per cui una loro modifica importa un procedimento di revisione costituzionale. Sono organi costituzionali: • il Parlamento; • il Presidente della Repubblica; • il Governo; • la Corte Costituzionale.

Le caratteristiche fondamentali degli organi costituzionali sono: 1. la sovranità, ossia la titolarità della funzione di indirizzo politico; 2. la rappresentatività, essendo rappresentativi della volontà del corpo elettorale; 3. la necessarietà, nel senso che sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’ordinamento; 4. l’indipendenza, non potendo subire, nell’espletamento dei loro compiti, influenze e condizionamenti da parte di altri organi, siano essi costituzionali o meno; 5. l’indefettibilità, che implica l’impossibilità di essere sostituiti da altri organi, se non per circostanze del tutto eccezionali, al fine di alterare l’equilibrio istituzionale voluto dalla Costituzione.

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Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quegli organi che, pur non essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono solo individuati dalla Costituzione, la quale rinvia al legislatore ordinario la disciplina della loro attività. Essi sono: 1. il Consiglio nazionale dell’economia del lavoro (CNEL); 2. la Corte dei conti; 3. il Consiglio di Stato; 4. il Consiglio Superiore della Magistratura; 5. il Consiglio supremo di Difesa.

In tale parte rientra anche l’organizzazione territoriale della Repubblica che prevede l’individualizzazione delle Regioni e degli enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane), nonché il procedimento per la modifica della Costituzione e l’approvazione delle leggi costituzionali.

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IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Alla fine del testo costituzionale sono state collocate diciotto disposizioni qualificate come transitorie e finali, elencate con numeri romani per differenziarle, anche visivamente, dagli articoli che le precedono, ma facenti pur sempre parte integrante del testo della Costituzione. Tali disposizioni sono presenti in quasi tutte le Costituzioni contemporanee, soprattutto in quelle emanate a seguito di una rottura radicale con il regime precedente per consentire una pacifica fase di del sistema verso un nuovo futuro istituzionale. Le disposizioni transitorie prevedono la proroga di alcuni istituti previsti dall’ordinamento costituzionale provvisorio in attesa della prima elezione dei nuovi organi (v. Disp. I, V, VII, XV, XVII); dettano regole eccezionali o comunque speciali per disciplinare l’instaurazione dei nuovi organi costituzionali (v. Disp. II, III, IV); derogano a norme e principi costituzionali in relazione a istituti o materie determinate (v. Disp. X, XI, XII); graduano l’attuazione delle norme e degli istituti più innovativi introdotti dalla nuova Costituzione (v. Disp. VI, VII, VIII, IX, XIV, XVI). Il dato che accomuna queste disposizioni è il lo...


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