19 - Secondo l’art. 1411 c.c. è il contratto in cui due (o più parti) si accordano PDF

Title 19 - Secondo l’art. 1411 c.c. è il contratto in cui due (o più parti) si accordano
Author Nicola Ferruccio
Course Diritto civile
Institution Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma
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Secondo l’art. 1411 c.c. è il contratto in cui due (o più
parti) si accordano affinché una di loro esegua una prestazione ad un terzo.
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10. Segue. Il contratto a favore di terzi. - Secondo l’art. 1411 c.c. è il contratto in cui due (o più parti) si accordano affinché una di loro esegua una prestazione ad un terzo. Nel contratto a favore del terzo abbiamo, quindi, tre soggetti fondamentali: - lo stipulante, che è colui che designa il terzo come destinatario della prestazione; deve avere un interesse, anche morale o affettivo, alla stipula del contratto; - il promittente, è l'altra parte contrattuale che deve eseguire la prestazione al terzo; - il terzo, beneficiario della prestazione, non è parte del contratto né lo diviene in seguito. Come abbiamo già detto, questo contratto è una applicazione del principio contenuto nel secondo comma dell'art. 1372 c.c. La disciplina contenuta negli art. 1411 e seguenti, cerca di contemperare l'esigenza dello stipulante ad attribuire il beneficio al terzo è quella del terzo a rifiutarla, se vuole. Vediamo, quindi, cosa accade. Posizione del terzo: 1) deve dichiarare di voler profittare della stipulazione fatta a suo favore, ma questa non è accettazione del contratto di cui non è parte; 2) acquista il diritto alla prestazione da parte del promittente per effetto della stipulazione; in altre parole il suo diritto non nasce dalla sua dichiarazione di voler profittare; 3) il terzo può anche rifiutare il beneficio, dichiarando di non voler profittare della stipulazione in suo favore. Passiamo, ora, alla posizione dello stipulante. Posizione dello stipulante: 1) per la validità del contratto deve avere interesse alla stipulazione; 2) può revocare o modificare la stipulazione sino a quando il terzo abbia dichiarato di volerne profittare; 3) può divenire beneficiario della prestazione in caso di rifiuto del terzo o di revoca, ma il contratto può escludere questa eventualità. Posizione del promittente: 1) deve eseguire la prestazione a favore del terzo o dello stipulante in caso di rifiuto del terzo o di revoca della stipulazione; 2) può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto che avrebbe potuto opporre allo stipulante, ma non quelle basate su altri rapporti con lo stipulante. Il contratto a favore del terzo è una sorta di contratto base per una serie indefinita di contratti,

