Tributario Greggi PDF

Title Tributario Greggi
Course Diritto tributario
Institution Università degli Studi di Ferrara
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Riassunto del libro del Prof. Marco Greggi ...


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DIRITTO TRIBUTARIO- FONDAMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO – MARCO GREGGI

1 CAPITOLO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

La norma tributaria e il diritto tributario Il lessico tributario di base Le imposte, le tasse, gli altri tribut Efficacia temporale norma tributaria Norma sostanziale e norma procedimentale L’interpretazione della norma tributaria L’interpretazione giurisprudenziale e il ruolo della Corte di Giustzia dell’Unione Europea Il ruolo del legislatore e l’interpretazione autentca Il ruolo della prassi

1.1 CAPITOLO 2 1.1. 1.Introduzione 1.2. La costtuzione e i suoi principi 1.3. Le leggi tributarie e la natura dello statuto del Contribuente 1.4. Gli atti avent forza di leggi: il decreto-legge, il decreto legislatvo e il loro impiego nel diritto tributario 1.5. I test unici 1.6. Le font normatve secondarie: i regolament. I provvediment del direttore delle Agenzie fiscali 1.7. Il ruolo delle regioni e degli ent locali nella produzione di font in ambito tributario 1.8. L’avvento del federalismo fiscale 1.9. I vincoli derivant dall’ordinamento eurounitario e il loro impatto sulle font nazionali L’art. 23 della Costituzione e il principio di riserva relativa di legge 1.1. Il significato di “in base alla legge” dell’art. 23 della Costtuzione 1.2. Il concetto di prestazione patrimoniale imposta 1.3. L’ampiezza della riserva di legge in materia tributaria L’art. 53 della Costituzione e il dovere di concorrere alle spese pubbliche 1.4. Il concetto di capacità contributva e la sua funzione di garanzia 1.5. Le manifestazioni di capacità contributva 1.6. Il requisito di effettività della capacità contributva 1.7. Il requisito di attualità della capacità contributva 1.8. La capacità contributva come limite territoriale all’imposizione 1.9. Il principio di eguaglianza e il principio di capacità contributva 1.10. Eguaglianza tributaria e agevolazioni fiscali 1.11. Eguaglianza tributaria e rimborso 1.12. Eguaglianza tributaria e divieto di abuso del diritto 1.13. Capacità contributva e soggetto passivo d’imposta 1.14. La progressività del sistema tributario

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Il principio di equilibrio di bilancio Il diritto tributario nell’Unione Europea Le libertà fondamentali e il loro impatto sul diritto tributario italiano Libera circolazione delle merci Libera circolazione delle persone Libertà di stabilimento Libera circolazione di servizi Libera circolazione di capitali Il principio di non discriminazione Divieto t aiut di Stato La corte di Giustzia e il diritto dell’Unione Europea di matrice giurisprudenziale La convenzione europea per i diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali Le fonti internazionali 1.1. Le convenzioni contro le doppie imposizioni 1.2. Interpretazione trattat internazionali 1.3. La Convenzione di Vienna e la sua rilevanza dell’interpretazione delle norme tributarie internazionali 1.4. Il modello OCSE

