3. Leggi rinforzate e fonti atipiche PDF

Title 3. Leggi rinforzate e fonti atipiche
Author Federico Fiorito
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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Riassunto cap. 9.3 Bin Pitruzzella...


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3. Leggi rinforzate e fonti atipiche Non tutte le leggi sono eguali. La legge “tipo” è quella approvata dal Parlamento (art. 70). Rispetto ad essa, alcune leggi si discostano per: 

certi connotati formali-procedimentali, individuati dalla stessa Costituzione grazie al meccanismo della riserva di legge rinforzata per procedimento (leggi rinforzate);



per alcune peculiarità legate alla propria forza attiva o passiva (leggi atipiche)

Leggi rinforzate Le riserve rinforzate per procedimento prevedono che la disciplina di una determinata materia debba seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo. Le leggi rinforzate sono tali  o perché è rinforzato il procedimento parlamentare,  [Es.: l’art. 81.6 prevede che la legge per la disciplina del bilancio sia approvata a maggioranza assoluta.]  o perché è reso più complesso il procedimento di formazione del progetto di legge.  [es.: l’art. 7 prevede che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, già regolati dal Concordato, possano essere modificati solo previo accordo tra le due parti; il Parlamento non potrà procedere a emendamenti senza che sia prima raggiunto un accordo.]

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Fonti atipiche Sono atti che, pur avendo la stessa “forma” della legge (stesso procedimento), hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti per quanto riguarda la loro “forza”. Sono ipotesi eterogenee. Le tipologie principali sono due. A. Atti dotati di forza passiva potenziata Le leggi che l’art. 75.2 sono dotate di una forza passiva potenziata, in quanto escluse dal referendum abrogativo. Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi:  tributarie e di bilancio*,  di amnistia e di indulto,  di autorizzazione a ratificare trattati internazionali*. Queste leggi sono abrogabili solo attraverso la produzione di leggi successive, secondo le regole del criterio cronologico. B. Leggi meramente formali Non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici nell’ordinamento. Sono, dunque, leggi con potenzialità attiva azzerata. Gli esempi classici sono le leggi di approvazione di bilancio e la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. a) Legge di bilancio e rendiconto consuntivo Sono approvati con legge sia il bilancio di previsione che il rendiconto consuntivo che, fino alla riforma del 2012, erano, senza dubbio, leggi prive di contenuti normativi. A partire dal 2014 (anno in cui ha avuto applicazione la riforma del 2012), è stata riconosciuta alla legge di bilancio una funzione “innovativa” (la legge finanziaria è stata assorbita dalla legge di bilancio).  In verità, come detto in precedenza, la legge di bilancio è atipica anche per la sua forza passiva, cioè per le modalità che riguardano la sua abrogazione*.

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b) Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali Il trattato internazionale è frutto di un procedimento complesso. Inizia con una fase di negoziazione tra gli Stati interessati, che si chiude con la firma da parte di un rappresentante del Governo. Il Parlamento partecipa alla formazione dei trattati attraverso la legge di autorizzazione alla ratifica, con cui autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il trattato. La legge di autorizzazione alla ratifica, dunque, non è innovativa dell’ordinamento giuridico: semplicemente autorizza il Presidente della Repubblica ad esercitare il potere di ratifica.  In verità, come detto in precedenza, la legge di autorizzazione alla ratifica è atipica anche per la sua forza passiva, cioè per le modalità che riguardano la sua abrogazione*.

Esecuzione dei trattati Concludendo il discorso su come si fa un trattato, va detto che il trattato:  entra in vigore nel diritto internazionale con lo scambio delle ratifiche;  produce effetti giuridici nell’ordinamento interno con l’esecuzione. I trattati internazionali, benché debitamente ratificati, non sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento finché non vengano emanate norme interne rivolte alla loro esecuzione. La Corte Costituzionale ha stabilito:  la non emendabilità delle norme di esecuzione,  la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto delle norme derivanti dai trattati internazionali.

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