pensiamo ad esempio all'accollo e al contratto di assicurazione per conto altrui o di chi spetta ex art. 1891 c.c. che si ritiene rientrino nella figura del contratto a favore del terzo. C) EFFICACIA RIFLESSA 12. I c.d. effetti riflessi o indiretti. - In conseguenza della stipulazione di un contratto e della relativa efficacia possono determinarsi delle conseguenze indirette nei confronti dei terzi (c.d. effetti riflessi) che non fanno parte dell’intento negoziale e dunque dallo scopo pratico perseguito dalle parti. Sono le conseguenze che si determinano di rimbalzo ovvero in modo derivativo ogni volta che si verifica un fatto giuridico. Gli effetti (favorevoli o dannosi) per il terzo non sono il risultato perseguito dagli autori del contratto, ma rappresentano le ripercussioni del mutamento giuridico operato dal contratto. Sono ipotizzabili due categorie di effetti riflessi: effetti riflessi di fatto ed effetti riflessi di diritto. L'effetto riflesso di fatto è una semplice conseguenza del mutamento dell'assetto giuridico introdotto nella realtà è determinato dal perfezionamento di qualsiasi atto modificativo del mondo giuridico. Più articolata risulta invece essere l'efficacia riflessa di diritto. È riconducibile alla efficacia riflessa di diritto la rilevanza esterna che attiene ai diritti, ai doveri, alle obbligazioni dei terzi. Risulta essere quindi palese il vasto ambito di rilevanza degli effetti riflessi del contratto. Effetti che non si esauriscono esclusivamente con la titolarità di diritti reali e nell'ambito contrattuale, ma anche alle modalità di estinzione dell'obbligazione. Un esempio potrebbe essere fatto proprio in merito alla remissione del debito. Essa quando effettuata produce un effetto liberatorio anche nei confronti degli altri condebitori, a meno che il creditore, al momento della remissione, non abbia riservato tale diritto di liberazione nei loro confronti. 13. Cessione del contratto e subcontratto. - Con queste due figure si realizzano peculiari intrecci tra distinti rapporti contrattuali, sicché si pone il problema di verificare l’incidenza degli effetti del singolo contratto sui rapporti derivanti da altro contratto: in sostanza le conseguenze che derivano dalla stipulazione di un contratto sui rapporti di un diverso contratto. a) Cessione del contratto. Con questo negozio una parte di un diverso contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite sostituisce un terzo a sé nei rapporti derivanti dal contratto e sempre che l'altro contraente vi consenta (1406). Per comprendere meglio la cessione del contratto è necessario puntualizzare le ipotesi in cui può verificarsi la cessione. In primo luogo individuiamo gli attori della vicenda contrattuale. - cedente, è colui che cede il contratto;

- cessionario, è la nuova parte contrattuale che sostituisce il cedente; - ceduto è il contraente originario che non muta la sua posizione. Stabiliti chi sono gli attori, passiamo ad esporre la trama. Il cedente parte di un contratto, poniamo di assicurazione, è l'assicuratore. Ad un certo punto vuole sostituire a sé nel contratto un altro assicuratore, il cessionario. Per far ciò si accorda con il nuovo assicuratore e con l'assicurato, il contraente ceduto, per dar vita alla cessione. Non sarebbe possibile, infatti, stipulare efficacemente una cessione del contratto senza il consenso del contraente ceduto. Nell'esempio fatto abbiamo supposto che la cessione del contratto sia contratto plurilaterale, contratto, cioè, che vede la necessaria partecipazione dei tre soggetti coinvolti. Va segnalata, però, la tesi di quegli autori che ritengono che la cessione del contratto possa realizzarsi anche tra i soli cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto può approvare la stipulazione già effettuata. Una ulteriore tesi importante è quella che vede la cessione del contratto come combinazione della cessione dei crediti e dell'accollo di debiti. In tal caso il consenso del contraente ceduto non sarebbe essenziale al contratto, perché, in mancanza, vi sarebbe una cessione dei crediti contrattuali accompagnato dall'accollo interno dei debiti. Vediamo come il codice regola i vari aspetti del contratto. - Contratti di cui possibile la cessione: sono quelli a prestazioni corrispettive quando le prestazioni non siano state ancora eseguite. - Rapporti tra cedente e ceduto: il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto e non è responsabile dell'inadempimento del cessionario, a meno che il ceduto dichiari espressamente di non volerlo liberare. In questo caso il cedente risponderà dell'inadempimento del cessionario (art. 1408 c.c.). - Rapporti tra ceduto e cessionario: il contraente ceduto può opporre al cessionario ceduto solo le eccezioni derivanti dal contratto originario, ma non quelle derivanti da altri rapporti con il cedente, a meno che non se ne sia riservato il diritto al momento della sostituzione (art. 1409 c.c.). - Rapporti tra cedente e cessionario: il cedente deve garantire al cessionario la validità del contratto originario, ma non l'adempimento del contraente ceduto; nel caso in cui, però, si assuma anche questa garanzia, risponderà dell'adempimento come un fideiussore (art. 1410 c.c.).