La norma tributaria e il diritto tributario

Il diritto tributario disciplina il concorso alle pubbliche spese di tutti i consociat sulla base di principi stabilit nella Costtuzione, nel diritto europeo e nella legislazione ordinaria. Con la corretta applicazione delle norme tributarie si attuano i principi di solidarietà economica sancit nella Carta costtuzionale all’Art.3 (principi definit inderogabili per tutti i consociat). Il concorso alle pubbliche spese si esplica attraverso diversi tpi di tributo: tassa-canone-imposta (hanno il medesimo fine ma presuppost applicatvi e disciplina positva diversa). Comun denominatore: verificarsi di un determinato presupposto, cioè l’applicazione di fatto o di diritto che in base alla legge rende la prestazione pecuniaria dovuta da parte del contribuente, è indice della sua capacità economica. TRIBUTO: è un isttuto giuridico e rappresenta un macro-insieme che comprende le diverse forme di concorso alle pubbliche spese, ne quantfica l’ammontare, ne regolamenta i presuppost di esazione, individua chi è tenuto al versamento e in che situazioni… E’ introdotto e regolato dalla legge, vi è quindi una riserva di legge di tipo relativo che lascia come tale margini di intervento a font secondarie che possono integrare la disciplina positva. Incerta la sua origine, già in epoca romana si faceva riferimento alla necessità di “ dare”. Tributo come prestazione pecuniaria necessariamente rivolta a vantaggio della formazione sociale alla quale si appartiene e che è in grado di imporla in ragione della sua supremazia nei confronti dei debitori e per il solo fatto di essa. In epoca moderna la formazione sociale a cui si fa riferimento ( non è l’unica) ma è lo Stato, Supremazia = sovranità dello stato e che si attua attraverso le forme dello stato di diritto : the Rule of Law. I tributi sono dunque dovuti allo Stato o ad una sua articolazione, in base alla legge e in ragione dell’appartenenza del soggetto debitore a tale formazione sociale. Per comprendere partcolarità del sistema tributario risulta più agevole partre dalle basi fondamentali della SOVRANITA’ DELLO STATO. E’ possibile individuare TRE principali pilastri: 1) La forza pubblica (rappresentata dall’esercito, finalizzata a tutela dei confini e dell’ordine costtuito) 2) Sovranità monetaria (monopolio degli strument di pagamento a corso legale 3) Potere impositivo (espletando tale prerogatva si viene a collocare diritto tributario) Il legislatore non può imporre il pagamento di tribut a tutti coloro si trovino nel proprio territorio e a suo totale arbitrio ma occorre delineare i confini (sostanziali e procedurali, temporali e spaziali) tutti si trovano a contribuire in ragione della propria capacità alla spesa pubblica (ART. 53 COST.) IMPORTANTE:

 Rispetto principio proporzionalità: nel bilanciamento tra interessi dei privat e interesse pubblico.  Obbligazione richiesta al contribuente non ha funzione sanzionatoria/afflittiva, no modalità utlizzata per prevenire condotta illecita. Natura diversa dalla sanzione pecuniaria amministratva La causa attributiva è diversa rispetto a quella tributaria:  Sanzione pecuniaria amministratva è coerente con i principi del sistema sanzionatorio italiano

 Nei tribut la causa attributva si sostanzia nel concorso alle spese pubbliche. Definizione tributo molto complessa perché non è rinvenibile né nella legge né negli atti avent forza di legge. Particolare figura di ablazione patrimoniale/irreversibile/non afflittiva. Trova sempre fondamento in un Atto dell’Autorità, è una prestazione pecuniaria imposta, disciplinata dalla legge nei suoi principi fondant.

Lessico tributario di base Ente impositore : ttolare della potestà impositva è colui che , in ragione delle norme di rango primario, può imporre il pagamento di un tributo ai soggetti passivi perché il suo potere scaturisce direttamente dalla Costtuzione/ Legge. E’ lo Stato ma possono essere anche regioni ( nei limitat casi in cui abbia potestà impositva tributaria es. IRPEF regolata da D.P.R.917/86 tributo in cui Stato ente impositore/soggetto destnatario del gettito prodotto dall’applicazione di questa ) Soggetto attivo: è costtuito creditore dalla legge nell’ambito del rapporto tributario. Spesso coincide con l’ente impositore, ma non sempre (Lo stato con legge introduce un’imposta ma dispone versamento ad un altro soggetto es. IMU introdotta art 7,8,9 d.lgs 23/11 tributo introdotto con legge statale ma che deve essere versato al Comune in cui presupposto, cioè possesso bene immobile, insiste. Sostentamento per il comune NO STATO)

Soggetto passivo /Contribuente : spesso utlizzat come sinonimi ma ci sono differenze di fondo.

È Costtuito tale dalla legge tributaria Debitore di una prestazione pecuniaria Nell’ambito di un rapporto tributario In forza di una specifica previsione di legge Spesso è il contribuente, ma può essere anche Sosttuto e responsabile d’imposta.

Non deve essere solo il debitore di una prestazione pecuniaria nell’ambito tributario.

es. il lavoratore dipendente e il datore di lavoro sono soggetti passivi nell’ambito dell’imposizione sul reddito prodotto. Dipendente paga le imposte sul reddito prodotto e ottenuto con la sua attività lavoratva. Il datore di lavoro opera come Sostituto d’imposta versando all’Erario una somma proporzionale al salario che paga al suo lavoratore e rivalendosi su quest’ultmo. Egli deve versare allo Stato una somma calcolata su un ammontare che lo stesso deve versare ( a differenza del lavoratore che paga all’ente impositore una somma su un importo che percepisce) Non c’è paradosso perché il datore di lavoro ( SOGGETTO SOSTITUTO) mediante meccanismo della RITENUTA trasferisce tale prelievo sul contribuente ( SOGGETTO SOSTITUITO). Tanto più paga datore di lavoro come sosttuto d’imposta tanto meno percepirà il lavoratore. Base imponibile : concetto collegato al presupposto( anche se concettualmente distnto) presupposto: situazione di fatto/di diritto alla quale la legge attribuisce indici di capacità contributva , BASE IMPONIBILE: grandezza che viene effettivamente incisa dal tributo che è espressa in moneta corrente e viene incisa sulla aliquota dell’imposta applicabile. Aliquota: percentuale imponibile che deve essere versata a ttolo di imposta, sia nel caso di tribut proporzionali che progressivi. No aliquota nei TRIBUTI FISSI (IMPOSTA DI BOLLO che ha una misura predeterminata aumentando solo in base al numero di pagine di cui si compone l’atto) Es. Aliquote IRPEF oscillano tra un minimo del 23% e un massimo del 43% a seconda del reddito posseduto dal contribuente. Aliquote IVA variano tra un minimo del 4% e un massimo del 22%. L’imposta di bollo (D.P.R 642/72) è dovuta in misura pari a 2 euro su ricevute e quietanze di pagamento a prescindere dall’importo rappresentato in tali document. In seguito all’applicazione dell’aliquota all’imponibile si ottiene l’imposta “lorda”, alcuni tribut permettono ulteriori detrazioni al fine di calcolare l’imposta netta che va versata allo Stato.

IMPOSTE

Categoria più ampia di tribut regolata direttamente/indirettamente dalla legge. Dovute in ragione del manifestarsi di un particolare presupposto (di imposta) che denoti capacità contributiva in questo senso. Reddito/consumo/patrimonio: presuppost di imposta utlizzat dal legislatore italiano. Imposte dovute su quest presuppost non postulano un servizio da parte dell’ente impositore. A fronte del versamento dei tribut il contribuente (spesso elettore) matura aspettatva di un impegno da parte dell’amministrazione, una gestone attenta alle sue necessità. (in caso mancata corresponsione si utlizza lo strumento del voto) Dovute in ossequio a PRINCIPIO SOLIDARIETA’ ECONOMICA (combinato disposto art. 2+53 COST.) in quanto rali sono commisurate in ragione capacità economica contribuente.

TASSE

Anche se sono forme di prelievo coattivo nel loro ammontare, previste dalla legge, divergono dalle imposte in quanto sono dovute al soggetto passivo a fronte della possibilità di usufruire ovvero della fruizione effettiva di un servizio pubblico o di un atto d’autorità di cui beneficia individualmente. Rapporto di correlatività PRESTAZIONE ATTIVITA’ PECUNIARIA PUBBLICA Per questa ragione esistono tasse correlate ad un servizio pubblico che devono essere versate anche se non si è usufruito del servizio stesso. Esempi: TASSE UNIVERSITARIE (Per il diritto di veder riconosciuto il proprio percorso di studi come ttolo avente valore legale)

Esempi: IRPEF, IRES, IVA , IMPOSTA DI BOLLO. ( anche se diverse strutturalmente , hanno la sinallagmatcità che ne giustfica il pagamento. Es. canone periodo di abbonamento al servizio radiotelevisivo italiano (c.d CANONE RAI L. 208/2016 )è in realtà un’imposta il cui presupposto è possesso apparecchiature idonee alla captazione del segnale TV . Erario ritene che chi fruisce servizio erogazione elettricità nella propria abitazione abbia anche una TV e per il solo fatto di averla sia tenuto al pagamento del canone.