Assume ancora un ruolo fondamentale il prezzo della cessione del contratto. Il prezzo può essere pagato dal cessionario al cedente se l'affare risulta diventato maggiormente conveniente per il cedente, oppure dal cedente al cessionario se l'affare si rileva non più vantaggioso per il cedente, anche un terzo potrebbe essere disposto a pagare un prezzo della cessione pur di procurarsi la posizione contrattuale del cedente e perciò il bene dedotto nel contratto ceduto. Non è richiesta una forma espressa come requisito di validità del contratto, ma se la cessione contrattuale implica la circolazione di un diritto è richiesta la forma solenne. Esempio trasferimento della proprietà o altra situazione reale su beni immobili. b) Subcontratto. Diversamente si atteggia il subcontratto o contratto derivativo, di cui manca una generale disciplina. Il subcontratto consente ad una parte contraente di riutilizzare la propria posizione contrattuale per attivare in forza di questa una nuova operazione economica con altro soggetto in virtù di un contratto che dipende dal contratto originario. Il subcontratto talvolta deve essere autorizzato dall'altro contraente, esempio subappalto, altre volte non richiede autorizzazione, salvo patto contrario esempio sublocazione. A differenza della cessione del contratto, nel subcontratto il rapporto tra i contraenti che hanno concluso il contratto rimane in vita e continua ad operare. Su questo si innesta un nuovo rapporto tra uno dei contraenti originari e il terzo anche a condizioni diverse rispetto al contratto originario. Ma tale nuovo rapporto è derivativo dal rapporto base, che rimane in piedi, dunque è subordinato allo stesso. Perciò il subcontratto è destinato a subire le sorti del contratto base. Non può avere una durata maggiore del contratto base e viene meno se invalido, o comunque diviene inefficace il contratto base. 15. Promessa di comportamento del terzo e disposizione di beni altrui. - Esistono ipotesi in cui il contratto riguarda il terzo, non in via immediata come effetto diretto, esempio il contratto a favore di un terzo, e neppure di rimbalzo, (esempio la vendita dell'immobile locato fa subentrare l'acquirente nel contratto di locazione del terzo locatario), ma solo in modo potenziale in ragione di atti che indirettamente lo riguardano o perché è promesso un suo comportamento o perché si è disposto del suo patrimonio: in entrambe le ipotesi è richiesto l’assenso del terzo. a) Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo. Per l'art. 1381 chi ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente se il terzo non si obbliga o non compie il fatto promesso. Con tale contratto è promesso un obbligo di comportamento del terzo, la cui assunzione evidentemente non può avvenire senza il consenso del terzo che vi sarebbe tenuto. (Si pensi alla vendita dell'immobile locato con la promessa di liberazione dell'immobile