CONTRIBUTI

Denominato anche - tributo speciale- è la prestazione effettuata per il raggiungimento di uno scopo che può essere perseguito solo dal concorso congiunto di più persone. Rientrano anche le prestazioni dovute a terminato ent (associazioni, consorzi) Esempi: secondo alcuni possono definirsi contributi le quote che devono essere versate per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Per i consorzi di bonifica per la loro attività ( art. 860 C.C.. E R.D. 15/33) insiste sull’ambito territoriale nel quale è collocato il terreno del soggetto passivo. il contributo vale solo per i soggetti dei quale attività consorzio svolge la sua attività ) L’attività del consorzio – manutenzione dei canali, garanzia terreni irrigui- resa possibile solo con lo sforzo congiunto ( con-tributo di tutti. Concetto anfibologico : riferimento a isttut tra loro profondamente diversi Diritto previdenziale

No natura Tributaria- versat Previdenziali dai lavoratori/ datori di lavoro per il conseguimento trattamento pensionistco una volta cessata attività lavoratva. Contribut

Dissimulazione di una vera e propria IMPOSTA , che non si vuole qualificare come tale. Esempio: Contributo di solidarietà dovuto in forza di legge ( D. L. 138/11) dovuto da tutte le persone fisiche con reddito superiore a €300.000

MONOPOLI Soggetto che opera in questo regime ha il diritto esclusivo di produrre e commercializzare determinat tpi di beni, con la conseguente possibilità di poter fissare prezzi sicuramente superiori a quelli che si avrebbero in un mercato in libera concorrenza. Art. 43 COST. : Lo stato può riservare una determinata attività economica ad un soggetto specifico per perseguire scopi più vari, unico limite dell’utilità generale. Art. 106 TFUE- ambito disciplina eurounitaria No prestazione pecuniaria ad essere imposta ma DINAMICA DEL PREZZO/PRIVATIVA SERVIZIO che risente dell’intervento Autorità.

Efficacia temporale norma tributaria Come ogni legge anche quella tributaria soggiace ai principi generali dell’ordinamento, come principio ULTRATTIVITA’/NON RETROATTIVITA’ (la legge trova applicazione solo nel tempo presente e in quello futuro: MAI per il passato. No espressamente previsto da carta costtuzionale. La NORMA TRIBUTARIA è un concetto più esteso di norma impositva.

 Ci sono norme tributarie che non impongono prestazioni pecuniarie ma che introducono obblighi ad essere propedeutci o accessori o che disciplinano attività di controllo fa parte Autorità Finanziaria.  Altre norme riguardano solo indirettamente la prestazione imposta perché sono orientate a regolare attività di controllo o processuale. In questo senso valgono i principi come TEMPUS REGIT ACTUM del procedimento amministratvo o diritto processuale. Le norme tributarie di natura impositiva (introducono tribut e assoggettano i consociat al loro versamento) che derivano da leggi entrano nell’ordinamento secondo meccanismo della Carta Costtuzionale (nessuna rilevanza del loro contenuto tributario) A termine procedimento legislatvo ex art. 73 Cost., la legge viene emanata, trascorsa la vacato legis entra in vigore il 15mo giorno successivo alla pubblicazione in G. U. Tale momento non sempre coincide con l’efficacia nel tempo della legge, né con inizio della sua obbligatorietà (Art. 10 Preleggi) Art. 11 Preleggi “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo” la previsione normatva non gode di alcuna tutela rinforzata : qualsiasi legge di pari ordine o successiva può derogarla. REGOLAMENTI – FONTI SECONDARIE : essendo di rango inferiore non possono avere efficacia retroattiva. Se legislatore nella nuova legge non prevede espressamente che sia applicata ai periodi di imposta precedent essa trova applicazione solo per l’avvenire: solo per le fattispecie successive alla sua entrata in vigore o in corso. PRINCIPIO IRRETROATTIVITA’

RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE, IN OTTEMPERANZA ALLA QUALE LA LEGGE TROVERA’ APPLICAZIONE SOLO IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE (salvo che il legislatore abbia introdotto un’apposita deroga) in tal caso si parla di SUCCESSIONI DI LEGGI NEL TEMPO In caso contrario, non essendoci nel sistema tributario divieto pari a quello dell’Art. Cost per il diritto penale le norme tributarie possono avere effetto potenzialmente retroattivo purché non violano principi costtuzionalmente garantt.