da parte del locatario entro una determinata data). Il contratto ha solo effetto tra le parti vincolando il promittente al promissario. La giurisprudenza ha ricostruito l'impegno del promittente come obbligazione di facere consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso per soddisfare il promissario. Il mancato comportamento del terzo comporta l'obbligo del promittente di indennizzare il promissario. Se però il promittente è inadempiente alla promessa, poiché nulla fa perché si realizzi il fatto del terzo o addirittura concorra perché non si verifichi consegue il comune obbligo di risarcimento del danno da inadempimento. Bisogna comunque verificare se il comportamento del terzo fosse dedotto in condizione del contratto. La promessa può essere assunta per negozio unilaterale o per contratto. Il fatto può consistere nell'assunzione di una obbligazione o nel compimento di un atto giuridico. Se consiste in una obbligazione, intervenuta l'assunzione della stessa da parte del terzo, il promittente non è garante dell'esecuzione della prestazione dovuta dal terzo. Affinché la promessa di obbligazione del terzo sia valida è necessario che la prestazione abbia i requisiti di determinatezza, possibilità e liceità. Diverso è il caso in cui il terzo sia già obbligato verso il promissario, in tal modo l'obbligazione del promittente si atteggia come garanzia fideiussoria o come assunzione del debito altrui. b) Negozi sul patrimonio altrui. Principio logico dovrebbe essere che nessuno può disporre di beni di proprietà altrui. Per il cod. Civ. del 1865, orientato alla difesa della proprietà, la vendita di cosa altrui era nulla. Ma esigenze legate al funzionamento del mercato hanno spinto il cod. Civ. del 1942 a considerare la vendita di cosa altrui un contratto valido. Per l'art. 1478 dalla vendita di cosa altrui deriva l'obbligazione del venditore di procurare l'acquisto della cosa al compratore, il quale diventa automaticamente proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal terzo. Il trasferimento di diritto al compratore si produce senza necessità di un nuovo atto dispositivo in suo favore. È invece dibattito se la donazione di cosa altrui sia nulla o solo inefficace. 16. Il conflitto di diritti. L’opponibilità. - Uno specifico angolo di osservazione degli effetti del contratto nei rapporto con i terzi, è quello del conflitto tra diritti incompatibili. Si pensi all'ipotesi che un soggetto alieni un suo bene prima ad un acquirente e successivamente ad un diverso acquirente. Il secondo acquisto è incompatibile con il primo. In entrambi i casi gli aquirenti vantano un titolo di acquisto a proprio favore. C'è dunque incompatibilità di diritti derivante da incompatibilità di titoli acquisitivi. Un generale criterio logico dovrebbe condurre a preferire il soggetto che prima ha acquistato il diritto e che dunque ha per primo concluso il contratto. Il titolare

di un diritto, alienato lo stesso, non potrebbe di nuovo alienare il medesimo diritto a un diverso soggetto, per non esserne più titolare. Ma sono molte le deroghe legali a tale principio in ragione di più esigenze legate al funzionamento del mercato e allo sviluppo economico. In ragione di ciò può avvenire che un contratto, pur validamente concluso ed efficace tra le parti, sia considerato inefficace nei confronti di determinati terzi. Il fenomeno è indicato con il termine inopponibilità del contratto ai terzi. Il conflitto è risolto rendendo uno dei contratti inefficace nei riguardi di un determinato avente causa o verso determinati terzi che vantino una situazione giuridica incompatibile con gli effetti del contratto. Analizziamo ora vari casi. a) Tra più aventi causa di diritti reali su immobili, o mobili registrati, da un medesimo autore, il conflitto è risolto mediante la pubblicità e in modo particolare attraverso le regole della trascrizione nei registri immobiliari, per cui gli atti dispositivi di immobili e mobili registrati non hanno effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti su tali beni in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. b) Tra più aventi causa di diritti reali su beni mobili non registrati, quello tra essi che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferito agli altri anche se il suo titolo è di data posteriore. c) Tra più aventi causa di diritti personali di godimento relativi alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha eseguito. Se nessuno dei contraenti ha eseguito il godimento è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore. d) tra più aventi causa del diritto di credito, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata accettata per prima dal debitore con atto di data certa. L'autore di più atti dispositivi, cioè chi aliena uno stesso diritto prima ad un soggetto e poi ad un terzo, risponde verso il primo avente causa per inadempimento del contratto ed è dunque tenuto al risarcimento del danno. Anche il secondo avente causa è tenuto al risarcimento del danno se in mala fede. CAPITOLO 7 ESECUZIONE 1. L’attuazione del risultato programmato e il principio di buona fede. - Talvolta, con la conclusione del contratto, è anche attuato lo scopo (essenziale) perseguito dalle parti: ad es., nella vendita di cosa determinata, il risultato traslativo è conseguito per effetto del solo contratto, in virtù del principio del “consenso traslativo” (per cui la proprietà o altro diritto si trasmettono e di acquistano per effetto del consenso legittimamente manifestato: art. 1376). In questa ipotesi, l’effetto traslativo non esaurisce l’assetto di interessi, sussistendo altre determinazioni che devono