Il legislatore definisce nella nuova legge la disciplina da adottare nel periodo di passaggio dalla nuova alla vecchia disciplina con l’uso di NORME DI DIRITTO TRANSITORIO

RETROATTIVITA’ DIRITTO TRIBUTARIO : INCIDENZA VARIABILE RETROATTIVITA’ NORME IMPOSITIVE: norme che delineano element essenziali dei tribut (presupposto, soggetto attivo…) Un tributo può essere imposto solo su un presupposto che denot forza economica( reddito, patrimonio) perché il contribuente deve avere risorse per farvi fronte . La capacità contributva deve sussistere nel momento in cui il tributo è esatto: la capacità deve essere attuale e non esaurita. Non è ancora rinvenibile chiara Violazione principi costtuzionali Art. 53 Cost. se vengono applicat Effetti retroattivi su aspetti rilevant Risalent ad un tempo remoto.

definizione di ATTUALITA’ della capacità contributva. La Corte Cost. - alcune pronunce sent. N 44/66 Nella valutazione di un’imposizione retroattiva Nel rispetto della norma costtuzionale ha Attribuito ruolo primario alla PREVIDIBILITA’.

Le nuove norme con efficacia retroattiva devono essere individuate tra quelle che consentono di determinare una disciplina caratterizzata da un quid pluris. Condotte della medesima rato devono essere prevedibili (sent. N. 315/94)

NORME ( APPARENTEMENTE) RETROATTIVE NON IMPOSITIVE, ad esempio quelle che introducono presunzioni a favore dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di attività di accertamento. Il divieto di irretroattività si attenua fino a scemare del tutto.

L.212/00- STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE racchiude ( attuazione al combinato disposto art. 3,23,53,97 COST. i principi generali dell’ordinamento tributario. Art. 3 Statuto- DIVIETO RETROATTIVITA’ NORME TRIBUTARIE, fatta eccezione per quelle INTERPRETATIVE. Le modifiche apportate ai tribut periodici si applicano solo a partre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso. Le norme tributarie non possono prevedere adempiment a carico dei contribuent la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60mo giorno dalla data della loro entrata in vigore. Statuto è una legge ordinaria, suscettibile di deroga da parte di leggi introdotte successivamente (molt principi rivestono una mera valenza programmatca) E’ precluso l’auto-rafforzamento: nella prassi leggi speciali derogano espressamente alla disciplina dello Statuto e vengono coerentemente applicate sia dall’Amministrazione che dalla giurisprudenza tributaria. Art. 75 Cost. esclude la possibilità di promuovere un referendum abrogatvo per le leggi tributarie (tutte sia sostanziali/impositve/latu sensu.

Norma sostanziale e norma procedimentale La natura giuridica della disciplina tributaria è indispensabile perché affinché la potestà impositva statale o di altri ent venga esercitata nel rispetto dei diritti della Costtuzione è necessario lo sviluppo di norme giuridiche, le quali collegano ad un determinato evento giuridico una conseguenza di natura tributaria. Nonostante supremazia ente impositore, l’ablazione patrimoniale subita dai consociat per concorrere alle spese pubbliche avviene nel rispetto dei principi dello stato di diritto (RULE OF LAW)

NORME

SOSTANZIALI

PROCEDIMENTALI

Si preoccupano di delineare i confini essenziali del diritto Tributario, declinando nel dettaglio i criteri necessari per Provvedere All’individuazione dei tribut, degli aspetti sanzionatori, eventuali regimi agevolatvi NORME IMPOSITRICI COSTITUISCONO DEBITORE IL CONTRIBUENTE – RISERVA DI LEGGE RELATIVA (ART. 23 COST.) + ART. 53

NORME AGEVOLATIVE NORME SANZIONATORIE

Utli per applicazione norme sostanziali. NORME SU PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO Regime di favore in senso lato, trattamento più favorevole rispett...


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