essere eseguite attraverso il comportamento delle parti. (es. il contratto non si limita a disporre il trasferimento del diritto, che si realizza con il consenso, ma prevede anche l'obbligazione di consegnare la cosa venduta e la obbligazione del compratore di pagare il prezzo. Esiste un vasto campo di rapporti economici in cui il complessivo risultato programmato è realizzabile solo attraverso il comportamento delle parti. Es. con un contratto di appalto, una parte, ossia l'appaltatore assume l'obbligazione di compiere un opera o un servizio a fronte dell'obbligazione dell'altra parte di un corrispettivo in danaro. Con il contratto di trasporto, il vettore assume l'obbligo di trasferire persone o cose da un luogo all'altro verso l'obbligazione del corrispettivo dell'altra parte. (passeggero o mittente). In generale tutta l’area dei contratti con efficacia obbligatoria richiede l’esecuzione del contratto per il soddisfacimento delle parti, realizzandosi l’utilità programmata tramite l’adempimento delle obbligazioni. Emerge così la rilevanza giuridica della esecuzione del contratto, che ha la funzione di attuazione del risultato programmato, quando questo non è realizzato per effetto del contratto. La regola specifica e fondamentale sull’esecuzione del contratto è nell’art. 1375 secondo il quale “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (oggettiva)”. L’esatta esecuzione del contratto comporta l’esatta attuazione di tutti gli obblighi inerenti alla singola fattispecie contrattuale. In tal senso svolge un ruolo fondamentale la buona fede oggettiva. Le parti nella esecuzione del contratto devono avere un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza come esplicazione del dovere di solidarietà sociale, dovendo salvaguardare la posizione contrattuale altrui. La violazione della buona fede oggettiva comporta inadempimento del contratto e determina dunque la responsabilità contrattuale del trasgressore. 2. Modalità dell’esecuzione. - Per cogliere la dinamica della esecuzione del contratto bisogna avere riguardo alle modalità di esecuzione delle singole attribuzioni delle parti, espressamente programmate o dovute per legge: a) Con riguardo al comportamento attuativo della esecuzione, si distingue tra contratti ad esecuzione istantanea (o unica) e contratti a esecuzione di durata, a seconda che il comportamento dovuto, satisfattivo della controparte, si esaurisca in un solo atto o si svolga attraverso un contegno che si protrae nel tempo. Si ha esecuzione istantanea unica quando l'esecuzione si esaurisce in un solo momento. Si ha esecuzione di durata quando una parte è obbligata a compiere un determinato comportamento che dura nel tempo con soddisfacimento duraturo dell'interesse della contro parte. (Esempi sono contratti di locazione, e somministrazione). A sua volta l'esecuzione di durata può atteggiarsi in un duplice modo quale

esecuzione continuata se prosegue ininterrottamente nel tempo (esempio è l'obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata nello stato da servire all'uso convenuto), oppure come esecuzione periodica se si svolge in periodo ciclici (esempio. Erogazione di servizi da ripetersi in determinati periodi dell'anno). Con riguardo ai contratti di durata, svolgendo prestazioni nel tempo, con correlato soddisfacimento del destinatario, operano alcune significative regole che mirano a non far risentire gli effetti dello scioglimento del contratto rispetto alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. La inefficacia del contratto a seguito di recesso, di risoluzione, di avveramento della condizione non travolge le prestazioni già eseguite. b) Con riguardo al tempo di attuazione della esecuzione, è possibile distinguere tra contratti ad esecuzione immediata ( l’esecuzione è contestuale alla conclusione del contratto, anzi sinergica) e contratti ad esecuzione differita (l’esecuzione è successiva alla conclusione del contratto, implicando un comportamento posteriore che attua il risultato programmato). L’esecuzione differita indica il termine di esigibilità della prestazione. Ad esempio in un contratto di vendita di una cosa determinata, si stabilisce che la consegna e il pagamento del prezzo avverranno a 90 giorni dalla conclusione del contratt...


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